(( Art. 3 quinquies Interventi in materia di sicurezza del territorio e contrasto della criminalita' 1. Nell'anno 2017, per fronteggiare particolari esigenze operative in alcune aree del Mezzogiorno, comprese quelle di cui all'articolo 1 del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, nonche' le straordinarie necessita' conseguenti agli eventi sismici dell'anno 2016, la forza media di ufficiali ausiliari delle forze di completamento dell'Arma dei carabinieri, di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 937 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' incrementata di 10 unita'. Ai relativi oneri finanziari, quantificati in euro 511.413,10, si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2017, del fondo di cui all'articolo 617 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010. ))
Riferimenti normativi - Si riporta l'art. 1 del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 dicembre 2013, n. 289, S.O., convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 febbraio 2014, n. 32, S.O.: «Art. 1 (Interventi urgenti per garantire la sicurezza agroalimentare in Campania). - 1. Il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, l'Istituto superiore di sanita' e l'Agenzia regionale per la protezione ambientale in Campania svolgono, secondo gli indirizzi comuni e le priorita' definite con direttiva dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, d'intesa con il Presidente della Regione Campania, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le indagini tecniche per la mappatura, anche mediante strumenti di telerilevamento, dei terreni della Regione Campania destinati all'agricoltura, al fine di accertare l'eventuale esistenza di effetti contaminanti a causa di sversamenti e smaltimenti abusivi anche mediante combustione. Le indagini di cui al presente comma sono svolte unitamente alla verifica e alla ricognizione dei dati in materia gia' in possesso degli enti competenti. I risultati delle indagini tecniche per la mappatura dei terreni e i relativi aggiornamenti sono pubblicati nei siti internet istituzionali dei Ministeri competenti e della regione Campania. 1-bis. Al fine di integrare il quadro complessivo delle contaminazioni esistenti nella regione Campania, l'Istituto superiore di sanita' analizza e pubblica i dati dello studio epidemiologico «Sentieri» relativo ai siti di interesse nazionale campani effettuato dal 2003 al 2009 e aggiorna lo studio per le medesime aree, stabilendo potenziamenti degli studi epidemiologici, in particolare in merito ai registri delle malformazioni congenite e ai registri dei tumori, e fornendo dettagli in merito alla sommatoria dei rischi, con particolare riferimento ai casi di superamento dei valori stabiliti per le polveri sottili. Tali attivita' sono svolte con il supporto dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della regione Campania secondo gli indirizzi comuni e le priorita' definiti con direttiva dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, d'intesa con il Presidente della regione Campania, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. All'attuazione del presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie gia' disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 2. Nello svolgimento delle attivita' di rispettiva competenza, gli enti di cui al comma 1 possono avvalersi del Nucleo operativo ecologico dei Carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Comando Carabinieri politiche agricole e alimentari, del Corpo delle capitanerie di porto, dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e della repressione frodi dei prodotti alimentari, dell'Istituto superiore di sanita', dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, dell'Agenzia per l'Italia digitale, dell'Istituto geografico militare, di organismi scientifici ed enti di ricerca pubblici competenti in materia e anche delle strutture e degli organismi della Regione Campania. In particolare, l'Istituto nazionale di economia agraria, nell'ambito delle proprie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, conduce un'analisi sulle prospettive di vendita dei prodotti agroalimentari delle aree individuate come prioritarie dalla direttiva di cui al comma 1, verificando le principali dinamiche del rapporto tra la qualita' effettiva dei prodotti agroalimentari e la qualita' percepita dal consumatore ed elaborando un modello che individui le caratteristiche che il consumatore apprezza nella scelta di un prodotto agroalimentare. Il Nucleo operativo ecologico dei Carabinieri, il Corpo forestale dello Stato, il Comando Carabinieri politiche agricole e alimentari, il Comando carabinieri per la tutela della salute assicurano, per le finalita' di cui al presente articolo, agli enti di cui al comma 1 l'accesso ai terreni in proprieta', nel possesso o comunque nella disponibilita' di soggetti privati. 