IL MINISTRO DEI BENI 
                     E DELLE ATTIVITA' CULTURALI 
                            E DEL TURISMO 
 
  Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, e, in particolare,  l'art.
1, comma 432, il quale prevede che «Ai fini  della  razionalizzazione
della spesa del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e  del
turismo e  dell'efficientamento  delle  modalita'  di  bigliettazione
degli  istituti  e  luoghi  della  cultura  di  rilevante   interesse
nazionale, le Soprintendenze speciali di cui all'art.  30,  comma  2,
lettera a), del regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n.  171,  si  adeguano,  senza
nuovi o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica,  agli  standard
internazionali in materia di musei e luoghi  della  cultura,  di  cui
all'art. 14 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29  luglio  2014,  n.  106.  Entro  trenta
giorni dalla data di entrata in  vigore  della  presente  legge  sono
apportate, con le modalita' di cui all'art. 1, comma 327, della legge
28 dicembre 2015, n. 208, le necessarie modificazioni al decreto  del
Ministro dei beni e  delle  attivita'  culturali  e  del  turismo  23
gennaio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo
2016, nei limiti delle dotazioni organiche del Ministero dei  beni  e
delle attivita' culturali e del turismo, di cui alle tabelle  A  e  B
allegate al citato regolamento di cui al decreto del  Presidente  del
Consiglio dei ministri n. 171 del 2014»; 
  Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, e, in particolare,  l'art.
1, comma 327, ai sensi del quale, il decreto del Ministro dei beni  e
delle attivita' culturali e del turismo ivi  previsto  provvede  «nel
rispetto delle dotazioni organiche del Ministero  dei  beni  e  delle
attivita' culturali e del turismo di cui  alle  tabelle  A  e  B  del
regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 29 agosto 2014, n. 171, senza nuovi o maggiori oneri per  la
finanza pubblica, alla riorganizzazione, anche mediante soppressione,
fusione o accorpamento, degli uffici dirigenziali, anche  di  livello
generale, del medesimo Ministero»; 
  Visto l'art. 17, comma 4-bis, lettera e),  della  legge  23  agosto
1988, n. 400, il quale prevede l'emanazione di  decreti  ministeriali
di natura non regolamentare per  la  definizione  dei  compiti  delle
unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  e  successive
modificazioni, e, in particolare, l'art. 4, comma 4, che prevede  che
all'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non  generale
di ciascun Ministero e alla definizione dei relativi compiti, nonche'
alla distribuzione dei predetti uffici tra le  strutture  di  livello
dirigenziale generale, si provvede con decreto ministeriale di natura
non regolamentare, nonche' il comma 4-bis del medesimo  articolo,  ai
sensi del quale «la disposizione di cui al comma 4 si  applica  anche
in deroga  alla  eventuale  distribuzione  degli  uffici  di  livello
dirigenziale non generale stabilita nel regolamento di organizzazione
del singolo Ministero»; 
  Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 8 gennaio 2004,  n.  3,  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,  e  successive
modificazioni, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai
sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002,  n.  137»,  di  seguito
denominato: «Codice»; 
  Visto il decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e, in  particolare,
l'art. 2, commi 1, lettera a), 5, 10 e 10-ter; 
  Vista la legge 24 giugno 2013, n. 71, e, in particolare, i commi da
2 a 10 dell'art. 1; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  22
gennaio  2013,  emanato  ai  sensi  del  comma  5  dell'art.  2   del
decreto-legge n. 95  del  2012  e,  in  particolare,  la  Tabella  8,
allegata al predetto decreto, contenente  la  rideterminazione  della
dotazione organica del Ministero per i beni e le attivita' culturali; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  21
ottobre 2013, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 5, della  legge  n.
71 del 2013, concernente termini e modalita' di  trasferimento  delle
risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie  dalla  Presidenza   del
Consiglio dei ministri  al  Ministero  dei  beni  e  delle  attivita'
culturali e del turismo; 
  Visto il decreto ministeriale 18 novembre 2013 di istituzione della
Direzione generale per  le  politiche  del  turismo  nell'ambito  del
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo; 
  Visto l'art. 1, comma 11, del decreto-legge 8 agosto 2013,  n.  91,
convertito dalla legge  7  ottobre  2013,  n.  112,  secondo  cui  la
dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia del Ministero  dei
beni e delle attivita' culturali e del  turismo  e'  determinata  nel
numero di 163 unita', facendo salva  la  successiva  rideterminazione
della predetta dotazione in attuazione delle  disposizioni  dell'art.
