Art. 2 
 
Procedure di infrazione europee n. 2004/2034 e n.  2009/2034  per  la
  realizzazione  e  l'adeguamento  dei  sistemi   di   collettamento,
  fognatura e depurazione 
 
  1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
sentiti i Presidenti delle regioni interessate, e' nominato un  unico
Commissario straordinario del Governo, di seguito Commissario  unico,
scelto tra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione,  di
comprovata esperienza gestionale e amministrativa, (( che  non  siano
in una situazione di conflitto di interessi )). Il Commissario  resta
in carica per un triennio e, nel caso in cui si tratti di  dipendente
pubblico, (( e' collocato )) in posizione di comando,  aspettativa  o
(( fuori ruolo )) secondo  l'ordinamento  applicabile.  All'atto  del
collocamento (( fuori ruolo )) e' reso  indisponibile  per  tutta  la
durata  del  collocamento  fuori  ruolo  un  numero  di  posti  nella
dotazione organica dell'amministrazione  di  provenienza  equivalente
dal punto di vista finanziario. 
  2. Al Commissario unico sono attribuiti compiti di coordinamento  e
realizzazione degli interventi funzionali a  garantire  l'adeguamento
nel minor tempo possibile alle sentenze di condanna  della  Corte  di
Giustizia dell'Unione europea pronunciate il 19  luglio  2012  (causa
C-565/10) e il 10 aprile 2014 (causa C-85/13) evitando l'aggravamento
delle procedure di infrazione in essere, mediante gli interventi  sui
sistemi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque  reflue
necessari  in  relazione  agli  agglomerati  oggetto  delle  predette
condanne non ancora dichiarati  conformi  alla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto, ivi inclusa la gestione  degli  impianti
(( fino a quando l'agglomerato urbano  corrispondente  non  sia  reso
conforme a quanto stabilito  dalla  Corte  di  giustizia  dell'Unione
europea e comunque per un  periodo  non  superiore  a  due  anni  dal
collaudo definitivo delle opere, )) nonche'  il  trasferimento  degli
stessi agli enti di governo dell'ambito ai  sensi  dell'articolo  143
del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152.  ((  Il  Commissario
presenta annualmente al Ministro dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare una relazione sullo stato di  attuazione  degli
interventi  di  cui  al  presente   articolo   e   sulle   criticita'
eventualmente riscontrate.  La  relazione  e'  inviata  dal  medesimo
Ministro  alle  Camere   per   la   trasmissione   alle   Commissioni
parlamentari competenti per materia. )) 
  3.  Al  predetto  Commissario  e'  corrisposto  esclusivamente   un
compenso determinato nella misura e con le modalita' di cui al  comma
3 dell'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito
in legge, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,  n.  111,  a
valere sulle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi,
composto da una parte fissa e da una parte variabile in  ragione  dei
risultati conseguiti. 
  (( 4. A  decorrere  dalla  data  dell'emanazione  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, i Commissari
straordinari nominati per l'adeguamento  alle  sentenze  di  condanna
della Corte di giustizia dell'Unione europea pronunciate il 19 luglio
2012 (causa C-565/10) e il 10 aprile 2014 (causa  C-85/13)  ai  sensi
dell'articolo 7, comma 7, del decreto-legge  12  settembre  2014,  n.
133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014,  n.
164,  cessano  dal  proprio  incarico.  Contestualmente,  le  risorse
presenti  nelle  contabilita'  speciali  ad   essi   intestate   sono
trasferite ad apposita contabilita' speciale intestata al Commissario
unico, presso la Sezione di  Tesoreria  provinciale  dello  Stato  di
Roma, ai sensi degli articoli 8  e  10  del  regolamento  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994,  n.  367;  le
risorse destinate agli interventi di  cui  al  presente  articolo  in
relazione  alla  delibera  del  Comitato  interministeriale  per   la
programmazione economica  (CIPE)  n.  60/2012  del  30  aprile  2012,
pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.  160  dell'11  luglio  2012,
confluiscono nella disponibilita' del Commissario con le modalita' di
cui ai commi 7-bis e 7-ter dell'articolo 7 del predetto decreto-legge
n. 133 del  2014.  Con  le  stesse  predette  modalita'  confluiscono
altresi' nella disponibilita' del Commissario unico tutte le  risorse
finanziarie pubbliche da destinare agli interventi di cui al comma  2
del presente articolo per effetto di quanto statuito dal CIPE con  le
delibere nn. 25/2016  e  26/2016  del  10  agosto  2016,  pubblicate,
rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 266 e n. 267  del  14  e
del 15 novembre 2016. )) 
  5. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e comunque entro  la  data  di  cessazione  dall'incarico,  i
Commissari (( di cui al comma 4 )) trasmettono  alla  Presidenza  del
Consiglio dei ministri, al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare,  al  Dipartimento  della  Ragioneria  generale
dello Stato e al Commissario unico una relazione circa  lo  stato  di
attuazione degli interventi di  competenza,  ((  con  le  difficolta'
riscontrate  nella  esecuzione  dei  medesimi,  ))  e  degli  impegni
finanziari assunti nell'espletamento dell'incarico,  a  valere  sulle
contabilita' speciali loro intestate, e trasferiscono al  Commissario
unico tutta la documentazione progettuale e tecnica in loro possesso. 