3. Le amministrazioni centrali e locali sono tenute a fornire agli istituti e all'agenzia di cui al comma 1 i dati e gli elementi conoscitivi nella loro disponibilita'. 4. I titolari di diritti di proprieta' e di diritti reali di godimento o del possesso dei terreni oggetto delle indagini dirette di cui al presente articolo sono obbligati a consentire l'accesso ai terreni stessi. Ai suddetti soggetti deve essere comunque preventivamente notificata la richiesta di accesso ai terreni. Nel caso sia comunque impossibile, per causa imputabile ai soggetti di cui al primo periodo, l'accesso ai terreni, questi sono indicati tra i terreni di cui al comma 6, primo periodo. Per tali terreni, la revoca dell'indicazione puo' essere disposta con decreto dei Ministri delle politiche agricole, alimentari e forestali, dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e della salute, solo dopo che sia stato consentito l'accesso, se dalle risultanze delle indagini sia dimostrata l'idoneita' di tali fondi alla produzione agroalimentare. Con decreti interministeriali dei Ministri delle politiche agricole, alimentari e forestali, dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e della salute puo' essere disposta, su istanza dei soggetti interessati, la revoca dell'indicazione tra i terreni di cui al comma 6, qualora sia stata posta in essere la bonifica o sia stata rimossa la causa di indicazione per provate e documentate motivazioni. 5. Entro sessanta giorni dall'adozione della direttiva di cui al comma 1, gli enti di cui al medesimo comma 1 presentano ai Ministri delle politiche agricole, alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute una relazione con i risultati delle indagini svolte e delle metodologie usate, contenente anche una proposta sui possibili interventi di bonifica, sui tempi e sui costi relativi ai terreni e alle acque di falda indicati come prioritari dalla medesima direttiva. Entro trenta giorni dalla presentazione della relazione di cui al primo periodo e tenendo conto dei risultati della medesima, con ulteriore direttiva dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, d'intesa con il Presidente della regione Campania, possono essere indicati altri terreni della regione Campania, destinati all'agricoltura o utilizzati ad uso agricolo, anche temporaneo, negli ultimi venti anni, da sottoporre alle indagini tecniche ai sensi del presente articolo. In tal caso, nei successivi novanta giorni, gli enti di cui al comma 1 presentano con le medesime modalita' di cui al primo periodo una relazione riguardante i restanti terreni oggetto dell'indagine. 6. Entro i quindici giorni successivi alla presentazione dei risultati delle indagini rispettivamente di cui al primo e al terzo periodo del comma 5, con distinti decreti interministeriali dei Ministri delle politiche agricole, alimentari e forestali, dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e della salute sono indicati, anche tenendo conto dei principi di cui agli articoli 14 e 15 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, i terreni della regione Campania che non possono essere destinati alla produzione agroalimentare ma esclusivamente a colture diverse in considerazione delle capacita' fitodepurative. Con i decreti di cui al primo periodo possono essere indicati anche i terreni da destinare solo a determinate produzioni agroalimentari. Ove, sulla base delle indagini di cui al comma 5, non sia possibile procedere all'indicazione della destinazione dei terreni ai sensi del presente comma, con i decreti di cui al primo periodo possono essere altresi' indicati i terreni da sottoporre ad indagini dirette, da svolgere, secondo l'ordine di priorita' definito nei medesimi decreti, entro i centoventi giorni successivi alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei predetti decreti per i terreni classificati, sulla base delle indagini, nelle classi di rischio piu' elevate, e entro i successivi duecentodieci per i restanti terreni. Con i medesimi decreti, puo' essere disposto, nelle more dello svolgimento delle indagini dirette, il divieto di commercializzazione dei prodotti derivanti dai terreni rientranti nelle classi di rischio piu' elevato, ai sensi del principio di precauzione di cui all'art. 7 del regolamento (CE) n. 178/2002 del 28 gennaio 2002, del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare. Sulla base di tali ulteriori indagini, con le modalita' di cui al primo periodo, si procede all'indicazione della destinazione dei terreni ai sensi del primo e del secondo periodo. 6.1. Le indagini di cui al presente articolo possono essere estese, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, con direttiva dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, d'intesa con il Presidente della Regione Campania, ai terreni agricoli che non sono stati oggetto di indagine ai sensi del comma 5, in quanto coperti da segreto giudiziario, ovvero oggetto di sversamenti resi noti successivamente alla chiusura delle indagini di cui al comma 5. Nelle direttive di cui al presente comma sono indicati i termini per lo svolgimento delle indagini sui terreni di cui al primo periodo e la presentazione delle relative relazioni. Entro i quindici giorni dalla presentazione delle relazioni sono emanati i decreti di cui al comma 6. 