Art. 11
Disposizioni urgenti in materia di adempimenti
e versamenti tributari e ambientali
(( 01. All'articolo 12 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19,
dopo il comma 2-quater sono aggiunti i seguenti:
«2-quinquies. Le imprese aventi sede nei Comuni individuati negli
allegati 1 e 2 al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, possono
dichiarare, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
alle autorita' competenti la mancata presentazione della
comunicazione annuale prevista dagli articoli 189, commi 3 e 4, e
220, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e
dall'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n.
182, limitatamente all'anno 2017, qualora a seguito degli eventi
sismici i dati necessari per la citata comunicazione non risultino
piu' disponibili.
2-sexies. Fermo restando quanto previsto dal comma 2-quinquies, per
i soggetti di cui al medesimo comma obbligati alla presentazione del
modello unico di dichiarazione ai sensi dell'articolo 189 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ricadenti nei territori colpiti
dagli eventi sismici degli anni 2016 e 2017, il termine previsto
dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, e' prorogato al 31 dicembre
2017». ))
1. All'articolo 48, del decreto-legge n. 189 del 2016 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) (( all'alinea )), le parole: «delle ritenute effettuate da parte
dei soggetti di cui al predetto decreto, a partire dal 24 agosto 2016
e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto» sono
sostituite dalle seguenti: «delle stesse, relative ai soggetti
residenti nei predetti comuni, rispettivamente, a partire dal 24
agosto 2016 fino al 19 ottobre 2016, e a partire dal 26 ottobre 2016
fino al 18 (( dicembre 2016 ))»;
2) la lettera b) e' (( abrogata ));
3) alla lettera l), le parole: «all'allegato 1» sono sostituite
dalle seguenti: «agli allegati 1 e 2»;
b) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente:
«1-bis. I sostituti d'imposta, indipendentemente dal domicilio
fiscale, a richiesta degli interessati residenti nei comuni di cui
agli allegati 1 e 2, non devono operare le ritenute alla fonte a
decorrere dal 1º gennaio 2017 fino al 30 novembre 2017. La
sospensione dei pagamenti delle imposte sui redditi, (( effettuati ))
mediante ritenuta alla fonte, si applica alle ritenute operate ai
sensi degli articoli 23, 24 e 29 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni. Non
si fa luogo a rimborso di quanto gia' versato.»;
c) al comma 2, le parole: « (( , della telefonia e della
radiotelevisione pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «e della
telefonia,»;
c-bis) al comma 7, le parole: «dell'imposta di bollo per le istanze
presentate alla pubblica amministrazione fino al 31 dicembre 2016»
sono sostituite dalle seguenti: «dell'imposta di bollo e dell'imposta
di registro per le istanze, i contratti e i documenti presentati alla
pubblica amministrazione fino al 31 dicembre 2017, esclusivamente per
quelli in esecuzione di quanto stabilito dalle ordinanze di cui
all'articolo 2, comma 2. Il deposito delle istanze, dei contratti e
dei documenti effettuato presso gli Uffici speciali per la
ricostruzione, in esecuzione di quanto stabilito dal presente decreto
e dalle ordinanze commissariali, produce i medesimi effetti della
registrazione eseguita secondo le modalita' disciplinate dal testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
1986, n. 131. Non si procede al rimborso dell'imposta di registro,
relativa alle istanze e ai documenti di cui al precedente periodo,
gia' versata in data anteriore all'entrata in vigore della legge di
conversione del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8»; ))
d) al comma 10, le parole: «30 settembre 2017» sono sostituite
dalle seguenti: «30 novembre 2017».
e) al comma 11:
1) dopo le parole: «e dai commi» sono inserite le seguenti:
«1-bis,»;
(( 2) le parole da: «con decreto» fino alla fine del comma sono
sostituite dalle seguenti: «entro il 16 dicembre 2017 senza
applicazione di sanzioni e interessi. Il versamento delle ritenute
non operate ai sensi del comma 1-bis del presente articolo puo'
essere disciplinato, subordinatamente e comunque nei limiti della
disponibilita' di risorse del fondo previsto dall'articolo 1, comma
430, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze da emanare entro il 30 novembre 2017,
ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis, della legge 27 luglio 2000, n.
212, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica»; ))
f) dopo il comma 11 e' aggiunto il seguente:
«11-bis. La ripresa dei versamenti del (( canone di abbonamento
alla televisione )) ad uso privato di cui all'articolo 1, comma 153,
lettera c), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' effettuata con
le modalita' di cui al comma 11. Nei casi in cui per effetto
dell'evento sismico la famiglia anagrafica non detiene piu' alcun
apparecchio televisivo (( il canone di abbonamento alla televisione
)) ad uso privato non e' dovuto per l'intero secondo semestre 2016 e
per l'anno 2017»;
g) al comma 12 le parole: «entro il mese di ottobre 2017» sono
sostituite dalle seguenti: «entro il mese di dicembre 2017».
(( g-bis) al comma 16, le parole: «28 febbraio 2017», ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2017». ))
2. Nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189
del 2016, i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per
la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui agli articoli
29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonche' le
attivita' esecutive da parte degli agenti della riscossione e i
termini di prescrizione e decadenza relativi all'attivita' degli enti
creditori, ivi compresi quelli degli enti locali, sono sospesi dal 1º
gennaio 2017 al 30 novembre 2017 e riprendono a decorrere dalla fine
del periodo di sospensione.
3. Fermo restando l'obbligo di versamento nei termini previsti, per
il pagamento dei tributi di cui all'articolo 48 del decreto-legge n.
189 del 2016, nonche' per i tributi dovuti nel periodo dal 1º
dicembre 2017 al 31 dicembre 2017, i titolari di reddito di impresa e
di reddito di lavoro autonomo, nonche' gli esercenti attivita'
agricole di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 possono chiedere ai soggetti
autorizzati all'esercizio del credito un finanziamento assistito
dalla garanzia dello Stato da erogare il 30 novembre 2017. A tale
fine, i predetti soggetti finanziatori possono contrarre
finanziamenti, da erogare alla medesima data del 30 novembre 2017, e,
per i finanziamenti di cui al comma 4 alla data del 30 novembre 2018,
secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione tra Cassa
depositi e prestiti S.p.A. e l'Associazione bancaria italiana,
assistiti dalla garanzia dello Stato, fino ad un ammontare massimo di
380 milioni di euro per l'anno 2017, ai sensi dell'articolo 5, comma
7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,
n. 326, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto sono concesse le garanzie dello Stato di cui al presente
comma e sono definiti i criteri e le modalita' di operativita' delle
stesse. Le garanzie dello Stato di cui al presente comma sono
elencate nell'allegato allo stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31
dicembre 2009, n. 196.
4. Per i tributi dovuti per il periodo dal 1º gennaio 2018 al 31
dicembre 2018 da parte dei medesimi soggetti di cui al comma 3, il
relativo versamento avviene in un'unica soluzione entro il 16
dicembre 2018. Per assolvere tale obbligo, i medesimi soggetti
possono altresi' richiedere, fino ad un ammontare massimo complessivo
di 180 milioni di euro, il finanziamento di cui al comma 3 o
un'integrazione del medesimo, da erogare il 30 novembre 2018.
5. Gli interessi relativi ai finanziamenti erogati, nonche' le
spese strettamente necessarie alla loro gestione, sono corrisposti ai
soggetti finanziatori di cui al comma 3 mediante un credito di
imposta di importo pari all'importo relativo agli interessi e alle
spese dovuti. Il credito di imposta e' utilizzabile ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza
applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23
dicembre 2000, n. 388 e all'articolo 1, comma 53, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, ovvero puo' essere ceduto secondo quanto
previsto dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni. La
quota capitale e' restituita dai soggetti di cui ai commi 3 e 4,
rispettivamente a partire dal 1º gennaio 2020 e dal 1º gennaio 2021
in cinque anni. Il piano di ammortamento e' definito nel contratto di
finanziamento (( e prevede che gli interessi e le spese dovuti per i
relativi finanziamenti siano riconosciuti con riferimento al 31
dicembre 2018 )).
6. I soggetti finanziatori di cui al comma 3 comunicano all'Agenzia
delle entrate i dati identificativi dei soggetti che omettono i
pagamenti previsti nel piano di ammortamento, nonche' i relativi
importi, per la loro successiva iscrizione, con gli interessi di
mora, a ruolo di riscossione. Il credito iscritto a ruolo e'
assistito dai medesimi privilegi che assistono i tributi per il
pagamento dei quali e' stato utilizzato il finanziamento.
7. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da
adottare entro il 31 maggio 2017, sono stabiliti i tempi e le
modalita' di trasmissione all'Agenzia delle entrate, da parte dei
soggetti finanziatori, dei dati relativi ai finanziamenti erogati e
al loro utilizzo, nonche' quelli di attuazione del comma 6.
8. Ai fini del monitoraggio dei limiti di spesa, l'Agenzia delle
entrate comunica al Ministero dell'economia e delle finanze i dati
delle compensazioni effettuate dai soggetti finanziatori per la
fruizione del credito d'imposta e i dati trasmessi dai soggetti
finanziatori.
9. L'aiuto di cui (( ai commi da 3 a 8 )) e' riconosciuto ai
soggetti esercenti un'attivita' economica nel rispetto dei limiti di
cui ai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della
Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis». Il Commissario straordinario istituisce e
cura un registro degli aiuti concessi ai soggetti di cui al comma 3
per la verifica del rispetto della disciplina in materia di aiuti di
Stato.
(( 10. All'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «31 marzo 2017», ovunque ricorrono, sono
sostituite dalle seguenti: «21 aprile 2017»;
b) al comma 3, alinea, le parole: «31 maggio 2017» sono sostituite
dalle seguenti: «15 giugno 2017»;
c) dopo il comma 13-bis e' aggiunto il seguente:
«13-ter. Per i carichi affidati agli agenti della riscossione dal
2000 al 2016 relativamente ai soggetti cui si applicano le
disposizioni recate dall'articolo 48, comma 1, del decreto-legge 17
ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
dicembre 2016, n. 229, sono prorogati di un anno i termini e le
scadenze previste dai commi 1, 2, 3, 3-ter e 12 del presente
articolo.».