  (( 6. Entro sessanta giorni dalla richiesta del  Commissario  unico
ai sensi del comma 7-ter dell'articolo 7 del  predetto  decreto-legge
n. 133 del 2014, le regioni trasferiscono le risorse  destinate  alla
realizzazione degli  interventi  di  cui  al  comma  2  del  presente
articolo in  relazione  alla  delibera  del  CIPE  n.  60/2012,  gia'
trasferite ai bilanci regionali, per le quali non risulti intervenuta
l'aggiudicazione provvisoria  dei  lavori,  dandone  informazione  al
Dipartimento per  le  politiche  di  coesione  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri. Decorso inutilmente il  termine  di  sessanta
giorni di cui al periodo precedente,  fermo  restando  l'accertamento
dell'eventuale  responsabilita'  derivante   dall'inadempimento,   il
Commissario unico di cui al comma 1, in qualita'  di  Commissario  ad
acta, adotta i relativi necessari provvedimenti. )) 
  7. Per gli interventi di cui al comma 2 per  la  cui  realizzazione
sia prevista la concorrenza della tariffa o di risorse  regionali,  i
gestori del servizio idrico integrato, (( con le  modalita'  previste
con deliberazione  adottata  entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di  conversione  del  presente  decreto
dall'Autorita' per l'energia elettrica il gas e  il  sistema  idrico,
sentito l'ente di governo  d'ambito  e  fermo  restando  l'equilibrio
economico-finanziario  della  gestione,  ovvero  la  regione  per  le
relative  risorse,  ))  trasferiscono   gli   importi   dovuti   alla
contabilita'  speciale  del  Commissario,  assumendo  i   conseguenti
provvedimenti necessari. 
  8. Entro trenta giorni dalla data di adozione del decreto di cui al
comma 1, il Commissario unico predispone, ai sensi (( dei commi 2 e 8
nonche', ove applicabile,  del  comma  5  dell'articolo  134  ))  del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, mediante l'utilizzo  delle
risorse umane,  strumentali  e  finanziarie  previste  ai  sensi  del
presente articolo, un sistema di  qualificazione  dei  prestatori  di
servizi di ingegneria per la predisposizione di un albo  di  soggetti
ai quali affidare incarichi di progettazione, di importo inferiore  a
un milione di euro, degli interventi di adeguamento  dei  sistemi  di
collettamento,  fognatura  e  depurazione  degli  agglomerati  urbani
oggetto delle procedure di infrazione n. 2004/2034 e n. 2009/2034. ((
Tale albo e' trasmesso, entro sessanta giorni dalla  predisposizione,
anche per posta certificata, all'Autorita'  nazionale  anticorruzione
al fine di consentire la verifica del rispetto dei  criteri  previsti
dal comma 2 dell'articolo 134 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50. )) 
  9.  Il  Commissario  unico  si  avvale,  sulla  base  di   apposite
convenzioni, di societa'  in  house  delle  amministrazioni  centrali
dello Stato, dotate di specifica competenza tecnica, degli  enti  del
sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui  alla
legge 28 giugno  2016,  n.  132,  delle  Amministrazioni  centrali  e
periferiche dello Stato e degli Enti pubblici che operano nell'ambito
delle aree di intervento, utilizzando le risorse umane e  strumentali
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o  maggiori  oneri  a
carico della finanza pubblica. (( Gli  oneri  di  cui  alle  predette
convenzioni sono posti a carico dei quadri economici degli interventi
da realizzare. )) 
  10. Il Commissario  unico  si  avvale  altresi',  per  il  triennio
2017-2019, di una Segreteria  tecnica  composta  da  non  piu'  di  6
membri, nominati con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del  mare,  scelti  tra  soggetti  dotati  di
comprovata pluriennale  esperienza  tecnico-scientifica  nel  settore
dell'ingegneria idraulica e del ciclo delle acque.  Con  il  medesimo
decreto  e'  determinata  l'indennita'  onnicomprensiva  spettante  a
ciascun  componente  della  Segreteria,  nei  limiti  di  una   spesa
complessiva annuale per il  complesso  dei  membri  della  Segreteria
tecnica non superiore a 300.000,00 euro.  Agli  oneri  derivanti  dal
presente comma, pari a euro 300.000 per ciascuno degli anni 2017-2019
si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione  di
cui all'articolo 1, comma 226, della legge 24 dicembre 2012, n.  228.
A tal fine il Ministero dell'economia e delle finanze e'  autorizzato
ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio. 
  11. Al Commissario unico si applicano le previsioni di cui ai commi
2-ter, 4, 5 e 6 dell'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n.
91, convertito, con modificazioni, dalla legge  11  agosto  2014,  n.
116, e di  cui  ai  commi  5,  7-bis  e  7-ter  dell'articolo  7  del
decreto-legge  12   settembre   2014,   n.   133,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta  l'art.  143  del  decreto  legislativo  3
          aprile 2006, n. 152, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14
          aprile 2006, n. 88, S.O.: 
              «Art. 143 (Proprieta' delle infrastrutture). -  1.  Gli
          acquedotti, le fognature, gli impianti di depurazione e  le
          altre infrastrutture idriche di proprieta'  pubblica,  fino
          al punto di  consegna  e/o  misurazione,  fanno  parte  del
          demanio ai sensi degli articoli 822 e seguenti  del  codice
          civile e sono inalienabili se non nei  modi  e  nei  limiti
          stabiliti dalla legge. 
              2. Spetta anche  all'ente  di  Governo  dell'ambito  la
          tutela dei beni di cui al comma 1, ai sensi dell'art.  823,
          secondo comma, del codice civile.». 
