Art. 10
Sostegno alle fasce deboli della popolazione
1. Ai fini della mitigazione dell'impatto del sisma sulle
condizioni di vita, economiche e sociali delle fasce deboli della
popolazione, ai soggetti residenti in uno dei Comuni di cui agli
allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189 del 2016, che versano in
condizioni di maggior disagio economico, come individuati ai sensi
del presente articolo, e' concessa, su domanda, per l'anno 2017, nel
limite di 41 milioni di euro per il medesimo anno, la misura di
sostegno al reddito di cui al comma 5.
2. Possono accedere alla misura i soggetti in possesso
congiuntamente dei seguenti requisiti:
a) essere residenti e stabilmente dimoranti da almeno due anni in
uno dei Comuni di cui all'allegato 1 (( al decreto-legge n. 189 del
2016 )) alla data del 24 agosto 2016 ovvero in uno dei Comuni di cui
all'allegato 2 (( al medesimo decreto-legge )) alla data del 26
ottobre 2016;
b) trovarsi in condizione di maggior disagio economico identificata
da un valore dell'ISEE ovvero dell'ISEE corrente, come calcolato ai
sensi dei commi 3 e 4, pari o inferiore a 6.000 euro.
3. Ai soli fini della concessione della presente misura, l'ISEE
corrente di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, e' calcolato
escludendo dal computo dell'indicatore della situazione patrimoniale,
il valore del patrimonio immobiliare riferito all'abitazione
principale e agli immobili distrutti e dichiarati totalmente o
parzialmente inagibili ed a quelli oggetto di misure temporanee di
esproprio. Sono parimenti esclusi dal computo dell'indicatore della
situazione reddituale, i redditi derivanti dal possesso del
patrimonio immobiliare riferito alle medesime fattispecie di cui al
presente comma.
4. Costituiscono trattamenti ai fini dell'articolo 9, comma 3,
lettera c), (( del )) decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 5 dicembre 2013, n. 159, anche le seguenti prestazioni
godute a seguito degli eventi sismici:
a) il contributo di autonoma sistemazione (CAS), di cui
all'articolo 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della
protezione civile n. 388 del 26 agosto 2016 e all'articolo 5
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n.
408 del 15 novembre 2016;
b) le indennita' di sostegno del reddito dei lavoratori, di cui
all'articolo 45 del decreto-legge n. 189 del 2016;
c) i trattamenti di integrazione salariale ordinaria e
straordinaria concessi in conseguenza degli eventi sismici.
5. In presenza dei requisiti di cui al comma 2, e' riconosciuto ai
nuclei familiari il trattamento economico connesso alla misura di
contrasto alla poverta' di cui all'articolo 1, comma 387, lettera a),
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e alla disciplina attuativa di
cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del
26 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 18
luglio 2016. Ai fini del presente comma, il nucleo familiare e'
definito dai componenti unitariamente e stabilmente dimoranti in una
sola unita' abitativa.
6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto sono stabilite, nei limiti delle
risorse di cui al comma 1, le modalita' di concessione della
prestazione di cui al presente articolo.
7. Per quanto non disciplinato dal presente articolo e dal decreto
di cui al comma 6, si applicano le disposizioni del decreto di cui al
comma 5.
8. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 41 milioni di
euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 386, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208.
Riferimenti normativi
Gli Allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189 del 2016
sono riportati nelle Note all'art. 5.
Si riporta il testo vigente dell'articolo 9 del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013,
n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle
modalita' di determinazione e i campi di applicazione
dell'Indicatore della situazione economica equivalente
(ISEE):
"Art. 9. ISEE corrente
1. In presenza di un ISEE in corso di validita', puo'
essere calcolato un ISEE corrente, riferito ad un periodo
di tempo piu' ravvicinato al momento della richiesta della
prestazione, qualora vi sia una rilevante variazione
nell'indicatore, come determinata ai sensi del comma 2, e
al contempo si sia verificata, per almeno uno dei
componenti il nucleo familiare, nei 18 mesi precedenti la
richiesta della prestazione, una delle seguenti variazioni
della situazione lavorativa:
a) lavoratore dipendente a tempo indeterminato per cui
sia intervenuta una risoluzione del rapporto di lavoro o
una sospensione dell'attivita' lavorativa o una riduzione
della stessa;
b) lavoratori dipendenti a tempo determinato ovvero
impiegati con tipologie contrattuali flessibili, che
risultino non occupati alla data di presentazione della
DSU, e che possano dimostrare di essere stati occupati
nelle forme di cui alla presente lettera per almeno 120
giorni nei dodici mesi precedenti la conclusione
dell'ultimo rapporto di lavoro;
c) lavoratori autonomi, non occupati alla data di
presentazione della DSU, che abbiano cessato la propria
attivita', dopo aver svolto l'attivita' medesima in via
continuativa per almeno dodici mesi.
