Art. 15
Disposizioni per il sostegno e lo sviluppo delle aziende agricole,
agroalimentari e zootecniche
1. Al fine di garantire un tempestivo sostegno alla ripresa
dell'attivita' produttiva del comparto zootecnico nei territori
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24
agosto 2016, nelle more della definizione del programma strategico di
cui all'articolo 21, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016, e'
autorizzata la spesa di 22.942.300 euro per l'anno 2017, di cui
20.942.300 euro per l'incremento fino al 200 per cento della quota
nazionale del sostegno supplementare per le misure adottate ai sensi
del regolamento delegato (UE) n. 2016/1613 della Commissione, dell'8
settembre 2016, e 2 milioni di euro destinati al settore equino.
2. Gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a
22.942.300 euro per l'anno 2017, sono anticipati dall'Agenzia per le
erogazioni in agricoltura (AGEA) a valere sulle risorse disponibili
del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile
1987, n. 183, e successivamente reintegrate, (( entro il 31 dicembre
2018 )), alla stessa AGEA dalle Regioni Abruzzo, Marche, Lazio ed
Umbria, in misura corrispondente alla quota di contributo ricevuto
dagli allevatori di ciascuna regione, attraverso le risorse
disponibili derivanti dall'assunzione da parte dello Stato della
quota di cofinanziamento regionale ai sensi dell'articolo 21, comma
4, del decreto-legge n. 189 del 2016.
3. Per gli anni 2017 e 2018, la concessione delle agevolazioni
disposta ai sensi dell'articolo 10-quater, comma 1, del decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e' rivolta prioritariamente alle
imprese localizzate nelle zone colpite dagli eventi sismici del 2016.
4. Le imprese agricole ubicate nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche
e Umbria, interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data
dal 24 agosto 2016, nonche' nelle Regioni Basilicata, Calabria,
Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, che hanno subito danni
a causa delle avversita' atmosferiche di eccezionale intensita'
avvenute nel periodo dal 5 al 25 gennaio 2017, e che non hanno
sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi,
possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa
dell'attivita' economica e produttiva di cui all'articolo 5 del
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.
(( 4-bis. In favore delle imprese agricole danneggiate dalle
avversita' atmosferiche di eccezionale intensita' del mese di gennaio
2017, e' previsto un contributo per la riduzione degli interessi
maturati nell'anno 2017, conseguenti alla proroga delle rate delle
operazioni di credito agrario di cui all'articolo 7 del decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 102.
4-ter. La disposizione di cui al comma 4-bis si applica nel limite
di un milione di euro per l'anno 2017. Con decreto del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono definiti i criteri e le modalita' per la
ripartizione delle risorse di cui al primo periodo.
4-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 4-bis e
4-ter, pari a un milione di euro per l'anno 2017, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali. ))
5. Le regioni di cui al comma 4, anche in deroga ai termini
stabiliti all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 102 del
2004, possono deliberare la proposta di declaratoria di
eccezionalita' degli eventi di cui al medesimo comma 4 entro il
termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto.
6. Al fine di finanziare gli interventi di cui all'articolo 1,
comma 3, lettera b), del decreto legislativo n. 102 del 2004 in
favore delle imprese agricole danneggiate dagli eventi di cui al
comma 4, la dotazione del fondo di solidarieta' nazionale di cui
all'articolo 15 del medesimo decreto legislativo n. 102 del 2004 e'
incrementata di 15 milioni di euro per l'anno 2017. Agli oneri
derivanti dal presente comma, pari a 15 milioni di euro per l'anno
2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Riferimenti normativi
Si riporta il testo vigente del comma 4 dell'articolo
21 del citato decreto-legge n. 189 del 2016:
"Art. 21. Disposizioni per il sostegno e lo sviluppo
delle aziende agricole, agroalimentari e zootecniche
1. - 3. (Omissis).