              - Si riporta il comma 3 dell'art. 15 del  decreto-legge
          6 luglio 2011, n. 98, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6
          luglio  2011,  n.  155,  S.O.,  convertito  in  legge,  con
          modificazioni,  dalla  legge  15  luglio  2011,   n.   111,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 luglio 2011, n. 164,
          S.O.: 
              «Art. 15 (Liquidazione degli enti dissestati  e  misure
          di   razionalizzazione   dell'attivita'   dei    commissari
          straordinari). - (Omissis). 
              3. A decorrere dal 1° gennaio  2012,  il  compenso  dei
          commissari o sub commissari di cui al comma 2  e'  composto
          da una parte fissa e da una parte variabile. La parte fissa
          non puo' superare 50 mila euro, annui; la parte  variabile,
          strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed
          al rispetto dei tempi  di  realizzazione  degli  interventi
          ricadenti  nell'oggetto  dell'incarico  commissariale,  non
          puo'  superare  50  mila  euro  annui.  Con   la   medesima
          decorrenza si procede  alla  rideterminazione  nei  termini
          stabiliti dai periodi precedenti dei compensi previsti  per
          gli incarichi di commissario e  sub  commissario  conferiti
          prima di tale data. La violazione  delle  disposizioni  del
          presente  comma  costituisce  responsabilita'   per   danno
          erariale. 
              4-5. (Omissis).». 
              - Si riportano gli articoli 8  e  10  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  20  aprile  1994,  n.   367,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 giugno 1994, n. 136,
          S.O.: 
              «Art. 8 (Programmi comuni fra piu' amministrazioni).  -
          1. Ove, per la realizzazione di programmi o  di  interventi
          di comune interesse, siano stipulati, ai sensi della  legge
          7 agosto 1990 n. 241 , accordi  fra  amministrazioni  dello
          Stato, nonche' fra queste ed altre amministrazioni, enti ed
          organismi pubblici, anche operanti in regime  privatistico,
          possono  essere  disposte,  per  l'attuazione   di   quanto
          stabilito dagli accordi, una o piu'  aperture  di  credito,
          anche su diversi capitoli di bilancio, a favore di un unico
          funzionario  delegato,  titolare  di   pubbliche   funzioni
          ancorche'    non    dipendente    statale,     responsabile
          dell'attuazione   del   programma   o   degli   interventi.
          Analogamente  provvedono,  nei   confronti   del   medesimo
          funzionario, le altre amministrazioni,  enti  ed  organismi
          pubblici partecipanti all'accordo, secondo le procedure dei
          rispettivi ordinamenti. 
              2. Per quanto riguarda le amministrazioni dello  Stato,
          gli ordini di accreditamento di  cui  al  comma  1  possono
          essere emessi in deroga ai limiti di somma  previsti  dalla
          legge e dal  regolamento  di  contabilita'  generale  dello
          Stato. Ai predetti  ordini  di  accreditamento  si  applica
          l'art. 279, comma 1, del regio decreto 23 maggio  1924,  n.
          827 . Gli ordini di  accreditamento  relativi  a  spese  in
          conto capitale, non estinti al  termine  dell'esercizio  in
          cui  sono  stati   emessi,   possono   essere   trasportati
          all'esercizio successivo. 
              3. Gli  accordi  di  cui  al  comma  1  individuano  il
          funzionario   responsabile,   al   quale   debbono   essere
          accreditate le somme, e  determinano  la  durata  tassativa
          dell'accordo. Essi stabiliscono, altresi', il  servizio  di
          controllo interno cui e' demandata, ai sensi dell'art.  20,
          comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993  n.  29  e
          successive modificazioni, la verifica  dell'attuazione  del
          programma e dei risultati della gestione.  Il  servizio  di
          controllo interno  redige  una  relazione  da  allegare  al
          rendiconto annuale di cui al comma 4. 
              4. I fondi accreditati al  funzionario  delegato  danno
          luogo ad una gestione unitaria, per la quale il funzionario
          delegato    presenta    il    rendiconto    annuale    alle
          amministrazioni,    enti    ed    organismi    partecipanti
          all'accordo. Si applicano le procedure  contrattuali  e  di
          gestione, nonche', in quanto compatibili, le  modalita'  di
          presentazione dei rendiconti amministrativi dei  funzionari
          delegati, previste dai regi decreti 18  novembre  1923,  n.
          2440 e 23 maggio 1924, n. 827 , e successive  modificazioni
          e integrazioni. 
              5. 
              6. Le procedure previste dal presente articolo  possono
          essere adottate anche  per  l'attuazione,  da  parte  delle
          amministrazioni  dello  Stato,   dei   programmi   previsti
          dall'art. 14 della legge 11 febbraio 1994 n. 109  ,  «Legge
          quadro in materia di lavori pubblici».» 
              «Art. 10 (Contabilita' speciali). - 1. Il versamento di
          fondi del bilancio dello Stato su contabilita' speciali, in
          deroga a quanto previsto dall'art. 585, comma 2, del  regio
          decreto 23 maggio 1924, n. 827 , puo'  essere  autorizzato,
          anche in mancanza di particolari disposizioni di legge, con
          il decreto di cui al comma 2 nei casi  in  cui  si  debbano
          accreditare  a  funzionari  delegati  fondi,  destinati   a
          specifici interventi, programmi e  progetti,  stanziati  in
          diversi  capitoli  di  bilancio  del  medesimo   stato   di
          previsione della spesa. Gli interventi,  i  programmi  e  i
          progetti devono essere stabiliti con decreto  del  ministro
          competente, ai sensi dell'art. 14,  comma  1,  del  decreto
          legislativo  3  febbraio   1993,   n.   29   e   successive
          modificazioni. Il decreto indica la  legge  di  spesa  e  i
          capitoli  di  bilancio   interessati,   la   durata   degli
          interventi, dei programmi o dei progetti  e  l'entita'  dei
          relativi finanziamenti. 
