(( Art. 3 bis
Bonifica del deposito ex Cemerad
1. Il Commissario straordinario per l'attuazione dell'intervento di
messa in sicurezza e gestione dei rifiuti pericolosi e radioattivi
siti nel deposito ex Cemerad, nel territorio del comune di Statte,
nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19
novembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30
dicembre 2015, e' autorizzato ad affidare il servizio di trasporto,
caratterizzazione e smaltimento dei rifiuti presenti nel suddetto
deposito ex Cemerad, con finale bonifica radiologica e rilascio delle
aree prive di vincoli radiologici, alla Sogin Spa, societa' dotata di
specifiche ed elevate competenze nella materia, affinche' svolga
tutte le attivita' necessarie, anche avvalendosi di societa'
controllate.
2. Le funzioni e i poteri del Commissario sono prorogati fino al
completamento delle attivita' di cui al comma 1.
3. All'attuazione dei commi 1 e 2 si provvede a valere,
rispettivamente, sulle risorse di cui agli articoli 3, comma 5-bis, e
6, comma 3, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20. ))
Riferimenti normativi
- Si riportano gli articoli 3 e 6 del citato
decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1:
«Art. 3 (Disposizioni finanziarie). - 1. Nell'ambito
della procedura di amministrazione straordinaria di cui al
decreto-legge n. 347, l'organo commissariale di ILVA S.p.A.
e' autorizzato a richiedere il trasferimento delle somme
sequestrate, subentrando nel procedimento gia' promosso ai
sensi dell'art. 1, comma 11-quinquies, del decreto-legge n.
61, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore
del presente decreto. A seguito dell'apertura della
procedura di amministrazione straordinaria, l'organo
commissariale e' autorizzato a richiedere che l'autorita'
giudiziaria procedente disponga l'impiego delle somme
sequestrate, in luogo dell'aumento di capitale, per la
sottoscrizione di obbligazioni emesse dalla societa' in
amministrazione straordinaria. Il credito derivante dalla
sottoscrizione delle obbligazioni e' prededucibile ai sensi
dell'art. 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e
successive modificazioni, ma subordinato alla
soddisfazione, nell'ordine, dei crediti prededucibili di
tutti gli altri creditori della procedura di
amministrazione straordinaria nonche' dei creditori
privilegiati ai sensi dell'art. 2751-bis, numero 1), del
codice civile. L'emissione e' autorizzata ai sensi
dell'art. 2412, sesto comma, del codice civile. Le
obbligazioni sono emesse a un tasso di rendimento
parametrato a quello mediamente praticato sui rapporti
intestati al Fondo unico giustizia ai sensi dell'art. 2 del
decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181. Il
sequestro penale sulle somme si converte in sequestro delle
obbligazioni. Le obbligazioni di nuova emissione sono
nominative e devono essere intestate al Fondo unico
giustizia e, per esso, ad Equitalia Giustizia S.p.A. quale
gestore ex lege del predetto Fondo. Il versamento delle
somme sequestrate avviene al momento della sottoscrizione
delle obbligazioni, in misura pari all'ammontare di queste
ultime. Le attivita' poste in essere da Equitalia Giustizia
S.p.A. devono svolgersi, ai sensi dell'art. 1, comma
11-quinquies, del decreto-legge n. 61, sulla base delle
indicazioni fornite dall'autorita' giudiziaria procedente.
Le somme rivenienti dalla sottoscrizione delle obbligazioni
sono versate in un patrimonio dell'emittente destinato in
via esclusiva all'attuazione e alla realizzazione del piano
delle misure e delle attivita' di tutela ambientale e
sanitaria dell'impresa in amministrazione straordinaria,
previa restituzione dei finanziamenti statali di cui
all'art. 1, comma 6-bis, del decreto-legge 4 dicembre 2015,
n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
febbraio 2016, n. 13, per la parte eventualmente erogata,
e, nei limiti delle disponibilita' residue, a interventi
volti alla tutela della sicurezza e della salute, nonche'
di ripristino e di bonifica ambientale secondo le modalita'
previste dall'ordinamento vigente. Al patrimonio si
applicano le disposizioni del libro V, titolo V, capo V,
sezione XI, del codice civile.