4. Al fine di perseguire il pronto ripristino del
potenziale produttivo danneggiato dagli eventi sismici di
cui all'articolo 1, di valorizzare e promuovere la
commercializzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari
e di sostenere un programma strategico condiviso dalle
Regioni interessate e dal Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali, l'intera quota del
cofinanziamento regionale dei programmi di sviluppo rurale
2014-2020 delle Regioni di cui all'articolo 1, delle
annualita' 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, e' assicurata
dallo Stato attraverso le disponibilita' del fondo di
rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987,
n. 183.
(Omissis).".
Il regolamento delegato (UE) n. 2016/1613 della
Commissione dell'8 settembre 2016 che prevede un aiuto
eccezionale di adattamento per i produttori di latte e gli
allevatori di altri settori zootecnici e' pubblicato nella
G.U.U.E. 9 settembre 2016, n. L 242.
Si riporta il testo vigente dell'articolo 5 della legge
16 aprile 1987, n. 183 (Coordinamento delle politiche
riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti
normativi comunitari):
"Art. 5. Fondo di rotazione.
1. E' istituito, nell'ambito del Ministero del tesoro -
Ragioneria generale dello Stato, un fondo di rotazione con
amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai
sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n.
1041.
2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di
un apposito conto corrente infruttifero, aperto presso la
tesoreria centrale dello Stato denominato «Ministero del
tesoro - fondo di rotazione per l'attuazione delle
politiche comunitarie», nel quale sono versate:
a) le disponibilita' residue del fondo di cui alla
legge 3 ottobre 1977, n. 863, che viene soppresso a
decorrere dalla data di inizio della operativita' del fondo
di cui al comma 1;
b) le somme erogate dalle istituzioni delle Comunita'
europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia;
c) le somme da individuare annualmente in sede di legge
finanziaria, sulla base delle indicazioni del comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai
sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), nell'ambito
delle autorizzazioni di spesa recate da disposizioni di
legge aventi le stesse finalita' di quelle previste dalle
norme comunitarie da attuare;
d) le somme annualmente determinate con la legge di
approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dei dati
di cui all'articolo 7.
3. Restano salvi i rapporti finanziari direttamente
intrattenuti con le Comunita' europee dalle amministrazioni
e dagli organismi di cui all'articolo 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, ed alla
legge 26 novembre 1975, n. 748.".
Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo
10-quater del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185
(Incentivi all'autoimprenditorialita' e all'autoimpiego, in
attuazione dell'articolo 45, comma 1, della legge 17 maggio
1999, n. 144):
"Art. 10-quater. Risorse finanziarie disponibili
1. La concessione delle agevolazioni di cui al presente
capo e' disposta, con le modalita' previste dal decreto di
cui all'articolo 10-ter, comma 1, a valere sulle risorse di
cui al punto 2 della delibera del Comitato
interministeriale per la programmazione economica n.
62/2002 del 2 agosto 2002, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 261 del 7 novembre 2002. Le predette
disponibilita' possono essere incrementate da eventuali
ulteriori risorse derivanti dalla programmazione nazionale
ed europea.".
Si riporta il testo vigente degli articoli 1, comma 3,
5, 6, 7 e 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102
(Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a
norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7
marzo 2003, n. 38):
"Art. 1. Finalita'
1. - 2. (Omissis).
3. Per le finalita' di cui al comma 1, il FSN prevede
le seguenti tipologie di intervento:
a) misure volte a incentivare la stipula di contratti
assicurativi;
b) interventi compensativi, esclusivamente nel caso di
danni a produzioni, strutture e impianti produttivi non
inseriti nel Piano assicurativo agricolo annuale,
finalizzati alla ripresa economica e produttiva delle
imprese agricole che hanno subito danni dagli eventi di cui
al comma 2 nei limiti previsti dalla normativa comunitaria;
c) interventi di ripristino delle infrastrutture
connesse all'attivita' agricola, tra cui quelle irrigue e
di bonifica, compatibilmente con le esigenze primarie delle
imprese agricole."
