Art. 15 
 
Disposizioni per il sostegno e lo sviluppo  delle  aziende  agricole,
                    agroalimentari e zootecniche 
 
  1. Al  fine  di  garantire  un  tempestivo  sostegno  alla  ripresa
dell'attivita'  produttiva  del  comparto  zootecnico  nei  territori
interessati dagli eventi sismici  verificatisi  a  far  data  dal  24
agosto 2016, nelle more della definizione del programma strategico di
cui all'articolo 21, comma 4, del decreto-legge n. 189 del  2016,  e'
autorizzata la spesa di 22.942.300  euro  per  l'anno  2017,  di  cui
20.942.300 euro per l'incremento fino al 200 per  cento  della  quota
nazionale del sostegno supplementare per le misure adottate ai  sensi
del regolamento delegato (UE) n. 2016/1613 della Commissione,  dell'8
settembre 2016, e 2 milioni di euro destinati al settore equino. 
  2.  Gli  oneri  derivanti  dall'attuazione  del  comma  1,  pari  a
22.942.300 euro per l'anno 2017, sono anticipati dall'Agenzia per  le
erogazioni in agricoltura (AGEA) a valere sulle  risorse  disponibili
del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della  legge  16  aprile
1987, n. 183, e successivamente reintegrate, (( entro il 31  dicembre
2018 )), alla stessa AGEA dalle Regioni  Abruzzo,  Marche,  Lazio  ed
Umbria, in misura corrispondente alla quota  di  contributo  ricevuto
dagli  allevatori  di  ciascuna  regione,   attraverso   le   risorse
disponibili derivanti dall'assunzione  da  parte  dello  Stato  della
quota di cofinanziamento regionale ai sensi dell'articolo  21,  comma
4, del decreto-legge n. 189 del 2016. 
  3. Per gli anni 2017 e  2018,  la  concessione  delle  agevolazioni
disposta ai sensi  dell'articolo  10-quater,  comma  1,  del  decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e' rivolta prioritariamente  alle
imprese localizzate nelle zone colpite dagli eventi sismici del 2016. 
  4. Le imprese agricole ubicate nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche
e Umbria, interessate dagli eventi sismici verificatisi  a  far  data
dal 24 agosto  2016,  nonche'  nelle  Regioni  Basilicata,  Calabria,
Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, che hanno subito  danni
a causa  delle  avversita'  atmosferiche  di  eccezionale  intensita'
avvenute nel periodo dal 5 al  25  gennaio  2017,  e  che  non  hanno
sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura  dei  rischi,
possono accedere agli interventi previsti  per  favorire  la  ripresa
dell'attivita' economica e  produttiva  di  cui  all'articolo  5  del
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. 
  (( 4-bis.  In  favore  delle  imprese  agricole  danneggiate  dalle
avversita' atmosferiche di eccezionale intensita' del mese di gennaio
2017, e' previsto un contributo  per  la  riduzione  degli  interessi
maturati nell'anno 2017, conseguenti alla proroga  delle  rate  delle
operazioni di credito agrario  di  cui  all'articolo  7  del  decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 102. 
  4-ter. La disposizione di cui al comma 4-bis si applica nel  limite
di un milione di euro per l'anno 2017. Con decreto del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono definiti i  criteri  e  le  modalita'  per  la
ripartizione delle risorse di cui al primo periodo. 
  4-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei  commi  4-bis  e
4-ter, pari a un  milione  di  euro  per  l'anno  2017,  si  provvede
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di  riserva  e  speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017,  allo  scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali. )) 
  5. Le regioni di cui  al  comma  4,  anche  in  deroga  ai  termini
stabiliti all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 102 del
2004,   possono   deliberare   la   proposta   di   declaratoria   di
eccezionalita' degli eventi di cui  al  medesimo  comma  4  entro  il
termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in  vigore
della legge di conversione del presente decreto. 
