Art. 14
Acquisizione di immobili ad uso abitativo
per l'assistenza della popolazione
1. In considerazione degli obiettivi di contenimento dell'uso del
suolo e riduzione delle aree da destinare ad insediamenti temporanei,
le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, (( sentiti i comuni
interessati, )) possono acquisire a titolo oneroso, al patrimonio
dell'edilizia residenziale pubblica, nei rispettivi ambiti
territoriali, (( prioritariamente nei comuni di cui agli allegati 1,
2 e 2-bis al decreto-legge n. 189 del 2016 e nei territori dei comuni
con essi confinanti )), unita' immobiliari ad uso abitativo agibili
(( o rese agibili dal proprietario, ai sensi di quanto previsto dal
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380, e dalla normativa regionale di attuazione, entro
sessanta giorni dalla sottoscrizione del contratto preliminare di
vendita )), e realizzate in conformita' alle vigenti disposizioni in
materia edilizia e alle norme tecniche per le costruzioni in zone
sismiche (( contenute nel decreto del Ministro dei lavori pubblici 16
gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 1996, o nei decreti ministeriali
successivamente adottati in materia )), da destinare temporaneamente
(( in comodato d'uso gratuito )) a soggetti residenti in edifici
distrutti o danneggiati dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto
2016 situati nelle «zone rosse» o dichiarati inagibili con esito di
rilevazione dei danni di tipo «E» o «F» secondo la procedura AeDES di
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio
2011, (( pubblicato nel supplemento ordinario n. 123 alla Gazzetta
Ufficiale n. 113 )) del 17 maggio 2011, e al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 243 del 18 ottobre 2014, quale misura alternativa al
percepimento del contributo per l'autonoma sistemazione di cui
all'articolo 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della
protezione civile n. 388 del 26 agosto 2016, (( pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 201 del 29 agosto 2016 )), e successive
modificazioni, ovvero all'assegnazione delle strutture abitative di
emergenza (SAE) di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del
Dipartimento della protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016, ((
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 22 settembre 2016 . In
ogni caso, non si procede alla sottoscrizione dei contratti di
vendita e il contratto preliminare e' risolto di diritto, qualora il
proprietario non provveda a rendere agibile, ai sensi di quanto
previsto dal testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalla normativa regionale
di attuazione, l'unita' immobiliare entro il termine di sessanta
giorni previsto dal periodo precedente.
1-bis. La regione pubblica e tiene aggiornato nel proprio sito
internet istituzionale l'elenco degli immobili acquistati ai sensi
del presente articolo. ))
2. Ai fini di cui al comma 1 le Regioni, in raccordo con i Comuni
interessati, effettuano la ricognizione del fabbisogno tenendo conto
delle rilevazioni gia' effettuate dagli stessi Comuni ai sensi
dell'articolo 1, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento
della protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016.
3. Le proposte di acquisizione sono sottoposte, (( ai soli fini
dell'assunzione della spesa a carico della gestione emergenziale )),
alla preventiva approvazione del Capo del Dipartimento della
protezione civile previa valutazione di congruita' sul prezzo
convenuto resa dall'ente regionale competente in materia di edilizia
residenziale pubblica con riferimento ai parametri di costo
dell'edilizia residenziale pubblica ed alle quotazioni
dell'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle entrate
nonche' valutazione della soluzione economicamente piu' vantaggiosa
tra le diverse opzioni, incluse le strutture abitative d'emergenza
(SAE).
4. Al termine della destinazione all'assistenza temporanea, la
proprieta' degli immobili acquisiti ai sensi del comma 1 puo' essere
trasferita senza oneri al patrimonio di edilizia residenziale
pubblica dei Comuni (( o dell'Ente regionale competente in materia di
edilizia residenziale pubblica )) nel cui territorio sono ubicati.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle misure previste dal
presente articolo si provvede con le risorse finanziarie che sono
rese disponibili con le ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 5
della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la gestione della
situazione di emergenza.
Riferimenti normativi
Gli Allegati 1 e 2 al decreto-legge n. 189 del 2016
sono riportati nelle Note all'art. 5.