              2. Il decreto motivato del Ministro del tesoro che,  su
          proposta  dell'amministrazione  interessata,  autorizza  il
          versamento dei fondi sulla contabilita' speciale stabilisce
          la durata massima della contabilita' stessa. Il decreto  e'
          comunicato alla competente Ragioneria centrale e alla Corte
          dei conti contestualmente alla sua emanazione. 
              3. La disposizione di cui al primo periodo del comma  2
          non  si  applica  alle   contabilita'   speciali   operanti
          nell'ambito del Ministero dell'interno. 
              4. Ove non diversamente stabilito  da  altre  norme,  i
          funzionari titolari di contabilita' speciali  istituite  ai
          sensi del comma 1 rendono  il  conto  amministrativo  della
          gestione nei termini e con le  modalita'  previsti  per  la
          presentazione dei rendiconti delle contabilita' di  cui  al
          comma 3. 
              5. Le contabilita' speciali di  cui  all'art.  585  del
          regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 , comunque  costituite
          presso  sezioni   di   tesoreria,   sono   estinte   previa
          autorizzazione del Ministero del  tesoro,  del  bilancio  e
          della programmazione economica a cura delle sezioni  stesse
          quando sia trascorso almeno un anno dall'ultima  operazione
          e non siano  state  effettuate  ulteriori  transazioni.  Le
          somme eventualmente giacenti sono versate in conto  entrata
          del   tesoro   e   possono    essere    riassegnate    alle
          amministrazioni    interessate    su    loro     richiesta.
          Dell'estinzione e del versamento viene  data  comunicazione
          al titolare della contabilita' speciale.». 
              - Si riportano i commi 7, 7-bis e 7-ter dell'art. 7 del
          decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133,  pubblicato  nella
          Gazzetta  Ufficiale  12  settembre  2014,  n.  212,   S.O.,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  11  novembre
          2014,  n.  164,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  11
          novembre 2014, n. 262, S.O.: 
              «Art. 7  (Norme  in  materia  di  gestione  di  risorse
          idriche. Modifiche urgenti al decreto legislativo 3  aprile
          2006,  n.  152,  per  il  superamento  delle  procedure  di
          infrazione  2014/2059,  2004/2034  e  2009/2034,   sentenze
          C-565-10 del 19 luglio 2012 e C-85-13 del 10  aprile  2014;
          norme di accelerazione degli interventi per la  mitigazione
          del rischio idrogeologico e per l'adeguamento  dei  sistemi
          di collettamento, fognatura e depurazione degli agglomerati
          urbani; finanziamento  di  opere  urgenti  di  sistemazione
          idraulica  dei  corsi  d'acqua  nelle  aree   metropolitane
          interessate da fenomeni  di  esondazione  e  alluvione).  -
          (Omissis). 
              7.  Al  fine  di  accelerare  la  progettazione  e   la
          realizzazione degli  interventi  necessari  all'adeguamento
          dei  sistemi  di  collettamento,  fognatura  e  depurazione
          oggetto di procedura di infrazione o  di  provvedimento  di
          condanna della Corte di Giustizia  dell'Unione  europea  in
          ordine  all'applicazione  della  direttiva  91/271/CEE  sul
          trattamento  delle  acque  reflue  urbane,  entro   il   30
          settembre 2015, su proposta del  Ministro  dell'ambiente  e
          della  tutela  del  territorio  e  del  mare,  puo'  essere
          attivata la procedura di esercizio del  potere  sostitutivo
          del Governo secondo quanto previsto dall'art. 8,  comma  1,
          della legge 5 giugno 2003, n. 131, anche con la  nomina  di
          appositi commissari  straordinari,  che  possono  avvalersi
          della facolta' di cui al comma 4 del presente  articolo.  I
          commissari sono nominati con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio  dei   ministri,   su   proposta   del   Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nei
          successivi  quindici  giorni.   I   commissari   esercitano
          comunque i poteri di cui ai commi 2-ter, 4, 5 e 6 dell'art.
          10 del  decreto-legge  n.  91  del  2014,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge n. 116 del 2014.  Ai  commissari
          non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o
          altri emolumenti, comunque denominati. 
              7-bis. I commissari straordinari di cui al comma 7, che
          assicurano la realizzazione degli interventi con le risorse
          destinate dalla delibera CIPE n. 60/2012  alla  depurazione
          delle acque, procedono senza indugio al loro impegno con le
          procedure  ad  evidenza  pubblica,  di   cui   al   decreto
          legislativo 18 aprile 2016, n.  50,  prescindendo  comunque
          dall'effettiva disponibilita' di cassa, e dell'esito  delle
          stesse   informano   il   competente   Dipartimento   della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,   il   Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  e
          l'Agenzia per la coesione territoriale. 