1-bis. All'art. 1, comma 11-quinquies, del
decreto-legge n. 61, al primo periodo, le parole: «, non
oltre l'anno 2014» sono soppresse e le parole: «il giudice»
sono sostituite dalle seguenti: «l'autorita' giudiziaria»
e, all'ultimo periodo, la parola: «giurisdizionale» e'
sostituita dalla seguente: «giudiziaria».
1-ter. L'organo commissariale di ILVA S.p.A, al fine
della realizzazione degli investimenti necessari al
risanamento ambientale, nonche' di quelli destinati ad
interventi a favore di ricerca, sviluppo e innovazione,
formazione e occupazione, nel rispetto della normativa
dell'Unione europea in materia, e' autorizzato a contrarre
finanziamenti per un ammontare complessivo fino a 400
milioni di euro, assistiti dalla garanzia dello Stato. Il
predetto finanziamento e' rimborsato dall'organo
commissariale in prededuzione rispetto agli altri debiti,
ai sensi dell'art. 111, primo comma, numero 1), del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni.
La garanzia dello Stato e' a prima richiesta, esplicita,
incondizionata e irrevocabile. E' istituito nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un
fondo a copertura delle garanzie dello Stato concesse ai
sensi della presente disposizione, con una dotazione
iniziale di 150 milioni di euro per l'anno 2015 e di 50
milioni di euro per l'anno 2016. E' autorizzata, allo
scopo, l'istituzione di un'apposita contabilita' speciale
su cui confluiscono le predette risorse. Al relativo onere,
pari a 150 milioni di euro per l'anno 2015 e a 50 milioni
di euro per l'anno 2016, si provvede mediante
corrispondente utilizzo delle disponibilita' in conto
residui, iscritte in bilancio rispettivamente negli anni
2015 e 2016, relative all'autorizzazione di spesa di cui
all'art. 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n.
66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno
2014, n. 89, e successive modificazioni. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, anche in conto residui, le occorrenti
variazioni di bilancio.
2. Ai fini dell'attuazione delle prescrizioni di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo
2014, il Commissario straordinario dell'amministrazione
straordinaria e' titolare di contabilita' speciali, aperte
presso la tesoreria statale, in cui confluiscono:
a) le risorse assegnate dal CIPE con propria
delibera, previa presentazione di un progetto di lavori, a
valere sul Fondo di sviluppo e coesione di cui al decreto
legislativo 31 maggio 2011, n. 88, nel limite delle risorse
annualmente disponibili e garantendo comunque la
neutralita' dei saldi di finanza pubblica;
b) altre eventuali risorse a qualsiasi titolo
destinate o da destinare agli interventi di risanamento
ambientale.
3. Il Commissario straordinario rendiconta, secondo la
normativa vigente, l'utilizzo delle risorse di tutte le
contabilita' speciali aperte e ne fornisce periodica
informativa al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, al Ministero dello sviluppo
economico e alle autorita' giudiziarie interessate nonche',
con una relazione semestrale, alle Camere.
4. Resta fermo il diritto di rivalsa da parte dello
Stato nei confronti dei responsabili del danno ambientale.
5. Allo scopo di definire tempestivamente le pendenze
tuttora aperte, il commissario straordinario, entro
sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto, e' autorizzato a sottoscrivere con FINTECNA
S.p.A., in qualita' di avente causa dell'IRI, un atto
convenzionale di liquidazione dell'obbligazione contenuta
nell'art. 17.7 del contratto di cessione dell'ILVA Laminati
Piani (oggi ILVA S.p.A.). La liquidazione e' determinata
nell'importo di 156.000.000 di euro, ha carattere
definitivo, non e' soggetta ad azione revocatoria e
preclude ogni azione concernente il danno ambientale
generatosi, relativamente agli stabilimenti produttivi
ceduti dall'IRI in sede di privatizzazione della ILVA
Laminati Piani (oggi ILVA S.p.A.), antecedentemente al 16
marzo 1995. Le somme rinvenienti da detta operazione
affluiscono nella contabilita' ordinaria del Commissario
straordinario.