2. L'ISEE corrente puo' essere calcolato solo in caso
di variazioni superiori al 25 per cento dell'indicatore
della situazione reddituale corrente, calcolato ai sensi
dei commi 3 e 4, rispetto all'indicatore della situazione
reddituale calcolato in via ordinaria, ai sensi
dell'articolo 4.
3. L'indicatore della situazione reddituale corrente e'
ottenuto aggiornando i redditi per ciascun componente il
nucleo familiare nelle condizioni di cui al comma 1,
mediante la compilazione del modulo sostitutivo, di cui
all'articolo 10, comma 4, lettera d), facendo riferimento
ai seguenti redditi:
a) redditi da lavoro dipendente, pensione ed assimilati
conseguiti nei dodici mesi precedenti a quello di richiesta
della prestazione;
b) redditi derivanti da attivita' d'impresa o di lavoro
autonomo, svolte sia in forma individuale che di
partecipazione, individuati secondo il principio di cassa
come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti nei
dodici mesi precedenti a quello di richiesta della
prestazione e le spese sostenute nello stesso periodo
nell'esercizio dell'attivita';
c) trattamenti assistenziali, previdenziali e
indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo
percepiti da amministrazioni pubbliche, non gia' inclusi
nel reddito di cui alla lettera a), conseguiti nei dodici
mesi precedenti a quello di richiesta della prestazione.
Nei casi di cui al comma 1, lettera a), i redditi di
cui al presente comma possono essere ottenuti moltiplicando
per 6 i redditi conseguiti nei due mesi antecedenti la
presentazione della DSU.
4. Ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione
reddituale corrente, per i componenti il nucleo familiare
nelle condizioni di cui al comma 1, i redditi e i
trattamenti di cui al comma 3, sostituiscono i redditi e i
trattamenti di analoga natura utilizzati per il calcolo
dell'ISEE in via ordinaria.
5. Fermi restando l'indicatore della situazione
patrimoniale e il parametro della scala di equivalenza,
l'ISEE corrente e' ottenuto sostituendo all'indicatore
della situazione reddituale calcolato in via ordinaria il
medesimo indicatore calcolato ai sensi del comma 4.
6. Il richiedente l'ISEE corrente, oltre al modulo
sostitutivo della DSU, presenta la documentazione e
certificazione attestante la variazione della condizione
lavorativa, di cui al comma 1, nonche' le componenti
reddituali aggiornate, di cui al comma 3.
7. L'ISEE corrente ha validita' di due mesi dal momento
della presentazione del modulo sostitutivo della DSU ai
fini della successiva richiesta della erogazione delle
prestazioni.".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 45 del citato
decreto-legge n. 189 del 2016:
"Art. 45. Sostegno al reddito dei lavoratori
1. E' concessa, nel limite di 124,5 milioni di euro per
l'anno 2016, una indennita' pari al trattamento massimo di
integrazione salariale, con la relativa contribuzione
figurativa, a decorrere dal 24 agosto 2016 con riferimento
ai Comuni di cui all'allegato 1 ovvero dal 26 ottobre 2016
con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2, e comunque
non oltre il 31 dicembre 2016, in favore:
a) dei lavoratori del settore privato, compreso quello
agricolo, impossibilitati a prestare l'attivita'
lavorativa, in tutto o in parte, a seguito del predetto
evento sismico, dipendenti da aziende o da soggetti diversi
dalle imprese operanti in uno dei Comuni di cui
all'articolo 1 e per i quali non trovano applicazione le
vigenti disposizioni in materia di ammortizzatori sociali
in costanza di rapporto di lavoro;
b) dei lavoratori di cui alla lettera a),
impossibilitati a recarsi al lavoro, anche perche'
impegnati nella cura dei familiari con loro conviventi, per
infortunio o malattia conseguenti all'evento sismico.
2. L'indennita' di cui al comma 1, lettera a), e'
riconosciuta, limitatamente ai lavoratori del settore
agricolo, per le ore di riduzione o sospensione
dell'attivita' nei limiti ivi previsti e non puo' essere
equiparata al lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni
di disoccupazione agricola. La medesima indennita' e'
riconosciuta ai lavoratori di cui al comma 1, lettera b),
per le giornate di mancata prestazione dell'attivita'
lavorativa, entro l'arco temporale ivi previsto e,
comunque, per un numero massimo di trenta giornate di
retribuzione.
3. L'onere di cui al comma 1, pari a 124,5 milioni di
euro per l'anno 2016, e' posto a carico del fondo sociale
per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma
1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2.
4. In favore dei collaboratori coordinati e
continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di
rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi, ivi
compresi i titolari di attivita' di impresa e
professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di
previdenza e assistenza, che abbiano dovuto sospendere
l'attivita' a causa degli eventi sismici di cui
all'articolo 1, e che operino esclusivamente o, nel caso
degli agenti e rappresentanti, prevalentemente in uno dei
Comuni di cui agli allegati 1 e 2, e' riconosciuta, per
l'anno 2016, nel limite di 134,8 milioni di euro per il
medesimo anno, una indennita' una tantum pari a 5.000 euro,
nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia
di aiuti di Stato. All'onere di cui al presente comma, pari
a 134,8 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede ai
sensi dell'articolo 52.
