Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n.1092, nonche' dell'art.10, comma 3, del medesimo testo unico,
al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del
decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di
conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle
note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).
A norma dell'art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Art. 1
Disposizioni urgenti per l'accelerazione
dei procedimenti
1. All'articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,
(( di seguito denominato decreto-legge n. 189 del 2016, )) sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera l) e' aggiunta la seguente:
«l-bis) promuove l'immediata effettuazione di un piano
finalizzato a dotare i comuni individuati ai sensi dell'articolo 1
della microzonazione sismica di III livello, come definita negli
"Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica" approvati il 13
novembre 2008 dalla Conferenza delle regioni e delle province
autonome, disciplinando con propria ordinanza la concessione di
contributi a cio' finalizzati ai comuni interessati, con oneri a
carico delle risorse disponibili sulla contabilita' speciale di cui
all'articolo 4, comma 3, entro il limite di (( euro 6,5 milioni )) e
definendo le relative modalita' e procedure di attuazione nel
rispetto dei seguenti criteri:
1) effettuazione degli studi secondo i sopra citati indirizzi e
criteri, nonche' secondo gli standard definiti dalla Commissione
tecnica istituita ai sensi dell'articolo 5, comma 7, dell'ordinanza
del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3907 del 13 novembre
2010, (( pubblicata nel supplemento ordinario n. 262 alla )) Gazzetta
Ufficiale n. 281 del 1° dicembre 2010;
2) affidamento degli incarichi da parte dei Comuni, mediante la
procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, entro i limiti ivi previsti, (( a
professionisti iscritti agli Albi degli ordini o dei collegi
professionali, di particolare e comprovata esperienza )) in materia
di prevenzione sismica, previa valutazione dei titoli ed
apprezzamento della sussistenza di un'adeguata esperienza
professionale nell'elaborazione di studi di microzonazione sismica,
purche' iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 34 (( del
presente decreto )) ovvero, in mancanza, purche' attestino, nei modi
e nelle forme di cui agli articoli 46 e 47 del Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti per l'iscrizione
nell'elenco speciale come individuati nel citato articolo 34 e nelle
ordinanze adottate ai sensi del comma 2 (( del presente articolo ))
ed abbiano presentato domanda di iscrizione al medesimo elenco;
3) supporto e coordinamento scientifico, ai fini dell'omogeneita'
nell'applicazione degli indirizzi e dei criteri nonche' degli
standard di cui (( al numero 1) )), da parte del Centro per la
microzonazione sismica (Centro M S) del Consiglio nazionale delle
ricerche, sulla base di apposita convenzione stipulata con il
Commissario straordinario, al fine di assicurare la qualita' e
l'omogeneita' degli studi. (( Agli oneri derivanti dalla convenzione
di cui al periodo precedente si provvede a valere sulle
disponibilita' previste all'alinea della presente lettera; ))
b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. L'affidamento degli incarichi di progettazione, per importi
inferiori a quelli di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, avviene, mediante procedure negoziate con almeno
cinque professionisti iscritti nell'elenco speciale di cui
all'articolo 34 (( del presente decreto. ))».
(( 1-bis. All'articolo 4 del decreto-legge n. 189 del 2016 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. Alle donazioni di cui al comma 5, effettuate mediante il numero
solidale 45500, si applica quanto previsto dall'articolo 138, comma
14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dall'articolo 27 della
legge 13 maggio 1999, n. 133»;
b) dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente:
«7-bis. All'articolo 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133, il
comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. Le fondazioni, le associazioni, i comitati e gli enti di cui al
comma 1 sono identificati ai sensi del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 20 giugno 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 155 del 5 luglio 2000."».
1-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 35, comma 18, del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si applicano anche agli
interventi relativi al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e
ai relativi contratti stipulati ai sensi dell'articolo 11 del
decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.
1-quater. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge n. 189 del
2016, le parole: «gli Uffici speciali per la ricostruzione» sono
sostituite dalle seguenti: «i Comuni, anche con il supporto degli
Uffici speciali per la ricostruzione».
1-quinquies. All'articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 189 del
2016, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «Mediante
apposita ordinanza commissariale sono disciplinate le modalita' di
partecipazione e coinvolgimento dei cittadini alle scelte in materia
di pianificazione e sviluppo territoriale». ))
2. All'articolo 14 del decreto-legge n. 189 del 2016, sono
apportate le seguenti modificazioni:
(( 0a) al comma 2, lettera f), sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «; nel programma delle infrastrutture ambientali e' compreso
il ripristino della sentieristica nelle aree protette, nonche' il
recupero e l'implementazione degli itinerari ciclabili e pedonali di
turismo lento nelle aree»; ))
a) al comma 4, dopo le parole: «i soggetti attuatori» sono
inserite le seguenti: «oppure i Comuni, (( le unioni dei Comuni, le
unioni montane )) e le Province (( interessati ))»;
(( a-bis) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. Ferme restando le previsioni dell'articolo 24 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per la predisposizione dei
progetti e per l'elaborazione degli atti di pianificazione e
programmazione urbanistica, in conformita' agli indirizzi definiti
dal Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 5, comma 1,
lettera b), del presente decreto, i soggetti di cui al comma 4 del
presente articolo possono procedere all'affidamento di incarichi ad
uno o piu' degli operatori economici indicati all'articolo 46 del
citato decreto legislativo n. 50 del 2016, purche' iscritti
nell'elenco speciale di cui all'articolo 34 del presente decreto.
L'affidamento degli incarichi di cui al periodo precedente e'
consentito esclusivamente in caso di indisponibilita' di personale,
dipendente ovvero reclutato secondo le modalita' previste dai commi
3-bis e seguenti dell'articolo 50-bis del presente decreto, in
possesso della necessaria professionalita' e, per importi inferiori a
quelli di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, e' attuato mediante procedure negoziate con almeno cinque
professionisti iscritti nel predetto elenco speciale»; ))
b) al comma 5, le parole: «dai soggetti attuatori» sono
sostituite dalle seguenti: «dai soggetti di cui al comma 4».
(( 2-bis. Gli interventi per la delocalizzazione temporanea delle
attivita' economiche o produttive, previsti dalla lettera g) del
comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 189 del 2016, devono
essere effettuati nel territorio del medesimo comune di svolgimento
dell'attivita'. In caso di indisponibilita' di un immobile idoneo
ovvero qualora la delocalizzazione nell'ambito del medesimo comune
risulti eccessivamente onerosa, anche tenuto conto delle esigenze di
continuita' e di salvaguardia dell'attivita', la delocalizzazione
puo' essere effettuata in un altro comune, purche' vi sia l'assenso
del comune sede dell'attivita' economica e di quello ove la stessa e'
delocalizzata.
2-ter. Al fine di assicurare la gestione, il funzionamento e le
nuove funzionalita' del sistema informativo del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, nonche' per il miglioramento dei
servizi resi all'utenza, con particolare riferimento ai territori
colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 in modo da favorirvi
la ripresa delle attivita' sociali ed economiche, e' autorizzata la
spesa di euro 3.000.000 per l'anno 2017 e di euro 3.500.000 annui a
decorrere dall'anno 2018.
2-quater. All'onere di cui al comma 2-ter si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019,
nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.
2-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
2-sexies. All'articolo 15-bis del decreto-legge n. 189 del 2016,
dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Al fine di assicurare la continuita' del culto, i
proprietari, possessori o detentori delle chiese site nei comuni di
cui all'articolo 1, ovvero le competenti Diocesi, contestualmente
agli interventi di messa in sicurezza per la salvaguardia del bene,
possono effettuare, secondo le modalita' stabilite nelle ordinanze
commissariali emesse ai sensi dell'articolo 2, comma 2, ulteriori
interventi che consentano la riapertura al pubblico delle chiese
medesime. Ove nel corso dell'esecuzione di tali interventi, per il
perseguimento delle medesime finalita' di messa in sicurezza e
riapertura al pubblico, sia possibile porre in essere interventi
anche di natura definitiva complessivamente piu' convenienti, dal
punto di vista economico, dell'azione definitiva e di quella
provvisoria di cui al precedente periodo, comunque nei limiti di
importi massimi stabiliti con apposita ordinanza commissariale, i
soggetti di cui al presente comma sono autorizzati a provvedervi
secondo le procedure previste nelle citate ordinanze commissariali,
previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni delle competenti
strutture del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo e della valutazione di congruita' dei costi previsti
dell'intervento complessivo da parte del competente Ufficio speciale
per la ricostruzione. L'elenco delle chiese, non classificate agibili
secondo la procedura della Scheda per il rilievo del danno ai beni
culturali-chiese, di cui alla direttiva del Ministro dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo 23 aprile 2015, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 169 del 23 luglio 2015, su cui saranno
autorizzati tali interventi, e' individuato dal Commissario
straordinario con ordinanza emessa ai sensi dell'articolo 2, comma 2,
tenuto conto degli interventi ritenuti prioritari nell'ambito dei
programmi definiti secondo le modalita' previste dall'articolo 14,
comma 9, del presente decreto. Per i beni immobili tutelati ai sensi
della parte seconda del codice di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, l'inizio dei lavori e' comunque subordinato al
parere positivo rilasciato dalla Conferenza regionale costituita ai
sensi dell'articolo 16, comma 4 del presente decreto.».