              7-ter. Le contabilita' speciali da essi  detenute  sono
          alimentate  direttamente,  per  la  quota  coperta  con  le
          risorse di cui alla predetta delibera, con un anticipo fino
          al 20 per cento del quadro economico di ciascun  intervento
          su richiesta dei  medesimi  commissari,  e  con  successivi
          trasferimenti per gli stati  avanzamento  lavori,  fino  al
          saldo conclusivo, verificati dal commissario.  Al  fine  di
          dar conto degli interventi  affidati  e  di  verificare  la
          coerenza  delle  dichiarazioni  rese,  i  commissari  hanno
          l'obbligo  di  aggiornare  la  banca  dati   unitaria   del
          Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento
          della Ragioneria generale dello Stato, di cui  all'art.  1,
          comma 703 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, secondo  le
          specifiche tecniche di cui alla  circolare  n.  18  del  30
          aprile 2015 del medesimo Ministero.». 
              - Si riporta l'art.  134  del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  19
          aprile 2016, n. 91, S.O.: 
              «Art. 134 (Sistemi di qualificazione). -  1.  Gli  enti
          aggiudicatori possono istituire e  gestire  un  sistema  di
          qualificazione degli operatori economici. In tal  caso  gli
          enti provvedono affinche' gli operatori  economici  possano
          chiedere in qualsiasi momento di essere qualificati. 
              2. Il sistema di cui al comma 1 puo'  comprendere  vari
          stadi   di   qualificazione.   Gli    enti    aggiudicatori
          stabiliscono norme e criteri oggettivi per  l'esclusione  e
          la selezione degli operatori economici  che  richiedono  di
          essere qualificati, nonche' norme e criteri  oggettivi  per
          il   funzionamento   del   sistema    di    qualificazione,
          disciplinando  le  modalita'  di  iscrizione  al   sistema,
          l'eventuale aggiornamento periodico delle qualifiche  e  la
          durata del sistema. Quando tali criteri e norme  comportano
          specifiche tecniche, si applicano gli articoli 68, 69 e 82.
          Tali  criteri  e  norme   possono   all'occorrenza   essere
          aggiornati. 
              3. I criteri e le norme di cui al  comma  2  sono  resi
          disponibili,  a  richiesta,  e  comunicati  agli  operatori
          economici   interessati.   Un   ente   aggiudicatore   puo'
          utilizzare il sistema di  qualificazione  istituito  da  un
          altro  ente  aggiudicatore  o  di  altro  organismo  terzo,
          dandone  idonea  comunicazione  agli  operatori   economici
          interessati. 
              4. Gli enti aggiudicatori istituiscono e aggiornano  un
          elenco degli operatori economici, che puo' essere diviso in
          categorie in base  al  tipo  di  appalti  per  i  quali  la
          qualificazione e' valida. 
              5. I criteri e le norme di cui al comma 3  includono  i
          criteri di esclusione di cui all'art. 136. 
              6. In caso di istituzione e gestione di un  sistema  di
          qualificazione di cui al comma 1,  gli  enti  aggiudicatori
          osservano: 
                a) l'art. 128, quanto all'avviso sull'esistenza di un
          sistema di qualificazione; 
                b) l'art. 132, quanto alle informazioni a coloro  che
          hanno chiesto una qualificazione. 
              7. L'ente aggiudicatore che istituisce  e  gestisce  il
          sistema  di  qualificazione  stabilisce  i   documenti,   i
          certificati  e  le  dichiarazioni  sostitutive  che  devono
          corredare la domanda di iscrizione,  e  non  puo'  chiedere
          certificati o documenti che  riproducono  documenti  validi
          gia'  nella  disponibilita'  dell'ente   aggiudicatore.   I
          documenti, i certificati e le dichiarazioni sostitutive, se
          redatti  in  una   lingua   diversa   dall'italiano,   sono
          accompagnati  da  una   traduzione   in   lingua   italiana
          certificata conforme al  testo  originale  dalle  autorita'
          diplomatiche o consolari italiane del  Paese  in  cui  sono
          stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale. 
              8.  Quando  viene  indetta  una  gara  con  un   avviso
          sull'esistenza di un sistema di qualificazione, i contratti
          specifici  per  i  lavori,  le  forniture   o   i   servizi
          contemplati dal sistema di qualificazione sono  aggiudicati
          con procedure ristrette o procedure negoziate, nelle  quali
          tutti gli offerenti ed i partecipanti  sono  scelti  tra  i
          candidati gia' qualificati con tale sistema. 
              9. Tutte le spese fatturate in relazione  alle  domande
          di qualificazione o all'aggiornamento o alla  conservazione
          di una qualificazione gia' ottenuta in base al sistema sono
          proporzionali ai costi generati.». 
              - La legge 28 giugno 2016, n. 132 e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 18 luglio 2016, n. 166, S.O. 
              - Si riporta il comma 226 dell'art. 1  della  legge  24
          dicembre 2012, n. 228, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale
          11 novembre 2014, n. 262, S.O.: 
              «226. Per l'attuazione  di  accordi  internazionali  in
          materia di  politiche  per  l'ambiente  marino  di  cui  al
          decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190, e' autorizzata
          la spesa di 5 milioni di euro  per  l'anno  2014  e  di  10
          milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.». 
