Art. 15 Disposizioni per il sostegno e lo sviluppo delle aziende agricole, agroalimentari e zootecniche 1. Al fine di garantire un tempestivo sostegno alla ripresa dell'attivita' produttiva del comparto zootecnico nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nelle more della definizione del programma strategico di cui all'articolo 21, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016, e' autorizzata la spesa di 22.942.300 euro per l'anno 2017, di cui 20.942.300 euro per l'incremento fino al 200 per cento della quota nazionale del sostegno supplementare per le misure adottate ai sensi del regolamento delegato (UE) n. 2016/1613 della Commissione, dell'8 settembre 2016, e 2 milioni di euro destinati al settore equino. 2. Gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 22.942.300 euro per l'anno 2017, sono anticipati dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) a valere sulle risorse disponibili del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e successivamente reintegrate, (( entro il 31 dicembre 2018 )), alla stessa AGEA dalle Regioni Abruzzo, Marche, Lazio ed Umbria, in misura corrispondente alla quota di contributo ricevuto dagli allevatori di ciascuna regione, attraverso le risorse disponibili derivanti dall'assunzione da parte dello Stato della quota di cofinanziamento regionale ai sensi dell'articolo 21, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016. 3. Per gli anni 2017 e 2018, la concessione delle agevolazioni disposta ai sensi dell'articolo 10-quater, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e' rivolta prioritariamente alle imprese localizzate nelle zone colpite dagli eventi sismici del 2016. 4. Le imprese agricole ubicate nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nonche' nelle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, che hanno subito danni a causa delle avversita' atmosferiche di eccezionale intensita' avvenute nel periodo dal 5 al 25 gennaio 2017, e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attivita' economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. (( 4-bis. In favore delle imprese agricole danneggiate dalle avversita' atmosferiche di eccezionale intensita' del mese di gennaio 2017, e' previsto un contributo per la riduzione degli interessi maturati nell'anno 2017, conseguenti alla proroga delle rate delle operazioni di credito agrario di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. 4-ter. La disposizione di cui al comma 4-bis si applica nel limite di un milione di euro per l'anno 2017. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalita' per la ripartizione delle risorse di cui al primo periodo. 4-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 4-bis e 4-ter, pari a un milione di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. )) 5. Le regioni di cui al comma 4, anche in deroga ai termini stabiliti all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 102 del 2004, possono deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalita' degli eventi di cui al medesimo comma 4 entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 6. Al fine di finanziare gli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera b), del decreto legislativo n. 102 del 2004 in favore delle imprese agricole danneggiate dagli eventi di cui al comma 4, la dotazione del fondo di solidarieta' nazionale di cui all'articolo 15 del medesimo decreto legislativo n. 102 del 2004 e' incrementata di 15 milioni di euro per l'anno 2017. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Riferimenti normativi Si riporta il testo vigente del comma 4 dell'articolo 21 del citato decreto-legge n. 189 del 2016: "Art. 21. Disposizioni per il sostegno e lo sviluppo delle aziende agricole, agroalimentari e zootecniche 1. - 3. (Omissis). 4. Al fine di perseguire il pronto ripristino del potenziale produttivo danneggiato dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, di valorizzare e promuovere la commercializzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari e di sostenere un programma strategico condiviso dalle Regioni interessate e dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, l'intera quota del cofinanziamento regionale dei programmi di sviluppo rurale 2014-2020 delle Regioni di cui all'articolo 1, delle annualita' 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, e' assicurata dallo Stato attraverso le disponibilita' del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. (Omissis).". Il regolamento delegato (UE) n. 2016/1613 della Commissione dell'8 settembre 2016 che prevede un aiuto eccezionale di adattamento per i produttori di latte e gli allevatori di altri settori zootecnici e' pubblicato nella G.U.U.E. 9 settembre 2016, n. L 242. Si riporta il testo vigente dell'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183 (Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari): "Art. 5. Fondo di rotazione. 1. E' istituito, nell'ambito del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, un fondo di rotazione con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041. 