Art. 2 
 
 
                             Definizioni 
 
  a) «Permesso di prospezione»: titolo non esclusivo che consente  le
attivita' di prospezione, rilasciato ai sensi dell'art. 3 della legge
n. 9/1991; 
  b)  «permesso  di  ricerca»:  titolo  esclusivo  che  consente   le
«attivita' di ricerca», rilasciato ai sensi dell'art. 6  della  legge
n. 9/1991 e s.m.i.; 
  c) «concessione di coltivazione»: titolo esclusivo che consente  le
attivita' di sviluppo e coltivazione di un giacimento di  idrocarburi
liquidi e gassosi, rilasciato ai sensi dell'art.  9  della  legge  n.
9/1991 e s.m.i.; 
  d) «attivita' di prospezione»:  attivita'  consistente  in  rilievi
geografici, geologici, geochimici e geofisici eseguiti con  qualunque
metodo e mezzo, escluse le perforazioni meccaniche di ogni specie, ad
eccezione dei sondaggi geotecnici e geognostici, intese ad  accertare
la natura del sottosuolo e del sottofondo marino; 
  e)  «attivita'  di  ricerca»:  insieme   delle   operazioni   volte
all'accertamento dell'esistenza di  idrocarburi  liquidi  e  gassosi,
comprendenti  le  attivita'  di  indagini  geologiche,   geotecniche,
geognostiche, geochimiche e geofisiche, eseguite con qualunque metodo
e mezzo, nonche'  le  attivita'  di  perforazione  meccanica,  previa
acquisizione dell'autorizzazione di cui all'art. 1,  commi  78  e  80
della legge n. 239/2004, come sostituiti dall'art. 27 della legge  n.
99/2009; 
  f) «attivita' di coltivazione»: insieme delle operazioni necessarie
per la produzione di idrocarburi liquidi e gassosi; 
  g) «titolo concessorio unico»: titolo minerario  esclusivo  per  la
ricerca e la coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, conferito
ai sensi dell'art.  38,  comma  5,  del  decreto-legge  n.  133/2014,
convertito con modificazioni dalla legge n. 164/2014, sulla  base  di
un programma generale dei lavori, articolato in  una  prima  fase  di
ricerca e in una successiva fase di coltivazione; 
  h) «fase di ricerca»: nell'ambito  del  titolo  concessorio  unico,
fase dell'attivita' che consiste nell'insieme delle operazioni  volte
all'accertamento dell'esistenza di  idrocarburi  liquidi  e  gassosi,
comprendenti  le  attivita'  di  indagini  geologiche,   geotecniche,
geognostiche, geochimiche e geofisiche, eseguite con qualunque metodo
e mezzo, nonche' le attivita' di perforazioni meccaniche; 
  i) «fase  di  coltivazione»:  nell'ambito  del  titolo  concessorio
unico, insieme delle  operazioni  necessarie  per  la  produzione  di
idrocarburi liquidi e gassosi che inizia dopo il  riconoscimento  del
rinvenimento di idrocarburi e l'attestazione del passaggio di fase; 
  j) «giacimento»: formazione rocciosa sotterranea costituita da  uno
o piu' livelli contenenti idrocarburi tale da consentire tecnicamente
ed economicamente la coltivazione mineraria; 
  k) «CIRM»: Commissione per gli idrocarburi e le  risorse  minerarie
del Ministero dello sviluppo economico,  istituita  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78; 
  l) «mare continentale»: mare sul quale lo Stato  italiano  esercita
la  propria  sovranita'  costituito  dalle   acque   interne,   acque
territoriali, acque della zona economica  esclusiva,  della  zona  di
protezione ecologica e della piattaforma continentale, come  indicate
dallo Stato italiano, conformemente alla  convenzione  delle  Nazioni
Unite sul diritto del mare del 10  dicembre  1982,  ratificata  dalla
legge 2 dicembre 1994 n. 689; 
  m) «Ministero»: le direzioni generali del Ministero dello  sviluppo
economico, individuate in base alle competenze definite  nel  decreto
direttoriale di cui all'art. 20, comma 6; 
  n) «progetti sperimentali»: progetti sperimentali  di  coltivazione
di giacimenti finalizzati alla produzione di idrocarburi  subordinata
alla   dimostrazione   dell'assenza   di   effetti   di    subsidenza
dell'attivita' sulla costa, sull'equilibrio dell'ecosistema  e  sugli
insediamenti  antropici  di  cui  all'art.  8,   comma   1-bis,   del
decreto-legge n. 112/2008, convertito con modificazioni  dalla  legge
n. 133/2008 e s.m.i.; 
  o) «Regione»: Regione a statuto  ordinario  con  cui  il  Ministero
perviene ad intesa per le determinazioni da assumere  in  materia  di
prospezione, ricerca e coltivazione idrocarburi in terraferma; 
  p)  «Sezione  UNMIG»:  uffici  dirigenziali  della  DGS-UNMIG   del
Ministero nonche' autorita' di  vigilanza  per  l'applicazione  delle
norme di polizia mineraria, in materia di  sicurezza  dei  luoghi  di
lavoro e di tutela della salute dei lavoratori addetti alle attivita'
minerarie di prospezione, ricerca  e  coltivazione,  ai  sensi  degli
articoli 4 e  5  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.
128/1959, del decreto del Presidente della  Repubblica  n.  886/1979,
dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 624/1996 e dell'art.
13 del decreto legislativo  n.  81/2008,  competenti  in  materia  di
gestione   tecnica   delle   attivita'   di   prospezione,   ricerca,
coltivazione e stoccaggio di idrocarburi; 
  q) «Comitato»: Comitato per la sicurezza delle operazioni  in  mare
nel settore degli idrocarburi, istituito ai  sensi  dell'art.  8  del
decreto legislativo n. 145/2015;