(( Art. 3 quater Proroga degli incentivi in favore degli esercenti di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da biomasse 1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 149, le parole: «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2021»; b) al comma 150, le parole: «riconosciuto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «riconosciuto dal primo periodo del comma 1 dell'articolo 19 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012». ))
Riferimenti normativi - Si riportano i commi 149 e 150 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2015, n. 302, S.O., come modificati dalla presente legge: «149. Per assicurare il contributo al conseguimento degli obiettivi 2020 in materia di fonti rinnovabili, agli esercenti di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da biomasse, biogas e bioliquidi sostenibili che hanno cessato al 1° gennaio 2016, o cessano entro il 31 dicembre 2016, di beneficiare di incentivi sull'energia prodotta, in alternativa all'integrazione dei ricavi prevista dall'art. 24, comma 8, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e' concesso il diritto di fruire, fino al 31 dicembre 2021, di un incentivo sull'energia prodotta, con le modalita' e alle condizioni di cui ai commi 150 e 151. 150. L'incentivo e' pari all'80 per cento di quello riconosciuto dal primo periodo del comma 1 dell'art. 19 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario n. 143 alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, agli impianti di nuova costruzione di pari potenza, ed e' erogato dal Gestore dei servizi energetici, con le modalita' previste dal suddetto decreto, a partire dal giorno seguente alla data di cessazione del precedente incentivo, qualora questa sia successiva al 31 dicembre 2015, ovvero a partire dal 1° gennaio 2016 se la data di cessazione del precedente incentivo e' antecedente al 1° gennaio 2016. L'erogazione dell'incentivo e' subordinata alla decisione favorevole della Commissione europea in esito alla notifica del regime di aiuto ai sensi del comma 151.».