10-bis. L'articolo 6, comma 10, lettera e-bis), del decreto-legge
22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge
1° dicembre 2016, n. 225, si interpreta nel senso che ai fini della
definizione agevolata dei carichi, di cui al comma 1 del citato
articolo 6, non sono dovute le sanzioni irrogate per violazione degli
obblighi relativi ai contributi e ai premi anche nel caso in cui il
debitore sia lo stesso ente previdenziale. ))
11. Agli oneri, in termini di fabbisogno di cassa, derivanti dai
commi 3 e 4, pari a 380 milioni di euro per l'anno 2017 e a 180
milioni di euro per l'anno 2018 e seguenti si provvede mediante
versamento, su conti correnti fruttiferi appositamente aperti presso
la tesoreria centrale remunerati secondo il tasso riconosciuto sulle
sezioni fruttifere dei conti di tesoreria unica, delle somme gestite
presso il sistema bancario dal Gestore dei Servizi Energetici per un
importo pari a 300 milioni di (( euro )) per il 2017 e 100 milioni di
(( euro )) per il 2018 e dalla Cassa per i servizi energetici e
ambientali per un importo pari a 80 milioni di (( euro )) per il 2017
e 80 milioni di (( euro )) per il 2018.
12. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.
307 e' incrementato di 8,72 milioni di euro per l'anno 2019.
13. Agli oneri di cui ai commi 5, 10, 11 e 12, pari a 20,190
milioni di euro per l'anno 2017, a 51,98 milioni di euro per l'anno
2018, a 9 milioni di euro per l'anno 2019 e a 0,280 (( milioni di
euro annui )) a decorrere dall'anno 2020, e, per la compensazione in
termini di solo indebitamento netto, pari a 7,02 milioni di euro per
l'anno 2017, a 10,34 milioni di euro per l'anno 2019, a 8,94 milioni
di euro per l'anno 2020, a 6,87 milioni di euro per l'anno 2021, a
4,80 milioni di euro per l'anno 2022, a 2,21 milioni di euro per
l'anno 2023, a 0,94 milioni di euro per l'anno 2024 e a 0,25 milioni
di euro per l'anno 2025 si provvede:
a) quanto a 20,190 milioni di euro per l'anno 2017, a 20,980
milioni di euro per l'anno 2018 e a 0,280 (( milioni di euro annui ))
a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo del
Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
b) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2018, mediante
corrispondente utilizzo delle proiezioni dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero;
c) quanto a 7,02 milioni di euro per l'anno 2017, a 10,34 milioni
di euro per l'anno 2019, a 8,94 milioni di euro per l'anno 2020, a
6,87 milioni di euro per l'anno 2021, a 4,80 milioni di euro per
l'anno 2022, a 2,21 milioni di euro per l'anno 2023, a 0,94 milioni
di euro per l'anno 2024 e a 0,25 milioni di euro per l'anno 2025,
mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli
effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008 n. 189;
d) quanto a 11 milioni di euro per l'anno 2018 e a 9 milioni di
euro per l'anno 2019, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori
entrate derivanti dal comma 10.
14. All'articolo 6-ter, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2016,
n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 2016,
n. 225, le parole «entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto» sono
sostituite dalle seguenti: «entro il termine fissato per la
deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali
per l'esercizio 2017».
15. Sulla base dell'effettivo andamento degli oneri di cui al comma
5, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze da
comunicare al Parlamento, si provvede ad apportare le variazioni di
bilancio necessarie a garantire il reintegro del Fondo per interventi
strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5,
del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, in misura
corrispondente alla differenza tra la spesa autorizzata e le risorse
effettivamente utilizzate.
16. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal
presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni
di bilancio, anche in conto residui.
Riferimenti normativi
Si riporta il testo dell'articolo 12 del decreto-legge
30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 (Proroga e definizione
di termini), come modificato dalla presente legge:
"Art. 12. Proroga di termini in materia di ambiente e
agricoltura
1. All'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n.
101 convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre
2013, n. 125 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3-bis, primo periodo, le parole: «Fino al
31 dicembre 2016» sono sostituite con le seguenti: «Fino
alla data del subentro nella gestione del servizio da parte
del concessionario individuato con le procedure di cui al
comma 9-bis, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017,» e
l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «Fino alla
data del subentro nella gestione del servizio da parte del
concessionario individuato con le procedure di cui al comma
9-bis, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017, le
sanzioni di cui all'articolo 260-bis, commi 1 e 2, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono ridotte del
50 per cento.»;
b) al comma 9-bis, sostituire, ovunque ricorrenti, le
parole: «al 31 dicembre 2016» con le seguenti: «alla data
del subentro nella gestione del servizio da parte del
concessionario individuato con le procedure di cui al
presente comma, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017»;
alla fine del quarto periodo, dopo le parole: «10 milioni
di euro per l'anno 2016» aggiungere le seguenti: «nonche'
nel limite massimo di 10 milioni di euro, in ragione
dell'effettivo espletamento del servizio svolto nel corso
dell'anno 2017.»; al quinto periodo, sopprimere le parole:
«, entro il 31 marzo 2016,».
2. All'Allegato 3, comma 1, del decreto legislativo 3
marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) alla lettera b) le parole: «31 dicembre 2016» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017»;
b) alla lettera c), le parole: «1° gennaio 2017» sono
sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2018».
2-bis. All'articolo 7, comma 9-duodevicies, del
decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le
parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti:
«31 dicembre 2017».
2-ter. All'articolo 2, comma 3, della legge 28 luglio
2016, n. 154, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle
seguenti: «un anno».
2-quater. All'articolo 10 della legge 28 luglio 2016,
n. 154, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, le parole: «a decorrere
dall'anno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «a
decorrere dal 1° luglio 2017»;
b) al comma 2, le parole: «, a decorrere, per il primo
versamento, dalla fine del primo trimestre successivo alla
data di entrata in vigore della presente legge» sono
soppresse.
2-quinquies. Le imprese aventi sede nei Comuni
individuati negli allegati 1 e 2 al decreto-legge 17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 dicembre 2016, n. 229, possono dichiarare, ai
sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
alle autorita' competenti la mancata presentazione della
comunicazione annuale prevista dagli articoli 189, commi 3
e 4, e 220, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, e dall'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo
24 giugno 2003, n. 182, limitatamente all'anno 2017,
qualora a seguito degli eventi sismici i dati necessari per
la citata comunicazione non risultino piu' disponibili.
2-sexies. Fermo restando quanto previsto dal comma
2-quinquies, per i soggetti di cui al medesimo comma
obbligati alla presentazione del modello unico di
dichiarazione ai sensi dell'articolo 189 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ricadenti nei territori
colpiti dagli eventi sismici degli anni 2016 e 2017, il
termine previsto dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, e'
prorogato al 31 dicembre 2017.".
Si riporta il testo dell'articolo 48 del citato
decreto-legge n. 189 del 2016, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 48. Proroga e sospensione di termini in materia
di adempimenti e versamenti tributari e contributivi,
nonche' sospensione di termini amministrativi
1. Nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, in aggiunta a
quanto disposto dal decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze del 1° settembre 2016, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 2016, e fermo
restando che la mancata effettuazione di ritenute ed il
mancato riversamento delle stesse, relative ai soggetti
residenti nei predetti comuni, rispettivamente, a partire
dal 24 agosto 2016 fino al 19 ottobre 2016, e a partire dal
26 ottobre 2016 fino al 18 dicembre 2016, sono
regolarizzati entro il 31 maggio 2017 senza applicazione di
sanzioni e interessi, sono sospesi fino al 31 dicembre
2016:
a) i versamenti riferiti al diritto annuale di cui
all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e
successive modificazioni;
b) (Abrogata);
c) il versamento dei contributi consortili di bonifica,
esclusi quelli per il servizio irriguo, gravanti sugli
immobili agricoli ed extragricoli;
d) l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per
finita locazione degli immobili pubblici e privati, adibiti
ad uso abitativo ovvero ad uso diverso da quello abitativo;
e) il pagamento dei canoni di concessione e locazione
relativi a immobili distrutti o dichiarati non agibili, di
proprieta' dello Stato e degli enti pubblici, ovvero
adibiti ad uffici statali o pubblici;
f) le sanzioni amministrative per le imprese che
presentano in ritardo, purche' entro il 31 maggio 2017, le
domande di iscrizione alle camere di commercio, le denunce
di cui all'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, il
modello unico di dichiarazione previsto dalla legge 25
gennaio 1994, n. 70, nonche' la richiesta di verifica
periodica degli strumenti di misura ed il pagamento della
relativa tariffa;
g) il pagamento delle rate dei mutui e dei
finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le
operazioni di credito agrario di esercizio e di
miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche,
nonche' dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di
cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e dalla
Cassa depositi e prestiti S.p.a., comprensivi dei relativi
interessi, con la previsione che gli interessi attivi
relativi alle rate sospese concorrano alla formazione del
reddito d'impresa, nonche' alla base imponibile dell'IRAP,
nell'esercizio in cui sono incassati. Analoga sospensione
si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di
locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici distrutti o
divenuti inagibili, anche parzialmente, ovvero beni
immobili strumentali all'attivita' imprenditoriale,
commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta
nei medesimi edifici. La sospensione si applica anche ai
pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria
aventi per oggetto beni mobili strumentali all'attivita'
imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o
professionale;
h) il pagamento delle rate relative alle provvidenze di
cui alla legge 14 agosto 1971, n. 817, concernente lo
sviluppo della proprieta' coltivatrice;
i) il pagamento delle prestazioni e degli accertamenti
che sono effettuati dai servizi veterinari del Sistema
sanitario nazionale a carico dei residenti o titolari di
attivita' zootecniche e del settore alimentare coinvolti
negli eventi del sisma;
l) i termini relativi agli adempimenti e versamenti
verso le amministrazioni pubbliche effettuati o a carico di
professionisti, consulenti e centri di assistenza fiscale
che abbiano sede o operino nei Comuni di cui agli allegati
1 e 2, per conto di aziende e clienti non operanti nel
territorio, nonche' di societa' di servizi e di persone in
cui i soci residenti nei territori colpiti dal sisma
rappresentino almeno il 50 per cento del capitale sociale.