2-septies. La notificazione e la comunicazione delle ordinanze di
demolizione e di messa in sicurezza di beni di proprieta' privata. Di
cui all'articolo 54, comma 4, del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, emesse nell'esercizio delle
attivita' di protezione civile volte alla prevenzione dei rischi e al
soccorso delle popolazioni sinistrate e a ogni altra attivita'
necessaria e indifferibile, diretta al contrasto e al superamento
dell'emergenza e alla mitigazione del rischio, connessa agli eventi
sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 nelle Regioni Abruzzo, Lazio,
Marche e Umbria, compresa la notificazione di cui all'articolo 28,
comma 6, sesto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016, come
modificato dal presente decreto, si effettuano per pubblici proclami,
in caso di rilevante numero dei destinatari, di difficolta'
nell'identificazione dei medesimi, ovvero qualora i tempi richiesti
dalle modalita' ordinarie risultino incompatibili con l'urgenza di
procedere. In ogni caso, copia dell'atto e' depositata nella casa
comunale a disposizione degli aventi diritto e pubblicata nei siti
internet istituzionali del comune, della provincia e della regione
interessati.
2-octies. All'articolo 16, comma 2, del decreto-legge n. 189 del
2016, le parole: «mediante pubbliche consultazioni, nelle modalita'
del pubblico dibattito o dell'inchiesta pubblica» sono soppresse. ))
Riferimenti normativi
Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto-legge
17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 (Interventi urgenti in
favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del
2016), come modificato dalla presente legge:
"Art. 2. Funzioni del Commissario straordinario e dei
vice commissari
1. Il Commissario straordinario:
a) opera in stretto raccordo con il Capo del
Dipartimento della protezione civile, al fine di coordinare
le attivita' disciplinate dal presente decreto con gli
interventi di relativa competenza volti al superamento
dello stato di emergenza e di agevolare il proseguimento
degli interventi di ricostruzione dopo la conclusione di
quest'ultimo;
b) coordina gli interventi di ricostruzione e
riparazione degli immobili privati di cui al Titolo II,
Capo I, sovraintendendo all'attivita' dei vice commissari
di concessione ed erogazione dei relativi contributi e
vigilando sulla fase attuativa degli interventi stessi, ai
sensi dell'articolo 5;
c) opera una ricognizione e determina, di concerto con
le Regioni e con il Ministero dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo, secondo criteri omogenei, il
quadro complessivo dei danni e stima il relativo fabbisogno
finanziario, definendo altresi' la programmazione delle
risorse nei limiti di quelle assegnate;
d) individua gli immobili di cui all'articolo 1, comma
2;
e) coordina gli interventi di ricostruzione e
riparazione di opere pubbliche di cui al Titolo II, Capo I,
ai sensi dell'articolo 14;
f) sovraintende sull'attuazione delle misure di cui al
Titolo II, Capo II, al fine di favorire il sostegno alle
imprese che hanno sede nei territori interessati e il
recupero del tessuto socio-economico nelle aree colpite
dagli eventi sismici;
g) adotta e gestisce l'elenco speciale di cui
all'articolo 34, raccordandosi con le autorita' preposte
per lo svolgimento delle attivita' di prevenzione contro le
infiltrazioni della criminalita' organizzata negli
interventi di ricostruzione;
h) tiene e gestisce la contabilita' speciale a lui
appositamente intestata;
i) esercita il controllo su ogni altra attivita'
prevista dal presente decreto nei territori colpiti;
l) assicura il monitoraggio degli aiuti previsti dal
presente decreto al fine di verificare l'assenza di
sovra-compensazioni nel rispetto delle norme europee e
nazionali in materia di aiuti di Stato;
l-bis) promuove l'immediata effettuazione di un piano
finalizzato a dotare i Comuni individuati ai sensi
dell'articolo 1 della microzonazione sismica di III
livello, come definita negli «Indirizzi e criteri per la
microzonazione sismica» approvati il 13 novembre 2008 dalla
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome,
disciplinando con propria ordinanza la concessione di
contributi a cio' finalizzati ai Comuni interessati, con
oneri a carico delle risorse disponibili sulla contabilita'
speciale di cui all'articolo 4, comma 3, entro il limite di
euro 6,5 milioni e definendo le relative modalita' e
procedure di attuazione nel rispetto dei seguenti criteri:
1) effettuazione degli studi secondo i sopra citati
indirizzi e criteri, nonche' secondo gli standard definiti
dalla Commissione tecnica istituita ai sensi dell'articolo
5, comma 7, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
ministri n. 3907 del 13 novembre 2010, pubblicata nel
supplemento ordinario n. 262 alla Gazzetta Ufficiale n. 281
del 1° dicembre 2010;
2) affidamento degli incarichi da parte dei Comuni,
mediante la procedura di cui all'articolo 36, comma 2,
lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
entro i limiti ivi previsti, a professionisti iscritti agli
Albi degli ordini o dei collegi professionali, di
particolare e comprovata esperienza in materia di
prevenzione sismica, previa valutazione dei titoli ed
apprezzamento della sussistenza di un'adeguata esperienza
professionale nell'elaborazione di studi di microzonazione
sismica, purche' iscritti nell'elenco speciale di cui
all'articolo 34 del presente decreto ovvero, in mancanza,
purche' attestino, nei modi e nelle forme di cui agli
articoli 46 e 47 del Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei
requisiti per l'iscrizione nell'elenco speciale come
individuati nel citato articolo 34 e nelle ordinanze
adottate ai sensi del comma 2 del presente articolo ed
abbiano presentato domanda di iscrizione al medesimo
elenco;
3) supporto e coordinamento scientifico, ai fini
dell'omogeneita' nell'applicazione degli indirizzi e dei
criteri nonche' degli standard di cui al numero 1), da
parte del Centro per la microzonazione sismica (Centro M S)
del Consiglio nazionale delle ricerche, sulla base di
apposita convenzione stipulata con il Commissario
straordinario, al fine di assicurare la qualita' e
l'omogeneita' degli studi. Agli oneri derivanti dalla
convenzione di cui al periodo precedente si provvede a
valere sulle disponibilita' previste all'alinea della
presente lettera.
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il
Commissario straordinario provvede anche a mezzo di
ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi
generali dell'ordinamento giuridico e delle norme
dell'ordinamento europeo. Le ordinanze sono emanate previa
intesa con i Presidenti delle Regioni interessate
nell'ambito della cabina di coordinamento di cui
all'articolo 1, comma 5, e sono comunicate al Presidente
del Consiglio dei ministri.
2-bis. L'affidamento degli incarichi di progettazione,
per importi inferiori a quelli di cui all'articolo 35 del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, avviene,
mediante procedure negoziate con almeno cinque
professionisti iscritti nell'elenco speciale di cui
all'articolo 34 del presente decreto.
3. Il Commissario straordinario realizza i compiti di
cui al presente decreto attraverso l'analisi delle
potenzialita' dei territori e delle singole filiere
produttive esistenti anche attraverso modalita' di ascolto
e consultazione, nei Comuni interessati, degli operatori
economici e della cittadinanza.
4. Il Commissario straordinario, anche avvalendosi
degli uffici speciali per la ricostruzione di cui
all'articolo 3, coadiuva gli enti locali nella
progettazione degli interventi, con l'obiettivo di
garantirne la qualita' e il raggiungimento dei risultati
attesi. Restano ferme le attivita' che enti locali, Regioni
e Stato svolgono nell'ambito della strategia nazionale per
lo sviluppo delle aree interne del Paese.
4-bis. Il Commissario straordinario effettua una
ricognizione delle unita' del patrimonio immobiliare nuovo
o in ottimo stato e classificato agibile, invenduto e di
cui e' accertata la disponibilita' alla vendita.
5. I vice commissari, nell'ambito dei territori
interessati:
a) presiedono il comitato istituzionale di cui
all'articolo 1, comma 6;
b) esercitano le funzioni di propria competenza al fine
di favorire il superamento dell'emergenza e l'avvio degli
interventi immediati di ricostruzione;
c) sovraintendono agli interventi relativi alle opere
pubbliche e ai beni culturali di competenza delle Regioni;
d) sono responsabili dei procedimenti relativi alla
concessione dei contributi per gli interventi di
ricostruzione e riparazione degli immobili privati, con le
modalita' di cui all'articolo 6;
e) esercitano le funzioni di propria competenza in
relazione alle misure finalizzate al sostegno alle imprese
e alla ripresa economica di cui al Titolo II, Capo II.".