              - Si riporta l'art.  10  del  decreto-legge  24  giugno
          2014, n. 91, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24  giugno
          2014, n. 144, S.O., convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 11 agosto 2014, n.  116,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 20 agosto 2014, n. 192, S.O.: 
              «Art.   10   (Misure   straordinarie   per   accelerare
          l'utilizzo delle risorse e  l'esecuzione  degli  interventi
          urgenti  e  prioritari  per  la  mitigazione  del   rischio
          idrogeologico nel territorio nazionale e per lo svolgimento
          delle indagini sui terreni della Regione Campania destinati
          all'agricoltura).  - 1. A decorrere dall'entrata in  vigore
          del presente decreto, i Presidenti della regioni subentrano
          relativamente al territorio di  competenza  nelle  funzioni
          dei  commissari  straordinari  delegati  per  il  sollecito
          espletamento delle procedure  relative  alla  realizzazione
          degli interventi di mitigazione del  rischio  idrogeologico
          individuati negli accordi di programma sottoscritti tra  il
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare e le regioni ai sensi dell'art. 2,  comma  240,  della
          legge 23 dicembre 2009, n. 191, e nella  titolarita'  delle
          relative contabilita' speciali. I  commissari  straordinari
          attualmente in carica completano le operazioni  finalizzate
          al subentro dei Presidenti  delle  regioni  entro  quindici
          giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. 
              2. Al Presidente della  regione  non  e'  dovuto  alcun
          compenso per lo svolgimento delle  funzioni  attribuite  ai
          sensi del presente articolo. In caso  di  dimissioni  o  di
          impedimento del Presidente della regione il  Consiglio  dei
          ministri, su proposta del Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro delle
          infrastrutture e dei trasporti, nomina  un  commissario  ad
          acta, al quale spettano  i  poteri  indicati  nel  presente
          articolo fino all'insediamento del nuovo  Presidente  della
          regione o alla cessazione della causa di impedimento. 
              2-bis. Fermo restando quanto disposto dal comma  2,  in
          tutti i casi di cessazione anticipata, per qualsiasi causa,
          dalla carica di  Presidente  della  regione,  questi  cessa
          anche   dalle    funzioni    commissariali    eventualmente
          conferitegli  con  specifici   provvedimenti   legislativi.
          Qualora normative di settore o lo statuto della regione non
          prevedano apposite modalita' di sostituzione,  con  decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta  del
          Ministro  competente,  e'  nominato  un   commissario   che
          subentra nell'esercizio delle funzioni  commissariali  fino
          all'insediamento del nuovo Presidente. Le disposizioni  del
          presente  comma   si   applicano   anche   agli   incarichi
          commissariali,   conferiti   ai    sensi    di    specifici
          provvedimenti legislativi, per i quali e' gia'  intervenuta
          l'anticipata cessazione dalla carica  di  Presidente  della
          regione. 
              2-ter. Per l'espletamento delle attivita' previste  nel
          presente  articolo,  il  Presidente  della   regione   puo'
          delegare apposito soggetto attuatore il quale  opera  sulla
          base di  specifiche  indicazioni  ricevute  dal  Presidente
          della regione e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza
          pubblica. Il soggetto attuatore, se dipendente di  societa'
          a totale capitale  pubblico  o  di  societa'  dalle  stesse
          controllate,  anche  in  deroga  ai  contratti   collettivi
          nazionali di lavoro  delle  societa'  di  appartenenza,  e'
          collocato in aspettativa senza assegni, con  riconoscimento
          dell'anzianita' di servizio dalla data del provvedimento di
          conferimento  dell'incarico  e  per  tutto  il  periodo  di
          svolgimento dello stesso.  Dall'attuazione  della  presente
          disposizione non devono derivare nuovi o maggiori  oneri  a
          carico della finanza pubblica. 
              3. Gli adempimenti di cui all'art. 1, comma 111,  della
          legge 27 dicembre 2013, n. 147, per i quali e'  fissato  il
          termine finale del 30  aprile  2014,  sono  ultimati  entro
          trenta giorni dall'effettivo subentro. 
              4. Per le attivita' di progettazione degli  interventi,
          per  le  procedure  di  affidamento  dei  lavori,  per   le
          attivita' di direzione dei lavori e  di  collaudo,  nonche'
          per     ogni     altra     attivita'      di      carattere
          tecnico-amministrativo   connessa    alla    progettazione,
          all'affidamento e all'esecuzione dei  lavori,  ivi  inclusi
          servizi e  forniture,  il  Presidente  della  regione  puo'
          avvalersi,  oltre  che  delle  strutture  e  degli   uffici
          regionali,  degli  uffici  tecnici  e  amministrativi   dei
          comuni,  dei  provveditorati  interregionali   alle   opere
          pubbliche, nonche' della societa' ANAS S.p.A., dei consorzi
          di bonifica e delle autorita' di distretto,  nonche'  delle
          strutture commissariali gia' esistenti,  non  oltre  il  30
          giugno 2015, e delle societa' a totale capitale pubblico  o
          delle societa' dalle stesse controllate. Le relative  spese
          sono  ricomprese  nell'ambito  degli   incentivi   per   la
          progettazione di cui all'art.  92,  comma  5,  del  decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n.  163,  e  dell'art.  16  del
          decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010,  n.
          207. 
              5. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1,  il
          Presidente della regione e' titolare  dei  procedimenti  di
          approvazione e autorizzazione dei progetti e si avvale  dei
          poteri di sostituzione e di deroga di cui all'art.  17  del
          decreto-legge 30 dicembre 2009,  n.  195,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26.  A  tal
          fine emana gli atti e  i  provvedimenti  e  cura  tutte  le
          attivita' di competenza  delle  amministrazioni  pubbliche,
          necessari alla realizzazione degli interventi, nel rispetto
          degli  obblighi  internazionali  e  di   quelli   derivanti
          dall'appartenenza all'Unione europea. 