1-bis. I sostituti d'imposta, indipendentemente dal
domicilio fiscale, a richiesta degli interessati residenti
nei comuni di cui agli allegati 1 e 2, non devono operare
le ritenute alla fonte a decorrere dal 1° gennaio 2017 fino
al 30 novembre 2017. La sospensione dei pagamenti delle
imposte sui redditi, effettuati mediante ritenuta alla
fonte, si applica alle ritenute operate ai sensi degli
articoli 23, 24 e 29 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive
modificazioni. Non si fa luogo a rimborso di quanto gia'
versato.
1-ter. Nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno,
Macerata, Fabriano e Spoleto, le disposizioni di cui al
comma 1-bis si applicano limitatamente ai singoli soggetti
danneggiati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del presente
decreto.
2. Con riferimento ai settori dell'energia elettrica,
dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas
naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, nonche'
per i settori delle assicurazioni e della telefonia, la
competente autorita' di regolazione, con propri
provvedimenti, introduce norme per la sospensione
temporanea, per un periodo non superiore a 6 mesi a
decorrere dal 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di
cui all'allegato 1 ovvero dal 26 ottobre 2016 con
riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2, dei termini di
pagamento delle fatture emesse o da emettere nello stesso
periodo, anche in relazione al servizio erogato a clienti
forniti sul mercato libero, per le utenze situate nei
Comuni di cui agli allegati 1 e 2. Entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
l'autorita' di regolazione, con propri provvedimenti
disciplina altresi' le modalita' di rateizzazione delle
fatture i cui pagamenti sono stati sospesi ai sensi del
primo periodo ed introduce agevolazioni, anche di natura
tariffaria, a favore delle utenze situate nei Comuni di cui
agli allegati 1 e 2, individuando anche le modalita' per la
copertura delle agevolazioni stesse attraverso specifiche
componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a
strumenti di tipo perequativo.
3. Fino al 31 dicembre 2016, non sono computabili ai
fini della definizione del reddito di lavoro dipendente, di
cui all'articolo 51 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, i sussidi occasionali, le
erogazioni liberali o i benefici di qualsiasi genere,
concessi da parte sia dei datori di lavoro privati a favore
dei lavoratori residenti nei Comuni di cui agli allegati 1
e 2 sia da parte dei datori di lavoro privati operanti nei
predetti territori, a favore dei propri lavoratori, anche
non residenti nei predetti Comuni.
4. Nei confronti dei lavoratori autonomi e dei datori
di lavoro che alla data del 24 agosto 2016 ovvero del 26
ottobre 2016 risiedevano o avevano sede legale o operativa
nei Comuni di cui rispettivamente agli allegati 1 e 2, non
trovano applicazione le sanzioni amministrative per
ritardate comunicazioni di assunzione, cessazione e
variazione del rapporto di lavoro, in scadenza nel periodo
tra il 24 agosto e il 31 dicembre 2016.
5. Gli eventi che hanno colpito i residenti dei Comuni
di cui agli allegati 1 e 2 sono da considerarsi causa di
forza maggiore ai sensi dell'articolo 1218 del codice
civile, anche ai fini dell'applicazione della normativa
bancaria e delle segnalazioni delle banche alla Centrale
dei rischi.
6. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, commi 1
e 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della
protezione civile 13 settembre 2016, n. 393, gli
adempimenti specifici delle imprese agricole connessi a
scadenze di registrazione in attuazione di normative
comunitarie, statali o regionali in materia di benessere
animale, identificazione e registrazione degli animali,
registrazioni e comunicazione degli eventi in stalla
nonche' registrazioni dell'impiego del farmaco che ricadono
nell'arco temporale interessato dagli eventi sismici, con
eccezione degli animali soggetti a movimentazioni, sono
differiti al 1° marzo 2017.
7. Le persone fisiche residenti o domiciliate e le
persone giuridiche che hanno sede legale o operativa nei
Comuni di cui all'articolo 1, sono esentate dal pagamento
dell'imposta di bollo e dell'imposta di registro per le
istanze, i contratti e i documenti presentati alla pubblica
amministrazione fino al 31 dicembre 2017, esclusivamente
per quelli in esecuzione di quanto stabilito dalle
ordinanze di cui all'articolo 2, comma 2. Il deposito delle
istanze, dei contratti e dei documenti effettuato presso
gli Uffici speciali per la ricostruzione, in esecuzione di
quanto stabilito dal presente decreto e dalle ordinanze
commissariali, produce i medesimi effetti della
registrazione eseguita secondo le modalita' disciplinate
dal testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Non si procede al
rimborso dell'imposta di registro, relativa alle istanze e
ai documenti di cui al precedente periodo, gia' versata in
data anteriore all'entrata in vigore della legge di
conversione del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8.
8. Per quanto attiene agli impegni e agli adempimenti
connessi alla politica agricola comune 2014 - 2020,
compresi quelli assunti volontariamente aderendo alle
misure agro-climatico-ambientale di cui al regolamento (CE)
n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17
dicembre 2013, nonche' al metodo di produzione biologica in
conformita' al regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio
del 28 giugno 2007, le aziende agricole ricadenti nei
Comuni di cui agli allegati 1 e 2 mantengono, per l'anno di
domanda 2016, il diritto all'aiuto anche nelle ipotesi di
mancato adempimento degli obblighi e degli impegni
previsti, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (UE) n.
640/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014. La
dichiarazione dell'autorita' amministrativa competente e'
considerata ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2 del
citato regolamento n. 640/2014.
9. Le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, con
riferimento alle produzioni con metodo biologico,
autorizzano le aziende agricole situate nei Comuni di cui
agli allegati 1 e 2 ad usufruire, per un periodo di tempo
non superiore ad un anno, delle deroghe previste
dall'articolo 47 del regolamento (CE) n. 889/2008 della
Commissione del 5 settembre 2008. Al fine di informare la
Commissione europea sulle deroghe concesse, entro un mese
dal rilascio delle stesse, le Regioni Lazio, Umbria,
Abruzzo e Marche comunicano al Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali l'elenco delle aziende
oggetto di deroga.
10. Il termine del 16 dicembre 2016, di cui
all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze 1º settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 207 del 5 settembre 2016, e' prorogato al 30
novembre 2017. La sospensione dei termini relativi agli
adempimenti e versamenti tributari prevista dal decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 1º settembre 2016 si
applica anche ai soggetti residenti o aventi sede legale o
operativa nei Comuni indicati nell'allegato 1 al presente
decreto, non ricompresi nell'allegato al decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 1º settembre 2016.
Non si fa luogo a rimborso di quanto gia' versato.
10-bis. La sospensione dei versamenti e degli
adempimenti tributari, prevista dal citato decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 1º settembre 2016, e
dal comma 10, si applica ai soggetti residenti o aventi
sede legale o operativa nei Comuni indicati nell'allegato 2
al presente decreto, a decorrere dal 26 ottobre 2016. Non
si fa luogo a rimborso di quanto gia' versato.
11. La ripresa della riscossione dei tributi non
versati per effetto delle sospensioni, disposte dal citato
decreto ministeriale 1º settembre 2016 e dai commi 1-bis,
10 e 10-bis, avviene entro il 16 dicembre 2017 senza
applicazione di sanzioni e interessi. Il versamento delle
ritenute non operate ai sensi del comma 1-bis del presente
articolo puo' essere disciplinato, subordinatamente e
comunque nei limiti della disponibilita' di risorse del
fondo previsto dall'articolo 1, comma 430, della legge 28
dicembre 2015, n. 208, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze da emanare entro il 30
novembre 2017, ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis, della
legge 27 luglio 2000, n. 212, e comunque senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
11-bis. La ripresa dei versamenti del canone di
abbonamento alla televisione ad uso privato di cui
all'articolo 1, comma 153, lettera c), della legge 28
dicembre 2015, n. 208, e' effettuata con le modalita' di
cui al comma 11. Nei casi in cui per effetto dell'evento
sismico la famiglia anagrafica non detiene piu' alcun
apparecchio televisivo il canone di abbonamento alla
televisione ad uso privato non e' dovuto per l'intero
secondo semestre 2016 e per l'anno 2017.
12. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti,
non eseguiti per effetto delle sospensioni disposte dal
citato decreto ministeriale 1° settembre 2016 e dai commi
10 e 10-bis, sono effettuati entro il mese di dicembre
2017.
13. Nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, sono sospesi
i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei
contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per
l'assicurazione obbligatoria in scadenza rispettivamente
nel periodo dal 24 agosto 2016 al 30 settembre 2017 ovvero
nel periodo dal 26 ottobre 2016 al 30 settembre 2017. Non
si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e
assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria
gia' versati. Gli adempimenti e i pagamenti dei contributi
previdenziali e assistenziali e dei premi per
l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del presente
articolo, sono effettuati entro il 30 ottobre 2017, senza
applicazione di sanzioni e interessi, anche mediante
rateizzazione fini ad un massimo di diciotto rate mensili
di pari importo a decorrere dal mese di ottobre 2017. Agli
oneri derivanti dalla sospensione di cui al presente comma,
valutati in 97,835 milioni di euro per il 2016 e in 344,53
milioni di euro per il 2017, si provvede ai sensi
dell'articolo 52. Agli oneri valutati di cui al presente
comma, si applica l'articolo 17, commi da 12 a 12-quater
della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
13-bis. Per ragioni attinenti agli eventi sismici che
hanno interessato le Regioni colpite dagli eventi sismici
di cui all'articolo 1, alle richieste di anticipazione
della posizione individuale maturata di cui all'articolo
11, comma 7, lettere b) e c), del decreto legislativo 5
dicembre 2005, n. 252, avanzate da parte degli aderenti
alle forme pensionistiche complementari residenti nei
Comuni di cui agli allegati 1 e 2, si applica in via
transitoria quanto previsto dall'articolo 11, comma 7,
lettera a), del citato decreto legislativo n. 252 del 2005,
a prescindere dal requisito degli otto anni di iscrizione
ad una forma pensionistica complementare, secondo le
modalita' stabilite dagli statuti e dai regolamenti di
ciascuna specifica forma pensionistica complementare. Il
periodo transitorio ha durata triennale a decorrere dal 24
agosto 2016.
14. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 13 trovano
applicazione anche nei confronti dei lavoratori autonomi e
dei datori di lavoro che alla data del 24 agosto 2016
ovvero del 26 ottobre 2016 erano assistiti da
professionisti operanti nei Comuni di cui rispettivamente
all'allegato 1 e all'allegato 2.
15. All'articolo 9 della legge 27 luglio 2000, n. 212,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente:
«2-bis. La ripresa dei versamenti dei tributi sospesi o
differiti, ai sensi del comma 2, avviene, senza
applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori,
relativi al periodo di sospensione, anche mediante
rateizzazione fino a un massimo di diciotto rate mensili di
pari importo, a decorrere dal mese successivo alla data di
scadenza della sospensione. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze sono definiti le modalita' e
i termini della ripresa dei versamenti, tenendo anche conto
della durata del periodo di sospensione, nei limiti delle
risorse preordinate allo scopo dal fondo previsto
dall'articolo 1, comma 430, della legge 28 dicembre 2015,
n. 208. I versamenti dei tributi oggetto di sospensione
sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per
essere destinati al predetto fondo».
b) il comma 2-ter e' abrogato.
16. I redditi dei fabbricati, ubicati nelle zone
colpite dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, purche'
distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero,
comunque adottate entro il 30 giugno 2017, in quanto
inagibili totalmente o parzialmente, non concorrono alla
formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito
delle societa', fino alla definitiva ricostruzione e
agibilita' dei fabbricati medesimi e comunque fino all'anno
di imposta 2017. I fabbricati di cui al primo periodo sono,
altresi', esenti dall'applicazione dell'imposta municipale
propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, e dal tributo per i servizi
indivisibili di cui all'articolo 1, comma 639, della legge
27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dalla rata scadente
il 16 dicembre 2016 e fino alla definitiva ricostruzione o
agibilita' dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31
dicembre 2020. Ai fini del presente comma, il contribuente
puo' dichiarare, entro il 30 giugno 2017, la distruzione o
l'inagibilita' totale o parziale del fabbricato
all'autorita' comunale, che nei successivi venti giorni
trasmette copia dell'atto di verificazione all'ufficio
dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente. Con
decreto del Ministro dell'interno e del Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30
novembre 2016, sentita la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, sono stabiliti, anche nella forma di
anticipazione, i criteri e le modalita' per il rimborso ai
comuni interessati del minor gettito connesso all'esenzione
di cui al secondo periodo.
17. Per le banche insediate nei Comuni di cui agli
allegati 1 e 2, ovvero per le dipendenze di banche presenti
nei predetti Comuni, sono prorogati fino alla data del 31
dicembre 2016 i termini riferiti ai rapporti interbancari
scadenti nel periodo compreso fra il 24 agosto 2016 ovvero
il 26 ottobre 2016 e la data di entrata in vigore del
presente decreto ovvero la data di entrata in vigore del
decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, ancorche' relativi
ad atti o operazioni da compiersi su altra piazza.
18. Al fine di consentire nei Comuni di cui agli
allegati 1 e 2 il completamento delle attivita' di
formazione degli operatori del settore dilettantistico
circa il corretto utilizzo dei defibrillatori
semiautomatici, l'efficacia delle disposizioni in ordine
alla dotazione e all'impiego da parte delle societa'
sportive dilettantistiche dei predetti dispositivi,
adottate in attuazione dell'articolo 7, comma 11, del
decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e'
sospesa fino alla data del 30 giugno 2017."
Gli Allegati n. 1 e 2 del decreto-legge n. 189 del 2016
e' riportato nelle Note all'art. 5.
Si riporta il testo vigente degli articoli 29 e 30 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitivita' economica):
"Art. 29. Concentrazione della riscossione
nell'accertamento
1. Le attivita' di riscossione relative agli atti
indicati nella seguente lettera a) emessi a partire dal 1°
ottobre 2011 e relativi ai periodi d'imposta in corso alla
data del 31 dicembre 2007 e successivi, sono potenziate
mediante le seguenti disposizioni:
a) l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle
Entrate ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive e dell'imposta sul
valore aggiunto ed il connesso provvedimento di irrogazione
delle sanzioni, devono contenere anche l'intimazione ad
adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso,
all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi
indicati, ovvero, in caso di tempestiva proposizione del
ricorso ed a titolo provvisorio, degli importi stabiliti
dall'articolo 15 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. L'intimazione ad
adempiere al pagamento e' altresi' contenuta nei successivi
atti da notificare al contribuente, anche mediante
raccomandata con avviso di ricevimento, in tutti i casi in
cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli
avvisi di accertamento ai fini delle imposte sui redditi,
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e
dell'imposta sul valore aggiunto ed ai connessi
provvedimenti di irrogazione delle sanzioni ai sensi
dell'articolo 8, comma 3-bis del decreto legislativo 19
giugno 1997, n. 218, dell'articolo 48, comma 3-bis, e
dell'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992,
n. 546, e dell'articolo 19 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472, nonche' in caso di definitivita'
dell'atto di accertamento impugnato. In tali ultimi casi il
versamento delle somme dovute deve avvenire entro sessanta
giorni dal ricevimento della raccomandata; la sanzione
amministrativa prevista dall'articolo 13 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applica nei
casi di omesso, carente o tardivo versamento delle somme
dovute, nei termini di cui ai periodi precedenti, sulla
base degli atti ivi indicati;
b) gli atti di cui alla lettera a) divengono esecutivi
decorso il termine utile per la proposizione del ricorso e
devono espressamente recare l'avvertimento che, decorsi
trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la
riscossione delle somme richieste, in deroga alle
disposizioni in materia di iscrizione a ruolo, e' affidata
in carico agli agenti della riscossione anche ai fini
dell'esecuzione forzata, con le modalita' determinate con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, di
concerto con il Ragioniere generale dello Stato.
L'esecuzione forzata e' sospesa per un periodo di
centottanta giorni dall'affidamento in carico agli agenti
della riscossione degli atti di cui alla lettera a); tale
sospensione non si applica con riferimento alle azioni
cautelari e conservative, nonche' ad ogni altra azione
prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore. La
predetta sospensione non opera in caso di accertamenti
definitivi, anche in seguito a giudicato, nonche' in caso
di recupero di somme derivanti da decadenza dalla
rateazione. L'agente della riscossione, con raccomandata
semplice o posta elettronica, informa il debitore di aver
preso in carico le somme per la riscossione;
c) in presenza di fondato pericolo per il positivo
esito della riscossione, decorsi sessanta giorni dalla
notifica degli atti di cui alla lettera a), la riscossione
delle somme in essi indicate, nel loro ammontare integrale
comprensivo di interessi e sanzioni, puo' essere affidata
in carico agli agenti della riscossione anche prima dei
termini previsti alle lettere a) e b). Nell'ipotesi di cui
alla presente lettera, e ove gli agenti della riscossione,
successivamente all'affidamento in carico degli atti di cui
alla lettera a), vengano a conoscenza di elementi idonei a
dimostrare il fondato pericolo di pregiudicare la
riscossione, non opera la sospensione di cui alla lettera
b) e l'agente della riscossione non invia l'informativa di
cui alla lettera b);
d) all'atto dell'affidamento e, successivamente, in
presenza di nuovi elementi, il competente ufficio
dell'Agenzia delle Entrate fornisce, anche su richiesta
dell'agente della riscossione, tutti gli elementi utili ai
fini del potenziamento dell'efficacia della riscossione,
acquisiti anche in fase di accertamento;
e) l'agente della riscossione, sulla base del titolo
esecutivo di cui alla lettera a) e senza la preventiva
notifica della cartella di pagamento, procede ad
espropriazione forzata con i poteri, le facolta' e le
modalita' previste dalle disposizioni che disciplinano la
riscossione a mezzo ruolo. Ai fini dell'espropriazione
forzata l'esibizione dell'estratto dell'atto di cui alla
lettera a), come trasmesso all'agente della riscossione con
le modalita' determinate con il provvedimento di cui alla
lettera b), tiene luogo, a tutti gli effetti,
dell'esibizione dell'atto stesso in tutti i casi in cui
l'agente della riscossione ne attesti la provenienza.