Si riporta il testo dell'articolo 4 del citato
decreto-legge n. 189 del 2016, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 4. Fondo per la ricostruzione delle aree
terremotate
1. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito il fondo per la
ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici di
cui all'articolo 1.
2. Per l'attuazione degli interventi di immediata
necessita' di cui al presente decreto, al fondo per la
ricostruzione e' assegnata una dotazione iniziale di 200
milioni di euro per l'anno 2016.
3. Al Commissario straordinario e' intestata apposita
contabilita' speciale aperta presso la tesoreria statale su
cui sono assegnate le risorse provenienti dal fondo di cui
al presente articolo destinate al finanziamento degli
interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di
opere pubbliche e beni culturali, realizzazione di
strutture temporanee nonche' alle spese di funzionamento e
alle spese per l'assistenza alla popolazione. Sulla
contabilita' speciale confluiscono anche le risorse
derivanti dalle erogazioni liberali ai fini della
realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa
dei territori colpiti dagli eventi sismici. Sulla
contabilita' speciale possono confluire inoltre le risorse
finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare
alla ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi
sismici di cui all'articolo 1, ivi incluse quelle
rivenienti dal Fondo di solidarieta' dell'Unione Europea di
cui al regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio dell'11
novembre 2002, ad esclusione di quelle finalizzate al
rimborso delle spese sostenute nella fase di prima
emergenza.
4. Ai Presidenti delle Regioni in qualita' di vice
commissari sono intestate apposite contabilita' speciali
aperte presso la tesoreria statale per la gestione delle
risorse trasferite dal Commissario straordinario per
l'attuazione degli interventi loro delegati.
5. Le donazioni raccolte mediante il numero solidale
45500 e i versamenti sul conto corrente bancario attivato
dal Dipartimento della protezione civile ai sensi di quanto
previsto dall'articolo 4 dell'ordinanza del Capo del
Dipartimento della protezione civile 28 agosto 2016, n.
389, come sostituito dall'articolo 4 dell'ordinanza 1°
settembre 2016, n. 391, che confluiscono nella contabilita'
speciale di cui al comma 3, sono utilizzate nel rispetto
delle procedure previste all'interno di protocolli di
intesa, atti, provvedimenti, accordi e convenzioni diretti
a disciplinare l'attivazione e la diffusione di numeri
solidali, e conti correnti, a cio' dedicati.
6. Per le finalita' di cui al comma 3, il comitato dei
garanti previsto dagli atti di cui al comma 5, e' integrato
da un rappresentante designato dal Commissario
straordinario che sottopone al comitato anche i fabbisogni
per la ricostruzione delle strutture destinate ad usi
pubblici, sulla base del quadro delle esigenze
rappresentato dal Soggetto Attuatore per il monitoraggio
nominato ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza del Capo
del Dipartimento della protezione civile 19 settembre 2016,
n. 394, a seguito dell'implementazione delle previste
soluzioni temporanee.
7. Alle donazioni di cui al comma 5, effettuate
mediante il numero solidale 45500, si applica quanto
previsto dall'articolo 138, comma 14, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, e dall'articolo 27 della legge 13
maggio 1999, n. 133.
7-bis. All'articolo 27 della legge 13 maggio 1999, n.
133, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. Le fondazioni, le associazioni, i comitati e gli
enti di cui al comma 1 sono identificati ai sensi del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 giugno
2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 5
luglio 2000".
Si riporta il testo vigente del comma 18 dell'articolo
35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
(Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche'
per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture):
"Art. 35. Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di
calcolo del valore stimato degli appalti
(Omissis).
18. Sul valore stimato dell'appalto viene calcolato
l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per
cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici
giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione
dell'anticipazione e' subordinata alla costituzione di
garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo
pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse
legale applicato al periodo necessario al recupero
dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei
lavori. La predetta garanzia e' rilasciata da imprese
bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla
copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione
e che rispondano ai requisiti di solvibilita' previsti
dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attivita'. La
garanzia puo' essere, altresi', rilasciata dagli
intermediari finanziari iscritti nell'albo degli
intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della
garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel
corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero
dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il
beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di
restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per
ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali.
Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con
decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.".
Il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 recante
"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite
dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di
aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione
civile" e' pubblicato nella Gazz. Uff. 28 aprile 2009, n.
97.
Si riporta il testo vigente dell'articolo 11 del
decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125
(Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali.
Disposizioni per garantire la continuita' dei dispositivi
di sicurezza e di controllo del territorio.
Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario
nazionale nonche' norme in materia di rifiuti e di
emissioni industriali):
"Art. 11. Misure urgenti per la legalita', la
trasparenza e l'accelerazione dei processi di ricostruzione
dei territori abruzzesi interessati dal sisma del 6 aprile
2009 nonche' norme in materia di rifiuti e di emissioni
industriali
1. I contratti tra privati stipulati ai sensi
dell'articolo 67-quater, comma 8, del decreto-legge 22
giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 134, devono contenere, a pena di
nullita', le informazioni di cui alle lettere a), b), c),
d), e) ed f) del medesimo comma 8, l'attestazione SOA per
le categorie e classifiche corrispondenti all'assunzione
del contratto, nonche' sanzioni e penali, ivi compresa la
risoluzione del contratto, per il mancato rispetto dei
tempi di cui alla predetta lettera e), e per ulteriori
inadempimenti. Ai fini della certificazione antimafia di
cui all'articolo 67-quater, comma 8, lettera b), del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e'
consentito il ricorso all'autocertificazione ai sensi
dell'articolo 89 del codice di cui al decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159. I contributi sono corrisposti sotto
condizione risolutiva. Il committente garantisce la
regolarita' formale dei contratti e a tale fine trasmette,
per il tramite degli Uffici speciali per la ricostruzione,
copia della documentazione ai comuni interessati per gli
idonei controlli, fermi restando i controlli antimafia di
competenza delle prefetture - Uffici territoriali del
Governo. Si applica l'articolo 76 del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445.
1-bis. All'articolo 1, comma 436, primo periodo, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: "si applica
nella misura del 50 per cento" sono sostituite dalle
seguenti: "non si applica limitatamente alle lettere a) e
b) e si applica nella misura del 50 per cento limitatamente
alla lettera c)".
2. Il direttore dei lavori non puo' avere in corso ne'
avere avuto negli ultimi tre anni rapporti diretti di
natura professionale, commerciale o di collaborazione,
comunque denominati, con l'impresa affidataria dei lavori
di riparazione o ricostruzione, anche in subappalto ne'
rapporti di parentela con il titolare o con chi riveste
cariche societarie nella stessa. A tale fine il direttore
dei lavori produce apposita autocertificazione al
committente, trasmettendone, altresi', copia ai comuni
interessati per gli idonei controlli anche a campione.
3. I contratti gia' stipulati, ivi compresi i contratti
preliminari, sono adeguati prima dell'approvazione della
progettazione esecutiva alla previsione del comma 1. In
caso di mancata conferma della sussistenza dei requisiti
accertati da parte del direttore dei lavori, il committente
effettuera' una nuova procedura di selezione dell'operatore
economico e l'eventuale obbligazione precedentemente
assunta e' risolta automaticamente senza produrre alcun
obbligo di risarcimento a carico del committente. Le
obbligazioni precedentemente assunte si considerano non
confermate anche in mancanza della suddetta verifica nei
tempi previsti dal presente decreto.
4. Gli amministratori di condominio, i rappresentanti
legali dei consorzi, i commissari dei consorzi obbligatori
di cui all'articolo 7, comma 13, dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 3820 del 12
novembre 2009, e successive modificazioni, ai fini dello
svolgimento delle prestazioni professionali rese ai sensi
delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri
adottate per consentire la riparazione o la ricostruzione
delle parti comuni degli immobili danneggiati o distrutti
dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, assumono la
qualifica di incaricato di pubblico servizio, ai sensi
dell'articolo 358 del codice penale.
5. Le certificazioni di conclusione lavori e di
ripristino dell'agibilita' sismica con redazione e consegna
dello stato finale devono essere consegnate entro 30 giorni
dalla chiusura dei cantieri. In caso di ritardo agli
amministratori di condominio, ai rappresentanti di
consorzio e ai commissari dei consorzi obbligatori si
applica la riduzione del 20% sul compenso per il primo mese
di ritardo e del 50% per i mesi successivi.
5-bis. Il termine per l'inizio dei lavori di
riparazione o ricostruzione degli edifici, ai fini
dell'applicazione delle penali, inizia a decorrere,
indipendentemente dal reale avviamento del cantiere,
trascorsi trenta giorni dalla concessione del contributo.
