Art. 18 Ulteriori disposizioni in materia di personale 1. All'articolo 3 del decreto-legge n. 189 del 2016, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1: 1) al terzo periodo, le parole: «da Regioni, Province e Comuni interessati» sono sostituite dalle seguenti «da parte di Regioni, Province, Comuni ovvero da parte di altre Pubbliche Amministrazioni regionali o locali interessate»; 2) al quinto periodo, le parole: «Ai relativi oneri» sono sostituite dalle seguenti: «Agli oneri di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto»; 3) il sesto periodo e' sostituito dai seguenti: «Ferme (( restando )) le previsioni di cui al terzo ed al quarto periodo, nell'ambito delle risorse disponibili sulla contabilita' speciale di cui all'articolo 4, comma 3, possono essere destinate ulteriori risorse, fino ad un massimo di complessivi 16 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, per i comandi ed i distacchi disposti dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni ovvero da altre Pubbliche Amministrazioni regionali o locali interessate, per assicurare la funzionalita' degli Uffici speciali per la ricostruzione ovvero per l'assunzione da parte delle Regioni, delle Province o dei Comuni interessati di nuovo personale, con contratti a tempo determinato della durata massima di due anni, con profilo professionale di tipo tecnico-ingegneristico a supporto dell'attivita' del Commissario straordinario, delle Regioni, delle Province e dei Comuni interessati. L'assegnazione delle risorse finanziarie previste dal quinto e dal sesto periodo del presente comma e' effettuata con provvedimento del Commissario straordinario.»; (( 3-bis) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma in materia di comandi o distacchi, ovvero per l'assunzione di personale con contratti di lavoro a tempo determinato nel limite di un contingente massimo di quindici unita', si applicano, nei limiti delle risorse finanziarie ivi previste, anche agli enti parco nazionali il cui territorio e' compreso, in tutto o in parte, nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2»; )) b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Gli incarichi dirigenziali conferiti dalle Regioni per le finalita' di cui al comma 1, quarto periodo, non sono computati nei contingenti di cui all'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.». (( b-bis) dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti: «1-ter. Le spese di funzionamento degli Uffici speciali per la ricostruzione, diverse da quelle disciplinate dal comma 1, sono a carico del fondo di cui all'articolo 4, nel limite di un milione di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018. L'assegnazione delle risorse finanziarie previste dal precedente periodo e' effettuata con provvedimento del Commissario straordinario. 1-quater. Le eventuali spese di funzionamento eccedenti i limiti previsti dal comma 1-ter sono a carico delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria». )) 2. Le unita' di personale di cui all'articolo 15-bis, comma 6, lettera a), del decreto-legge n. 189 del 2016, sono incrementate fino a ulteriori venti unita', nel limite (( dell'ulteriore importo di un milione di euro )) annui per ciascuno degli anni dal 2017 al 2021. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. 3. All'articolo 15-bis, comma 6, del decreto-legge n. 189 del 2016, dopo la lettera b), e' aggiunta la seguente: «b-bis) per le attivita' connesse alla messa in sicurezza, recupero e ricostruzione del patrimonio culturale, nell'ambito della ricostruzione post-sisma, e' autorizzato ad operare attraverso apposita contabilita' speciale dedicata alla gestione dei fondi finalizzati esclusivamente alla realizzazione dei relativi interventi in conto capitale. Sulla contabilita' speciale confluiscono altresi' le somme assegnate allo scopo dal Commissario straordinario, a valere sulle risorse di cui all'articolo 4, comma 3, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnazione su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo. Ai sensi dell'articolo 15, comma 8, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, la contabilita' speciale e' aperta per il periodo di tempo necessario al completamento degli interventi e comunque non superiore a cinque anni.». 4. All'articolo 50 del decreto-legge n. 189 del 2016, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3, lettera a), la parola: «cinquanta» e' sostituita dalla seguente: «cento»; (( a-bis) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: «3-bis. Il trattamento economico del personale pubblico della struttura commissariale, collocato, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, viene corrisposto secondo le seguenti modalita': a) le amministrazioni di provenienza provvedono, con oneri a proprio carico esclusivo, al pagamento del trattamento economico fondamentale, compresa l'indennita' di amministrazione; b) qualora l'indennita' di amministrazione risulti inferiore a quella prevista per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Commissario straordinario provvede al rimborso delle sole somme eccedenti l'importo dovuto, a tale titolo, dall'amministrazione di provenienza; c) ogni altro emolumento accessorio e' corrisposto con oneri a carico esclusivo del Commissario straordinario. 