Decorso un anno dalla notifica degli atti indicati alla
lettera a), l'espropriazione forzata e' preceduta dalla
notifica dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
f) a partire dal primo giorno successivo al termine
ultimo per la presentazione del ricorso, le somme richieste
con gli atti di cui alla lettera a) sono maggiorate degli
interessi di mora nella misura indicata dall'articolo 30
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, calcolati a partire dal giorno successivo
alla notifica degli atti stessi; all'agente della
riscossione spettano l'aggio, interamente a carico del
debitore, e il rimborso delle spese relative alle procedure
esecutive, previsti dall'articolo 17 del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112;
g) ai fini della procedura di riscossione contemplata
dal presente comma, i riferimenti contenuti in norme
vigenti al ruolo e alla cartella di pagamento si intendono
effettuati agli atti indicati nella lettera a) ed i
riferimenti alle somme iscritte a ruolo si intendono
effettuati alle somme affidate agli agenti della
riscossione secondo le disposizioni del presente comma; la
dilazione del pagamento prevista dall'articolo 19 dello
stesso decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, puo' essere concessa solo dopo l'affidamento
del carico all'agente della riscossione e in caso di
ricorso avverso gli atti di cui alla lettera a) si applica
l'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602;
h) in considerazione della necessita' di razionalizzare
e velocizzare tutti i processi di riscossione coattiva,
assicurando il recupero di efficienza di tale fase
dell'attivita' di contrasto all'evasione, con uno o piu'
regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche in deroga alle
norme vigenti, sono introdotte disposizioni finalizzate a
razionalizzare, progressivamente, coerentemente con le
norme di cui al presente comma, le procedure di riscossione
coattiva delle somme dovute a seguito dell'attivita' di
liquidazione, controllo e accertamento sia ai fini delle
imposte sui redditi e sul valore aggiunto che ai fini degli
altri tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate e
delle altre entrate riscuotibili a mezzo ruolo.
2. All'articolo 182-ter del Regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, dopo le parole: «con riguardo
all'imposta sul valore aggiunto» sono inserite le seguenti:
«ed alle ritenute operate e non versate»;
b) il secondo periodo del sesto comma e' sostituito dai
seguenti: «La proposta di transazione fiscale, unitamente
con la documentazione di cui all'articolo 161, e'
depositata presso gli uffici indicati nel secondo comma,
che procedono alla trasmissione ed alla liquidazione ivi
previste. Alla proposta di transazione deve altresi' essere
allegata la dichiarazione sostitutiva, resa dal debitore o
dal suo legale rappresentante ai sensi dell'articolo 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, che la documentazione di cui al periodo che precede
rappresenta fedelmente ed integralmente la situazione
dell'impresa, con particolare riguardo alle poste attive
del patrimonio.»;
c) dopo il sesto comma e' aggiunto il seguente: «La
transazione fiscale conclusa nell'ambito dell'accordo di
ristrutturazione di cui all'articolo 182-bis e' revocata di
diritto se il debitore non esegue integralmente, entro 90
giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle
Agenzie fiscali ed agli enti gestori di forme di previdenza
e assistenza obbligatorie.».
3. All'articolo 87 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 2 e'
aggiunto il seguente:
«2-bis. L'agente della riscossione cui venga comunicata
la proposta di concordato, ai sensi degli articoli 125 o
126 del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la trasmette
senza ritardo all'Agenzia delle Entrate, anche in deroga
alle modalita' indicate nell'articolo 36 del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e la approva,
espressamente od omettendo di esprimere dissenso, solamente
in base a formale autorizzazione dell'Agenzia medesima.».
4. L'articolo 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000,
n. 74, e' sostituito dal seguente:
«Art. 11. Sottrazione fraudolenta al pagamento di
imposte
1. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro
anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte
sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o
sanzioni amministrative relativi a dette imposte di
ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila,
aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui
propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in
parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se
l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi e'
superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da
un anno a sei anni.
2. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro
anni chiunque, al fine di ottenere per se' o per altri un
pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica
nella documentazione presentata ai fini della procedura di
transazione fiscale elementi attivi per un ammontare
inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi
per un ammontare complessivo superiore ad euro
cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente
e' superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione
da un anno a sei anni.».
5. All'articolo 27, comma 7, primo periodo, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, le
parole: «In relazione agli importi iscritti a ruolo in base
ai provvedimenti indicati al comma 6 del presente articolo,
le misure cautelari» sono sostituite dalle seguenti: «Le
misure cautelari, che, in base al processo verbale di
constatazione, al provvedimento con il quale vengono
accertati maggiori tributi, al provvedimento di irrogazione
della sanzione oppure all'atto di contestazione, sono».
6. In caso di fallimento, il curatore, entro i quindici
giorni successivi all'accettazione a norma dell'articolo 29
del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, comunica ai sensi
dell'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007,
n. 40, i dati necessari ai fini dell'eventuale insinuazione
al passivo della procedura concorsuale. Per la violazione
dell'obbligo di comunicazione sono raddoppiate le sanzioni
applicabili.
7. All'articolo 319-bis del codice penale, dopo le
parole: «alla quale il pubblico ufficiale appartiene» sono
aggiunte le seguenti: «nonche' il pagamento o il rimborso
di tributi». Con riguardo alle valutazioni di diritto e di
fatto operate ai fini della definizione del contesto
mediante gli istituti previsti dall'articolo 182-ter del
Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal decreto
legislativo 19 giugno 1997, n. 218, dall'articolo 48 del
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive
modificazioni, dall'articolo 8 del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive
modificazioni, dagli articoli 16 e 17 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive
modificazioni, nonche' al fine della definizione delle
procedure amichevoli relative a contribuenti individuati
previste dalle vigenti convenzioni contro le doppie
imposizioni sui redditi e dalla convenzione 90/436/CEE,
resa esecutiva con legge 22 marzo 1993, n. 99, la
responsabilita' di cui all'articolo 1, comma 1, della legge
14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, e'
limitata alle ipotesi di dolo."
"Art. 30. Potenziamento dei processi di riscossione
dell'INPS
1. A decorrere dal 1° gennaio 2011, l'attivita' di
riscossione relativa al recupero delle somme a qualunque
titolo dovute all'INPS, anche a seguito di accertamenti
degli uffici, e' effettuata mediante la notifica di un
avviso di addebito con valore di titolo esecutivo.
2. L'avviso di addebito deve contenere a pena di
nullita' il codice fiscale del soggetto tenuto al
versamento, il periodo di riferimento del credito, la
causale del credito, gli importi addebitati ripartiti tra
quota capitale, sanzioni e interessi ove dovuti nonche'
l'indicazione dell'agente della riscossione competente in
base al domicilio fiscale presente nell'anagrafe tributaria
alla data di formazione dell'avviso. L'avviso dovra'
altresi' contenere l'intimazione ad adempiere l'obbligo di
pagamento degli importi nello stesso indicati entro il
termine di sessanta giorni dalla notifica nonche'
l'indicazione che, in mancanza del pagamento, l'agente
della riscossione indicato nel medesimo avviso procedera'
ad espropriazione forzata, con i poteri, le facolta' e le
modalita' che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo.
L'avviso deve essere sottoscritto, anche mediante firma
elettronica, dal responsabile dell'ufficio che ha emesso
l'atto. Ai fini dell'espropriazione forzata, l'esibizione
dell'estratto dell'avviso di cui al comma 1, come trasmesso
all'agente della riscossione secondo le modalita' indicate
al comma 5, tiene luogo, a tutti gli effetti,
dell'esibizione dell'atto stesso in tutti i casi in cui
l'agente della riscossione ne attesti la provenienza.
3.
4. L'avviso di addebito e' notificato in via
prioritaria tramite posta elettronica certificata
all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla
legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e
INPS, dai messi comunali o dagli agenti della polizia
municipale. La notifica puo' essere eseguita anche mediante
invio di raccomandata con avviso di ricevimento.
5. L'avviso di cui al comma 2 viene consegnato, in
deroga alle disposizione contenute nel decreto legislativo
26 febbraio 1999, n. 46, agli agenti della riscossione con
le modalita' e i termini stabiliti dall'Istituto Nazionale
della Previdenza Sociale.
6. All'atto dell'affidamento e, successivamente, in
presenza di nuovi elementi, l'INPS fornisce, anche su
richiesta dell'agente della riscossione, tutti gli
elementi, utili a migliorare l'efficacia dell'azione di
recupero.
7.
8.
9.
10. L'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 26
febbraio 1999, n. 46, e' abrogato.
11.
12. Nei casi previsti dal comma 3 l'agente della
riscossione procedera' all'espropriazione forzata trascorsi
30 giorni dalla data della consegna del titolo esecutivo da
parte dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.
13. In caso di mancato o ritardato pagamento delle
somme richieste con l'avviso di cui al comma 2 le sanzioni
e le somme aggiuntive dovute sono calcolate, secondo le
disposizioni che le regolano, fino alla data del pagamento.
All'agente della riscossione spettano l'aggio, interamente
a carico del debitore, ed il rimborso delle spese relative
alle procedure esecutive, previste dall'articolo 17 del
decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
14. Ai fini di cui al presente articolo, i riferimenti
contenuti in norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a
ruolo e alla cartella di pagamento si intendono effettuati
ai fini del recupero delle somme dovute a qualunque titolo
all'INPS al titolo esecutivo emesso dallo stesso Istituto,
costituito dall'avviso di addebito contenente l'intimazione
ad adempiere l'obbligo di pagamento delle medesime somme
affidate per il recupero agli agenti della riscossione.
15. I rapporti con gli agenti della riscossione
continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni
vigenti.".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 4 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
(Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore
aggiunto):
"Art. 4. Esercizio di imprese
Per esercizio di imprese si intende l'esercizio per
professione abituale, ancorche' non esclusiva, delle
attivita' commerciali o agricole di cui agli articoli 2135
e 2195 del codice civile, anche se non organizzate in forma
di impresa, nonche' l'esercizio di attivita', organizzate
in forma d'impresa, dirette alla prestazione di servizi che
non rientrano nell'articolo 2195 del codice civile.
Si considerano in ogni caso effettuate nell'esercizio
di imprese:
1) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi
fatte dalle societa' in nome collettivo e in accomandita
semplice, dalle societa' per azioni e in accomandita per
azioni, dalle societa' a responsabilita' limitata, dalle
societa' cooperative, di mutua assicurazione e di
armamento, dalle societa' estere di cui all'art. 2507 del
Codice civile e dalle societa' di fatto;
2) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi
fatte da altri enti pubblici e privati, compresi i
consorzi, le associazioni o altre organizzazioni senza
personalita' giuridica e le societa' semplici, che abbiano
per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita'
commerciali o agricole.