La data di fine lavori e' indicata nell'atto con cui si
concede il contributo definitivo. Eventuali ritardi
imputabili a amministratori di condominio, rappresentanti
dei consorzi, procuratori speciali, rappresentanti delle
parti comuni sono sanzionati con una decurtazione del 2 per
cento, per ogni mese e frazione di mese di ritardo, del
compenso complessivo loro spettante. Il direttore dei
lavori, entro quindici giorni dall'avvenuta comunicazione
di maturazione dello stato di avanzamento dei lavori (SAL),
trasmette gli atti contabili al beneficiario del
contributo, che provvede entro sette giorni a presentarli
presso l'apposito sportello degli uffici comunali/uffici
territoriali per la ricostruzione. Per ogni mese e frazione
di mese di ritardo e' applicata al direttore dei lavori una
decurtazione del 5 per cento sulle competenze spettanti in
rapporto all'en-tita' del SAL consegnato con ritardo; per
ogni settimana e frazione di settimana di ritardo e'
applicata al beneficiario una decurtazione del 2 per cento
sulle competenze complessive. Le decurtazioni sono
calcolate e applicate dai comuni. I comuni, previa verifica
della disponibilita' di cassa, devono nel termine massimo
di quaranta giorni formalizzare il pagamento del SAL, ad
eccezione degli ultimi SAL estratti per verifica
amministrativa. A conclusione dei lavori, il direttore dei
lavori certifica che gli stessi sono stati eseguiti secondo
le previsioni progettuali. Nel caso di migliorie o altri
interventi difformi, il direttore dei lavori e
l'amministratore di condominio, il rappresentante del
consorzio o il commissario certificano che i lavori
relativi alle parti comuni sono stati contrattualizzati dal
committente ed accludono le quietanze dei pagamenti
effettuati dagli stessi. Analoga certificazione viene
effettuata dal committente in relazione alle migliorie o
interventi difformi apportati sull'immobile isolato o sulle
parti esclusive dello stesso se ricompreso in aggregato.
Quattro mesi prima della data presunta della fine dei
lavori l'amministratore di condominio, il presidente del
consorzio o il commissario dei consorzi obbligatori
presentano domanda di allaccio ai servizi. Eventuali
ritardi sono sanzionati con una decurtazione del 2 per
cento per ogni mese e frazione di mese del compenso
complessivo loro spettante. Le societa' fornitrici dei
servizi hanno quattro mesi di tempo per provvedere. In caso
di ritardo si applica alle stesse una sanzione pari ad euro
500 al giorno, da versare al comune. Tutta la
documentazione relativa ai pagamenti effettuati, a
qualunque titolo, con la provvista derivante dal contributo
concesso per la ristrutturazione o ricostruzione degli
edifici colpiti dal sisma, deve essere conservata per
cinque anni.
6. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1656 del
codice civile, le imprese affidatarie possono ricorrere al
subappalto per le lavorazioni della categoria prevalente
nei limiti della quota parte del trenta per cento dei
lavori. Sono nulle tutte le clausole che dispongano il
subappalto dei lavori in misura superiore o ulteriori
subappalti. E' fatto obbligo all'affidatario di comunicare
al committente, copia dei contratti con il nome del
sub-contraente, l'importo del contratto e l'oggetto dei
lavori affidati. Il contratto per la realizzazione dei
lavori di riparazione o ricostruzione non puo' essere
ceduto, sotto qualsiasi forma, anche riconducibile alla
cessione di ramo d'azienda, neanche parzialmente, a pena di
nullita'.
7. In caso di fallimento dell'affidatario dei lavori o
di liquidazione coatta dello stesso, nonche' nei casi
previsti dall'articolo 135, comma 1, del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il contratto per la
realizzazione dei lavori di riparazione o ricostruzione
s'intende risolto di diritto. La disposizione si applica
anche in caso di cessione di azienda o di un suo ramo,
ovvero di altra operazione atta a conseguire il
trasferimento del contratto a soggetto diverso
dall'affidatario originario da parte del soggetto esecutore
dei lavori di riparazione o ricostruzione salvo consenso
del committente.
7-bis. Al fine di evitare che la presenza di edifici
diruti possa rallentare o pregiudicare il rientro della
popolazione negli altri edifici e per favorire la
valorizzazione urbanistica e funzionale degli immobili
ricadenti nei borghi abruzzesi, le previsioni di cui
all'articolo 67-quater, comma 5, del decreto-legge 22
giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 134, si applicano anche ai centri
storici delle frazioni del comune dell'Aquila e degli altri
comuni del cratere, limitatamente agli immobili che in sede
di istruttoria non risultino, alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
gia' oggetto di assegnazione di alcuna tipologia di
contributo per la ricostruzione o riparazione dello stesso
immobile.
7-ter. Ferma restando l'erogazione delle risorse nei
limiti degli stanziamenti previsti a legislazione vigente,
i comuni autorizzano la richiesta di eseguire i lavori di
riparazione o ricostruzione di immobili privati danneggiati
dal sisma, in regime di anticipazione finanziaria da parte
dei proprietari o aventi titolo. L'esecuzione degli
interventi in anticipazione non modifica l'ordine di
priorita' definito dai comuni per l'erogazione del
contributo che e' concesso nei modi e nei tempi stabiliti,
senza oneri finanziari aggiuntivi. Il credito maturato nei
confronti dell'ente locale, a nessun titolo, puo' essere
ceduto o offerto in garanzia, pena la nullita' della
relativa clausola.
8. Al fine di garantire la massima trasparenza e
l'efficacia dei controlli antimafia e' prevista la
tracciabilita' dei flussi finanziari, di cui all'articolo 3
della legge 13 agosto 2010, n. 136, relativi alle
erogazioni dei contributi a favore di soggetti privati per
l'esecuzione di tutti gli interventi di ricostruzione e
ripristino degli immobili danneggiati dal sisma del 6
aprile 2009. La Corte dei conti effettua verifiche a
campione, anche tramite la Guardia di Finanza, sulla
regolarita' amministrativa e contabile dei pagamenti
effettuati e sulla tracciabilita' dei flussi finanziari ad
essi collegati. Nell'ambito dei controlli eseguiti dagli
Uffici speciali, ai sensi del comma 2, articolo 67-ter del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, i
titolari degli Uffici speciali informano la Guardia di
Finanza e la Corte dei conti circa le irregolarita'
riscontrate.
9. Al fine di razionalizzare il processo di
ricostruzione degli immobili pubblici danneggiati, ivi
compresi gli edifici di interesse artistico, storico,
culturale o archeologico sottoposti a tutela ai sensi della
parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42, ciascuna delle amministrazioni, competenti per settore
di intervento, predispone un programma pluriennale degli
interventi nell'intera area colpita dal sisma, con il
relativo piano finanziario delle risorse necessarie,
assegnate o da assegnare, in coerenza con i piani di
ricostruzione approvati dai comuni, sentiti i sindaci dei
comuni interessati e la diocesi competente nel caso di
edifici di culto. Il programma e' reso operativo attraverso
piani annuali predisposti nei limiti dei fondi disponibili
e nell'osservanza dei criteri di priorita' e delle altre
indicazioni stabilite con delibera del CIPE e approvati con
delibera del predetto Comitato. In casi motivati
dall'andamento demografico e dai fabbisogni specifici, il
programma degli interventi per la ricostruzione degli
edifici adibiti all'uso scolastico danneggiati dal sisma
puo' prevedere, con le risorse destinate alla ricostruzione
pubblica, la costruzione di nuovi edifici.
10.
11. Nel caso di edifici di interesse artistico,
storico, culturale o archeologico, sottoposti a tutela ai
sensi della parte seconda del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, i lavori non possono essere iniziati
senza la preventiva autorizzazione di cui all'articolo 21,
comma 4, del decreto legislativo n. 42 del 2004. Nel caso
di edifici sottoposti a tutela ai sensi della parte terza
del decreto legislativo n. 42 del 2004, i lavori non
possono essere iniziati senza la preventiva autorizzazione
paesaggistica di cui all'articolo 146 dello stesso decreto
legislativo.