3-ter. Al personale dirigenziale di cui al comma 3 sono riconosciute una retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti della Presidenza del Consiglio dei ministri nonche', in attesa di specifica disposizione contrattuale, un'indennita' sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con provvedimento del Commissario straordinario, di importo non superiore al 50 per cento della retribuzione di posizione, a fronte delle specifiche responsabilita' connesse all'incarico attribuito, della specifica qualificazione professionale posseduta, della disponibilita' a orari disagevoli e della qualita' della prestazione individuale. Restano ferme le previsioni di cui al secondo periodo del comma 1 e alle lettere b) e c) del comma 7. 3-quater. Le disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter si applicano anche al personale di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29 settembre 2016. 3-quinquies. Alle spese per il funzionamento della struttura commissariale si provvede con le risorse della contabilita' speciale prevista dall'articolo 4, comma 3»; a-ter) alla lettera b) del comma 7, le parole: «nell'ambito della contrattazione integrativa decentrata» sono sostituite dalle seguenti: «nelle more della definizione di appositi accordi nell'ambito della contrattazione integrativa decentrata»; a-quater) alla lettera c) del comma 7, le parole: «nell'ambito della contrattazione integrativa decentrata, attribuito un incremento fino al 30 per cento del trattamento accessorio, tenendo conto dei risultati conseguiti su specifiche attivita' legate all'emergenza e alla ricostruzione» sono sostituite dalle seguenti: «nelle more della definizione di appositi accordi nell'ambito della contrattazione integrativa decentrata, un incremento fino al 30 per cento del trattamento accessorio, tenendo conto dei risultati conseguiti su specifici progetti legati all'emergenza e alla ricostruzione, determinati semestralmente dal Commissario straordinario»; )) b) dopo il comma 7, e' inserito il seguente: «7-bis. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano anche ai dipendenti pubblici impiegati presso gli uffici speciali di cui all'articolo 3.»; c) il comma 8 e' sostituito dal seguente: «8. All'attuazione del presente articolo si provvede, ai sensi dell'articolo 52, nei limiti di spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2016 e 15 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Agli eventuali maggiori oneri si fa fronte con le risorse disponibili sulla contabilita' speciale di cui all'articolo 4, comma 3, entro il limite massimo di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.». (( c-bis) al comma 9 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Ai fini dell'esercizio di ulteriori e specifiche attivita' di controllo sulla ricostruzione privata, il Commissario straordinario puo' stipulare apposite convenzioni con il Corpo della guardia di finanza e con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Agli eventuali maggiori oneri finanziari si provvede con le risorse della contabilita' speciale di cui all'articolo 4, comma 3». )) 5. All'articolo 50-bis, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono apportate le seguenti modificazioni: (( a) al comma 1, le parole da: «e di 14,5 milioni di euro per l'anno 2017» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «, di 24 milioni di euro per l'anno 2017 e di 29 milioni di euro per l'anno 2018, ulteriori unita' di personale con professionalita' di tipo tecnico o amministrativo-contabile, fino a settecento unita' per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Ai relativi oneri si fa fronte, nel limite di 1,8 milioni di euro per l'anno 2016 e di 14,5 milioni di euro per l'anno 2017, ai sensi dell'articolo 52 e, nel limite di 9,5 milioni di euro per l'anno 2017 e di 29 milioni di euro per l'anno 2018, con le risorse disponibili sulla contabilita' speciale di cui all'articolo 4, comma 3»; )) b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Nei limiti delle risorse finanziarie previste dal comma 1 e delle unita' di personale assegnate con i provvedimenti di cui al comma 2, i Comuni di cui agli allegati 1 e 2 possono, con efficacia limitata agli anni 2017 e 2018, incrementare la durata della prestazione lavorativa dei rapporti di lavoro a tempo parziale