Il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380 recante "Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia" e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 20 ottobre 2001, n. 245, S.O.
Il riferimento al testo del comma 2 dell'articolo 1
della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della
protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016 e' riportato
nelle Note all'art. 2.
Si riporta il testo vigente dell'articolo 5 della legge
24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio
nazionale della protezione civile):
"Art. 5. Stato di emergenza e potere di ordinanza.
1. Al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera c), ovvero nella loro imminenza, il
Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri, ovvero, su sua delega, di un
Ministro con portafoglio o del Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri segretario del
Consiglio, formulata anche su richiesta del Presidente
della regione interessata e comunque acquisitane l'intesa,
delibera lo stato d'emergenza, fissandone la durata e
determinandone l'estensione territoriale con specifico
riferimento alla natura e alla qualita' degli eventi e
disponendo in ordine all'esercizio del potere di ordinanza.
La delibera individua le risorse finanziarie destinate ai
primi interventi di emergenza nelle more della ricognizione
in ordine agli effettivi ed indispensabili fabbisogni da
parte del Commissario delegato e autorizza la spesa
nell'ambito del Fondo per le emergenze nazionali istituito
ai sensi del comma 5-quinquies, individuando nell'ambito
dello stanziamento complessivo quelle finalizzate alle
attivita' previste dalla lettera a) del comma 2. Ove il
Capo del Dipartimento della protezione civile verifichi che
le risorse finalizzate alla attivita' di cui alla lett. a)
del comma 2, risultino o siano in procinto di risultare
insufficienti rispetto agli interventi da porre in essere,
presenta tempestivamente una relazione motivata al
Consiglio dei Ministri, per la conseguente determinazione
in ordine alla necessita' di integrazione delle risorse
medesime. La revoca dello stato d'emergenza per venir meno
dei relativi presupposti e' deliberata nel rispetto della
procedura dettata per la delibera dello stato d'emergenza.
1-bis. La durata della dichiarazione dello stato di
emergenza non puo' superare i 180 giorni prorogabile per
non piu' di ulteriori 180 giorni.
2. Per l'attuazione degli interventi da effettuare
durante lo stato di emergenza dichiarato a seguito degli
eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), si
provvede anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni
disposizione vigente, nei limiti e secondo i criteri
indicati nel decreto di dichiarazione dello stato di
emergenza e nel rispetto dei principi generali
dell'ordinamento giuridico. Le ordinanze sono emanate,
acquisita l'intesa delle regioni territorialmente
interessate, dal Capo del Dipartimento della protezione
civile, salvo che sia diversamente stabilito con la
deliberazione dello stato di emergenza di cui al comma 1.
L'attuazione delle ordinanze e' curata in ogni caso dal
Capo del Dipartimento della protezione civile. Fermo
restando quanto previsto al comma 1, con le ordinanze si
dispone, nel limite delle risorse disponibili, in ordine:
a) all'organizzazione ed all'effettuazione dei servizi
di soccorso e di assistenza alla popolazione interessata
dall'evento;
b) al ripristino della funzionalita' dei servizi
pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, entro
i limiti delle risorse finanziarie disponibili;
c) alla realizzazione di interventi, anche strutturali,
per la riduzione del rischio residuo strettamente connesso
all'evento, entro i limiti delle risorse finanziarie
disponibili e comunque finalizzate prioritariamente alla
tutela della pubblica e privata incolumita';
d) alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino
delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e
private, danneggiate, nonche' dei danni subiti dalle
attivita' economiche e produttive, dai beni culturali e dal
patrimonio edilizio, da porre in essere sulla base di
procedure definite con la medesima o altra ordinanza;
e) all'avvio dell'attuazione delle prime misure per far
fronte alle esigenze urgenti di cui alla lettera d), entro
i limiti delle risorse finanziarie disponibili e secondo le
direttive dettate con delibera del Consiglio dei ministri,
sentita la Regione interessata.
