Art. 2 Definizioni a) «Permesso di prospezione»: titolo non esclusivo che consente le attivita' di prospezione, rilasciato ai sensi dell'art. 3 della legge n. 9/1991; b) «permesso di ricerca»: titolo esclusivo che consente le «attivita' di ricerca», rilasciato ai sensi dell'art. 6 della legge n. 9/1991 e s.m.i.; c) «concessione di coltivazione»: titolo esclusivo che consente le attivita' di sviluppo e coltivazione di un giacimento di idrocarburi liquidi e gassosi, rilasciato ai sensi dell'art. 9 della legge n. 9/1991 e s.m.i.; d) «attivita' di prospezione»: attivita' consistente in rilievi geografici, geologici, geochimici e geofisici eseguiti con qualunque metodo e mezzo, escluse le perforazioni meccaniche di ogni specie, ad eccezione dei sondaggi geotecnici e geognostici, intese ad accertare la natura del sottosuolo e del sottofondo marino; e) «attivita' di ricerca»: insieme delle operazioni volte all'accertamento dell'esistenza di idrocarburi liquidi e gassosi, comprendenti le attivita' di indagini geologiche, geotecniche, geognostiche, geochimiche e geofisiche, eseguite con qualunque metodo e mezzo, nonche' le attivita' di perforazione meccanica, previa acquisizione dell'autorizzazione di cui all'art. 1, commi 78 e 80 della legge n. 239/2004, come sostituiti dall'art. 27 della legge n. 99/2009; f) «attivita' di coltivazione»: insieme delle operazioni necessarie per la produzione di idrocarburi liquidi e gassosi; g) «titolo concessorio unico»: titolo minerario esclusivo per la ricerca e la coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, conferito ai sensi dell'art. 38, comma 5, del decreto-legge n. 133/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 164/2014, sulla base di un programma generale dei lavori, articolato in una prima fase di ricerca e in una successiva fase di coltivazione; h) «fase di ricerca»: nell'ambito del titolo concessorio unico, fase dell'attivita' che consiste nell'insieme delle operazioni volte all'accertamento dell'esistenza di idrocarburi liquidi e gassosi, comprendenti le attivita' di indagini geologiche, geotecniche, geognostiche, geochimiche e geofisiche, eseguite con qualunque metodo e mezzo, nonche' le attivita' di perforazioni meccaniche; i) «fase di coltivazione»: nell'ambito del titolo concessorio unico, insieme delle operazioni necessarie per la produzione di idrocarburi liquidi e gassosi che inizia dopo il riconoscimento del rinvenimento di idrocarburi e l'attestazione del passaggio di fase; j) «giacimento»: formazione rocciosa sotterranea costituita da uno o piu' livelli contenenti idrocarburi tale da consentire tecnicamente ed economicamente la coltivazione mineraria; k) «CIRM»: Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie del Ministero dello sviluppo economico, istituita con decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78; l) «mare continentale»: mare sul quale lo Stato italiano esercita la propria sovranita' costituito dalle acque interne, acque territoriali, acque della zona economica esclusiva, della zona di protezione ecologica e della piattaforma continentale, come indicate dallo Stato italiano, conformemente alla convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982, ratificata dalla legge 2 dicembre 1994 n. 689; m) «Ministero»: le direzioni generali del Ministero dello sviluppo economico, individuate in base alle competenze definite nel decreto direttoriale di cui all'art. 20, comma 6; n) «progetti sperimentali»: progetti sperimentali di coltivazione di giacimenti finalizzati alla produzione di idrocarburi subordinata alla dimostrazione dell'assenza di effetti di subsidenza dell'attivita' sulla costa, sull'equilibrio dell'ecosistema e sugli insediamenti antropici di cui all'art. 8, comma 1-bis, del decreto-legge n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133/2008 e s.m.i.; o) «Regione»: Regione a statuto ordinario con cui il Ministero perviene ad intesa per le determinazioni da assumere in materia di prospezione, ricerca e coltivazione idrocarburi in terraferma; p) «Sezione UNMIG»: uffici dirigenziali della DGS-UNMIG del Ministero nonche' autorita' di vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia mineraria, in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro e di tutela della salute dei lavoratori addetti alle attivita' minerarie di prospezione, ricerca e coltivazione, ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128/1959, del decreto del Presidente della Repubblica n. 886/1979, dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 624/1996 e dell'art. 13 del decreto legislativo n. 81/2008, competenti in materia di gestione tecnica delle attivita' di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi; q) «Comitato»: Comitato per la sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi, istituito ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 145/2015;