11-bis. Le attivita' di riparazione o ricostruzione
finanziate con risorse pubbliche delle chiese e degli
edifici destinati alle attivita' di cui all'articolo 16,
lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222, sono
considerate lavori pubblici ai sensi e per gli effetti del
codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163. La scelta dell'impresa affidataria dei lavori di
ricostruzione o riparazione delle chiese o degli altri
edifici di cui al periodo precedente, che siano beni
culturali ai sensi della parte seconda del codice di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e' effettuata
dai competenti uffici territoriali del Ministero dei beni e
delle attivita' culturali e del turismo, che assumono la
veste di "stazione appaltante" di cui all'articolo 3, comma
33, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163
del 2006, con le modalita' di cui all'articolo 197 del
medesimo codice. Per i lavori di ricostruzione o
riparazione delle chiese o degli altri edifici di cui al
primo periodo del presente comma, la cui esecuzione non
risalga ad oltre cinquanta anni, la funzione di stazione
appaltante di cui al periodo precedente e' svolta dai
competenti uffici territoriali del Provveditorato alle
opere pubbliche. Al fine della redazione del progetto
preliminare, definitivo ed esecutivo dei lavori, si
applicano gli articoli 90 e 91 del predetto codice di cui
al decreto legislativo n. 163 del 2006. In ogni caso, nel
procedimento di approvazione del progetto, e' assunto il
parere, obbligatorio e non vincolante, della diocesi
competente. La stazione appaltante puo' acquisire i
progetti preliminari, definitivi ed esecutivi eventualmente
gia' redatti alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto e depositati presso gli
uffici competenti, verificandone la conformita' a quanto
previsto dagli articoli 90 e 91 del citato codice di cui al
decreto legislativo n. 163 del 2006, e valutarne la
compatibilita' con i principi della tutela, anche ai fini
del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 21 del
codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42, nonche' la rispondenza con le caratteristiche
progettuali ed economiche definite nel programma di cui al
comma 9 del presente articolo, e l'idoneita', anche
finanziaria, alla ristrutturazione e ricostruzione degli
edifici. Ogni eventuale ulteriore revisione dei progetti
che si ritenesse necessaria dovra' avvenire senza maggiori
oneri a carico della stazione appaltante. Dall'attuazione
delle suddette disposizioni non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le
pubbliche amministrazioni interessate vi provvedono con le
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente.
11-ter. Al comma 8-quinquies dell'articolo 4 del
decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, dopo
il secondo periodo sono inseriti i seguenti: "Tale
modalita' di riparto puo' essere utilizzata dai comuni fino
al 31 marzo 2016. Dal 1º aprile 2016, i comuni ripartiscono
i consumi rilevati per ogni edificio, anche per il
riscaldamento, l'energia elettrica e la produzione di acqua
calda sanitaria, in base agli effettivi consumi registrati
dai contatori installati o da installare negli edifici del
progetto CASE e nei MAP".
11-quater. Dalle disposizioni di cui al comma 11-ter
non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli
adempimenti eventualmente necessari con le risorse umane,
finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.
12. A valere sull'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 7-bis del decreto-legge del 26 aprile 2013, n.
43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno
2013, n. 71, come rifinanziata dalla legge 27 dicembre
2013, n. 147, dal decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre
2014, n. 164, e dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190, una
quota fissa, fino a un valore massimo del 4 per cento degli
stanziamenti annuali di bilancio, e' destinata, per gli
importi cosi' determinati in ciascun anno, nel quadro di un
programma di sviluppo volto ad assicurare effetti positivi
di lungo periodo in termini di valorizzazione delle risorse
territoriali, produttive e professionali endogene, di
ricadute occupazionali dirette e indirette, di incremento
dell'offerta di beni e servizi connessi al benessere dei
cittadini e delle imprese, a: a) interventi di adeguamento,
riqualificazione e sviluppo delle aree di localizzazione
produttiva; b) attivita' e programmi di promozione
turistica e culturale; c) attivita' di ricerca, innovazione
tecnologica e alta formazione; d) azioni di sostegno alle
attivita' imprenditoriali; e) azioni di sostegno per
l'accesso al credito delle imprese, comprese le micro e
piccole imprese; f) interventi e servizi di connettivita',
anche attraverso la banda larga, per cittadini e imprese.
Tali interventi sono realizzati all'interno di un programma
di sviluppo predisposto dalla Struttura di missione di cui
al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1°
giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11
settembre 2014, n. 211. Il programma di sviluppo e'
sottoposto al CIPE per l'approvazione e l'assegnazione
delle risorse. Il programma individua tipologie di
intervento, amministrazioni attuatrici, disciplina del
monitoraggio, della valutazione degli interventi in itinere
ed ex post, della eventuale revoca o rimodulazione delle
risorse per la piu' efficace allocazione delle medesime.
13. Al comma 2 dell'articolo 67-ter del decreto-legge
22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 134, alla fine del primo periodo,
dopo le parole: "sui restanti comuni del cratere" sono
aggiunte le seguenti: "nonche' sui comuni fuori cratere per
gli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77."
14. Al comma 3 dell'articolo 67-ter del decreto-legge
22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 134, al terzo periodo, dopo la
parola: "titolari" sono aggiunte le seguenti: "nominati con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri".
14-bis. All'articolo 67-ter, comma 2, ultimo periodo,
del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo le
parole: "immobili privati" sono inserite le seguenti:
"sulla base dei criteri e degli indirizzi formulati dai
comuni".
14-ter. All'articolo 4, comma 14, del decreto-legge 31
agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 ottobre 2013, n. 125, dopo le parole: "anni 2014 e
2015" sono inserite le seguenti: "nonche' per gli anni 2016
e 2017".
15. In relazione alle esigenze connesse alla
ricostruzione a seguito del sisma del 6 aprile 2009, e'
assegnato al comune de L'Aquila un contributo straordinario
di 8,5 milioni di euro per l'anno 2015, a valere sulle
risorse di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del
decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e
successivi rifinanziamenti, e con le modalita' ivi
previste. Tale contributo e' destinato: a) per l'importo di
7 milioni di euro per fare fronte a oneri connessi al
processo di ricostruzione del comune de L'Aquila; b) per
l'importo di 1 milione di euro a integrare le risorse
stanziate per le finalita' di cui all'articolo 1, comma
448, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; c) per l'importo
di 0,5 milione di euro a integrare le risorse di cui alla
lettera b) e da destinare ai comuni, diversi da quello de
L'Aquila, interessati dal suddetto sisma.
16. All'attuazione dei commi da 1 a 11 e da 13 a 14 di
cui al presente articolo, si provvede nell'ambito delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
16-bis. All'articolo 183, comma 1, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera f), dopo le parole: "produce rifiuti"
sono inserite le seguenti: "e il soggetto al quale sia
giuridicamente riferibile detta produzione";
b) alla lettera o), dopo la parola: "deposito" sono
inserite le seguenti: "preliminare alla raccolta";
c) alla lettera bb), alinea, la parola: "effettuato" e'
sostituita dalle seguenti: "e il deposito preliminare alla
raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un
impianto di trattamento, effettuati" e dopo le parole:
"sono prodotti" sono inserite le seguenti: ", da intendersi
quale l'intera area in cui si svolge l'attivita' che ha
determinato la produzione dei rifiuti".
16-ter. All'articolo 29 del decreto legislativo 4 marzo
2014, n. 46, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. L'autorita' competente conclude i procedimenti
avviati in esito alle istanze di cui al comma 2, entro il 7
luglio 2015. In ogni caso, nelle more della conclusione dei
procedimenti, le installazioni possono continuare
l'esercizio in base alle autorizzazioni previgenti, se del
caso opportunamente aggiornate a cura delle autorita' che
le hanno rilasciate, a condizione di dare piena attuazione,
secondo le tempistiche prospettate nelle istanze di cui al
comma 2, agli adeguamenti proposti nelle predette istanze,
in quanto necessari a garantire la conformita'
dell'esercizio dell'installazione con il titolo III-bis
della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, e successive modificazioni".
16-quater. All'articolo 33 del decreto-legge 12
settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 5, il primo periodo e' sostituito dal
seguente: "Il Commissario straordinario del Governo, scelto
tra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione,
di comprovata esperienza gestionale e amministrativa, e'
nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, sentito il presidente della regione interessata";
b) al comma 12, primo periodo, le parole: da:
"Bagnoli-Coroglio" fino a: "di cui al comma 6" sono
sostituite dalle seguenti: "il Soggetto Attuatore e'
individuato nell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti S.p.a., quale societa' in house dello Stato.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da
emanare entro la data del 30 settembre 2015,";
c) il comma 13 e' sostituito dai seguenti:
"13. Al fine di definire gli indirizzi strategici per
l'elaborazione del programma di risanamento ambientale e
rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio,
assicurando il coinvolgimento dei soggetti interessati,
nonche' il coordinamento con ulteriori iniziative di
valorizzazione del predetto comprensorio, anche con
riferimento alla sua dotazione infrastrutturale, e'
istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, un'apposita cabina di regia, presieduta dal
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei
ministri all'uopo delegato e composta dal Commissario
straordinario, da un rappresentante per ciascuno dei
Ministeri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e delle infrastrutture e
dei trasporti, nonche' da un rappresentante,
rispettivamente, della regione Campania e del comune di
Napoli. Alle riunioni della cabina di regia possono essere
invitati a partecipare il Soggetto Attuatore, nonche' altri
organismi pubblici o privati operanti nei settori connessi
al predetto programma.
13.1. Per il comprensorio Bagnoli-Coroglio, la societa'
di cui al comma 12, unitamente al Soggetto Attuatore,
partecipa alle procedure di definizione del programma di
rigenerazione urbana e di bonifica ambientale, al fine di
garantirne la sostenibilita' economico-finanziaria.
