Art. 5 
 
 
                        Garanzia dello Stato 
 
  1. La garanzia dello Stato e' onerosa, incondizionata, irrevocabile
e a prima richiesta. 
  2. La garanzia copre il capitale e gli interessi. 
  3.  Per  ciascuna  banca,  il  valore  nominale   degli   strumenti
finanziari di cui all'articolo 2 con durata superiore ai tre anni sui
quali puo' essere prestata la garanzia dello Stato, non puo' eccedere
un terzo del valore nominale totale degli strumenti finanziari emessi
dalla banca stessa e garantiti dallo Stato ai sensi dell'articolo 1. 
  4. Non possono in alcun caso essere  assistite  da  garanzia  dello
Stato le passivita' computabili nei fondi propri a fini di vigilanza.