Art. 2 Soggetti politici 1. Ai fini del presente provvedimento si intendono per soggetti politici: a) il Comitato promotore di ciascun quesito referendario; b) le forze politiche costituenti gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale ovvero le forze politiche, diverse dalle precedenti, che abbiano eletto con proprio simbolo un deputato al Parlamento europeo, le quali non abbiano propri rappresentanti tra i soggetti di cui alla lett. a); c) le forze politiche, diverse da quelle di cui alla lett. b), oggettivamente riferibili a una delle minoranze linguistiche indicate dall'art. 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, e che hanno eletto, con un proprio simbolo, almeno un rappresentante nel Parlamento nazionale e che non abbiano propri rappresentanti tra i soggetti di cui alle lett. a) e b); d) il gruppo misto della Camera dei deputati e il gruppo misto del Senato della Repubblica, i cui rispettivi presidenti individuano, d'intesa tra loro, secondo criteri che contemperino le esigenze di rappresentativita' con quelle di pariteticita', le forze diverse da quelle di cui alle lett. b) e c), che di volta in volta rappresentano i due gruppi; e) i comitati, le associazioni e gli altri organismi collettivi di rilevanza nazionale, comunque denominati, che non siano riferibili ai soggetti di cui alle lett. a), b), c) e d). Tali organismi devono avere un interesse obiettivo e specifico per i temi propri dei referendum, rilevabile anche sulla base dei rispettivi statuti e delle motivazioni allegate alla richiesta di partecipazione, che deve altresi' contenere una esplicita indicazione di voto. 2. I soggetti di cui al comma 1, lett. e) devono essere costituiti entro cinque giorni non festivi successivi alla data di entrata in vigore del presente provvedimento. Entro il medesimo termine, i soggetti di cui al comma 1 rendono nota all'Autorita' la loro intenzione di partecipare ai programmi di comunicazione politica e alla trasmissione dei messaggi politici autogestiti, indicando la propria posizione a favore o contro i quesiti referendari. L'Autorita' pubblica sul proprio sito istituzionale per ciascun referendum l'elenco dei soggetti di cui al precedente comma 1 cosi' individuati. 3. I soggetti politici di cui al comma 1, lett. b, c) e d) indicano per ciascun quesito referendario se il loro rappresentante sosterra' la posizione favorevole o quella contraria ovvero se sono disponibili a farsi rappresentare di volta in volta da sostenitori di una o dell'altra opzione di voto. 4. La partecipazione alle trasmissioni dei soggetti cosi' individuati e' soggetta alle modalita' e alle condizioni di cui al presente provvedimento.