Art. 2 
 
                          Soggetti politici 
 
  1. Ai fini del presente provvedimento  si  intendono  per  soggetti
politici: 
    a) il Comitato promotore di ciascun quesito referendario; 
    b) le forze politiche costituenti gruppo in almeno  un  ramo  del
Parlamento  nazionale  ovvero  le  forze  politiche,  diverse   dalle
precedenti, che abbiano eletto con proprio  simbolo  un  deputato  al
Parlamento europeo, le quali non abbiano propri rappresentanti tra  i
soggetti di cui alla lett. a); 
    c) le forze politiche, diverse da quelle di cui  alla  lett.  b),
oggettivamente riferibili a una delle minoranze linguistiche indicate
dall'art. 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, e che hanno eletto,
con un proprio  simbolo,  almeno  un  rappresentante  nel  Parlamento
nazionale e che non abbiano propri rappresentanti tra i  soggetti  di
cui alle lett. a) e b); 
    d) il gruppo misto della Camera dei deputati e  il  gruppo  misto
del Senato della Repubblica, i cui rispettivi presidenti individuano,
d'intesa tra loro, secondo criteri che contemperino  le  esigenze  di
rappresentativita' con quelle di pariteticita', le forze  diverse  da
quelle di cui alle lett. b) e c), che di volta in volta rappresentano
i due gruppi; 
    e) i comitati, le associazioni e gli altri  organismi  collettivi
di rilevanza nazionale, comunque denominati, che non siano riferibili
ai soggetti di cui alle lett. a), b), c) e d). Tali organismi  devono
avere un interesse obiettivo  e  specifico  per  i  temi  propri  dei
referendum, rilevabile anche sulla  base  dei  rispettivi  statuti  e
delle motivazioni allegate alla richiesta di partecipazione, che deve
altresi' contenere una esplicita indicazione di voto. 
  2. I soggetti di cui al comma 1, lett. e) devono essere  costituiti
entro cinque giorni non festivi successivi alla data  di  entrata  in
vigore del presente  provvedimento.  Entro  il  medesimo  termine,  i
soggetti di cui  al  comma  1  rendono  nota  all'Autorita'  la  loro
intenzione di partecipare ai programmi di  comunicazione  politica  e
alla trasmissione dei messaggi  politici  autogestiti,  indicando  la
propria  posizione  a  favore  o  contro   i   quesiti   referendari.
L'Autorita' pubblica  sul  proprio  sito  istituzionale  per  ciascun
referendum l'elenco dei soggetti di cui al precedente comma  1  cosi'
individuati. 
  3. I soggetti politici di cui al comma 1, lett. b, c) e d) indicano
per ciascun quesito referendario se il loro rappresentante  sosterra'
la posizione favorevole o quella contraria ovvero se sono disponibili
a farsi rappresentare di volta in  volta  da  sostenitori  di  una  o
dell'altra opzione di voto. 
  4.  La  partecipazione  alle  trasmissioni   dei   soggetti   cosi'
individuati e' soggetta alle modalita' e alle condizioni  di  cui  al
presente provvedimento.