2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di un apposito conto corrente infruttifero, aperto presso la tesoreria centrale dello Stato denominato «Ministero del tesoro - fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie», nel quale sono versate: a) le disponibilita' residue del fondo di cui alla legge 3 ottobre 1977, n. 863, che viene soppresso a decorrere dalla data di inizio della operativita' del fondo di cui al comma 1; b) le somme erogate dalle istituzioni delle Comunita' europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia; c) le somme da individuare annualmente in sede di legge finanziaria, sulla base delle indicazioni del comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), nell'ambito delle autorizzazioni di spesa recate da disposizioni di legge aventi le stesse finalita' di quelle previste dalle norme comunitarie da attuare; d) le somme annualmente determinate con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dei dati di cui all'articolo 7. 3. Restano salvi i rapporti finanziari direttamente intrattenuti con le Comunita' europee dalle amministrazioni e dagli organismi di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, ed alla legge 26 novembre 1975, n. 748.". Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo 10-quater del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 (Incentivi all'autoimprenditorialita' e all'autoimpiego, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144): "Art. 10-quater. Risorse finanziarie disponibili 1. La concessione delle agevolazioni di cui al presente capo e' disposta, con le modalita' previste dal decreto di cui all'articolo 10-ter, comma 1, a valere sulle risorse di cui al punto 2 della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 62/2002 del 2 agosto 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 7 novembre 2002. Le predette disponibilita' possono essere incrementate da eventuali ulteriori risorse derivanti dalla programmazione nazionale ed europea.". Si riporta il testo vigente degli articoli 1, comma 3, 5, 6, 7 e 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 (Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38): "Art. 1. Finalita' 1. - 2. (Omissis). 3. Per le finalita' di cui al comma 1, il FSN prevede le seguenti tipologie di intervento: a) misure volte a incentivare la stipula di contratti assicurativi; b) interventi compensativi, esclusivamente nel caso di danni a produzioni, strutture e impianti produttivi non inseriti nel Piano assicurativo agricolo annuale, finalizzati alla ripresa economica e produttiva delle imprese agricole che hanno subito danni dagli eventi di cui al comma 2 nei limiti previsti dalla normativa comunitaria; c) interventi di ripristino delle infrastrutture connesse all'attivita' agricola, tra cui quelle irrigue e di bonifica, compatibilmente con le esigenze primarie delle imprese agricole." "Art. 5. Interventi per favorire la ripresa dell'attivita' produttiva 1. Possono beneficiare degli interventi del presente articolo, le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, ivi comprese le cooperative che svolgono l'attivita' di produzione agricola, iscritte nel registro delle imprese o nell'anagrafe delle imprese agricole istituita presso le Province autonome ricadenti nelle zone delimitate ai sensi dell'articolo 6, che abbiano subito danni superiori al 30 per cento della produzione lorda vendibile. Nel caso di danni alle produzioni vegetali, sono escluse dal calcolo dell'incidenza di danno sulla produzione lorda vendibile le produzioni zootecniche. 2. Al fine di favorire la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole di cui al comma 1, nei limiti dell'entita' del danno, accertato nei termini previsti dagli orientamenti e regolamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo, possono essere concessi i seguenti aiuti, in forma singola o combinata, a scelta delle regioni, tenuto conto delle esigenze e dell'efficacia dell'intervento, nonche' delle risorse finanziarie disponibili: a) contributi in conto capitale fino all'80 per cento del danno accertato sulla base della produzione lorda vendibile media ordinaria, da calcolare secondo le modalita' e le procedure previste dagli orientamenti e dai regolamenti comunitari in materia di aiuti di Stato. Nelle zone svantaggiate di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, il contributo puo' essere elevato fino al 90 per cento; b) prestiti ad ammortamento quinquennale per le esigenze di esercizio dell'anno in cui si e' verificato l'evento dannoso e per l'anno successivo, da erogare al seguente tasso agevolato: 1) 20 per cento del tasso di riferimento per le operazioni di credito agrario oltre i 18 mesi per le aziende ricadenti nelle zone svantaggiate di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999; 2) 35 per cento del tasso di riferimento per le operazioni di credito agrario oltre i 18 mesi per le aziende ricadenti in altre zone; nell'ammontare del prestito sono comprese le rate delle operazioni di credito in scadenza nei 12 mesi successivi all'evento inerenti all'impresa agricola; c) proroga delle operazioni di credito agrario, di cui all'articolo 7; d) agevolazioni previdenziali, di cui all'articolo 8. 3. In caso di danni causati alle strutture aziendali ed alle scorte possono essere concessi a titolo di indennizzo contributi in conto capitale fino all'80 per cento dei costi effettivi elevabile al 90 per cento nelle zone svantaggiate di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999. 