"Art. 5. Interventi per favorire la ripresa
dell'attivita' produttiva
1. Possono beneficiare degli interventi del presente
articolo, le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del
codice civile, ivi comprese le cooperative che svolgono
l'attivita' di produzione agricola, iscritte nel registro
delle imprese o nell'anagrafe delle imprese agricole
istituita presso le Province autonome ricadenti nelle zone
delimitate ai sensi dell'articolo 6, che abbiano subito
danni superiori al 30 per cento della produzione lorda
vendibile. Nel caso di danni alle produzioni vegetali, sono
escluse dal calcolo dell'incidenza di danno sulla
produzione lorda vendibile le produzioni zootecniche.
2. Al fine di favorire la ripresa economica e
produttiva delle imprese agricole di cui al comma 1, nei
limiti dell'entita' del danno, accertato nei termini
previsti dagli orientamenti e regolamenti comunitari per
gli aiuti di Stato nel settore agricolo, possono essere
concessi i seguenti aiuti, in forma singola o combinata, a
scelta delle regioni, tenuto conto delle esigenze e
dell'efficacia dell'intervento, nonche' delle risorse
finanziarie disponibili:
a) contributi in conto capitale fino all'80 per cento
del danno accertato sulla base della produzione lorda
vendibile media ordinaria, da calcolare secondo le
modalita' e le procedure previste dagli orientamenti e dai
regolamenti comunitari in materia di aiuti di Stato. Nelle
zone svantaggiate di cui all'articolo 17 del regolamento
(CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, il
contributo puo' essere elevato fino al 90 per cento;
b) prestiti ad ammortamento quinquennale per le
esigenze di esercizio dell'anno in cui si e' verificato
l'evento dannoso e per l'anno successivo, da erogare al
seguente tasso agevolato:
1) 20 per cento del tasso di riferimento per le
operazioni di credito agrario oltre i 18 mesi per le
aziende ricadenti nelle zone svantaggiate di cui
all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del
Consiglio, del 17 maggio 1999;
2) 35 per cento del tasso di riferimento per le
operazioni di credito agrario oltre i 18 mesi per le
aziende ricadenti in altre zone; nell'ammontare del
prestito sono comprese le rate delle operazioni di credito
in scadenza nei 12 mesi successivi all'evento inerenti
all'impresa agricola;
c) proroga delle operazioni di credito agrario, di cui
all'articolo 7;
d) agevolazioni previdenziali, di cui all'articolo 8.
3. In caso di danni causati alle strutture aziendali ed
alle scorte possono essere concessi a titolo di indennizzo
contributi in conto capitale fino all'80 per cento dei
costi effettivi elevabile al 90 per cento nelle zone
svantaggiate di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n.
1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999.
4. Sono esclusi dalle agevolazioni previste al presente
articolo i danni alle produzioni ed alle strutture
ammissibili all'assicurazione agevolata. Nel calcolo della
percentuale dei danni sono comprese le perdite derivanti da
eventi calamitosi, subiti dalla stessa azienda, nel corso
dell'annata agraria, che non siano stati oggetto di
precedenti benefici. La produzione lorda vendibile per il
calcolo dell'incidenza di danno non e' comprensiva dei
contributi o delle altre integrazioni concessi dall'Unione
europea.
5. Le domande di intervento debbono essere presentate
alle autorita' regionali competenti entro il termine
perentorio di quarantacinque giorni dalla data di
pubblicazione del decreto di declaratoria nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e di individuazione
delle zone interessate, di cui all'articolo 6, comma 2.
6. Compatibilmente con le esigenze primarie delle
imprese agricole, di cui al presente articolo, possono
essere adottate misure volte al ripristino delle
infrastrutture connesse all'attivita' agricola, tra cui
quelle irrigue e di bonifica, con onere della spesa a
totale carico del Fondo di solidarieta' nazionale."
