(( Art. 1 bis Integrazione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria per dipendenti del gruppo ILVA 1. Allo scopo di integrare il trattamento economico dei dipendenti impiegati presso gli stabilimenti produttivi del gruppo ILVA per i quali sia avviato o prorogato, nel corso dell'anno 2017, il ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria, e' autorizzata, anche ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche, la spesa nel limite di 24 milioni di euro per l'anno 2017. All'onere, pari a 24 milioni di euro, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da effettuare nell'anno 2017, di una quota di corrispondente importo delle disponibilita' del Fondo di rotazione di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. E' corrispondentemente ridotta di 24 milioni di euro la quota di risorse da destinare, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, alla gestione a stralcio separata istituita nell'ambito dello stesso Fondo di rotazione per essere destinata al finanziamento di iniziative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. ))
Riferimenti normativi - Si riporta il comma 5 dell'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 maggio 1993, n. 116, S.O., convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19 luglio 1993, n. 167, S.O.: «Art. 9 (Interventi di formazione professionale). - (Omissis). 5. A far data dall'entrata in vigore del presente decreto, le risorse derivanti dalle maggiori entrate costituite dall'aumento contributivo gia' stabilito dalla disposizione contenuta nell'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, affluiscono interamente al Fondo di cui all'articolo medesimo per la formazione professionale e per l'accesso al Fondo sociale europeo. (Omissis).». - Si riporta il comma 4-bis dell'art. 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 settembre 2015, n. 221, S.O.: «Art. 5 (Risorse finanziarie dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro). - (Omissis). 4-bis. L'ANPAL effettua la verifica dei residui passivi a valere sul Fondo di rotazione di cui all'art. 9, comma 5, del decreto-legge n. 148 del 1993, relativi a impegni assunti prima della data di entrata in vigore della presente disposizione. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate le risorse da disimpegnare a seguito della verifica di cui al primo periodo. Il 50 per cento delle risorse disimpegnate confluisce in una gestione a stralcio separata istituita nell'ambito dello stesso fondo di rotazione per essere destinate al finanziamento di iniziative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il quale dispone delle risorse confluite nella gestione a stralcio separata delegando l'ANPAL ad effettuare i relativi pagamenti.».