Art. 9 
 
 
       (( Relazioni alla Commissione europea e alle Camere )) 
 
  1. Il Ministero dell'economia e delle  finanze,  sulla  base  degli
elementi forniti dalla  Banca  d'Italia,  presenta  alla  Commissione
europea  ((  e  alle  Camere  ))  una   relazione   trimestrale   sul
funzionamento del regime, con cui sono fornite informazioni  riguardo
ciascuna emissione di strumenti garantiti ai sensi del presente capo,
l'ammontare   della   commissione   effettivamente   applicata    con
riferimento a ciascuna emissione, le caratteristiche degli  strumenti
finanziari di debito non garantiti emessi dalle banche beneficiarie.