"Art. 6. Procedure di trasferimento alle regioni di
disponibilita' del FSN
1. Al fine di attivare gli interventi di cui
all'articolo 5, le regioni competenti, attuata la procedura
di delimitazione del territorio colpito e di accertamento
dei danni conseguenti, deliberano, entro il termine
perentorio di sessanta giorni dalla cessazione dell'evento
dannoso, la proposta di declaratoria della eccezionalita'
dell'evento stesso, nonche', tenendo conto della natura
dell'evento e dei danni, l'individuazione delle provvidenze
da concedere fra quelle previste dall'articolo 5 e la
relativa richiesta di spesa. Il suddetto termine e'
prorogato di trenta giorni in presenza di eccezionali e
motivate difficolta' accertate dalla giunta regionale.
2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, previo accertamento degli effetti degli eventi
calamitosi, dichiara entro trenta giorni dalla richiesta
delle regioni interessate, l'esistenza del carattere di
eccezionalita' delle calamita' naturali, individuando i
territori danneggiati e le provvidenze sulla base della
richiesta.
3. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, tenuto conto dei fabbisogni di spesa,
dispone trimestralmente, con proprio decreto, il piano di
riparto, delle somme da prelevarsi dal FSN e da trasferire
alle regioni. Al trasferimento sui conti correnti regionali
delle somme assegnate si provvede mediante giro conto."
"Art. 7. Disposizioni relative alle operazioni di
credito agrario
1. Nelle zone delimitate ai sensi dell'articolo 6, sono
prorogate, fino all'erogazione degli interventi di cui
all'articolo 5, comma 2, lettera b), per una sola volta e
per non piu' di 24 mesi, con i privilegi previsti dalla
legislazione in materia, le scadenze delle rate delle
operazioni di credito agrario di esercizio e di
miglioramento e di credito ordinario effettuate dalle
imprese agricole di cui all'articolo 5, comma 1. Le rate
prorogate sono assistite dal concorso nel pagamento degli
interessi.
2. Gli istituti ed enti abilitati all'esercizio del
credito agrario sono autorizzati ad anticipare, anche in
assenza di preventivo nulla osta, le provvidenze di cui
all'articolo 5, a richiesta degli interessati, previa
presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto di
notorieta' resa ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, attestante i requisiti soggettivi e oggettivi
richiesti, applicando il tasso di riferimento delle
operazioni di credito agrario. La eventuale concessione
dell'agevolazione del concorso nel pagamento degli
interessi su detti prestiti e mutui da parte delle regioni
puo' intervenire entro il termine di un anno dalla data
della delibera di concessione del prestito o mutuo.
L'agevolazione deve riferirsi all'intera durata del
finanziamento e avviene per il tramite dell'istituto
concedente in forma attualizzata.
3. In caso di mancato riconoscimento della agevolazione
entro i termini prescritti, alle operazioni di cui al comma
1 si applica il tasso di riferimento delle operazioni di
credito agrario."
"Art. 15. Dotazione del Fondo di solidarieta' nazionale
1. Presso la Tesoreria centrale e' aperto un conto
corrente infruttifero denominato «Fondo di solidarieta'
nazionale» intestato al Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali.
2. Per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 3,
lettera a), e' iscritto apposito stanziamento sullo stato
di previsione del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, allo scopo denominato «Fondo di
solidarieta' nazionale-incentivi assicurativi». Per gli
interventi di cui all'articolo 1, comma 3, lettere b) e c),
e' iscritto apposito stanziamento sullo stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo
denominato «Fondo di solidarieta' nazionale-interventi
indennizzatori».
3. Per la dotazione finanziaria del Fondo di
solidarieta' nazionale-incentivi assicurativi destinato
agli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a),
si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f),
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni. Per la dotazione finanziaria del Fondo di
solidarieta' nazionale-interventi indennizzatori, destinato
agli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, lettere b)
e c), si provvede a valere sulle risorse del Fondo di
protezione civile, come determinato ai sensi dell'articolo
11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468,
e successive modificazioni, nel limite stabilito
annualmente dalla legge finanziari.".
Si riporta il testo vigente del comma 200 dell'articolo
1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge di stabilita' 2015):
"200. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far
fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel
corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di
euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente
con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di
bilancio.".