              6. L'autorizzazione rilasciata ai  sensi  del  comma  5
          sostituisce tutti i visti, i pareri, le  autorizzazioni,  i
          nulla  osta  e   ogni   altro   provvedimento   abilitativo
          necessario  per  l'esecuzione   dell'intervento,   comporta
          dichiarazione  di  pubblica  utilita'  e  costituisce,  ove
          occorra,  variante   agli   strumenti   di   pianificazione
          urbanistica e territoriale, fatti salvi i pareri e gli atti
          di assenso comunque denominati, di competenza del Ministero
          dei beni e delle attivita' culturali e del turismo previsti
          dal codice dei beni culturali e del  paesaggio  di  cui  al
          decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, da  rilasciarsi
          entro il termine di trenta giorni dalla richiesta,  decorso
          inutilmente  il  quale  l'autorita'   procedente   provvede
          comunque alla conclusione del  procedimento,  limitatamente
          agli interventi individuati negli accordi di  programma  di
          cui al comma 1. Per le occupazioni  di  urgenza  e  per  le
          eventuali  espropriazioni   delle   aree   occorrenti   per
          l'esecuzione delle opere e degli interventi, i  termini  di
          legge previsti dal  testo  unico  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della  Repubblica  8  giugno  2001,  n.  327,  e
          successive modificazioni, sono ridotti alla meta'. 
              7. Ai fini delle attivita' di coordinamento delle  fasi
          relative alla programmazione  e  alla  realizzazione  degli
          interventi di cui al comma  1,  fermo  restando  il  numero
          degli  uffici  dirigenziali  di  livello  generale  e   non
          generale vigenti, l'Ispettorato di cui all'art.  17,  comma
          2, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26,  e'
          trasformato  in  una  direzione  generale  individuata  dai
          regolamenti di organizzazione del Ministero dell'ambiente e
          della  tutela  del  territorio  e  del  mare  e,  pertanto,
          l'Ispettorato e'  soppresso.  Conseguentemente,  al  citato
          art. 17, comma 2, del decreto-legge  n.  195  del  2009  le
          parole  da:  «le  proprie  strutture  anche  vigilate»   a:
          «decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009,  n.
          140»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «una   direzione
          generale individuata dai regolamenti di organizzazione  del
          Ministero nel rispetto della dotazione organica vigente che
          subentra nelle funzioni  gia'  esercitate  dall'Ispettorato
          generale». 
              7-bis.  I  comuni  possono   rivolgersi   ai   soggetti
          conduttori di aziende agricole con fondi  al  di  sopra  di
          1.000 metri di altitudine per l'esecuzione di opere  minori
          di pubblica utilita' nelle  aree  attigue  al  fondo,  come
          piccole manutenzioni stradali, servizi di  spalatura  della
          neve  o  regimazione  delle  acque   superficiali,   previa
          apposita convenzione per ciascun intervento  da  pubblicare
          nell'albo  pretorio  comunale  e  a  condizione  che  siano
          utilizzate le attrezzature  private  per  l'esecuzione  dei
          lavori. 
              8.  Al  fine  di  conseguire  un  risparmio  di  spesa,
          all'art. 17, comma 35-octies, del decreto-legge  1°  luglio
          2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla  legge  3
          agosto 2009, n. 102, al primo periodo, dopo le parole: «due
          supplenti»  sono  aggiunte  le  seguenti:  «con  comprovata
          esperienza in materia contabile amministrativa» e  l'ultimo
          periodo e' sostituito dal  seguente:  «Uno  dei  componenti
          effettivi e' designato dal Ministro dell'economia  e  delle
          finanze tra i dirigenti del medesimo Ministero». 
              8-bis. Entro venti giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente decreto sono
          nominati i nuovi componenti del collegio dei  revisori  dei
          conti  dell'Istituto  superiore  per  la  protezione  e  la
          ricerca ambientale (ISPRA) ai sensi della disciplina di cui
          al comma 8. 
              9. Fermo restando il  termine  del  31  dicembre  2014,
          stabilito dall'art. 1, comma 111, della legge  27  dicembre
          2013, n. 147, gli interventi per i quali sono trasferite le
          relative risorse statali o regionali  entro  il  30  giugno
          2014  sono  completati  entro  il  31  dicembre   2015.   I
          Presidenti delle regioni  provvedono,  con  cadenza  almeno
          trimestrale, ad aggiornare i dati relativi  allo  stato  di
          avanzamento   degli   interventi   secondo   modalita'   di
          inserimento in un sistema on line specificate dal Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 
              10. Al primo periodo del comma 1-bis  dell'art.  9  del
          decreto legislativo  23  febbraio  2010,  n.  49,  dopo  le
          parole: «di cui all'art.  7»  sono  inserite  le  seguenti:
          «comma 3, lettera a)». 
              11. I criteri, le modalita' e l'entita'  delle  risorse
          destinate al finanziamento degli interventi in  materia  di
          mitigazione del rischio  idrogeologico  sono  definiti  con
          decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
          proposta del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio  e  del  mare,  di  concerto,  per   quanto   di
          competenza, con il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti. A tal  fine  la  Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri puo' avvalersi di apposita struttura di  missione,
          alle cui attivita' si fara' fronte con  le  risorse  umane,
          strumentali  e  finanziarie  disponibili   a   legislazione
          vigente e senza nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
          finanza pubblica. 
              11-bis. All'art. 7, comma 8, del decreto legislativo 23
          febbraio 2010, n. 49, le parole: «entro il 22 giugno  2015»
          sono sostituite  dalle  seguenti:  «entro  il  22  dicembre
          2015». 