gia' in essere con professionalita' di tipo tecnico o amministrativo, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.»; c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: «3-bis. Nelle more dell'espletamento delle procedure previste dal comma 3 e limitatamente allo svolgimento di compiti di natura tecnico-amministrativa strettamente connessi ai servizi sociali, all'attivita' di progettazione, all'attivita' di affidamento dei lavori, dei servizi e delle forniture, all'attivita' di direzione dei lavori e di controllo sull'esecuzione degli appalti, nell'ambito delle risorse a tal fine previste, i Comuni di cui agli allegati 1 e 2, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono sottoscrivere contratti di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con durata non superiore al 31 dicembre 2017 e non rinnovabili. 3-ter. I contratti previsti dal comma 3-bis possono essere stipulati, previa valutazione dei titoli ed apprezzamento della sussistenza di un'adeguata esperienza professionale, esclusivamente con esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria di tipo amministrativo-contabile e con esperti iscritti agli ordini e collegi professionali ovvero abilitati all'esercizio della professione relativamente a competenze di tipo tecnico nell'ambito dell'edilizia o delle opere pubbliche. Ai fini della determinazione del compenso dovuto agli esperti, che, in ogni caso, non puo' essere superiore alle voci di natura fissa e continuativa del trattamento economico previsto per il personale dipendente appartenente alla categoria D dalla contrattazione collettiva nazionale del comparto Regioni ed autonomie locali, si applicano le previsioni dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, relativamente alla non obbligatorieta' delle vigenti tariffe professionali fisse o minime. 3-quater. Le assegnazioni delle risorse finanziarie, necessarie per la sottoscrizione dei contratti previsti dal comma 3-bis, sono effettuate con provvedimento del Commissario straordinario, d'intesa con i Presidenti delle Regioni-vice commissari, assicurando la possibilita' per ciascun Comune interessato di stipulare contratti di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa. 3-quinquies. In nessun caso, il numero dei contratti che i Comuni di cui agli allegati 1 e 2 sono autorizzati a stipulare, ai sensi e per gli effetti del comma 3-bis, puo' essere superiore a trecentocinquanta. 3-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 3-bis, 3-ter e 3-quinquies si applicano anche alle Province interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. A tal fine, una quota pari al dieci per cento delle risorse finanziarie e delle unita' di personale complessivamente previste dai sopra citati commi e' riservata alle Province per le assunzioni di nuovo personale a tempo determinato, per le rimodulazioni dei contratti di lavoro a tempo parziale gia' in essere secondo le modalita' previste dal comma 1-bis, nonche' per la sottoscrizione di contratti di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa. Con provvedimento del Commissario straordinario, sentito il Capo del Dipartimento della protezione civile e previa deliberazione della cabina di coordinamento della ricostruzione, istituita dall'articolo 1, comma 5, sono determinati i profili professionali ed il numero massimo delle unita' di personale che ciascuna Provincia e' autorizzata ad assumere per le esigenze di cui al comma 1, sulla base delle richieste da esse formulate entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Con il medesimo provvedimento sono assegnate le risorse finanziarie per la sottoscrizione dei contratti di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa previsti dai commi 3-bis e 3-ter.». (( 3-septies. Nei casi in cui con ordinanza sia stata disposta la chiusura di uffici pubblici, in considerazione di situazioni di grave stato di allerta derivante da calamita' naturali di tipo sismico o meteorologico, le pubbliche amministrazioni che hanno uffici situati nell'ambito territoriale definito dalla stessa ordinanza che ne abbia disposto la chiusura verificano se sussistono altre modalita' che consentano lo svolgimento della prestazione lavorativa da parte dei propri dipendenti, compresi il lavoro a distanza e il lavoro agile. In caso di impedimento oggettivo e assoluto ad adempiere alla prestazione lavorativa, per causa comunque non imputabile al lavoratore, le stesse amministrazioni definiscono, d'intesa con il lavoratore medesimo, un graduale recupero dei giorni o delle ore non lavorate, se occorre in un arco temporale anche superiore a un anno, salvo che il lavoratore non chieda di utilizzare i permessi retribuiti, fruibili a scelta in giorni o in ore, contemplati dal contratto collettivo nazionale di lavoro, anche se relativi a fattispecie diverse». 