IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, e, in particolare, l'art. 1, comma 432, il quale prevede che «Ai fini della razionalizzazione della spesa del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e dell'efficientamento delle modalita' di bigliettazione degli istituti e luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale, le Soprintendenze speciali di cui all'art. 30, comma 2, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, si adeguano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, agli standard internazionali in materia di musei e luoghi della cultura, di cui all'art. 14 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono apportate, con le modalita' di cui all'art. 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le necessarie modificazioni al decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo 23 gennaio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2016, nei limiti delle dotazioni organiche del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di cui alle tabelle A e B allegate al citato regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 171 del 2014»; Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, e, in particolare, l'art. 1, comma 327, ai sensi del quale, il decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo ivi previsto provvede «nel rispetto delle dotazioni organiche del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo di cui alle tabelle A e B del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alla riorganizzazione, anche mediante soppressione, fusione o accorpamento, degli uffici dirigenziali, anche di livello generale, del medesimo Ministero»; Visto l'art. 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, il quale prevede l'emanazione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e, in particolare, l'art. 4, comma 4, che prevede che all'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale di ciascun Ministero e alla definizione dei relativi compiti, nonche' alla distribuzione dei predetti uffici tra le strutture di livello dirigenziale generale, si provvede con decreto ministeriale di natura non regolamentare, nonche' il comma 4-bis del medesimo articolo, ai sensi del quale «la disposizione di cui al comma 4 si applica anche in deroga alla eventuale distribuzione degli uffici di livello dirigenziale non generale stabilita nel regolamento di organizzazione del singolo Ministero»; Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137», di seguito denominato: «Codice»; Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e, in particolare, l'art. 2, commi 1, lettera a), 5, 10 e 10-ter; Vista la legge 24 giugno 2013, n. 71, e, in particolare, i commi da 2 a 10 dell'art. 1; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013, emanato ai sensi del comma 5 dell'art. 2 del decreto-legge n. 95 del 2012 e, in particolare, la Tabella 8, allegata al predetto decreto, contenente la rideterminazione della dotazione organica del Ministero per i beni e le attivita' culturali; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2013, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge n. 71 del 2013, concernente termini e modalita' di trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie dalla Presidenza del Consiglio dei ministri al Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo; Visto il decreto ministeriale 18 novembre 2013 di istituzione della Direzione generale per le politiche del turismo nell'ambito del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo; Visto l'art. 1, comma 11, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, secondo cui la dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e' determinata nel numero di 163 unita', facendo salva la successiva rideterminazione della predetta dotazione in attuazione delle disposizioni dell'art. 1, commi 5 e 6, della legge 24 giugno 2013, n. 71; Visto il decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e, in particolare, l'art. 14; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'art. 16, comma 4 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89»; Visto il decreto ministeriale 27 novembre 2014, recante «Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo», e successive modificazioni; Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 2014, recante «Organizzazione e funzionamento dei musei statali», e successive modificazioni; Visto il decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e, in particolare, l'art. 16, comma 1-sexies, che ha disposto la riassegnazione allo Stato delle funzioni di tutela del patrimonio bibliografico non statale, precedentemente attribuite alle regioni; Visto il decreto-legge 20 settembre 2015, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 2015, n. 182, recante «Misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione»; Visto il decreto ministeriale 19 ottobre 2015, recante «Sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura statale»; Visto il decreto ministeriale 23 gennaio 2016, recante «Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo ai sensi dell'art. 