  6. Al fine di finanziare gli  interventi  di  cui  all'articolo  1,
comma 3, lettera b), del decreto  legislativo  n.  102  del  2004  in
favore delle imprese agricole danneggiate  dagli  eventi  di  cui  al
comma 4, la dotazione del fondo  di  solidarieta'  nazionale  di  cui
all'articolo 15 del medesimo decreto legislativo n. 102 del  2004  e'
incrementata di 15 milioni  di  euro  per  l'anno  2017.  Agli  oneri
derivanti dal presente comma, pari a 15 milioni di  euro  per  l'anno
2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di  cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.  190.  Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo vigente del comma  4  dell'articolo
          21 del citato decreto-legge n. 189 del 2016: 
              "Art. 21. Disposizioni per il sostegno  e  lo  sviluppo
          delle aziende agricole, agroalimentari e zootecniche 
              1. - 3. (Omissis). 
              4. Al fine  di  perseguire  il  pronto  ripristino  del
          potenziale produttivo danneggiato dagli eventi  sismici  di
          cui  all'articolo  1,  di  valorizzare  e   promuovere   la
          commercializzazione dei prodotti agricoli e  agroalimentari
          e di sostenere  un  programma  strategico  condiviso  dalle
          Regioni  interessate  e  dal  Ministero   delle   politiche
          agricole  alimentari  e  forestali,  l'intera   quota   del
          cofinanziamento regionale dei programmi di sviluppo  rurale
          2014-2020  delle  Regioni  di  cui  all'articolo  1,  delle
          annualita' 2016, 2017, 2018, 2019  e  2020,  e'  assicurata
          dallo Stato  attraverso  le  disponibilita'  del  fondo  di
          rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987,
          n. 183. 
              (Omissis).". 
              Il  regolamento  delegato  (UE)  n.   2016/1613   della
          Commissione dell'8 settembre  2016  che  prevede  un  aiuto
          eccezionale di adattamento per i produttori di latte e  gli
          allevatori di altri settori zootecnici e' pubblicato  nella
          G.U.U.E. 9 settembre 2016, n. L 242. 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 5 della legge
          16 aprile  1987,  n.  183  (Coordinamento  delle  politiche
          riguardanti  l'appartenenza  dell'Italia   alle   Comunita'
          europee ed adeguamento dell'ordinamento interno  agli  atti
          normativi comunitari): 
              "Art. 5. Fondo di rotazione. 
              1. E' istituito, nell'ambito del Ministero del tesoro -
          Ragioneria generale dello Stato, un fondo di rotazione  con
          amministrazione autonoma  e  gestione  fuori  bilancio,  ai
          sensi dell'articolo 9 della  legge  25  novembre  1971,  n.
          1041. 
              2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di
          un apposito conto corrente infruttifero, aperto  presso  la
          tesoreria centrale dello Stato  denominato  «Ministero  del
          tesoro  -  fondo  di  rotazione  per   l'attuazione   delle
          politiche comunitarie», nel quale sono versate: 
              a) le disponibilita' residue  del  fondo  di  cui  alla
          legge 3  ottobre  1977,  n.  863,  che  viene  soppresso  a
          decorrere dalla data di inizio della operativita' del fondo
          di cui al comma 1; 
              b) le somme erogate dalle istituzioni  delle  Comunita'
          europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia; 
              c) le somme da individuare annualmente in sede di legge
          finanziaria, sulla  base  delle  indicazioni  del  comitato
          interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai
          sensi dell'articolo 2, comma  1,  lettera  c),  nell'ambito
          delle autorizzazioni di spesa  recate  da  disposizioni  di
          legge aventi le stesse finalita' di quelle  previste  dalle
          norme comunitarie da attuare; 
              d) le somme annualmente determinate  con  la  legge  di
          approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dei  dati
          di cui all'articolo 7. 
              3. Restano salvi  i  rapporti  finanziari  direttamente
          intrattenuti con le Comunita' europee dalle amministrazioni
          e dagli organismi di cui all'articolo  2  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, ed alla
          legge 26 novembre 1975, n. 748.". 