2-bis. Le ordinanze di cui al comma 2 sono trasmesse
per informazione al Ministro con portafoglio delegato ai
sensi del comma 1 ovvero al Presidente del Consiglio dei
Ministri. Le ordinanze emanate entro il trentesimo giorno
dalla dichiarazione dello stato di emergenza sono
immediatamente efficaci e sono altresi' trasmesse al
Ministero dell'economia e delle finanze perche' comunichi
gli esiti della loro verifica al Presidente del Consiglio
dei Ministri. Successivamente al trentesimo giorno dalla
dichiarazione dello stato di emergenza le ordinanze sono
emanate previo concerto del Ministero dell'economia e delle
finanze, limitatamente ai profili finanziari.
3. [Il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero,
per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, il
Ministro per il coordinamento della protezione civile, puo'
emanare altresi' ordinanze finalizzate ad evitare
situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose.
Le predette ordinanze sono comunicate al Presidente del
Consiglio dei ministri, qualora non siano di diretta sua
emanazione].
4. Il Capo del Dipartimento della protezione civile,
per l'attuazione degli interventi previsti nelle ordinanze
di cui al comma 2, si avvale delle componenti e delle
strutture operative del Servizio nazionale della protezione
civile, di cui agli articoli 6 e 11, coordinandone
l'attivita' e impartendo specifiche disposizioni operative.
Le ordinanze emanate ai sensi del comma 2 individuano i
soggetti responsabili per l'attuazione degli interventi
previsti ai quali affidare ambiti definiti di attivita',
identificati nel soggetto pubblico ordinariamente
competente allo svolgimento delle predette attivita' in via
prevalente, salvo motivate eccezioni. Qualora il Capo del
Dipartimento si avvalga di commissari delegati, il relativo
provvedimento di delega deve specificare il contenuto
dell'incarico, i tempi e le modalita' del suo esercizio. I
commissari delegati sono scelti, tranne motivate eccezioni,
tra i soggetti per cui la legge non prevede alcun compenso
per lo svolgimento dell'incarico. Le funzioni del
commissario delegato cessano con la scadenza dello stato di
emergenza. I provvedimenti adottati in attuazione delle
ordinanze sono soggetti ai controlli previsti dalla
normativa vigente.
4-bis. Per l'esercizio delle funzioni loro attribuite
ai sensi del comma 4, non e' prevista la corresponsione di
alcun compenso per il Capo del Dipartimento della
protezione civile e per i commissari delegati, ove nominati
tra i soggetti responsabili titolari di cariche elettive
pubbliche. Ove si tratti di altri soggetti e ne ricorrano i
requisiti, ai commissari delegati e ai soggetti che operano
in attuazione delle ordinanze di cui al comma 2 si applica
l'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214; il compenso e' commisurato proporzionalmente
alla durata dell'incarico, nel limite del parametro massimo
costituito dal 70 per cento del trattamento economico
previsto per il primo presidente della Corte di cassazione.
4-ter. Almeno dieci giorni prima della scadenza del
termine di cui al comma 1-bis, il Capo del Dipartimento
della protezione civile emana, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze, apposita ordinanza volta a
favorire e regolare il subentro dell'amministrazione
pubblica competente in via ordinaria a coordinare gli
interventi, conseguenti all'evento, che si rendono
necessari successivamente alla scadenza del termine di
durata dello stato di emergenza. Ferma in ogni caso
l'inderogabilita' dei vincoli di finanza pubblica, con tale
ordinanza possono essere altresi' emanate, per la durata
massima di sei mesi non prorogabile e per i soli interventi
connessi all'evento, disposizioni derogatorie a quelle in
materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione
di beni e servizi.
4-quater. Con l'ordinanza di cui al comma 4-ter puo'
essere individuato, nell'ambito dell'amministrazione
pubblica competente a coordinare gli interventi, il
soggetto cui viene intestata la contabilita' speciale
appositamente aperta per l'emergenza in questione, per la
prosecuzione della gestione operativa della stessa, per un
periodo di tempo determinato ai fini del completamento
degli interventi previsti dalle ordinanze adottate ai sensi
dei commi 2 e 4-ter, e comunque non superiore a 36 mesi.