4. Sono esclusi dalle agevolazioni previste al presente articolo i danni alle produzioni ed alle strutture ammissibili all'assicurazione agevolata. Nel calcolo della percentuale dei danni sono comprese le perdite derivanti da eventi calamitosi, subiti dalla stessa azienda, nel corso dell'annata agraria, che non siano stati oggetto di precedenti benefici. La produzione lorda vendibile per il calcolo dell'incidenza di danno non e' comprensiva dei contributi o delle altre integrazioni concessi dall'Unione europea. 5. Le domande di intervento debbono essere presentate alle autorita' regionali competenti entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del decreto di declaratoria nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e di individuazione delle zone interessate, di cui all'articolo 6, comma 2. 6. Compatibilmente con le esigenze primarie delle imprese agricole, di cui al presente articolo, possono essere adottate misure volte al ripristino delle infrastrutture connesse all'attivita' agricola, tra cui quelle irrigue e di bonifica, con onere della spesa a totale carico del Fondo di solidarieta' nazionale." "Art. 6. Procedure di trasferimento alle regioni di disponibilita' del FSN 1. Al fine di attivare gli interventi di cui all'articolo 5, le regioni competenti, attuata la procedura di delimitazione del territorio colpito e di accertamento dei danni conseguenti, deliberano, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla cessazione dell'evento dannoso, la proposta di declaratoria della eccezionalita' dell'evento stesso, nonche', tenendo conto della natura dell'evento e dei danni, l'individuazione delle provvidenze da concedere fra quelle previste dall'articolo 5 e la relativa richiesta di spesa. Il suddetto termine e' prorogato di trenta giorni in presenza di eccezionali e motivate difficolta' accertate dalla giunta regionale. 2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, previo accertamento degli effetti degli eventi calamitosi, dichiara entro trenta giorni dalla richiesta delle regioni interessate, l'esistenza del carattere di eccezionalita' delle calamita' naturali, individuando i territori danneggiati e le provvidenze sulla base della richiesta. 3. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tenuto conto dei fabbisogni di spesa, dispone trimestralmente, con proprio decreto, il piano di riparto, delle somme da prelevarsi dal FSN e da trasferire alle regioni. Al trasferimento sui conti correnti regionali delle somme assegnate si provvede mediante giro conto." "Art. 7. Disposizioni relative alle operazioni di credito agrario 1. Nelle zone delimitate ai sensi dell'articolo 6, sono prorogate, fino all'erogazione degli interventi di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), per una sola volta e per non piu' di 24 mesi, con i privilegi previsti dalla legislazione in materia, le scadenze delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario effettuate dalle imprese agricole di cui all'articolo 5, comma 1. Le rate prorogate sono assistite dal concorso nel pagamento degli interessi. 2. Gli istituti ed enti abilitati all'esercizio del credito agrario sono autorizzati ad anticipare, anche in assenza di preventivo nulla osta, le provvidenze di cui all'articolo 5, a richiesta degli interessati, previa presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' resa ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti, applicando il tasso di riferimento delle operazioni di credito agrario. La eventuale concessione dell'agevolazione del concorso nel pagamento degli interessi su detti prestiti e mutui da parte delle regioni puo' intervenire entro il termine di un anno dalla data della delibera di concessione del prestito o mutuo. L'agevolazione deve riferirsi all'intera durata del finanziamento e avviene per il tramite dell'istituto concedente in forma attualizzata. 3. In caso di mancato riconoscimento della agevolazione entro i termini prescritti, alle operazioni di cui al comma 1 si applica il tasso di riferimento delle operazioni di credito agrario." "Art. 15. Dotazione del Fondo di solidarieta' nazionale 1. Presso la Tesoreria centrale e' aperto un conto corrente infruttifero denominato «Fondo di solidarieta' nazionale» intestato al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. 2. Per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a), e' iscritto apposito stanziamento sullo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, allo scopo denominato «Fondo di solidarieta' nazionale-incentivi assicurativi». Per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, lettere b) e c), e' iscritto apposito stanziamento sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo denominato «Fondo di solidarieta' nazionale-interventi indennizzatori». 3. Per la dotazione finanziaria del Fondo di solidarieta' nazionale-incentivi assicurativi destinato agli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a), si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Per la dotazione finanziaria del Fondo di solidarieta' nazionale-interventi indennizzatori, destinato agli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, lettere b) e c), si provvede a valere sulle risorse del Fondo di protezione civile, come determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, nel limite stabilito annualmente dalla legge finanziari.". Si riporta il testo vigente del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilita' 2015): "200. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.".