Art. 5 Garanzia dello Stato 1. La garanzia dello Stato e' onerosa, incondizionata, irrevocabile e a prima richiesta. 2. La garanzia copre il capitale e gli interessi. 3. Per ciascuna banca, il valore nominale degli strumenti finanziari di cui all'articolo 2 con durata superiore ai tre anni sui quali puo' essere prestata la garanzia dello Stato, non puo' eccedere un terzo del valore nominale totale degli strumenti finanziari emessi dalla banca stessa e garantiti dallo Stato ai sensi dell'articolo 1. 4. Non possono in alcun caso essere assistite da garanzia dello Stato le passivita' computabili nei fondi propri a fini di vigilanza.