              12.  Al  decreto-legge  10  dicembre  2013,   n.   136,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014,
          n. 6, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                a) all'art. 1, comma 6, le parole: «da svolgere entro
          i novanta  giorni  successivi  all'emanazione  del  decreto
          medesimo» sono sostituite  dalle  seguenti:  «da  svolgere,
          secondo  l'ordine  di  priorita'  definito   nei   medesimi
          decreti,  entro  i  centoventi   giorni   successivi   alla
          pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei predetti decreti
          per i terreni  classificati,  sulla  base  delle  indagini,
          nelle classi di rischio piu' elevate, e entro i  successivi
          duecentodieci  per  i  restanti  terreni.  Con  i  medesimi
          decreti, puo' essere disposto, nelle more dello svolgimento
          delle indagini dirette, il divieto  di  commercializzazione
          dei prodotti derivanti dai terreni rientranti nelle  classi
          di  rischio  piu'  elevato,  ai  sensi  del  principio   di
          precauzione di cui  all'art.  7  del  regolamento  (CE)  n.
          178/2002 del 28 gennaio 2002, del Parlamento europeo e  del
          Consiglio che stabilisce i principi e i requisiti  generali
          della  legislazione  alimentare,   istituisce   l'Autorita'
          europea per la sicurezza alimentare e fissa  procedure  nel
          campo della sicurezza alimentare.»; 
                b) all'art. 1,  dopo  il  comma  6,  e'  inserito  il
          seguente: «6.1. Le indagini di  cui  al  presente  articolo
          possono essere estese, nei limiti delle risorse disponibili
          a legislazione vigente, con direttiva  dei  Ministri  delle
          politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e  del  mare  e  della  salute,
          d'intesa con  il  Presidente  della  Regione  Campania,  ai
          terreni agricoli che non sono stati oggetto di indagine  ai
          sensi  del  comma  5,  in   quanto   coperti   da   segreto
          giudiziario,  ovvero  oggetto  di  sversamenti  resi   noti
          successivamente alla chiusura  delle  indagini  di  cui  al
          comma 5. Nelle direttive di  cui  al  presente  comma  sono
          indicati i termini per lo svolgimento  delle  indagini  sui
          terreni di cui al primo periodo e  la  presentazione  delle
          relative  relazioni.  Entro   i   quindici   giorni   dalla
          presentazione delle relazioni sono emanati i decreti di cui
          al comma 6.»; 
                c) all'art. 2, dopo il comma 5-bis,  e'  inserito  il
          seguente:  «5-ter.  Fatto  salvo  quanto  stabilito   dalla
          direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE
          del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro  per  l'azione
          comunitaria in  materia  di  acque,  nella  concessione  di
          contributi   e   finanziamenti   previsti   dai   programmi
          comunitari finanziati con fondi strutturali, e'  attribuita
          priorita'  assoluta  agli  investimenti  in  infrastrutture
          irrigue e di  bonifica  finalizzati  a  privilegiare  l'uso
          collettivo  della  risorsa  idrica,  in  sostituzione   del
          prelievo privato di acque da falde superficiali e  profonde
          nelle province di Napoli e Caserta.». 
              12-bis. All'art. 1 del decreto-legge 10 dicembre  2013,
          n.  136,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  6
          febbraio 2014, n. 6, dopo il comma 6-sexies e' aggiunto  il
          seguente: 
              «6-septies. Entro sessanta giorni dalla data di entrata
          in vigore della  presente  disposizione,  con  decreto  del
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare, di concerto con il Ministro delle politiche  agricole
          alimentari e forestali, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a
          carico  del   bilancio   dello   Stato,   e'   disciplinata
          l'interconnessione da parte del Corpo forestale dello Stato
          al SISTRI, al fine di intensificarne l'azione di  contrasto
          alle  attivita'  illecite  di  gestione  dei  rifiuti,  con
          particolare riferimento al territorio campano». 
              13. Dall'attuazione del presente  articolo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
              13-bis. All'art. 1, comma 347, lettera b), della  legge
          27 dicembre 2013, n. 147, le parole: «, Genova e La Spezia»
          sono soppresse e le  parole:  «20  milioni  di  euro»  sono
          sostituite dalle seguenti: «14 milioni di euro». 
              13-ter. Per gli interventi di ricostruzione conseguenti
          agli  eccezionali  eventi  meteorologici  verificatisi  nei
          giorni dal 20 al 24 ottobre 2013, dal  25  al  26  dicembre
          2013, dal 4  al  5  e  dal  16  al  20  gennaio  2014,  nel
          territorio della regione Liguria, e' autorizzata  la  spesa
          di 6 milioni di euro per l'anno 2014. 
              13-quater. Ai maggiori oneri di cui  al  comma  13-ter,
          pari a 6 milioni di euro per l'anno  2014,  si  provvede  a
          valere sui risparmi di spesa di cui al comma 13-bis.». 
              -  Si  riporta  il  comma  5  dell'art.  7  del  citato
          decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133: 
              «5. I Presidenti delle Regioni, per le  occupazioni  di
          urgenza e per le espropriazioni delle aree  occorrenti  per
          l'esecuzione degli interventi inclusi negli accordi di  cui
          al comma 4, emanato il relativo  decreto,  provvedono  alla
          redazione dello stato  di  consistenza  e  del  verbale  di
          immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza
          di  due  rappresentanti  delle   Regioni   o   degli   enti
          territoriali  interessati,  prescindendo  da   ogni   altro
          adempimento. 
              6-9-octiers. 
              (Omissis)».