Si considerano effettuate in ogni caso nell'esercizio
di imprese, a norma del precedente comma, anche le cessioni
di beni e le prestazioni di servizi fatte dalle societa' e
dagli enti ivi indicati ai propri soci, associati o
partecipanti.
Per gli enti indicati al n. 2) del secondo comma, che
non abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio
di attivita' commerciali o agricole, si considerano
effettuate nell'esercizio di imprese soltanto le cessioni
di beni e le prestazioni di servizi fatte nell'esercizio di
attivita' commerciali o agricole. Si considerano fatte
nell'esercizio di attivita' commerciali anche le cessioni
di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o
partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, o
di contributi supplementari determinati in funzione delle
maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto, ad
esclusione di quelle effettuate in conformita' alle
finalita' istituzionali da associazioni politiche,
sindacali e di categoria, religiose, assistenziali,
culturali, sportive dilettantistiche , di promozione
sociale e di formazione extra-scolastica della persona,
anche se rese nei confronti di associazioni che svolgono la
medesima attivita' e che per legge, regolamento o statuto
fanno parte di una unica organizzazione locale o nazionale,
nonche' dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei
tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali.
Agli effetti delle disposizioni di questo articolo sono
considerate in ogni caso commerciali, ancorche' esercitate
da enti pubblici, le seguenti attivita':
a) cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita,
escluse le pubblicazioni delle associazioni politiche,
sindacali e di categoria, religiose, assistenziali,
culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale
e di formazione extra-scolastica della persona cedute
prevalentemente ai propri associati;
b) erogazione di acqua e servizi di fognatura e
depurazione, gas, energia elettrica e vapore;
c) gestione di fiere ed esposizioni a carattere
commerciale;
d) gestione di spacci aziendali, gestione di mense e
somministrazione di pasti;
e) trasporto e deposito di merci;
f) trasporto di persone;
g) organizzazione di viaggi e soggiorni turistici;
prestazioni alberghiere o di alloggio;
h) servizi portuali e aeroportuali;
i) pubblicita' commerciale;
l) telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari.
Non sono invece considerate attivita' commerciali:
le operazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni,
dalle province, dai comuni e dagli altri enti di diritto
pubblico nell'ambito di attivita' di pubblica autorita';
le operazioni relative all'oro e alle valute estere,
compresi i depositi anche in conto corrente, effettuate
dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi;
la gestione, da parte delle Amministrazioni militari o
dei corpi di polizia, di mense e spacci riservati al
proprio personale ed a quello dei Ministeri da cui
dipendono, ammesso ad usufruirne per particolari motivi
inerenti al servizio;
la prestazione alle imprese consorziate o socie, da
parte di consorzi o cooperative, di garanzie mutualistiche
e di servizi concernenti il controllo qualitativo dei
prodotti, compresa l'applicazione di marchi di qualita';
le cessioni di beni e le prestazioni di servizi
effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche
dai partiti politici rappresentati nelle assemblee
nazionali e regionali;
le cessioni di beni e prestazioni di servizi poste in
essere dalla Presidenza della Repubblica, dal Senato della
Repubblica, dalla Camera dei deputati e dalla Corte
costituzionale, nel perseguimento delle proprie finalita'
istituzionali; le prestazioni sanitarie soggette al
pagamento di quote di partecipazione alla spesa sanitaria
erogate dalle unita' sanitarie locali e dalle aziende
ospedaliere del Servizio sanitario nazionale.
Non sono considerate, inoltre, attivita' commerciali,
anche in deroga al secondo comma:
a) il possesso e la gestione di unita' immobiliari
classificate o classificabili nella categoria catastale A e
le loro pertinenze, ad esclusione delle unita' classificate
o classificabili nella categoria catastale A10, di unita'
da diporto, di aeromobili da turismo o di qualsiasi altro
mezzo di trasporto ad uso privato, di complessi sportivi o
ricreativi, compresi quelli destinati all'ormeggio, al
ricovero e al servizio di unita' da diporto, da parte di
societa' o enti, qualora la partecipazione ad essi
consenta, gratuitamente o verso un corrispettivo inferiore
al valore normale, il godimento, personale, o familiare dei
beni e degli impianti stessi, ovvero quando tale godimento
sia conseguito indirettamente dai soci o partecipanti, alle
suddette condizioni, anche attraverso la partecipazione ad
associazioni, enti o altre organizzazioni;
b) il possesso, non strumentale ne' accessorio ad altre
attivita' esercitate, di partecipazioni o quote sociali, di
obbligazioni o titoli similari, costituenti
immobilizzazioni, al fine di percepire dividendi, interessi
o altri frutti, senza strutture dirette ad esercitare
attivita' finanziaria, ovvero attivita' di indirizzo, di
coordinamento o altri interventi nella gestione delle
societa' partecipate.
Per le associazioni di promozione sociale ricomprese
tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e),
della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalita'
assistenziali siano riconosciute dal Ministero
dell'interno, non si considera commerciale, anche se
effettuata verso pagamento di corrispettivi specifici, la
somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso
le sedi in cui viene svolta l'attivita' istituzionale, da
bar ed esercizi similari, sempreche' tale attivita' sia
strettamente complementare a quelle svolte in diretta
attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata nei
confronti degli stessi soggetti indicati nel secondo
periodo del quarto comma.
Le disposizioni di cui ai commi quarto, secondo
periodo, e sesto si applicano a condizione che le
associazioni interessate si conformino alle seguenti
clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o
statuti redatti nella forma dell'atto pubblico o della
scrittura privata autenticata o registrata:
a) divieto di distribuire anche in modo indiretto,
utili o avanzi di gestione nonche' fondi, riserve o
capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la
destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla
legge;
b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in
caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra
associazione con finalita' analoghe o ai fini di pubblica
utilita', sentito l'organismo di controllo di cui
all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle
modalita' associative volte a garantire l'effettivita' del
rapporto medesimo, escludendo espressamente ogni
limitazione in funzione della temporaneita' della
partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli
associati o partecipanti maggiori d'eta' il diritto di voto
per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei
regolamenti e per la nomina degli organi direttivi
dell'associazione;
d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un
rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni
statutarie;
e) eleggibilita' libera degli organi amministrativi,
principio del voto singolo di cui all'articolo 2532,
secondo comma, del codice civile, sovranita' dell'assemblea
dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro
ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di
pubblicita' delle convocazioni assembleari, delle relative
deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; e' ammesso il voto
per corrispondenza per le associazioni il cui atto
costitutivo, anteriore al 1° gennaio 1997, preveda tale
modalita' di voto ai sensi dell'articolo 2532, ultimo
comma, del codice civile e sempreche' le stesse abbiano
rilevanza a livello nazionale e siano prive di
organizzazione a livello locale;
f) intrasmissibilita' della quota o contributo
associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte
e non rivalutabilita' della stessa.
Le disposizioni di cui alle lettere c) ed e) del
settimo comma non si applicano alle associazioni religiose
riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha
stipulato patti, accordi o intese, nonche' alle
associazioni politiche, sindacali e di categoria.
Le disposizioni sulla perdita della qualifica di ente
non commerciale di cui all'articolo 111-bis del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si
applicano anche ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.".
Si riporta il testo vigente del comma 7 dell'articolo 5
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e
successive modificazioni (Disposizioni urgenti per favorire
lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti
pubblici):
"Art. 5 (Trasformazione della Cassa depositi e prestiti
in societa' per azioni)
1. - 6. (Omissis).
7. La CDP S.p.A. finanzia, sotto qualsiasi forma:
a) lo Stato, le regioni, gli enti locali, gli enti
pubblici e gli organismi di diritto pubblico, utilizzando
fondi rimborsabili sotto forma di libretti di risparmio
postale e di buoni fruttiferi postali, assistiti dalla
garanzia dello Stato e distribuiti attraverso Poste
italiane S.p.A. o societa' da essa controllate, e fondi
provenienti dall'emissione di titoli, dall'assunzione di
finanziamenti e da altre operazioni finanziarie, che
possono essere assistiti dalla garanzia dello Stato.
L'utilizzo dei fondi di cui alla presente lettera e'
consentito anche per il compimento di ogni altra operazione
di interesse pubblico prevista dallo statuto sociale della
CDP S.p.A. effettuata nei confronti dei medesimi soggetti
di cui al primo periodo, o dai medesimi promossa, nonche'
nei confronti di soggetti privati per il compimento di
operazioni nei settori di interesse generale individuati ai
sensi del successivo comma 11, lettera e), tenuto conto
della sostenibilita' economico-finanziaria di ciascuna
operazione. Le operazioni adottate nell'ambito delle
attivita' di cooperazione internazionale allo sviluppo, di
cui all'articolo 22 della legge 11 agosto 2014, n. 125,
possono essere effettuate anche in cofinanziamento con
istituzioni finanziarie europee, multilaterali o
sovranazionali, nel limite annuo stabilito con apposita
convenzione stipulata tra la medesima CDP S.p.A. e il
Ministero dell'economia e delle finanze. Le operazioni di
cui alla presente lettera possono essere effettuate anche
in deroga a quanto previsto dal comma 11, lettera b);
b) le opere, gli impianti, le reti e le dotazioni
destinati a iniziative di pubblica utilita' nonche'
investimenti finalizzati a ricerca, sviluppo, innovazione,
tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, anche in
funzione di promozione del turismo, ambiente e
efficientamento energetico, anche con riferimento a quelle
interessanti i territori montani e rurali per investimenti
nel campo della green economy, in via preferenziale in
cofinanziamento con enti creditizi e comunque, utilizzando
fondi provenienti dall'emissione di titoli, dall'assunzione
di finanziamenti e da altre operazioni finanziarie, senza
garanzia dello Stato e con preclusione della raccolta di
fondi a vista.