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208»; Visto il decreto ministeriale 9 aprile 2016, recante «Disposizioni in materia di aree e parchi archeologici e istituti e luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale ai sensi dell'art. 6 del decreto ministeriale 23 gennaio 2016»; Visto il decreto ministeriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, 28 giugno 2016, recante «Conferimento dell'autonomia speciale agli istituti e luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale di cui all'art. 6 del decreto ministeriale 23 gennaio 2016»; Visto il decreto ministeriale 13 maggio 2016, recante «Istituzione dell'Istituto centrale per l'archeologia»; Visto il decreto ministeriale 30 giugno 2016, recante «Criteri per l'apertura al pubblico, la vigilanza e la sicurezza dei musei e dei luoghi della cultura statali»; Visto il decreto ministeriale 19 settembre 2016, recante «Ripartizione delle dotazioni organiche del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo»; Visto il decreto ministeriale 24 ottobre 2016, recante «Riorganizzazione temporanea degli uffici periferici del Ministero nelle aree colpite dall'evento sismico del 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 54, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni»; Visto il decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali 18 aprile 2012, recante «Adozione delle linee guida per la costituzione e la valorizzazione dei parchi archeologici»; Rilevata la necessita' di adeguare i siti archeologici del Colosseo e di Pompei a tutti gli standard internazionali in materia di istituti e luoghi della cultura, richiamati dall'art. 14 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, ivi inclusa la possibilita' di nominare i direttori a seguito di apposita procedura di selezione pubblica internazionale, ai sensi del medesimo art. 14, comma 2-bis; Tenuto conto dell'«Atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei» di cui al decreto ministeriale 10 maggio 2001, nonche' degli standard in materia museale adottati dall'International Council of Museums (ICOM); Ravvisata l'esigenza, con riguardo alla Soprintendenza speciale per il Colosseo e l'area archeologica centrale, al fine di assicurare l'adeguamento a detti standard internazionali, di istituire un apposito Parco archeologico del Colosseo; Tenuto conto dello studio per un piano strategico per la sistemazione e lo sviluppo dell'area archeologica centrale di Roma elaborato dalla Commissione paritetica di esperti designati dal Ministero e da Roma Capitale, di cui al decreto ministeriale 1° agosto 2014, nonche' dell'Accordo tra il Ministero e Roma Capitale per la valorizzazione dell'area archeologica centrale sottoscritto in data 21 aprile 2015; Rilevata l'esigenza che la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio di Roma, in considerazione della eccezionale rilevanza del patrimonio culturale e dei siti da essa tutelati e gestiti, per un verso, conservi l'autonomia speciale, per l'altro, abbia come propria area di competenza l'intero territorio comunale; Rilevata altresi' la necessita' di rafforzare gli uffici del Segretariato generale in materia di relazioni internazionali, anche in considerazione del sempre maggior ruolo ricoperto dal Ministero in sede europea e globale, nonche' in attuazione del Programma per il potenziamento della promozione della cultura e della lingua italiane all'estero di cui all'art. 1, comma 587, della legge 11 dicembre 2016, n. 232; Rilevata, infine, la necessita' di aggiornare i decreti ministeriali di organizzazione del Ministero alle novita' introdotte nel 2016, con particolare riferimento alla istituzione dell'Istituto centrale per l'archeologia e del soprintendente speciale per la ricostruzione post-sisma del 24 agosto 2016, nonche' alle modifiche introdotte dalla legge regionale della Sardegna n. 2 del 2016 in materia di riordino delle province di tale regione; Sentite le organizzazioni sindacali nella riunione del 9 gennaio 2017; Sentito il Consiglio superiore «Beni culturali e paesaggistici» nella seduta del 9 gennaio 2017; Decreta: Art. 1 Adeguamento delle Soprintendenze speciali agli standard internazionali in materia di musei e luoghi della cultura. 1. In attuazione dell'art. 1, comma 432, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, all'art. 1 del decreto 23 gennaio 2016, recante «Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo ai sensi dell'art. 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208», dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Al fine di adeguare le Soprintendenze speciali di cui all'art. 30, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 171 del 2014, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, agli standard internazionali in materia di musei e luoghi della cultura, di cui all'art. 14 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106: a) e' istituito il Parco archeologico del Colosseo, ufficio dirigenziale di livello generale periferico del Ministero; conseguentemente, la Soprintendenza per il Colosseo e l'area archeologica centrale, ufficio dirigenziale di livello generale periferico del Ministero, assume la denominazione di Soprintendenza speciale Archeologia, belle arti e paesaggio di Roma e la posizione dirigenziale di livello generale presso il Gabinetto del Ministro, di cui all'art. 3, comma 9, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 171 del 2014, e' soppressa; b) alla Soprintendenza speciale Pompei, ufficio dirigenziale di livello generale periferico del Ministero, si applicano le disposizioni vigenti in materia di istituti e luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale; conseguentemente, la Soprintendenza e' ridenominata «Parco archeologico di Pompei».