(( Art. 10-bis
Disposizioni in materia di assistenza farmaceutica
1. Le regioni colpite dagli eventi sismici degli anni 2016 e 2017,
al fine di superare eventuali criticita' connesse alla distribuzione
dei farmaci alla popolazione, con riferimento particolare ai comuni
sotto i 3.000 abitanti, predispongono, entro il 30 aprile 2017 e
senza nuovi o maggiori oneri, un piano straordinario di erogazione
dei farmaci da presentare al Comitato paritetico permanente per la
verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza di cui
all'articolo 9 dell'intesa Stato-regioni 23 marzo 2005, pubblicata
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio
2005, che si esprime entro il 15 maggio 2017. In tale piano la
regione illustra le modalita' organizzative per garantire la puntuale
e tempestiva distribuzione dei farmaci alla popolazione anche
prevedendo che i medicinali normalmente oggetto di distribuzione
diretta da parte delle aziende sanitarie locali possano essere
distribuiti temporaneamente dalle farmacie convenzionate, con le
modalita' e alle condizioni stabilite dagli accordi regionali
stipulati ai sensi di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1,
lettera a), del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito,
con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405. Per le
regioni in piano di rientro, tale piano e' oggetto di valutazione
nell'ambito dell'ordinario monitoraggio del piano di rientro stesso.
))
Riferimenti normativi
Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo 8
del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito,
con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405
(Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria):
"Art. 8. Particolari modalita' di erogazione di
medicinali agli assistiti.
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, anche con provvedimenti amministrativi, hanno
facolta' di:
a) stipulare accordi con le associazioni sindacali
delle farmacie convenzionate, pubbliche e private, per
consentire agli assistiti di rifornirsi delle categorie di
medicinali che richiedono un controllo ricorrente del
paziente anche presso le farmacie predette con le medesime
modalita' previste per la distribuzione attraverso le
strutture aziendali del Servizio sanitario nazionale, da
definirsi in sede di convenzione regionale;
b) assicurare l'erogazione diretta da parte delle
aziende sanitarie dei medicinali necessari al trattamento
dei pazienti in assistenza domiciliare, residenziale e
semiresidenziale;
c) disporre, al fine di garantire la continuita'
assistenziale, che la struttura pubblica fornisca
direttamente i farmaci, limitatamente al primo ciclo
terapeutico completo, sulla base di direttive regionali,
per il periodo immediatamente successivo alla dimissione
dal ricovero ospedaliero o alla visita specialistica
ambulatoriale.".