13.2. Ai fini della puntuale definizione della proposta
di programma di risanamento ambientale e di rigenerazione
urbana, il Soggetto Attuatore, sulla base degli indirizzi
di cui al comma 13, acquisisce in fase consultiva le
proposte del comune di Napoli, con le modalita' e nei
termini stabiliti dal Commissario straordinario. Il
Soggetto Attuatore esamina le proposte del comune di
Napoli, avendo prioritario riguardo alle finalita' del
redigendo programma di rigenerazione urbana e alla sua
sostenibilita' economico-finanziaria. Il comune di Napoli
puo' chiedere, nell'ambito della conferenza di servizi di
cui al comma 9, la rivalutazione delle sue eventuali
proposte non accolte. In caso di mancato accordo si procede
ai sensi del terzo periodo del comma 9.
d) il comma 13-ter e' abrogato.
Si riporta il testo dei commi 1 e 2 dell'articolo 11
del citato decreto-legge n. 189 del 2016, come modificato
dalla presente legge:
"Art. 11. Interventi su centri storici e su centri e
nuclei urbani e rurali
1. 1. Entro centocinquanta giorni dalla perimetrazione
dei centri e nuclei individuati ai sensi dell'articolo 5,
comma 1, lettera e), i Comuni, anche con il supporto degli
Uffici speciali per la ricostruzione, assicurando un ampio
coinvolgimento delle popolazioni interessate, curano la
pianificazione urbanistica connessa alla ricostruzione ai
sensi dell'articolo 3, comma 3, predisponendo strumenti
urbanistici attuativi, completi dei relativi piani
finanziari, al fine di programmare in maniera integrata gli
interventi di:
a) ricostruzione con adeguamento sismico o ripristino
con miglioramento sismico degli edifici pubblici o di uso
pubblico, con priorita' per gli edifici scolastici,
compresi i beni ecclesiastici e degli enti religiosi,
dell'edilizia residenziale pubblica e privata e delle opere
di urbanizzazione secondaria, distrutti o danneggiati dal
sisma;
b) ricostruzione con adeguamento sismico o ripristino
con miglioramento sismico degli edifici privati
residenziali e degli immobili utilizzati per le attivita'
produttive distrutti o danneggiati dal sisma;
c) ripristino e realizzazione delle opere di
urbanizzazione primaria connesse agli interventi da
realizzare nell'area interessata dagli strumenti
urbanistici attuativi, ivi compresa la rete di connessione
dati.
2. Gli strumenti urbanistici attuativi di cui al comma
1 rispettano i principi di indirizzo per la pianificazione
stabiliti con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo
2, comma 2. Mediante apposita ordinanza commissariale sono
disciplinate le modalita' di partecipazione e
coinvolgimento dei cittadini alle scelte in materia di
pianificazione e sviluppo territoriale.
(Omissis).".
Si riporta il testo dell'articolo 14 del citato
decreto-legge n. 189 del 2016, come modificato dagli
articoli 1, 5, 7, 18-octies e 21 della presente legge:
"Art. 14. Ricostruzione pubblica
1. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2,
comma 2, e' disciplinato il finanziamento, nei limiti delle
risorse stanziate allo scopo, per la ricostruzione, la
riparazione e il ripristino degli edifici pubblici, per gli
interventi volti ad assicurare la funzionalita' dei servizi
pubblici, nonche' per gli interventi sui beni del
patrimonio artistico e culturale, compresi quelli
sottoposti a tutela ai sensi del codice di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che devono prevedere
anche opere di miglioramento sismico finalizzate ad
accrescere in maniera sostanziale la capacita' di
resistenza delle strutture, nei Comuni di cui all'articolo
1, attraverso la concessione di contributi a favore:
a) degli immobili adibiti ad uso scolastico o educativo
per la prima infanzia, pubblici o paritari, e delle
strutture edilizie universitarie, nonche' degli edifici
municipali, delle caserme in uso all'amministrazione della
difesa e degli immobili demaniali o di proprieta' di enti
ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente
dichiarati di interesse storico-artistico ai sensi del
codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive
modificazioni;
a-bis) degli immobili di proprieta' pubblica,
ripristinabili con miglioramento sismico entro il 31
dicembre 2018, per essere destinati alla soddisfazione
delle esigenze abitative delle popolazioni dei territori
interessati dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto
2016;
b) delle opere di difesa del suolo e delle
infrastrutture e degli impianti pubblici di bonifica per la
difesa idraulica e per l'irrigazione;
c) degli edifici privati ad uso pubblico, ivi compresi
strutture sanitarie e socio-sanitarie, archivi, musei,
biblioteche e chiese, che a tale fine sono equiparati agli
immobili di cui alla lettera a);
d) degli interventi di riparazione e ripristino
strutturale degli edifici privati inclusi nelle aree
cimiteriali e individuati come cappelle private, al fine di
consentire il pieno utilizzo delle strutture cimiteriali.
2. Al fine di dare attuazione alla programmazione degli
interventi di cui al comma 1, con provvedimenti adottati ai
sensi dell'articolo 2, comma 2, si provvede a:
a) predisporre e approvare un piano delle opere
pubbliche, comprensivo degli interventi sulle
urbanizzazioni dei centri o nuclei oggetto degli strumenti
urbanistici attuativi, articolato per le quattro Regioni
interessate, che quantifica il danno e ne prevede il
finanziamento in base alla risorse disponibili;
a-bis) predisporre ed approvare piani finalizzati ad
assicurare il ripristino, per il regolare svolgimento
dell'anno scolastico 2017-2018, delle condizioni necessarie
per la ripresa ovvero per lo svolgimento della normale
attivita' scolastica, educativa o didattica, in ogni caso
senza incremento della spesa di personale, nei comuni di
cui all'articolo 1, comma 1, nonche' comma 2 limitatamente
a quelli nei quali risultano edifici scolastici distrutti o
danneggiati a causa degli eventi sismici. I piani sono
comunicati al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca;
b) predisporre e approvare un piano dei beni culturali,
articolato per le quattro Regioni interessate, che
quantifica il danno e ne prevede il finanziamento in base
alle risorse disponibili;
c) predisporre e approvare un piano di interventi sui
dissesti idrogeologici, articolato per le quattro Regioni
interessate, con priorita' per quelli che costituiscono
pericolo per centri abitati o infrastrutture;
d) predisporre e approvare un piano per lo sviluppo
delle infrastrutture e il rafforzamento del sistema delle
imprese, articolato per le quattro Regioni interessate
limitatamente ai territori dei Comuni di cui agli allegati
1 e 2;
e) (Abrogata);
f) predisporre e approvare un programma delle
infrastrutture ambientali da ripristinare e realizzare
nelle aree oggetto degli eventi sismici di cui all'articolo
1, con particolare attenzione agli impianti di depurazione
e di collettamento fognario; nel programma delle
infrastrutture ambientali e' compreso il ripristino della
sentieristica nelle aree protette, nonche' il recupero e
l'implementazione degli itinerari ciclabili e pedonali di
turismo lento nelle aree.
3. Qualora la programmazione della rete scolastica o la
riprogrammazione negli anni 2016, 2017 e 2018 preveda la
costruzione di edifici in sedi nuove o diverse, le risorse
per il ripristino degli edifici scolastici danneggiati sono
comunque destinabili a tale scopo.
3-bis. Gli interventi funzionali alla realizzazione dei
piani previsti dalla lettera a-bis) del comma 2
costituiscono presupposto per l'applicazione della
procedura di cui all'articolo 63, comma 1, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Conseguentemente, per
gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture
da aggiudicarsi da parte del Commissario straordinario si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 63, commi 1 e
6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Nel
rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e
rotazione, l'invito, contenente l'indicazione dei criteri
di aggiudicazione dell'appalto, e' rivolto, sulla base del
progetto definitivo, ad almeno cinque operatori economici
iscritti nell'Anagrafe antimafia degli esecutori prevista
dall'articolo 30 del presente decreto. In mancanza di un
numero sufficiente di operatori economici iscritti nella
predetta Anagrafe, l'invito previsto dal terzo periodo deve
essere rivolto ad almeno cinque operatori iscritti in uno
degli elenchi tenuti dalle prefetture-uffici territoriali
del Governo ai sensi dell'articolo 1, comma 52 e seguenti,
della legge 6 novembre 2012, n. 190, e che abbiano
presentato domanda di iscrizione nell'Anagrafe antimafia di
cui al citato articolo 30. Si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 30, comma 6. I lavori vengono affidati
sulla base della valutazione delle offerte effettuata da
una commissione giudicatrice costituita secondo le
modalita' stabilite dall'articolo 216, comma 12, del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
3-ter. Ai fini del riconoscimento del contributo
relativo agli immobili di cui alla lettera a-bis) del comma
1, i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e
Umbria, in qualita' di vice commissari, procedono, sulla
base della ricognizione del fabbisogno abitativo dei
territori interessati dagli eventi sismici effettuata in
raccordo con i Comuni interessati, all'individuazione degli
edifici di proprieta' pubblica, non classificati agibili
secondo la procedura AeDES di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17
maggio 2011, e al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 8 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 243 del 18 ottobre 2014, oppure classificati non
utilizzabili secondo procedure speditive disciplinate da
ordinanza di protezione civile, che siano ripristinabili
con miglioramento sismico entro il 31 dicembre 2018.