1, commi 5 e 6, della legge 24 giugno 2013, n. 71; 
  Visto il decreto-legge 31  maggio  2014,  n.  83,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e, in particolare,
l'art. 14; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  29
agosto 2014, n.  171,  recante  «Regolamento  di  organizzazione  del
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del  turismo,  degli
uffici della diretta collaborazione  del  Ministro  e  dell'organismo
indipendente di valutazione della performance, a norma dell'art.  16,
comma 4 del decreto-legge 24 aprile  2014,  n.  66,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89»; 
  Visto  il  decreto   ministeriale   27   novembre   2014,   recante
«Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale  del
Ministero dei beni e delle attivita'  culturali  e  del  turismo»,  e
successive modificazioni; 
  Visto  il  decreto   ministeriale   23   dicembre   2014,   recante
«Organizzazione e funzionamento  dei  musei  statali»,  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto-legge 19  giugno  2015,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e, in  particolare,
l'art. 16, comma 1-sexies, che ha  disposto  la  riassegnazione  allo
Stato delle funzioni  di  tutela  del  patrimonio  bibliografico  non
statale, precedentemente attribuite alle regioni; 
  Visto il decreto-legge 20 settembre 2015, n. 146,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 12 novembre 2015, n. 182, recante  «Misure
urgenti per la fruizione del patrimonio  storico  e  artistico  della
Nazione»; 
  Visto il decreto ministeriale 19 ottobre  2015,  recante  «Sostegno
degli istituti e dei luoghi della cultura statale»; 
  Visto  il   decreto   ministeriale   23   gennaio   2016,   recante
«Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attivita'  culturali
e del turismo ai  sensi  dell'art.  1,  comma  327,  della  legge  28
dicembre 2015, n. 208»; 
  Visto il decreto ministeriale 9 aprile 2016, recante  «Disposizioni
in materia di aree e parchi archeologici e istituti  e  luoghi  della
cultura di rilevante interesse nazionale ai  sensi  dell'art.  6  del
decreto ministeriale 23 gennaio 2016»; 
  Visto  il  decreto  ministeriale,  di  concerto  con  il   Ministro
dell'economia e delle finanze ed il Ministro per la semplificazione e
la pubblica amministrazione, 28 giugno  2016,  recante  «Conferimento
dell'autonomia speciale agli  istituti  e  luoghi  della  cultura  di
rilevante  interesse  nazionale  di  cui  all'art.  6   del   decreto
ministeriale 23 gennaio 2016»; 
  Visto il decreto ministeriale 13 maggio 2016, recante  «Istituzione
dell'Istituto centrale per l'archeologia»; 
  Visto il decreto ministeriale 30 giugno 2016, recante «Criteri  per
l'apertura al pubblico, la vigilanza e la sicurezza dei musei  e  dei
luoghi della cultura statali»; 
  Visto  il  decreto  ministeriale   19   settembre   2016,   recante
«Ripartizione delle dotazioni organiche  del  Ministero  dei  beni  e
delle attivita' culturali e del turismo»; 
  Visto  il   decreto   ministeriale   24   ottobre   2016,   recante
«Riorganizzazione temporanea degli uffici  periferici  del  Ministero
nelle aree colpite dall'evento sismico del 24 agosto 2016,  ai  sensi
dell'art. 54, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, e successive modificazioni e integrazioni»; 
  Visto il decreto del Ministro per i beni e le  attivita'  culturali
18  aprile  2012,  recante  «Adozione  delle  linee  guida   per   la
costituzione e la valorizzazione dei parchi archeologici»; 
  Rilevata la necessita' di adeguare i siti archeologici del Colosseo
e di Pompei  a  tutti  gli  standard  internazionali  in  materia  di
istituti  e  luoghi  della  cultura,  richiamati  dall'art.  14   del
decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, ivi inclusa  la  possibilita'  di
nominare i direttori a seguito di  apposita  procedura  di  selezione
pubblica internazionale, ai sensi del medesimo art. 14, comma 2-bis; 
  Tenuto    conto    dell'«Atto    di    indirizzo    sui     criteri
tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo  dei
musei» di cui al decreto ministeriale 10 maggio 2001,  nonche'  degli