Per gli ulteriori interventi da realizzare secondo le
ordinarie procedure di spesa con le disponibilita' che
residuano alla chiusura della contabilita' speciale, le
risorse ivi giacenti sono trasferite alla regione o
all'ente locale ordinariamente competente ovvero, ove si
tratti di altra amministrazione, sono versate all'entrata
del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione.
Le risorse di cui al periodo precedente, e le relative
spese, non rilevano ai fini dei vincoli finanziari a cui
sono soggetti le regioni e gli enti locali.
4-quinquies. Il Governo riferisce annualmente al
Parlamento sulle attivita' di protezione civile riguardanti
le attivita' di previsione, di prevenzione, di mitigazione
del rischio e di pianificazione dell'emergenza, nonche'
sull'utilizzo del Fondo per la protezione civile e del
Fondo per le emergenze nazionali.
5. Le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti
devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui
si intende derogare e devono essere motivate.
5-bis. Ai fini del rispetto dei vincoli di finanza
pubblica, i Commissari delegati titolari di contabilita'
speciali, ai sensi degli articoli 60 e 61 del regio decreto
18 novembre 1923, n. 2440, e dell'articolo 333 del regio
decreto 23 maggio 1924, n. 827, rendicontano, entro il
quarantesimo giorno dalla chiusura di ciascun esercizio e
dal termine della gestione o del loro incarico, tutte le
entrate e tutte le spese riguardanti l'intervento delegato,
indicando la provenienza dei fondi, i soggetti beneficiari
e la tipologia di spesa, secondo uno schema da stabilire
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente comma. Il rendiconto contiene anche una
sezione dimostrativa della situazione analitica dei
crediti, distinguendo quelli certi ed esigibili da quelli
di difficile riscossione, e dei debiti derivanti da
obbligazioni giuridicamente perfezionate assunte a
qualsiasi titolo dai commissari delegati, con l'indicazione
della relativa scadenza. Per l'anno 2008 va riportata anche
la situazione dei crediti e dei debiti accertati al 31
dicembre 2007. Nei rendiconti vengono consolidati, con le
stesse modalita' di cui al presente comma, anche i dati
relativi agli interventi delegati dal commissario ad uno o
piu' soggetti attuatori. I rendiconti corredati della
documentazione giustificativa, nonche' degli eventuali
rilievi sollevati dalla Corte dei conti, sono trasmessi al
Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato-Ragionerie territoriali
competenti, all'Ufficio del bilancio per il riscontro di
regolarita' amministrativa e contabile presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri, nonche', per conoscenza, al
Dipartimento della protezione civile, alle competenti
Commissioni parlamentari e al Ministero dell'interno. I
rendiconti sono altresi' pubblicati nel sito internet del
Dipartimento della protezione civile. Le ragionerie
territoriali inoltrano i rendiconti, anche con modalita'
telematiche e senza la documentazione a corredo, alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, all'ISTAT e alla
competente sezione regionale della Corte dei conti. Per
l'omissione o il ritardo nella rendicontazione si applica
l'articolo 337 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. Al
fine di garantire la trasparenza dei flussi finanziari e
della rendicontazione di cui al presente comma sono vietati
girofondi tra le contabilita' speciali. Il presente comma
si applica anche nei casi di cui al comma 4-quater.