5-bis. Al comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, dopo le parole: «pari a 2,0 milioni di euro,» sono inserite le seguenti: «nonche' un contributo di 500.000 euro finalizzato alle spese per il personale impiegato presso gli uffici territoriali per la ricostruzione,». 5-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 5-bis si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e successivi rifinanziamenti. 5-quater. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 189 del 2016, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «Alla cabina di coordinamento partecipano, oltre al Commissario straordinario, i Presidenti delle Regioni, in qualita' di vice commissari, ovvero, in casi del tutto eccezionali, uno dei componenti della Giunta regionale munito di apposita delega motivata». 5-quinquies. I soggetti pubblici beneficiari dei trasferimenti eseguiti, ai sensi dell'articolo 67-bis, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dal titolare della gestione stralcio della contabilita' speciale n. 5281, sono autorizzati ad utilizzare le risorse incassate e rimaste disponibili all'esito della rendicontazione effettuata ai sensi dell'articolo 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per le medesime finalita' di assistenza ed emergenza nascenti dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016. Resta fermo che la relativa rendicontazione deve essere resa ai sensi del medesimo articolo 5, comma 5-bis, della legge n. 225 del 1992. ))
Riferimenti normativi Il testo del comma 1 dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 189 del 2016, come modificato dal presente articolo, e' riportato nelle Note all'art. 5. Il testo del comma 6 dell'articolo 15-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016 e' riportato nelle Note all'art. 1. Si riporta il testo vigente del comma 354 dell'articolo 1 della citata legge n. 208 del 2015: "354. Per il funzionamento degli Istituti afferenti al settore museale, a decorrere dall'anno 2016, e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo.". Il testo dell'articolo 50 del citato decreto-legge n. 189 del 2016, come modificato dal presente articolo, e' riportato nelle Note all'art. 5. Si riporta il testo dell'articolo 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, come modificato dalla presente legge: "Art. 50-bis. Disposizioni concernenti il personale dei Comuni e del Dipartimento della protezione civile 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, in ordine alla composizione degli Uffici speciali per la ricostruzione, tenuto conto degli eventi sismici di cui all'articolo 1, e del conseguente numero di procedimenti facenti carico ai Comuni di cui agli allegati 1 e 2, gli stessi possono assumere con contratti di lavoro a tempo determinato, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel limite di spesa di 1,8 milioni di euro per l'anno 2016, di 24 milioni di euro per l'anno 2017 e di 29 milioni di euro per l'anno 2018, ulteriori unita' di personale con professionalita' di tipo tecnico o amministrativo-contabile, fino a settecento unita' per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Ai relativi oneri si fa fronte, nel limite di 1,8 milioni di euro per l'anno 2016 e di 14,5 milioni di euro per l'anno 2017, ai sensi dell'articolo 52 e, nel limite di 9,5 milioni di euro per l'anno 2017 e di 29 milioni di euro per l'anno 2018, con le risorse disponibili sulla contabilita' speciale di cui all'articolo 4, comma 3. 1-bis. Nei limiti delle risorse finanziarie previste dal comma 1 e delle unita' di personale assegnate con i provvedimenti di cui al comma 2, i Comuni di cui agli allegati 1 e 2 possono, con efficacia limitata agli anni 2017 e 2018, incrementare la durata della prestazione lavorativa dei rapporti di lavoro a tempo parziale gia' in essere con professionalita' di tipo tecnico o amministrativo, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 2. Con provvedimento del Commissario straordinario, sentito il Capo del Dipartimento della protezione civile e previa deliberazione della cabina di coordinamento della ricostruzione, istituita dall'articolo 1, comma 5, sono determinati i profili professionali ed il numero massimo delle unita' di personale che ciascun Comune e' autorizzato ad assumere per le esigenze di cui al comma 1. Il provvedimento e' adottato sulla base delle richieste che i Comuni avanzano al Commissario medesimo entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 3. Le assunzioni sono effettuate con facolta' di attingere dalle graduatorie vigenti, formate anche per assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali compatibili con le esigenze. E' data facolta' di attingere alle graduatorie vigenti di altre amministrazioni, disponibili nel sito del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Qualora nelle graduatorie suddette non risulti individuabile personale del profilo professionale richiesto, il Comune puo' procedere all'assunzione previa selezione pubblica, anche per soli titoli, sulla base di criteri di pubblicita', trasparenza e imparzialita'. 