Art. 12
Prosecuzione delle misure di sostegno al reddito
1. La Convenzione stipulata in data 23 gennaio 2017 tra il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'economia e
delle finanze e i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Marche, Lazio e
Umbria continua ad operare nel 2017 fino all'esaurimento delle
risorse disponibili ivi ripartite tra le Regioni, considerate quali
limite massimo di spesa, relativamente alle misure di cui
all'articolo 45, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016, fermo
restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, dello stesso
decreto-legge n. 189 del 2016 ai fini dell'individuazione dell'ambito
di riconoscimento delle predette misure.
Riferimenti normativi
Il testo dell'articolo 45 del citato decreto-legge n.
189 del 2016 e' riportato nelle Note all'art. 10.
Si riporta il testo dei commi 1 e 5 dell'articolo 1 del
citato decreto-legge n. 189 del 2016, come modificato dagli
articoli 18 e 18-undecies della presente legge:
"Art. 1. Ambito di applicazione e organi direttivi
1. Le disposizioni del presente decreto sono volte a
disciplinare gli interventi per la riparazione, la
ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa
economica nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio,
Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei
Comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis. Nei Comuni di
Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto
le disposizioni di cui agli articoli 45, 46, 47 e 48 si
applicano limitatamente ai singoli soggetti danneggiati che
dichiarino l'inagibilita' del fabbricato, casa di
abitazione, studio professionale o azienda, ai sensi del
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione agli
uffici dell'Agenzia delle entrate e dell'Istituto nazionale
per la previdenza sociale territorialmente competenti.
2. - 4. (Omissis).
5. I Presidenti delle Regioni interessate operano in
qualita' di vice commissari per gli interventi di cui al
presente decreto, in stretto raccordo con il Commissario
straordinario, che puo' delegare loro le funzioni a lui
attribuite dal presente decreto. A tale scopo e' costituita
una cabina di coordinamento della ricostruzione presieduta
dal Commissario straordinario, con il compito di concordare
i contenuti dei provvedimenti da adottare e di assicurare
l'applicazione uniforme e unitaria in ciascuna Regione
delle ordinanze e direttive commissariali, nonche' di
verificare periodicamente l'avanzamento del processo di
ricostruzione. Alla cabina di coordinamento partecipano,
oltre al Commissario straordinario, i Presidenti delle
Regioni, in qualita' di vice commissari, ovvero, in casi
del tutto eccezionali, uno dei componenti della Giunta
regionale munito di apposita delega motivata. Al
funzionamento della cabina di coordinamento si provvede
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
previste a legislazione vigente.
(Omissis).".