Ciascun Presidente di Regione, in qualita' di vice
commissario, provvede a comunicare al Commissario
straordinario l'elenco degli immobili di cui al precedente
periodo.
3-quater. Le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria,
ovvero gli enti regionali competenti in materia di edilizia
residenziale pubblica, nonche' gli enti locali delle
medesime Regioni, ove a tali fini da esse individuati,
previa specifica intesa, quali stazioni appaltanti,
procedono, nei limiti delle risorse disponibili e previa
approvazione da parte del Presidente della Regione, in
qualita' di vice commissario, ai soli fini dell'assunzione
della spesa a carico delle risorse di cui all'articolo 4,
comma 4, del presente decreto, all'espletamento delle
procedure di gara relativamente agli immobili di loro
proprieta'.
3-quinquies. Gli Uffici speciali per la ricostruzione
provvedono, con oneri a carico delle risorse di cui
all'articolo 4, comma 3, e nei limiti delle risorse
disponibili, alla diretta attuazione degli interventi
relativi agli edifici pubblici di proprieta' statale,
ripristinabili con miglioramento sismico entro il 31
dicembre 2018 e inseriti negli elenchi predisposti dai
Presidenti delle Regioni, in qualita' di vice commissari.
3-sexies. Con ordinanza del Commissario straordinario,
emessa ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 2,
del presente decreto, sono definite le procedure per la
presentazione e l'approvazione dei progetti relativi agli
immobili di cui ai commi 3-ter e 3-quinquies. Gli immobili
di cui alla lettera a-bis) del comma 1, ultimati gli
interventi previsti, sono tempestivamente destinati al
soddisfacimento delle esigenze abitative delle popolazioni
dei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi
dal 24 agosto 2016.
4. Sulla base delle priorita' stabilite dal Commissario
straordinario d'intesa con i vice commissari nel cabina di
coordinamento di cui all'articolo 1, comma 5, e in coerenza
con il piano delle opere pubbliche e il piano dei beni
culturali di cui al comma 2, lettere a) e b), i soggetti
attuatori oppure i Comuni, le unioni dei Comuni, le unioni
montane e le Province interessati provvedono a predisporre
ed inviare i progetti degli interventi al Commissario
straordinario.
4-bis. Ferme restando le previsioni dell'articolo 24
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per la
predisposizione dei progetti e per l'elaborazione degli
atti di pianificazione e programmazione urbanistica, in
conformita' agli indirizzi definiti dal Commissario
straordinario ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera
b), del presente decreto, i soggetti di cui al comma 4 del
presente articolo possono procedere all'affidamento di
incarichi ad uno o piu' degli operatori economici indicati
all'articolo 46 del citato decreto legislativo n. 50 del
2016, purche' iscritti nell'elenco speciale di cui
all'articolo 34 del presente decreto. L'affidamento degli
incarichi di cui al periodo precedente e' consentito
esclusivamente in caso di indisponibilita' di personale,
dipendente ovvero reclutato secondo le modalita' previste
dai commi 3-bis e seguenti dell'articolo 50-bis del
presente decreto, in possesso della necessaria
professionalita' e, per importi inferiori a quelli di cui
all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, e' attuato mediante procedure negoziate con almeno
cinque professionisti iscritti nel predetto elenco
speciale.
5. Il Commissario straordinario, previo esame dei
progetti presentati dai soggetti di cui al comma 4 e
verifica della congruita' economica degli stessi, acquisito
il parere della Conferenza permanente approva
definitivamente i progetti esecutivi ed adotta il decreto
di concessione del contributo.
6. I contributi di cui al presente articolo, nonche' le
spese per l'assistenza alla popolazione sono erogati in via
diretta.
7. A seguito del rilascio del provvedimento di
concessione del contributo, il Commissario straordinario
inoltra i progetti esecutivi alla centrale unica di
committenza di cui all'articolo 18 che provvede ad
espletare le procedure di gara per la selezione degli
operatori economici che realizzano gli interventi.
8. Ai fini dell'erogazione in via diretta dei
contributi il Commissario straordinario puo' essere
autorizzato, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, a stipulare appositi mutui di durata massima
venticinquennale, sulla base di criteri di economicita' e
di contenimento della spesa, con oneri di ammortamento a
carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per
gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio
d'Europa, con la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e con i
soggetti autorizzati all'esercizio dell'attivita' bancaria
ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.
Le rate di ammortamento dei mutui attivati sono pagate agli
istituti finanziatori direttamente dallo Stato.
9. Per quanto attiene la fase di programmazione e
ricostruzione dei Beni culturali o delle opere pubbliche di
cui al comma 1 lettere a) e c) si promuove un Protocollo di
Intesa tra il Commissario straordinario, il Ministro dei
beni e delle attivita' culturali e del turismo ed il
rappresentante delle Diocesi coinvolte, proprietarie dei
beni ecclesiastici, al fine di concordare priorita',
modalita' e termini per il recupero dei beni danneggiati.
Il Protocollo definisce le modalita' attraverso cui rendere
stabile e continuativa la consultazione e la collaborazione
tra i soggetti contraenti, al fine di affrontare e
risolvere concordemente i problemi in fase di
ricostruzione.
10. Il monitoraggio dei finanziamenti di cui al
presente articolo avviene sulla base di quanto disposto dal
decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
11. Il Commissario straordinario definisce, con propri
provvedimenti adottati d'intesa con il Ministero
dell'economia e delle finanze, i criteri e le modalita'
attuative del comma 6.".
Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 5 del
citato decreto-legge n. 189 del 2016:
"Art. 5. Ricostruzione privata
1. (Omissis).
2. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2,
comma 2, in coerenza con i criteri stabiliti nel presente
decreto, sulla base dei danni effettivamente verificatisi,
i contributi, fino al 100 per cento delle spese occorrenti,
sono erogati per far fronte alle seguenti tipologie di
intervento e danno conseguenti agli eventi sismici, nei
Comuni di cui all'articolo 1:
a) riparazione, ripristino o ricostruzione degli
immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo e per
servizi pubblici e privati, e delle infrastrutture,
dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche distrutti o
danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito;
b) gravi danni a scorte e beni mobili strumentali alle
attivita' produttive, industriali, agricole, zootecniche,
commerciali, artigianali, turistiche, professionali, ivi
comprese quelle relative agli enti non commerciali, ai
soggetti pubblici e alle organizzazioni, fondazioni o
associazioni con esclusivo fine solidaristico o sindacale,
e di servizi, inclusi i servizi sociali, socio-sanitari e
sanitari, previa presentazione di perizia asseverata;
c) danni economici subiti da prodotti in corso di
maturazione ovvero di stoccaggio ai sensi del regolamento
(UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 21 novembre 2012, relativo alla protezione delle
indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei
prodotti agricoli e alimentari, previa presentazione di
perizia asseverata;
d) danni alle strutture private adibite ad attivita'
sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie,
ricreative, sportive e religiose;
e) danni agli edifici privati di interesse
storico-artistico;
f) oneri sostenuti dai soggetti che abitano in locali
sgomberati dalle competenti autorita', per l'autonoma
sistemazione, per traslochi, depositi, e per l'allestimento
di alloggi temporanei;
g) delocalizzazione temporanea delle attivita'
economiche o produttive e dei servizi pubblici danneggiati
dal sisma al fine di garantirne la continuita';
h) interventi sociali e socio-sanitari, attivati da
soggetti pubblici, nella fase dell'emergenza, per le
persone impossibilitate a ritornare al proprio domicilio;
i) interventi per far fronte ad interruzioni di
attivita' sociali, socio-sanitarie e socio-educative di
soggetti pubblici, ivi comprese le aziende pubbliche di
servizi alla persona, nonche' di soggetti privati, senza
fine di lucro.
(Omissis).".
Si riporta il testo dell'articolo 15-bis del citato
decreto-legge n. 189 del 2016, come modificato dal presente
articolo e dall'art. 18 della presente legge:
"Art. 15-bis. Interventi immediati sul patrimonio
culturale
1. Al fine di avviare tempestivamente gli interventi di
tutela e ricostruzione del patrimonio storico e artistico
danneggiato in conseguenza degli eventi sismici di cui
all'articolo 1, si applicano, per i lavori, i servizi e le
forniture di somma urgenza relativi ai beni culturali di
cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive
modificazioni, le disposizioni di cui agli articoli 148,
comma 7, e 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50. Con riferimento ai servizi di progettazione inerenti la
messa in sicurezza dei beni culturali immobili, nelle more
della definizione e dell'operativita' dell'elenco speciale
di cui all'articolo 34, le pubbliche amministrazioni
competenti, ivi incluse quelle titolari dei beni
danneggiati, possono procedere, per affidamenti di importo
inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto a
professionisti idonei, senza ulteriori formalita'.