(Omissis).".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 31 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e
finanza pubblica):
"Art. 31. Garanzie statali
1. In allegato allo stato di previsione della spesa del
Ministero dell'economia e delle finanze sono elencate le
garanzie principali e sussidiarie prestate dallo Stato a
favore di enti o altri soggetti.".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede
di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore
aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di
gestione delle dichiarazioni):
"Art. 17. (Oggetto)
1. I contribuenti eseguono versamenti unitari delle
imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme
a favore dello Stato, delle regioni e degli enti
previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti,
dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti,
risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche
presentate successivamente alla data di entrata in vigore
del presente decreto. Tale compensazione deve essere
effettuata entro la data di presentazione della
dichiarazione successiva. La compensazione del credito
annuale o relativo a periodi inferiori all'anno
dell'imposta sul valore aggiunto, per importi superiori a
5.000 euro annui, puo' essere effettuata a partire dal
giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione
della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito
emerge.
2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano
i crediti e i debiti relativi:
a) alle imposte sui redditi, alle relative addizionali
e alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento
diretto ai sensi dell'Art. 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per le ritenute
di cui al secondo comma del citato Art. 3 resta ferma la
facolta' di eseguire il versamento presso la competente
sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in tal caso
non e' ammessa la compensazione (22) ;
b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi
degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai
soggetti di cui all'Art. 74;
c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e
dell'imposta sul valore aggiunto;
d) all'imposta prevista dall'Art. 3, comma 143, lettera
a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
[d-bis) all'addizionale regionale all'imposta sul
reddito delle persone fisiche;]
e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di
posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate
da enti previdenziali, comprese le quote associative;
f) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti
dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di
collaborazione coordinata e continuativa di cui all'Art.
49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del
testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale
ai sensi dell'Art. 20;
h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul patrimonio
netto delle imprese, istituita con decreto-legge 30
settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al
Servizio sanitario nazionale di cui all'Art. 31 della legge
28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato
dall'Art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,
n. 85;
h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e
con i Ministri competenti per settore;
h-quater) al credito d'imposta spettante agli esercenti
sale cinematografiche;
h-quinquies) alle somme che i soggetti tenuti alla
riscossione dell'incremento all'addizionale comunale
debbono riversare all'INPS, ai sensi dell'articolo 6-quater
del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e
successive modificazioni.
2-bis.".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 34 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2001):
"Art. 34. (Disposizioni in materia di compensazione e
versamenti diretti)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 il limite massimo
dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai
sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari
di conto fiscale, e' fissato in lire 1 miliardo per ciascun
anno solare. Tenendo conto delle esigenze di bilancio, con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, il
limite di cui al periodo precedente puo' essere elevato, a
decorrere dal 1° gennaio 2010, fino a 700.000 euro.
2. Le domande di rimborso presentate al 31 dicembre
2000 non possono essere revocate.
3. All'articolo 3, secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e'
aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"h-bis) le ritenute operate dagli enti pubblici di cui
alle tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984, n.
720".
4. Se le ritenute o le imposte sostitutive sui redditi
di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria non
sono state operate ovvero non sono stati effettuati dai
sostituti d'imposta o dagli intermediari i relativi
versamenti nei termini ivi previsti, si fa luogo in ogni
caso esclusivamente all'applicazione della sanzione nella
misura ridotta indicata nell'articolo 13, comma 1, lettera
a), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472,
qualora gli stessi sostituti o intermediari, anteriormente
alla presentazione della dichiarazione nella quale sono
esposti i versamenti delle predette ritenute e imposte,
abbiano eseguito il versamento dell'importo dovuto,
maggiorato degli interessi legali. La presente disposizione
si applica se la violazione non e' stata gia' constatata e
comunque non sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche o
altre attivita' di accertamento delle quali il sostituto
d'imposta o l'intermediario hanno avuto formale conoscenza
e sempre che il pagamento della sanzione sia contestuale al
versamento dell'imposta.
5. All'articolo 37, primo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le
parole: "entro il termine previsto dall'articolo 2946 del
codice civile" sono sostituite dalle seguenti: "entro il
termine di decadenza di quarantotto mesi".
6. All'articolo 38, secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le
parole: "di diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti:
"di quarantotto mesi".".
Si riporta il testo vigente del comma 53 dell'articolo
1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2008):
"53. A partire dal 1º gennaio 2008, anche in deroga
alle disposizioni previste dalle singole leggi istitutive,
i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della
dichiarazione dei redditi possono essere utilizzati nel
limite annuale di 250.000 euro. L'ammontare eccedente e'
riportato in avanti anche oltre il limite temporale
eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive ed e'
comunque compensabile per l'intero importo residuo a
partire dal terzo anno successivo a quello in cui si genera
l'eccedenza. Il tetto previsto dal presente comma non si
applica al credito d'imposta di cui all' articolo 1, comma
280, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; il tetto
previsto dal presente comma non si applica al credito
d'imposta di cui all' articolo 1, comma 271, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, a partire dalla data del 1º gennaio
2010.".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 43-ter del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602 e successive modificazioni (Disposizioni sulla
riscossione delle imposte sul reddito):
"Art. 43-ter. (Cessione delle eccedenze nell'ambito del
gruppo)
Le eccedenze dell'imposta sul reddito delle persone
giuridiche e dell'imposta locale sui redditi risultanti
dalla dichiarazione dei redditi delle societa' o enti
appartenenti ad un gruppo possono essere cedute, in tutto o
in parte, a una o piu' societa' o all'ente dello stesso
gruppo, senza l'osservanza delle formalita' di cui agli
articoli 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n.
2440.
Nei confronti dell'amministrazione finanziaria la
cessione delle eccedenze e' efficace a condizione che
l'ente o societa' cedente indichi nella dichiarazione gli
estremi dei soggetti cessionari e gli importi ceduti a
ciascuno di essi.
In caso di cessione dell'eccedenza dell'imposta sul
reddito delle societa' risultante dalla dichiarazione dei
redditi del consolidato di cui all'articolo 122 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la
mancata indicazione degli estremi del soggetto cessionario
e dell'importo ceduto non determina l'inefficacia ai sensi
del secondo comma. In tale caso si applica la sanzione di
cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471, nella misura massima stabilita.
i cui termini scadono a partire dalla data in cui la
cessione si considera effettuata ai sensi del comma 2.]
Agli effetti del presente articolo appartengono al
gruppo l'ente o societa' controllante e le societa' da
questo controllate; si considerano controllate le societa'
per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilita'
limitata le cui azioni o quote sono possedute dall'ente o
societa' controllante o tramite altra societa' controllata
da questo ai sensi del presente articolo per una
percentuale superiore al 50 per cento del capitale, fin
dall'inizio del periodo di imposta precedente a quello cui
si riferiscono i crediti di imposta ceduti. Le disposizioni
del presente articolo si applicano, in ogni caso, alle
societa' e agli enti tenuti alla redazione del bilancio
consolidato ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 1991,
n. 127, e del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e
alle imprese, soggette all'imposta sul reddito delle
persone giuridiche, indicate nell'elenco di cui alla
lettera a) del comma 2 dell'articolo 38 del predetto
decreto n. 127 del 1991 e nell'elenco di cui alla lettera
a) del comma 2 dell'articolo 40 del predetto decreto n. 87
del 1992.
Si applicano le disposizioni del comma 2 dell'articolo
43-bis.".
I regolamenti (UE) n. 1407/2013 e 1408/2013 della
Commissione del 18 dicembre 2013 concernenti l'applicazione
degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» (Testo
rilevante ai fini del SEE) sono pubblicati nella G.U.U.E.
24 dicembre 2013, n. L 352.
Si riporta il testo dell'articolo 6 del decreto-legge
22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225 (Disposizioni urgenti
in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze
indifferibili), come modificato dalla presente legge:
"Art. 6. Definizione agevolata
1. Relativamente ai carichi affidati agli agenti della
riscossione dal 2000 al 2016, i debitori possono estinguere
il debito senza corrispondere le sanzioni comprese in tali
carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme
aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto
legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, provvedendo al
pagamento integrale delle somme di cui alle lettere a) e
b), dilazionato in rate sulle quali sono dovuti, a
decorrere dal 1º agosto 2017, gli interessi nella misura di
cui all'articolo 21, primo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 602 del 1973. Fermo restando
che il 70 per cento delle somme complessivamente dovute
deve essere versato nell'anno 2017 e il restante 30 per
cento nell'anno 2018, e' effettuato il pagamento, per
l'importo da versare distintamente in ciascuno dei due
anni, in rate di pari ammontare, nel numero massimo di tre
rate nel 2017 e di due rate nel 2018:
a) delle somme affidate all'agente della riscossione a
titolo di capitale e interessi;
b) di quelle maturate a favore dell'agente della
riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle
somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per
le procedure esecutive, nonche' di rimborso delle spese di
notifica della cartella di pagamento.
2. Ai fini della definizione di cui al comma 1, il
debitore manifesta all'agente della riscossione la sua
volonta' di avvalersene, rendendo, entro il 21 aprile 2017,
apposita dichiarazione, con le modalita' e in conformita'
alla modulistica che lo stesso agente della riscossione
pubblica sul proprio sito internet nel termine massimo di
quindici giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto; in tale dichiarazione il debitore indica
altresi' il numero di rate nel quale intende effettuare il
pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 1,
nonche' la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi
cui si riferisce la dichiarazione, e assume l'impegno a
rinunciare agli stessi giudizi. Entro la stessa data del 21
aprile 2017 il debitore puo' integrare, con le predette
modalita', la dichiarazione presentata anteriormente a tale
data.
