Art. 12 
 
          Prosecuzione delle misure di sostegno al reddito 
 
  1. La Convenzione stipulata in data 23 gennaio 2017 tra il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali,  il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze e i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Marche,  Lazio  e
Umbria continua  ad  operare  nel  2017  fino  all'esaurimento  delle
risorse disponibili ivi ripartite tra le Regioni,  considerate  quali
limite  massimo  di  spesa,  relativamente   alle   misure   di   cui
all'articolo 45, comma 1, del decreto-legge n. 189  del  2016,  fermo
restando quanto previsto  dall'articolo  1,  comma  1,  dello  stesso
decreto-legge n. 189 del 2016 ai fini dell'individuazione dell'ambito
di riconoscimento delle predette misure. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Il testo dell'articolo 45 del citato  decreto-legge  n.
          189 del 2016 e' riportato nelle Note all'art. 10. 
              Si riporta il testo dei commi 1 e 5 dell'articolo 1 del
          citato decreto-legge n. 189 del 2016, come modificato dagli
          articoli 18 e 18-undecies della presente legge: 
              "Art. 1. Ambito di applicazione e organi direttivi 
              1. Le disposizioni del presente decreto  sono  volte  a
          disciplinare  gli  interventi  per   la   riparazione,   la
          ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e  la  ripresa
          economica  nei  territori  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,
          Marche  e  Umbria,   interessati   dagli   eventi   sismici
          verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi  nei
          Comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis. Nei Comuni  di
          Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e  Spoleto
          le disposizioni di cui agli articoli 45, 46,  47  e  48  si
          applicano limitatamente ai singoli soggetti danneggiati che
          dichiarino   l'inagibilita'   del   fabbricato,   casa   di
          abitazione, studio professionale o azienda,  ai  sensi  del
          testo  unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione  agli
          uffici dell'Agenzia delle entrate e dell'Istituto nazionale
          per la previdenza sociale territorialmente competenti. 
              2. - 4. (Omissis). 
              5. I Presidenti delle Regioni  interessate  operano  in
          qualita' di vice commissari per gli interventi  di  cui  al
          presente decreto, in stretto raccordo  con  il  Commissario
          straordinario, che puo' delegare loro  le  funzioni  a  lui
          attribuite dal presente decreto. A tale scopo e' costituita
          una cabina di coordinamento della ricostruzione  presieduta
          dal Commissario straordinario, con il compito di concordare
          i contenuti dei provvedimenti da adottare e  di  assicurare
          l'applicazione uniforme  e  unitaria  in  ciascuna  Regione
          delle  ordinanze  e  direttive  commissariali,  nonche'  di
          verificare periodicamente  l'avanzamento  del  processo  di
          ricostruzione. Alla cabina  di  coordinamento  partecipano,
          oltre al  Commissario  straordinario,  i  Presidenti  delle
          Regioni, in qualita' di vice commissari,  ovvero,  in  casi
          del tutto eccezionali,  uno  dei  componenti  della  Giunta
          regionale  munito   di   apposita   delega   motivata.   Al
          funzionamento della cabina  di  coordinamento  si  provvede
          nell'ambito delle risorse umane, strumentali e  finanziarie
          previste a legislazione vigente. 
              (Omissis).".