2. In applicazione degli articoli 27 e 149 del citato
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive
modificazioni, anche in deroga all'articolo 146 del
medesimo decreto legislativo, i Comuni interessati possono
effettuare gli interventi indispensabili, ivi inclusi
quelli di messa in sicurezza degli edifici, per evitare
ulteriori danni ai beni culturali e paesaggistici presenti
nei propri territori, dandone immediata comunicazione al
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo. Ove si rendano necessari interventi di
demolizione, per i beni di cui agli articoli 10 e 136,
comma 1, lettere a), b), e, limitatamente ai centri
storici, c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42, e successive modificazioni, si applica il comma 4 del
presente articolo. I progetti dei successivi interventi
definitivi sono trasmessi, nel piu' breve tempo possibile,
al Ministero ai fini delle necessarie autorizzazioni,
rilasciate secondo le procedure speciali di cui al presente
decreto. Il Ministero dei beni e delle attivita' culturali
e del turismo trasmette le comunicazioni e i progetti
ricevuti alle eventuali altre amministrazioni competenti.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano
altresi' agli interventi di messa in sicurezza posti in
essere dai proprietari, possessori o detentori dei beni
culturali immobili e dei beni paesaggistici siti nei Comuni
interessati ovvero ricadenti nelle aree protette ai sensi
della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (52), o nelle zone di
protezione speciale istituite ai sensi della direttiva
2009/147/CE del Parlamento e del Consiglio, del 30 novembre
2009, nei medesimi Comuni.
3-bis. Al fine di assicurare la continuita' del culto,
i proprietari, possessori o detentori delle chiese site nei
comuni di cui all'articolo 1, ovvero le competenti Diocesi,
contestualmente agli interventi di messa in sicurezza per
la salvaguardia del bene, possono effettuare, secondo le
modalita' stabilite nelle ordinanze commissariali emesse ai
sensi dell'articolo 2, comma 2, ulteriori interventi che
consentano la riapertura al pubblico delle chiese medesime.
Ove nel corso dell'esecuzione di tali interventi, per il
perseguimento delle medesime finalita' di messa in
sicurezza e riapertura al pubblico, sia possibile porre in
essere interventi anche di natura definitiva
complessivamente piu' convenienti, dal punto di vista
economico, dell'azione definitiva e di quella provvisoria
di cui al precedente periodo, comunque nei limiti di
importi massimi stabiliti con apposita ordinanza
commissariale, i soggetti di cui al presente comma sono
autorizzati a provvedervi secondo le procedure previste
nelle citate ordinanze commissariali, previa acquisizione
delle necessarie autorizzazioni delle competenti strutture
del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo e della valutazione di congruita' dei costi
previsti dell'intervento complessivo da parte del
competente Ufficio speciale per la ricostruzione. L'elenco
delle chiese, non classificate agibili secondo la procedura
della Scheda per il rilievo del danno ai beni
culturali-chiese, di cui alla direttiva del Ministro dei
beni e delle attivita' culturali e del turismo 23 aprile
2015, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 23
luglio 2015, su cui saranno autorizzati tali interventi, e'
individuato dal Commissario straordinario con ordinanza
emessa ai sensi dell'articolo 2, comma 2, tenuto conto
degli interventi ritenuti prioritari nell'ambito dei
programmi definiti secondo le modalita' previste
dall'articolo 14, comma 9, del presente decreto. Per i beni
immobili tutelati ai sensi della parte seconda del codice
di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
l'inizio dei lavori e' comunque subordinato al parere
positivo rilasciato dalla Conferenza regionale costituita
ai sensi dell'articolo 16, comma 4.
4. Per il rilascio delle autorizzazioni previste dalla
vigente disciplina di tutela del patrimonio culturale,
relative a interventi urgenti su resti di beni di interesse
artistico, storico, architettonico e, fatto salvo quanto
stabilito dal comma 2, secondo periodo, paesaggistico, ivi
inclusa la demolizione di ruderi o di edifici collabenti
necessaria a tutela dell'incolumita' pubblica, si applica
l'articolo 28, comma 5, ultimo periodo.
5. Alle imprese incaricate degli interventi di cui ai
commi 1, 2, 3 e 4 si applica l'articolo 8, comma 5. I
professionisti incaricati della progettazione devono
produrre dichiarazione di impegno all'iscrizione all'elenco
speciale di cui all'articolo 34.
6. Per accelerare la realizzazione degli interventi di
tutela del patrimonio culturale nei territori colpiti dagli
eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016,
l'ufficio del Soprintendente speciale di cui al decreto del
Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo
24 ottobre 2016:
a) si avvale di una apposita segreteria tecnica di
progettazione, costituita, per la durata di cinque anni a
far data dal 2017, presso il Segretariato generale del
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo e composta da non piu' di venti unita' di
personale, alle quali possono essere conferiti, in deroga
ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente,
incarichi di collaborazione, ai sensi dell'articolo 7,
comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per
la durata massima di ventiquattro mesi, entro il limite di
spesa di 500.000 euro annui; ai componenti della segreteria
tecnica possono essere altresi' affidate le funzioni di
responsabile unico del procedimento;
b) puo' reclutare personale di supporto, fino a un
massimo di venti unita', mediante le modalita' previste
dagli articoli 50, comma 3, e 50-bis, comma 3, entro il
limite di spesa di 800.000 euro annui, per la durata di
cinque anni a far data dal 2017;
b-bis) per le attivita' connesse alla messa in
sicurezza, recupero e ricostruzione del patrimonio
culturale, nell'ambito della ricostruzione post-sisma, e'
autorizzato ad operare attraverso apposita contabilita'
speciale dedicata alla gestione dei fondi finalizzati
esclusivamente alla realizzazione dei relativi interventi
in conto capitale. Sulla contabilita' speciale confluiscono
altresi' le somme assegnate allo scopo dal Commissario
straordinario, a valere sulle risorse di cui all'articolo
4, comma 3, previo versamento all'entrata del bilancio
dello Stato e riassegnazione su apposito capitolo dello
stato di previsione del Ministero dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo. Ai sensi dell'articolo
15, comma 8, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, la
contabilita' speciale e' aperta per il periodo di tempo
necessario al completamento degli interventi e comunque non
superiore a cinque anni.
7. Agli oneri di cui al comma 6 si provvede ai sensi
dell'articolo 52.".
Si riporta il testo vigente del comma 4 dell'articolo
54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali):
"Art. 54. Attribuzioni del sindaco nelle funzioni di
competenza statale
(Omissis).
4. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con
atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti
nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al
fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che
minacciano l'incolumita' pubblica e la sicurezza urbana. I
provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente
comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione
degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.
(Omissis).".
Il testo modificato del comma 6 dell'articolo 28 del
citato decreto-legge n. 189 del 2016 e' riportato nelle
Note all'art. 7.
Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 16 del
citato decreto-legge n. 189 del 2016, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 16. Conferenza permanente e Conferenze regionali
1. (Omissis).
2. La Conferenza permanente e' validamente costituita
con la presenza di almeno la meta' dei componenti e
delibera a maggioranza dei presenti. La determinazione
motivata di conclusione del procedimento, adottata dal
presidente, sostituisce a ogni effetto tutti i pareri,
intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso,
comunque denominati, inclusi quelli di gestori di beni o
servizi pubblici, di competenza delle amministrazioni
coinvolte. Si considera acquisito l'assenso senza
condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non
abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi,
non abbia espresso la propria posizione ovvero abbia
espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni
che non costituiscono oggetto del procedimento. La
determinazione conclusiva ha altresi' effetto di variante
agli strumenti urbanistici vigenti e comporta
l'applicazione della disciplina contenuta nell'articolo 7
del Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Si
applicano, per tutto quanto non diversamente disposto nel
presente articolo e in quanto compatibili, le disposizioni
in materia di conferenza dei servizi ai sensi della legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Le
autorizzazioni alla realizzazione degli interventi sui beni
culturali tutelati ai sensi della Parte II del codice dei
beni culturali e del paesaggio di cui decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, sono
rese dal rappresentante del Ministero dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo in seno alla Conferenza.
Il parere del rappresentante del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare e' comunque
necessario ai fini dell'approvazione del programma delle
infrastrutture ambientali. Sono assicurate adeguate forme
di partecipazione delle popolazioni interessate, definite
dal Commissario straordinario nell'atto di disciplina del
funzionamento della Conferenza permanente.
(Omissis).".