3. Entro il 15 giugno 2017, l'agente della riscossione
comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione
di cui al comma 2 l'ammontare complessivo delle somme
dovute ai fini della definizione, nonche' quello delle
singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna
di esse, attenendosi ai seguenti criteri:
a) per l'anno 2017, la scadenza delle singole rate e'
fissata nei mesi di luglio, settembre e novembre;
b) per l'anno 2018, la scadenza delle singole rate e'
fissata nei mesi di aprile e settembre.
3-bis. Ai fini di cui al comma 1, l'agente della
riscossione fornisce ai debitori i dati necessari a
individuare i carichi definibili ai sensi dello stesso
comma 1:
a) presso i propri sportelli;
b) nell'area riservata del proprio sito internet
istituzionale.
3-ter. Entro il 28 febbraio 2017, l'agente della
riscossione, con posta ordinaria, avvisa il debitore dei
carichi affidati nell'anno 2016 per i quali, alla data del
31 dicembre 2016, gli risulta non ancora notificata la
cartella di pagamento ovvero inviata l'informazione di cui
all'articolo 29, comma 1, lettera b), ultimo periodo, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ovvero
notificato l'avviso di addebito di cui all'articolo 30,
comma 1, del medesimo decreto-legge n. 78 del 2010.
4. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo
versamento dell'unica rata ovvero di una rata di quelle in
cui e' stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al
comma 1, lettere a) e b), la definizione non produce
effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione
e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della
dichiarazione di cui al comma 2. In tal caso, i versamenti
effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo
complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del
carico e non determinano l'estinzione del debito residuo,
di cui l'agente della riscossione prosegue l'attivita' di
recupero e il cui pagamento non puo' essere rateizzato ai
sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
4-bis. Limitatamente ai carichi non inclusi in
precedenti piani di dilazione in essere alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, la preclusione della rateizzazione di cui al comma
4, ultimo periodo, non opera se, alla data di presentazione
della dichiarazione di cui al comma 1, erano trascorsi meno
di sessanta giorni dalla data di notifica della cartella di
pagamento ovvero dell'avviso di accertamento di cui
all'articolo 29, comma 1, lettera a), del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, ovvero dell'avviso di
addebito di cui all'articolo 30, comma 1, del medesimo
decreto-legge n. 78 del 2010.
5. A seguito della presentazione della dichiarazione di
cui al comma 2, sono sospesi i termini di prescrizione e
decadenza per il recupero dei carichi che sono oggetto di
tale dichiarazione e, fermo restando quanto previsto dal
comma 8, sono altresi' sospesi, per i carichi oggetto della
domanda di definizione di cui al comma 1, fino alla
scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli
obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in
essere relativamente alle rate di tali dilazioni in
scadenza in data successiva al 31 dicembre 2016. L'agente
della riscossione, relativamente ai carichi definibili ai
sensi del presente articolo, non puo' avviare nuove azioni
esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e
ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche
gia' iscritti alla data di presentazione della
dichiarazione, e non puo' altresi' proseguire le procedure
di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione
che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito
positivo ovvero non sia stata presentata istanza di
assegnazione ovvero non sia stato gia' emesso provvedimento
di assegnazione dei crediti pignorati.
6. Ai pagamenti dilazionati previsti dal presente
articolo non si applicano le disposizioni dell'articolo 19
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602.
7. Il pagamento delle somme dovute per la definizione
puo' essere effettuato:
a) mediante domiciliazione sul conto corrente
eventualmente indicato dal debitore nella dichiarazione
resa ai sensi del comma 2;
b) mediante bollettini precompilati, che l'agente della
riscossione e' tenuto ad allegare alla comunicazione di cui
al comma 3, se il debitore non ha richiesto di eseguire il
versamento con le modalita' previste dalla lettera a) del
presente comma;
c) presso gli sportelli dell'agente della riscossione.
8. La facolta' di definizione prevista dal comma 1 puo'
essere esercitata anche dai debitori che hanno gia' pagato
parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione
emessi dall'agente della riscossione, le somme dovute
relativamente ai carichi indicati al comma 1 e purche',
rispetto ai piani rateali in essere, risultino adempiuti
tutti i versamenti con scadenza dal 1° ottobre al 31
dicembre 2016. In tal caso:
a) ai fini della determinazione dell'ammontare delle
somme da versare ai sensi del comma 1, lettere a) e b), si
tiene conto esclusivamente degli importi gia' versati a
titolo di capitale e interessi compresi nei carichi
affidati, nonche', ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112, di aggio e di rimborso
delle spese per le procedure esecutive e delle spese di
notifica della cartella di pagamento;
b) restano definitivamente acquisite e non sono
rimborsabili le somme versate, anche anteriormente alla
definizione, a titolo di sanzioni comprese nei carichi
affidati, di interessi di dilazione, di interessi di mora
di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e di sanzioni e
somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del
decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46;
c) il pagamento della prima o unica rata delle somme
dovute ai fini della definizione determina, limitatamente
ai carichi definibili, la revoca automatica dell'eventuale
dilazione ancora in essere precedentemente accordata
dall'agente della riscossione.
9. Il debitore, se per effetto dei pagamenti parziali
di cui al comma 8, computati con le modalita' ivi indicate,
ha gia' integralmente corrisposto quanto dovuto ai sensi
del comma 1, per beneficiare degli effetti della
definizione deve comunque manifestare la sua volonta' di
aderirvi con le modalita' previste dal comma 2.
9-bis. Sono altresi' compresi nella definizione
agevolata di cui al comma 1 i carichi affidati agli agenti
della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati
a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del
capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3.
9-ter. Nelle proposte di accordo o del piano del
consumatore presentate ai sensi dell'articolo 6, comma 1,
della legge 27 gennaio 2012, n. 3, i debitori possono
estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni, gli
interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui
all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26
febbraio 1999, n. 46, provvedendo al pagamento del debito,
anche falcidiato, nelle modalita' e nei tempi eventualmente
previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del
piano del consumatore.
10. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i
carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:
a) le risorse proprie tradizionali previste
dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni
2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e
2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e
l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;
b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di
Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE)
2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;
c) i crediti derivanti da pronunce di condanna della
Corte dei conti;
d) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute
a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
e).
e-bis) le altre sanzioni diverse da quelle irrogate per
violazioni tributarie o per violazione degli obblighi
relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli enti
previdenziali.
11. Per le sanzioni amministrative per violazioni del
codice della strada, di cui al decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo
si applicano limitatamente agli interessi, compresi quelli
di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24
novembre 1981, n. 689.
12. A seguito del pagamento delle somme di cui al comma
1, l'agente della riscossione e' automaticamente
discaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire
agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture
patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote
discaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette,
anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro
il 30 giugno 2019, l'elenco dei debitori che hanno
esercitato la facolta' di definizione e dei codici tributo
per i quali e' stato effettuato il versamento.
12-bis. All'articolo 1, comma 684, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, il primo periodo e' sostituito dal
seguente: «Le comunicazioni di inesigibilita' relative a
quote affidate agli agenti della riscossione dal 1º gennaio
2000 al 31 dicembre 2015, anche da soggetti creditori che
hanno cessato o cessano di avvalersi delle societa' del
Gruppo Equitalia Spa, sono presentate, per i ruoli
consegnati negli anni 2014 e 2015, entro il 31 dicembre
2019 e, per quelli consegnati fino al 31 dicembre 2013, per
singole annualita' di consegna partendo dalla piu' recente,
entro il 31 dicembre di ciascun anno successivo al 2019.».
13. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione
di cui al comma 1, che sono oggetto di procedura
concorsuale, nonche' in tutte le procedure di composizione
negoziale della crisi d'impresa previste dal regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, si applica la disciplina dei crediti
prededucibili di cui agli articoli 111 e 111-bis del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267.
13-bis. La definizione agevolata prevista dal presente
articolo puo' riguardare il singolo carico iscritto a ruolo
o affidato.
13-ter. Per i carichi affidati agli agenti della
riscossione dal 2000 al 2016 relativamente ai soggetti cui
si applicano le disposizioni recate dall'articolo 48, comma
1, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,
sono prorogati di un anno i termini e le scadenze previste
dai commi 1, 2, 3, 3-ter e 12 del presente articolo.".
Si riporta il testo vigente del comma 5 dell'articolo
10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307
(Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza
pubblica):
"Art. 10. Proroga di termini in materia di definizione
di illeciti edilizi.
1. - 4. (Omissis).
5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali
di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1."
Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo 6
del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189
(Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa
sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le
autonomie locali):
"Art. 6. Disposizioni finanziarie e finali
1. - 1 - quater. (Omissis).
2. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito, con una
dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro
per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per l'anno 2011,
un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del
comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, e, fino al 31 dicembre 2012, per
le finalita' previste dall'articolo 5-bis, comma 1, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la
coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31
maggio 2011, n. 88. All'utilizzo del Fondo per le finalita'
di cui al primo periodo si provvede con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al
Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari, nonche'
alla Corte dei conti.".
Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 6-ter del
citato decreto-legge n. 193 del 2016, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 6-ter. Definizione agevolata delle entrate
regionali e degli enti locali
1. Con riferimento alle entrate, anche tributarie,
delle regioni, delle province, delle citta' metropolitane e
dei comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di
ingiunzione fiscale ai sensi del testo unico delle
disposizioni di legge relative alla riscossione delle
entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto
14 aprile 1910, n. 639, notificati, negli anni dal 2000 al
2016, dagli enti stessi e dai concessionari della
riscossione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446, i medesimi enti territoriali
possono stabilire, entro il termine fissato per la
deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti
locali per l'esercizio 2017, con le forme previste dalla
legislazione vigente per l'adozione dei propri atti
destinati a disciplinare le entrate stesse, l'esclusione
delle sanzioni relative alle predette entrate. Gli enti
territoriali, entro trenta giorni, danno notizia
dell'adozione dell'atto di cui al primo periodo mediante
pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale.
(Omissis).".