Art. 17
Disposizioni in tema di sospensione
di termini processuali
1. All'articolo 49, comma 9-ter, del decreto-legge n. 189 del 2016,
e' aggiunto infine il seguente periodo: «Per i soggetti che, alla
data degli eventi sismici del 26 e 30 ottobre 2016, erano residenti o
avevano sede nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata,
Fabriano e Spoleto, il rinvio d'ufficio delle udienze processuali di
cui al comma 3 e la sospensione dei termini processuali di cui al
comma 4, nonche' il rinvio e la sospensione dei termini previsti
dalla legge processuale penale per l'esercizio dei diritti e facolta'
delle parti private o della parte offesa, di cui al comma 7, operano
dalla data dei predetti eventi e sino al 31 luglio 2017 e si
applicano solo quando i predetti soggetti, entro il termine del 31
marzo 2017, dichiarino all'ufficio giudiziario interessato, ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
l'inagibilita' del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio
professionale o dell'azienda.».
2. Se la dichiarazione di cui all'articolo 49, comma 9-ter, secondo
periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016, non e' presentata nel
termine ivi previsto, cessano, alla scadenza del predetto termine,
gli effetti sospensivi disposti dal primo periodo del medesimo comma
9-ter e sono fatti salvi quelli prodottisi sino al 31 marzo 2017.
Riferimenti normativi
Si riporta il testo del comma 9-ter dell'articolo 49
del citato decreto -legge n. 189 del 2016, come modificato
dalla presente legge:
"Art. 49. Termini processuali e sostanziali.
Prescrizioni e decadenze. Rinvio di udienze, comunicazione
e notificazione di atti
1. - 9-bis. (Omissis).
9-ter. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 7 si
applicano, per gli eventi sismici del 26 e del 30 ottobre
2016, a decorrere dalla data dei predetti eventi e sino al
31 luglio 2017, anche in relazione ai Comuni di cui
all'allegato 2. Per i soggetti che, alla data degli eventi
sismici del 26 e 30 ottobre 2016, erano residenti o avevano
sede nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata,
Fabriano e Spoleto, il rinvio d'ufficio delle udienze
processuali di cui al comma 3 e la sospensione dei termini
processuali di cui al comma 4, nonche' il rinvio e la
sospensione dei termini previsti dalla legge processuale
penale per l'esercizio dei diritti e facolta' delle parti
private o della parte offesa, di cui al comma 7, operano
dalla data dei predetti eventi e sino al 31 luglio 2017 e
si applicano solo quando i predetti soggetti, entro il
termine del 31 marzo 2017, dichiarino all'ufficio
giudiziario interessato, ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
l'inagibilita' del fabbricato, della casa di abitazione,
dello studio professionale o dell'azienda.
(Omissis).".