standard in materia museale adottati  dall'International  Council  of
Museums (ICOM); 
  Ravvisata l'esigenza, con riguardo alla Soprintendenza speciale per
il Colosseo e l'area archeologica centrale,  al  fine  di  assicurare
l'adeguamento  a  detti  standard  internazionali,  di  istituire  un
apposito Parco archeologico del Colosseo; 
  Tenuto  conto  dello  studio  per  un  piano  strategico   per   la
sistemazione e lo sviluppo dell'area archeologica  centrale  di  Roma
elaborato dalla  Commissione  paritetica  di  esperti  designati  dal
Ministero e da Roma Capitale,  di  cui  al  decreto  ministeriale  1°
agosto 2014, nonche' dell'Accordo tra il Ministero  e  Roma  Capitale
per la valorizzazione dell'area archeologica centrale sottoscritto in
data 21 aprile 2015; 
  Rilevata l'esigenza che la Soprintendenza archeologia, belle arti e
paesaggio di Roma, in considerazione della eccezionale rilevanza  del
patrimonio culturale e dei siti da essa tutelati e  gestiti,  per  un
verso, conservi l'autonomia speciale, per l'altro, abbia come propria
area di competenza l'intero territorio comunale; 
  Rilevata altresi'  la  necessita'  di  rafforzare  gli  uffici  del
Segretariato generale in materia di relazioni  internazionali,  anche
in considerazione del sempre maggior ruolo ricoperto dal Ministero in
sede europea e globale, nonche' in attuazione del  Programma  per  il
potenziamento della promozione della cultura e della lingua  italiane
all'estero di cui all'art. 1, comma  587,  della  legge  11  dicembre
2016, n. 232; 
  Rilevata,  infine,  la   necessita'   di   aggiornare   i   decreti
ministeriali di organizzazione del Ministero alle novita'  introdotte
nel 2016, con particolare riferimento alla istituzione  dell'Istituto
centrale per l'archeologia  e  del  soprintendente  speciale  per  la
ricostruzione post-sisma del 24 agosto 2016, nonche'  alle  modifiche
introdotte dalla legge regionale della Sardegna  n.  2  del  2016  in
materia di riordino delle province di tale regione; 
  Sentite le organizzazioni sindacali nella riunione  del  9  gennaio
2017; 
  Sentito il Consiglio superiore  «Beni  culturali  e  paesaggistici»
nella seduta del 9 gennaio 2017; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Adeguamento   delle    Soprintendenze    speciali    agli    standard
  internazionali in materia di musei e luoghi della cultura. 
 
  1. In attuazione dell'art. 1, comma 432, della  legge  11  dicembre
2016, n. 232,  all'art.  1  del  decreto  23  gennaio  2016,  recante
«Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attivita'  culturali
e del turismo ai  sensi  dell'art.  1,  comma  327,  della  legge  28
dicembre 2015, n. 208», dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
  «2-bis. Al fine di  adeguare  le  Soprintendenze  speciali  di  cui
all'art. 30, comma 2, lettera a),  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri n. 171 del 2014, senza nuovi o maggiori  oneri
per la finanza pubblica, agli standard internazionali in  materia  di
musei e luoghi della cultura, di cui all'art. 14 del decreto-legge 31
maggio 2014, n. 83, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  29
luglio 2014, n. 106: 
    a) e' istituito  il  Parco  archeologico  del  Colosseo,  ufficio
dirigenziale  di   livello   generale   periferico   del   Ministero;
conseguentemente,  la  Soprintendenza  per  il  Colosseo   e   l'area
archeologica  centrale,  ufficio  dirigenziale  di  livello  generale
periferico del Ministero, assume la denominazione  di  Soprintendenza
speciale Archeologia, belle arti e paesaggio di Roma e  la  posizione
dirigenziale di livello generale presso il Gabinetto del Ministro, di
cui all'art. 3, comma 9, del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri n. 171 del 2014, e' soppressa; 
    b) alla Soprintendenza speciale Pompei, ufficio  dirigenziale  di
livello  generale  periferico  del   Ministero,   si   applicano   le
disposizioni vigenti in materia di istituti e luoghi della cultura di
rilevante interesse nazionale; conseguentemente, la Soprintendenza e'
ridenominata «Parco archeologico di Pompei».