6-bis. Ai titolari di diritti di proprieta' e di diritti reali di godimento o del possesso dei terreni oggetto delle indagini di cui al presente articolo, che si oppongono alla concessione dell'accesso ai terreni stessi, o nel caso in cui l'impossibilita' di accesso ai terreni sia imputabile agli stessi soggetti, e' interdetto l'accesso a finanziamenti pubblici o incentivi di qualsiasi natura per le attivita' economiche condotte sui medesimi terreni per tre anni. 6-ter. I terreni di cui al comma 6 sono circoscritti e delimitati da una chiara segnaletica e sono periodicamente e sistematicamente controllati dal Corpo forestale dello Stato. All'attuazione del presente comma il Corpo forestale dello Stato provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie gia' disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 6-quater. Al fine di garantire l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, il divieto di cui all'art. 1, comma 143, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, per l'anno 2014, limitatamente alle sole vetture destinate all'attivita' ispettiva e di controllo, non si applica alle amministrazioni statali di cui al comma 1 del presente articolo, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, subordinatamente alla verifica dell'indisponibilita' di cessione all'amministrazione richiedente di autovetture presenti nei depositi del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco della regione Campania. 6-quinquies. La regione Campania, al termine degli adempimenti previsti dal presente articolo, anche attraverso la stipulazione di contratti istituzionali di sviluppo di cui all'art. 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e successive modificazioni, sentite le organizzazioni di categoria, puo' approvare un organico programma d'incentivazione per l'utilizzo di colture di prodotti non destinati all'alimentazione umana o animale. 6-sexies. All'art. 166 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «4-bis. Con regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentiti i competenti istituti di ricerca, definisce, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i parametri fondamentali di qualita' delle acque destinate ad uso irriguo su colture alimentari e le relative modalita' di verifica, fatto salvo quanto disposto dall'art. 112 del presente decreto e dalla relativa disciplina di attuazione e anche considerati gli standard di qualita', di cui al decreto legislativo 16 marzo 2009, n. 30, nonche' gli esiti delle indagini e delle attivita' effettuati ai sensi del medesimo decreto legislativo. Con il regolamento di cui al presente comma si provvede, altresi', alla verifica ed eventualmente alla modifica delle norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2003, n. 185.». 6-septies. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, e' disciplinata l'interconnessione da parte del Corpo forestale dello Stato al SISTRI, al fine di intensificarne l'azione di contrasto alle attivita' illecite di gestione dei rifiuti, con particolare riferimento al territorio campano.» - Si riportano gli articoli 617 e 937 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 maggio 2010, n. 106, S.O.: «Art. 617 (Fondo destinato al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici impiegati dalle Forze armate nazionali). - 1. Nello stato di previsione del Ministero della difesa e' istituito un fondo, destinato al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici impiegati dalle Forze armate nazionali diverse dal Corpo della Guardia di finanza e dal Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, per gli usi consentiti. 2. Con decreto del Ministro della difesa, da comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonche' alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del fondo fra i pertinenti capitoli dello stato di previsione del predetto Ministero.» «Art. 937 (Ufficiali ausiliari). - 1. Sono ufficiali ausiliari di ciascuna Forza armata e del Corpo della Guardia di finanza, i cittadini di ambo i sessi reclutati in qualita' di: a) ufficiali di complemento in ferma o in servizio di 1ª nomina; b) ufficiali piloti e navigatori di complemento; c) ufficiali in ferma prefissata o in rafferma; d) ufficiali delle forze di completamento. 2. Il reclutamento degli ufficiali ausiliari di cui alle lettere c) e d) puo' avvenire solo al fine di soddisfare specifiche e mirate esigenze delle singole Forze armate connesse alla carenza di professionalita' tecniche nei rispettivi ruoli ovvero alla necessita' di fronteggiare particolari esigenze operative. 3. Gli ufficiali delle forze di completamento sono disciplinati al capo VII, sezione II del presente titolo.».