              Si riporta il testo vigente del comma  1  dell'articolo
          10-quater del decreto legislativo 21 aprile  2000,  n.  185
          (Incentivi all'autoimprenditorialita' e all'autoimpiego, in
          attuazione dell'articolo 45, comma 1, della legge 17 maggio
          1999, n. 144): 
              "Art. 10-quater. Risorse finanziarie disponibili 
              1. La concessione delle agevolazioni di cui al presente
          capo e' disposta, con le modalita' previste dal decreto  di
          cui all'articolo 10-ter, comma 1, a valere sulle risorse di
          cui   al   punto   2   della    delibera    del    Comitato
          interministeriale  per  la  programmazione   economica   n.
          62/2002  del  2  agosto  2002,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale  n.  261  del  7  novembre  2002.   Le   predette
          disponibilita' possono  essere  incrementate  da  eventuali
          ulteriori risorse derivanti dalla programmazione  nazionale
          ed europea.". 
              Si riporta il testo vigente degli articoli 1, comma  3,
          5, 6, 7 e 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.  102
          (Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a
          norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della  legge  7
          marzo 2003, n. 38): 
              "Art. 1. Finalita' 
              1. - 2. (Omissis). 
              3. Per le finalita' di cui al comma 1, il  FSN  prevede
          le seguenti tipologie di intervento: 
              a) misure volte a incentivare la stipula  di  contratti
          assicurativi; 
              b) interventi compensativi, esclusivamente nel caso  di
          danni a produzioni, strutture  e  impianti  produttivi  non
          inseriti   nel   Piano   assicurativo   agricolo   annuale,
          finalizzati  alla  ripresa  economica  e  produttiva  delle
          imprese agricole che hanno subito danni dagli eventi di cui
          al comma 2 nei limiti previsti dalla normativa comunitaria; 
              c)  interventi  di  ripristino   delle   infrastrutture
          connesse all'attivita' agricola, tra cui quelle  irrigue  e
          di bonifica, compatibilmente con le esigenze primarie delle
          imprese agricole." 
              "Art.   5.   Interventi   per   favorire   la   ripresa
          dell'attivita' produttiva 
              1. Possono beneficiare degli  interventi  del  presente
          articolo, le imprese agricole di cui all'articolo 2135  del
          codice civile, ivi comprese  le  cooperative  che  svolgono
          l'attivita' di produzione agricola, iscritte  nel  registro
          delle  imprese  o  nell'anagrafe  delle  imprese   agricole
          istituita presso le Province autonome ricadenti nelle  zone
          delimitate ai sensi dell'articolo  6,  che  abbiano  subito
          danni superiori al 30  per  cento  della  produzione  lorda
          vendibile. Nel caso di danni alle produzioni vegetali, sono
          escluse  dal  calcolo   dell'incidenza   di   danno   sulla
          produzione lorda vendibile le produzioni zootecniche. 
              2.  Al  fine  di  favorire  la  ripresa   economica   e
          produttiva delle imprese agricole di cui al  comma  1,  nei
          limiti  dell'entita'  del  danno,  accertato  nei   termini
          previsti dagli orientamenti e  regolamenti  comunitari  per
          gli aiuti di Stato nel  settore  agricolo,  possono  essere
          concessi i seguenti aiuti, in forma singola o combinata,  a
          scelta  delle  regioni,  tenuto  conto  delle  esigenze   e
          dell'efficacia  dell'intervento,  nonche'   delle   risorse
          finanziarie disponibili: 
              a) contributi in conto capitale fino all'80  per  cento
          del danno  accertato  sulla  base  della  produzione  lorda
          vendibile  media  ordinaria,  da   calcolare   secondo   le
          modalita' e le procedure previste dagli orientamenti e  dai
          regolamenti comunitari in materia di aiuti di Stato.  Nelle
          zone svantaggiate di cui all'articolo  17  del  regolamento
          (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del  17  maggio  1999,  il
          contributo puo' essere elevato fino al 90 per cento; 
              b)  prestiti  ad  ammortamento  quinquennale   per   le
          esigenze di esercizio dell'anno in  cui  si  e'  verificato
          l'evento dannoso e per l'anno  successivo,  da  erogare  al
          seguente tasso agevolato: 
              1) 20  per  cento  del  tasso  di  riferimento  per  le
          operazioni di credito  agrario  oltre  i  18  mesi  per  le
          aziende  ricadenti   nelle   zone   svantaggiate   di   cui
          all'articolo 17  del  regolamento  (CE)  n.  1257/1999  del
          Consiglio, del 17 maggio 1999; 
              2) 35  per  cento  del  tasso  di  riferimento  per  le
          operazioni di credito  agrario  oltre  i  18  mesi  per  le
          aziende  ricadenti  in  altre  zone;   nell'ammontare   del
          prestito sono comprese le rate delle operazioni di  credito
          in scadenza nei  12  mesi  successivi  all'evento  inerenti
          all'impresa agricola; 
              c) proroga delle operazioni di credito agrario, di  cui
          all'articolo 7; 
              d) agevolazioni previdenziali, di cui all'articolo 8. 