5-ter. In relazione ad una dichiarazione dello stato di
emergenza, i soggetti interessati da eventi eccezionali e
imprevedibili che subiscono danni riconducibili all'evento,
compresi quelli relativi alle abitazioni e agli immobili
sedi di attivita' produttive, possono fruire della
sospensione o del differimento, per un periodo fino a sei
mesi, dei termini per gli adempimenti e i versamenti dei
tributi e dei contributi previdenziali e assistenziali e
dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni e le malattie professionali. La sospensione
ovvero il differimento dei termini per gli adempimenti e
per i versamenti tributari e contributivi sono disposti con
legge, che deve assicurare piena corrispondenza, anche dal
punto di vista temporale, tra l'onere e la relativa
copertura finanziaria, e disciplinati con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Presidenza del Consiglio dei Ministri nonche', per quanto
attiene ai versamenti contributivi, il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali. Il diritto e' riconosciuto,
esclusivamente in favore dei predetti soggetti, con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze. La sospensione
non si applica in ogni caso agli adempimenti e ai
versamenti da porre in essere in qualita' di sostituti
d'imposta, salvi i casi nei quali i danni impediscono
l'ordinaria effettuazione degli adempimenti. In ogni caso
le ritenute effettuate sono versate. Gli adempimenti di cui
al presente comma scaduti nel periodo di sospensione sono
effettuati entro il mese successivo alla data di scadenza
della sospensione; i versamenti sono effettuati a decorrere
dallo stesso mese in un numero massimo di ventiquattro rate
di pari importo.
5-quater. A seguito della dichiarazione dello stato di
emergenza, la Regione puo' elevare la misura dell'imposta
regionale di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto
legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di
cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura
massima consentita.
5-quinquies. Agli oneri connessi agli interventi
conseguenti agli eventi di cui all'articolo 2,
relativamente ai quali il Consiglio dei Ministri delibera
la dichiarazione dello stato di emergenza, si provvede con
l'utilizzo delle risorse del Fondo per le emergenze
nazionali istituito presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della Protezione civile. Per il
finanziamento delle prime esigenze del suddetto Fondo e'
autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2013.
Al relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione delle risorse del Fondo nazionale di protezione
civile di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3
maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 luglio 1991, n. 195, come determinate dalla tabella
C della legge 24 dicembre 2012, n. 228. A decorrere
dall'anno finanziario 2014, la dotazione del Fondo per le
emergenze nazionali e' determinata annualmente, ai sensi
dell'articolo 11, comma 3, lett. d), della legge 31
dicembre 2009, n. 196. Sul conto finanziario della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, al termine di
ciascun anno, dovranno essere evidenziati, in apposito
allegato, gli utilizzi delle risorse finanziarie del «Fondo
per le emergenze nazionali». Qualora sia utilizzato il
fondo di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009,
n. 196, il fondo e' reintegrato in tutto o in parte, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, mediante
riduzione delle voci di spesa rimodulabili indicate
nell'elenco allegato alla presente legge. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri sono individuati
l'ammontare complessivo delle riduzioni delle dotazioni
finanziarie da operare e le voci di spesa interessate e le
conseguenti modifiche degli obiettivi del patto di
stabilita' interno, tali da garantire la neutralita' in
termini di indebitamento netto delle pubbliche
amministrazioni. Anche in combinazione con la predetta
riduzione delle voci di spesa, il fondo di cui all'articolo
28 della legge n. 196 del 2009 e' corrispondentemente
reintegrato, in tutto o in parte, con le maggiori entrate
derivanti dall'aumento, deliberato dal Consiglio dei
Ministri, dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla
benzina senza piombo, nonche' dell'aliquota dell'accisa sul
gasolio usato come carburante di cui all'allegato I del
testo unico delle disposizioni legislative concernenti le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni
penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni. La misura
dell'aumento, comunque non superiore a cinque centesimi al
litro, e' stabilita, sulla base della deliberazione del
Consiglio dei Ministri, con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle dogane in misura tale da determinare
maggiori entrate corrispondenti, tenuto conto
dell'eventuale ricorso alla modalita' di reintegro di cui
al secondo periodo all'importo prelevato dal fondo di
riserva. Per la copertura degli oneri derivanti dalle
disposizioni di cui al successivo periodo, nonche' dal
differimento dei termini per i versamenti tributari e
contributivi disposti ai sensi del comma 5-ter, si provvede
mediante ulteriori riduzioni delle voci di spesa e aumenti
dell'aliquota di accisa di cui al del terzo, quarto e
quinto periodo. In presenza di gravi difficolta' per il
tessuto economico e sociale derivanti dagli eventi
calamitosi che hanno colpito i soggetti residenti nei
comuni interessati, ai soggetti titolari di mutui relativi
agli immobili distrutti o inagibili, anche parzialmente,
ovvero alla gestione di attivita' di natura commerciale ed
economica svolta nei medesimi edifici o comunque
compromessa dagli eventi calamitosi puo' essere concessa,
su richiesta, la sospensione delle rate, per un periodo di
tempo circoscritto, senza oneri aggiuntivi per il
mutuatario. Con ordinanze del Capo del Dipartimento della
protezione civile, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, le risorse di cui al primo
periodo sono destinate, per gli interventi di rispettiva
competenza, alla Protezione civile ovvero direttamente alle
amministrazioni interessate. Lo schema del decreto di cui
al terzo periodo, corredato della relazione tecnica di cui
all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.