5-bis. Ai fini della messa in sicurezza e gestione dei
rifiuti radioattivi in deposito nell'area ex Cemerad
ricadente nel comune di Statte, in Provincia di Taranto,
sono destinati fino a dieci milioni di euro a valere sulle
risorse disponibili sulla contabilita' speciale aperta ai
sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 7 agosto
2012, n. 129, convertito dalla legge 4 ottobre 2012, n.
171.
5-ter. Qualora, per effetto dell'attuazione del comma
1, si determinino nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, ai medesimi si fa fronte mediante una riduzione
di pari importo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e
la coesione, per il periodo di programmazione 2014-2020,
indicate all'art. 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013,
n. 147. A tal fine, il CIPE, con propria delibera,
individua le risorse disponibili sulla programmazione
2014-2020, eventualmente riprogrammando le assegnazioni che
non abbiano dato luogo a obblighi giuridicamente
vincolanti.»
«Art. 6 (Programma per la bonifica, ambientalizzazione
e riqualificazione dell'area di Taranto). - 1. Il
Commissario straordinario per la bonifica,
ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto di cui al
decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, convertito dalla legge
4 ottobre 2012, n. 171, e' incaricato di predisporre,
tenendo conto delle eventuali indicazioni del Tavolo
istituzionale di cui all'art. 5, un Programma di misure, a
medio e lungo termine, per la bonifica, ambientalizzazione
e riqualificazione dell'intera area di Taranto, dichiarata
ad elevato rischio di crisi ambientale, volto a garantire,
ove possibile, mediante ricorso alle BAT (best available
techniques) riconosciute a livello internazionale, il piu'
alto livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente.
Il Programma e' attuato secondo disposizioni contenute nel
CIS Taranto di cui all'art. 5 del presente decreto.
2. Alla predisposizione ed attuazione del Programma di
misure di cui al comma 1 sono destinate, per essere
trasferite sulla contabilita' speciale intestata al
Commissario straordinario, le risorse effettivamente
disponibili di cui al decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129,
convertito dalla legge 4 ottobre 2012, n. 171, di cui alla
delibera CIPE 17/03 e delibere ad essa collegate 83/03 e
successive modificazioni e 179/06, nonche' le risorse allo
scopo impegnate dal Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare e ulteriori risorse che con
propria delibera il CIPE puo' destinare nell'ambito della
programmazione 2014-2020 del Fondo di sviluppo e coesione,
per il prosieguo di interventi di bonifiche e
riqualificazione dell'area di Taranto.
3. Una quota non superiore all'1,5 per cento delle
risorse di cui al comma 2, trasferite al Commissario
straordinario per la bonifica, ambientalizzazione e
riqualificazione dell'area di Taranto per le finalita' del
comma 1, puo' essere utilizzata dal Commissario stesso per
tutte le attivita' tecnico-amministrative connesse alla
realizzazione degli interventi.
4. Il Commissario straordinario, per le attivita' di
propria competenza, puo' avvalersi di altre pubbliche
amministrazioni, universita' o loro consorzi e fondazioni,
enti pubblici di ricerca, secondo le previsioni di cui
all'art. 15, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni.
4-bis. Al fine di ottimizzare l'impiego di risorse
umane e finanziarie, nonche' di ridurre gli effetti
occupazionali negativi connessi con il processo di
riorganizzazione dei siti produttivi della citta' di
Taranto, il Commissario straordinario, nell'individuare i
soggetti tenuti all'attuazione degli interventi previsti
dall'art. 5 e dal comma 2 del presente articolo, puo'
definire procedure volte a favorire l'impiego di lavoratori
provenienti dai bacini di crisi delle aziende dei complessi
industriali di Taranto gia' coinvolti in programmi di
integrazione del reddito e sospensione dell'attivita'
lavorativa. Il Commissario straordinario adotta altresi'
tutte le procedure necessarie volte a ridurre gli eventuali
effetti occupazionali negativi connessi alla
riorganizzazione delle attivita' d'impresa, anche con
riferimento a tutti i siti produttivi del gruppo presenti
sul territorio nazionale.».