5. Le indennita' di cui ai commi 1 e 4 sono autorizzate
dalle Regioni interessate, nei limiti delle risorse pari a
259,3 milioni di euro per l'anno 2016 ivi previste e
riconosciute ed erogate dall'INPS. La ripartizione delle
risorse disponibili, le condizioni e i limiti concernenti
l'autorizzazione e la erogazione delle prestazioni previste
nel presente articolo sono definiti con apposita
convenzione da stipulare tra il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, il Ministero dell'economia e delle
finanze ed i Presidenti delle Regioni. L'INPS provvede al
monitoraggio del rispetto del limite di spesa, con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica, fornendo i risultati
dell'attivita' di monitoraggio al Ministro del lavoro e
delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e
delle finanze.
6. I datori di lavoro che presentino domanda di cassa
integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, nonche' di
assegno ordinario e assegno di solidarieta', in conseguenza
degli eventi sismici di cui all'articolo 1, sono dispensati
dall'osservanza del procedimento di informazione e
consultazione sindacale e dei limiti temporali previsti
dagli articoli 15, comma 2, 25, comma 1, 30, comma 2 e 31,
commi 5 e 6, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.
148.
7. I periodi di trattamento di integrazione salariale
ordinaria e straordinaria concessi in conseguenza degli
eventi sismici di cui all'articolo 1 non sono conteggiati
ai fini delle durate massime complessive previste
dall'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 148. L'onere derivante dal presente
comma, valutato in 7,43 milioni di euro per l'anno 2019 e
in 11,08 milioni di euro per l'anno 2020, e' posto a carico
del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2. Agli oneri valutati di cui al
presente comma si applica l'articolo 17, commi da 12 a
12-quater, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
8. E' concessa l'esenzione totale dal pagamento della
contribuzione addizionale di cui all'articolo 5 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148, relativa al
trattamento di integrazione salariale straordinaria per il
periodo dal 24 agosto 2016 al 30 settembre 2017 con
riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, e per il
periodo dal 26 ottobre 2016 al 30 settembre 2017 con
riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2. All'onere di
cui al presente comma, pari a 8,9 milioni di euro per
l'anno 2017, 12,2 milioni di euro per l'anno 2018 e 2
milioni di euro per l'anno 2019, si provvede ai sensi
dell'articolo 52.
9.".
Si riporta il testo vigente dei commi 386 e 387
dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato-legge di stabilita' 2016):
"386. Al fine di garantire l'attuazione di un Piano
nazionale per la lotta alla poverta' e all'esclusione
sociale, e' istituito presso il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali un fondo denominato «Fondo per la
lotta alla poverta' e all'esclusione sociale», al quale
sono assegnate le risorse di 600 milioni di euro per l'anno
2016 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017,
che costituiscono i limiti di spesa ai fini dell'attuazione
dei commi dal presente al comma 390. Il Piano, adottato con
cadenza triennale mediante decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, individua una progressione graduale,
nei limiti delle risorse disponibili, nel raggiungimento di
livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da
garantire su tutto il territorio nazionale per il contrasto
alla poverta'."
387. Per l'anno 2016 le risorse di cui al comma 386
sono destinate ai seguenti interventi che costituiscono le
priorita' del Piano di cui al medesimo comma:
a) avvio su tutto il territorio nazionale di una misura
di contrasto alla poverta', intesa come estensione,
rafforzamento e consolidamento della sperimentazione di cui
all'articolo 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012,
n. 35. Nelle more dell'adozione del Piano di cui al comma
386, all'avvio del Programma si procede con rinnovati
criteri e procedure definiti ai sensi del citato articolo
60 del decreto-legge n. 5 del 2012, garantendo in via
prioritaria interventi per nuclei familiari in modo
proporzionale al numero di figli minori o disabili, tenendo
conto della presenza, all'interno del nucleo familiare, di
donne in stato di gravidanza accertata da definire con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge. Nel 2016 al Programma sono
destinati 380 milioni di euro incrementando a tal fine in
misura pari al predetto importo il Fondo di cui
all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, oltre alle risorse gia' destinate alla
sperimentazione dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge
28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 agosto 2013, n. 99, nonche' dall'articolo 1, comma
216, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Conseguentemente
l'autorizzazione di spesa di cui al comma 386 e'
corrispondentemente ridotta di 380 milioni di euro per
l'anno 2016;
b) fermo restando quanto stabilito dall'articolo 43,
comma 5, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148,
all'ulteriore incremento dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 16, comma 7, del decreto legislativo 4
marzo 2015, n. 22, relativa all'assegno di disoccupazione
(ASDI), per 220 milioni di euro con conseguente
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui al comma 386.".