196, e successive modificazioni, e' trasmesso alle Camere
per l'espressione, entro venti giorni, del parere delle
Commissioni competenti per i profili di carattere
finanziario. Decorso inutilmente il termine per
l'espressione del parere, il decreto puo' essere comunque
adottato.
5-sexies. Il Fondo di cui all'articolo 28 del
decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142, puo'
intervenire anche nei territori per i quali e' stato
deliberato lo stato di emergenza ai sensi del comma 1 del
presente articolo. A tal fine sono conferite al predetto
Fondo le disponibilita' rivenienti dal Fondo di cui
all'articolo 5 della legge 31 luglio 1997, n. 261. Con uno
o piu' decreti di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto
della disciplina comunitaria, sono individuate le aree di
intervento, stabilite le condizioni e le modalita' per la
concessione delle garanzie, nonche' le misure per il
contenimento dei termini per la determinazione della
perdita finale e dei tassi di interesse da applicare ai
procedimenti in corso.
5-septies. A decorrere dal 1° gennaio 2015, il
pagamento degli oneri di ammortamento dei mutui e dei
prestiti obbligazionari, attivati sulla base di specifiche
disposizioni normative a seguito di calamita' naturali, e'
effettuato direttamente dal Ministero dell'economia e delle
finanze, che provvede, con la medesima decorrenza, al
pagamento del residuo debito mediante utilizzo delle
risorse iscritte, a legislazione vigente, nei pertinenti
capitoli dello stato di previsione della spesa del
Ministero dell'economia e delle finanze nonche' di quelle
versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi del
presente comma. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, si provvede
all'individuazione dei mutui e dei prestiti obbligazionari
di cui al primo periodo. Le risorse finanziarie iscritte
nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei
ministri e destinate, nell'esercizio finanziario 2014, al
pagamento di mutui e dei prestiti obbligazionari, al netto
di quelle effettivamente necessarie per le predette
finalita', affluiscono al Fondo per le emergenze nazionali
di cui al comma 5-quinquies del presente articolo. Al Fondo
per le emergenze nazionali affluiscono altresi' le
disponibilita' per le medesime finalita' non impegnate
nell'esercizio finanziario 2013 e le risorse derivanti dal
disimpegno di residui passivi, ancorche' perenti, per la
parte non piu' collegata a obbligazioni giuridiche
vincolanti, relative a impegni di spesa assunti per il
pagamento di mutui e di prestiti obbligazionari, iscritte
nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei
ministri, al netto della quota da versare all'entrata del
bilancio dello Stato necessaria al pagamento delle rate di
mutuo attivate con ritardo rispetto alla decorrenza della
relativa autorizzazione legislativa di spesa, da indicare
nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di
cui al secondo periodo del presente comma. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
6. Le ordinanze emanate ai sensi del presente articolo
sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, nonche' trasmesse ai sindaci interessati
affinche' vengano pubblicate ai sensi dell'articolo 47,
comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142.
6-bis. La tutela giurisdizionale davanti al giudice
amministrativo avverso le ordinanze adottate in tutte le
situazioni di emergenza dichiarate ai sensi del comma 1 e
avverso i consequenziali provvedimenti commissariali
nonche' avverso gli atti, i provvedimenti e le ordinanze
emananti ai sensi dei commi 2 e 4 e' disciplinata dal
codice del processo amministrativo.".