              3. In caso di danni causati alle strutture aziendali ed
          alle scorte possono essere concessi a titolo di  indennizzo
          contributi in conto capitale  fino  all'80  per  cento  dei
          costi effettivi  elevabile  al  90  per  cento  nelle  zone
          svantaggiate di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n.
          1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999. 
              4. Sono esclusi dalle agevolazioni previste al presente
          articolo  i  danni  alle  produzioni  ed   alle   strutture
          ammissibili all'assicurazione agevolata. Nel calcolo  della
          percentuale dei danni sono comprese le perdite derivanti da
          eventi calamitosi, subiti dalla stessa azienda,  nel  corso
          dell'annata  agraria,  che  non  siano  stati  oggetto   di
          precedenti benefici. La produzione lorda vendibile  per  il
          calcolo dell'incidenza di  danno  non  e'  comprensiva  dei
          contributi o delle altre integrazioni concessi  dall'Unione
          europea. 
              5. Le domande di intervento debbono  essere  presentate
          alle  autorita'  regionali  competenti  entro  il   termine
          perentorio  di  quarantacinque   giorni   dalla   data   di
          pubblicazione del decreto di  declaratoria  nella  Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica  italiana  e  di  individuazione
          delle zone interessate, di cui all'articolo 6, comma 2. 
              6.  Compatibilmente  con  le  esigenze  primarie  delle
          imprese agricole, di  cui  al  presente  articolo,  possono
          essere  adottate   misure   volte   al   ripristino   delle
          infrastrutture connesse  all'attivita'  agricola,  tra  cui
          quelle irrigue e di  bonifica,  con  onere  della  spesa  a
          totale carico del Fondo di solidarieta' nazionale." 
              "Art. 6. Procedure di  trasferimento  alle  regioni  di
          disponibilita' del FSN 
              1.  Al  fine  di  attivare  gli   interventi   di   cui
          all'articolo 5, le regioni competenti, attuata la procedura
          di delimitazione del territorio colpito e  di  accertamento
          dei  danni  conseguenti,  deliberano,  entro   il   termine
          perentorio di sessanta giorni dalla cessazione  dell'evento
          dannoso, la proposta di declaratoria  della  eccezionalita'
          dell'evento stesso, nonche',  tenendo  conto  della  natura
          dell'evento e dei danni, l'individuazione delle provvidenze
          da concedere fra  quelle  previste  dall'articolo  5  e  la
          relativa  richiesta  di  spesa.  Il  suddetto  termine   e'
          prorogato di trenta giorni in  presenza  di  eccezionali  e
          motivate difficolta' accertate dalla giunta regionale. 
              2. Il Ministero delle politiche agricole  alimentari  e
          forestali, previo accertamento degli effetti  degli  eventi
          calamitosi, dichiara entro trenta  giorni  dalla  richiesta
          delle regioni interessate,  l'esistenza  del  carattere  di
          eccezionalita' delle  calamita'  naturali,  individuando  i
          territori danneggiati e le  provvidenze  sulla  base  della
          richiesta. 
              3. Il Ministro delle politiche  agricole  alimentari  e
          forestali, d'intesa con  la  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano, tenuto conto dei fabbisogni di  spesa,
          dispone trimestralmente, con proprio decreto, il  piano  di
          riparto, delle somme da prelevarsi dal FSN e da  trasferire
          alle regioni. Al trasferimento sui conti correnti regionali
          delle somme assegnate si provvede mediante giro conto." 
