Art. 16
Proroga di termini in materia di modifiche
delle circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e Chieti
1. Per le esigenze di funzionalita' delle sedi dei tribunali de
L'Aquila e di Chieti, connesse agli eventi sismici del 2016 e 2017, i
termini di cui all'articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto
legislativo 7 settembre 2012, n. 155, sono ulteriormente prorogati
sino al 13 settembre 2020.
2. Ai maggiori oneri (( derivanti dalla disposizione del comma 1
)), pari a 500.000 euro per l'anno 2018, a 2 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente
riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019,
nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
giustizia.
Riferimenti normativi
Si riporta il testo vigente dell'articolo 11 del
decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 (Nuova
organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del
pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della
legge 14 settembre 2011, n. 148):
"Art. 11. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Salvo quanto previsto al comma 3, le disposizioni di
cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 7 acquistano efficacia
decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.
3. Le modifiche delle circoscrizioni giudiziarie de
L'Aquila e Chieti, nonche' delle relative sedi distaccate,
previste dagli articoli 1 e 2, acquistano efficacia decorsi
tre anni (22) dalla data di entrata in vigore del presente
decreto. Nei confronti dei magistrati titolari di funzioni
dirigenziali presso gli uffici giudiziari de L'Aquila e
Chieti le disposizioni di cui all'articolo 6 si applicano
decorsi due anni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.".