              "Art.  7.  Disposizioni  relative  alle  operazioni  di
          credito agrario 
              1. Nelle zone delimitate ai sensi dell'articolo 6, sono
          prorogate, fino  all'erogazione  degli  interventi  di  cui
          all'articolo 5, comma 2, lettera b), per una sola  volta  e
          per non piu' di 24 mesi, con  i  privilegi  previsti  dalla
          legislazione in  materia,  le  scadenze  delle  rate  delle
          operazioni  di  credito   agrario   di   esercizio   e   di
          miglioramento  e  di  credito  ordinario  effettuate  dalle
          imprese agricole di cui all'articolo 5, comma  1.  Le  rate
          prorogate sono assistite dal concorso nel  pagamento  degli
          interessi. 
              2. Gli istituti ed  enti  abilitati  all'esercizio  del
          credito agrario sono autorizzati ad  anticipare,  anche  in
          assenza di preventivo nulla osta,  le  provvidenze  di  cui
          all'articolo  5,  a  richiesta  degli  interessati,  previa
          presentazione  di  dichiarazione  sostitutiva  di  atto  di
          notorieta' resa ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47
          del decreto del Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
          2000, n. 445, attestante i requisiti soggettivi e oggettivi
          richiesti,  applicando  il  tasso  di   riferimento   delle
          operazioni di credito  agrario.  La  eventuale  concessione
          dell'agevolazione  del   concorso   nel   pagamento   degli
          interessi su detti prestiti e mutui da parte delle  regioni
          puo' intervenire entro il termine di  un  anno  dalla  data
          della  delibera  di  concessione  del  prestito  o   mutuo.
          L'agevolazione  deve  riferirsi   all'intera   durata   del
          finanziamento  e  avviene  per  il  tramite   dell'istituto
          concedente in forma attualizzata. 
              3. In caso di mancato riconoscimento della agevolazione
          entro i termini prescritti, alle operazioni di cui al comma
          1 si applica il tasso di riferimento  delle  operazioni  di
          credito agrario." 
              "Art. 15. Dotazione del Fondo di solidarieta' nazionale 
              1. Presso la Tesoreria  centrale  e'  aperto  un  conto
          corrente infruttifero  denominato  «Fondo  di  solidarieta'
          nazionale» intestato al Ministero delle politiche  agricole
          alimentari e forestali. 
              2. Per gli interventi di cui all'articolo 1,  comma  3,
          lettera a), e' iscritto apposito stanziamento  sullo  stato
          di  previsione  del  Ministero  delle  politiche   agricole
          alimentari e forestali, allo  scopo  denominato  «Fondo  di
          solidarieta'  nazionale-incentivi  assicurativi».  Per  gli
          interventi di cui all'articolo 1, comma 3, lettere b) e c),
          e' iscritto apposito stanziamento sullo stato di previsione
          del Ministero dell'economia e  delle  finanze,  allo  scopo
          denominato  «Fondo  di  solidarieta'   nazionale-interventi
          indennizzatori». 
              3.  Per  la  dotazione   finanziaria   del   Fondo   di
          solidarieta'  nazionale-incentivi  assicurativi   destinato
          agli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a),
          si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f),
          della  legge  5  agosto  1978,   n.   468,   e   successive
          modificazioni. Per la dotazione finanziaria  del  Fondo  di
          solidarieta' nazionale-interventi indennizzatori, destinato
          agli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, lettere  b)
          e c), si provvede a  valere  sulle  risorse  del  Fondo  di
          protezione civile, come determinato ai sensi  dell'articolo
          11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468,
          e   successive   modificazioni,   nel   limite    stabilito
          annualmente dalla legge finanziari.". 
              Si riporta il testo vigente del comma 200 dell'articolo
          1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge di stabilita' 2015): 
              "200.  Nello  stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far
          fronte ad esigenze indifferibili  che  si  manifestano  nel
          corso della gestione, con la dotazione  di  27  milioni  di
          euro per l'anno 2015 e  di  25  milioni  di  euro  annui  a
          decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente
          con uno o piu' decreti del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri su proposta del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato  ad  apportare  le  occorrenti  variazioni   di
          bilancio.".