3-bis. Nelle more dell'espletamento delle procedure previste dal comma 3 e limitatamente allo svolgimento di compiti di natura tecnico-amministrativa strettamente connessi ai servizi sociali, all'attivita' di progettazione, all'attivita' di affidamento dei lavori, dei servizi e delle forniture, all'attivita' di direzione dei lavori e di controllo sull'esecuzione degli appalti, nell'ambito delle risorse a tal fine previste, i Comuni di cui agli allegati 1 e 2, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono sottoscrivere contratti di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con durata non superiore al 31 dicembre 2017 e non rinnovabili. 3-ter. I contratti previsti dal comma 3-bis possono essere stipulati, previa valutazione dei titoli ed apprezzamento della sussistenza di un'adeguata esperienza professionale, esclusivamente con esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria di tipo amministrativo-contabile e con esperti iscritti agli ordini e collegi professionali ovvero abilitati all'esercizio della professione relativamente a competenze di tipo tecnico nell'ambito dell'edilizia o delle opere pubbliche. Ai fini della determinazione del compenso dovuto agli esperti, che, in ogni caso, non puo' essere superiore alle voci di natura fissa e continuativa del trattamento economico previsto per il personale dipendente appartenente alla categoria D dalla contrattazione collettiva nazionale del comparto Regioni ed autonomie locali, si applicano le previsioni dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, relativamente alla non obbligatorieta' delle vigenti tariffe professionali fisse o minime. 3-quater. Le assegnazioni delle risorse finanziarie, necessarie per la sottoscrizione dei contratti previsti dal comma 3-bis, sono effettuate con provvedimento del Commissario straordinario, d'intesa con i Presidenti delle Regioni - vice commissari, assicurando la possibilita' per ciascun Comune interessato di stipulare contratti di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa. 3-quinquies. In nessun caso, il numero dei contratti che i Comuni di cui agli allegati 1 e 2 sono autorizzati a stipulare, ai sensi e per gli effetti del comma 3-bis, puo' essere superiore a trecentocinquanta. 3-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 3-bis, 3-ter e 3-quinquies si applicano anche alle Province interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. A tal fine, una quota pari al dieci per cento delle risorse finanziarie e delle unita' di personale complessivamente previste dai sopra citati commi e' riservata alle Province per le assunzioni di nuovo personale a tempo determinato, per le rimodulazioni dei contratti di lavoro a tempo parziale gia' in essere secondo le modalita' previste dal comma 1-bis, nonche' per la sottoscrizione di contratti di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa. Con provvedimento del Commissario straordinario, sentito il Capo del Dipartimento della protezione civile e previa deliberazione della cabina di coordinamento della ricostruzione, istituita dall'articolo 1, comma 5, sono determinati i profili professionali ed il numero massimo delle unita' di personale che ciascuna Provincia e' autorizzata ad assumere per le esigenze di cui al comma 1, sulla base delle richieste da esse formulate entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Con il medesimo provvedimento sono assegnate le risorse finanziarie per la sottoscrizione dei contratti di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa previsti dai commi 3-bis e 3-ter. 3-septies. Nei casi in cui con ordinanza sia stata disposta la chiusura di uffici pubblici, in considerazione di situazioni di grave stato di allerta derivante da calamita' naturali di tipo sismico o meteorologico, le pubbliche amministrazioni che hanno uffici situati nell'ambito territoriale definito dalla stessa ordinanza che ne abbia disposto la chiusura verificano se sussistono altre modalita' che consentano lo svolgimento della prestazione lavorativa da parte dei propri dipendenti, compresi il lavoro a distanza e il lavoro agile. In caso di impedimento oggettivo e assoluto ad adempiere alla prestazione lavorativa, per causa comunque non imputabile al lavoratore, le stesse amministrazioni definiscono, d'intesa con il lavoratore medesimo, un graduale recupero dei giorni o delle ore non lavorate, se occorre in un arco temporale anche superiore a un anno, salvo che il lavoratore non chieda di utilizzare i permessi retribuiti, fruibili a scelta in giorni o in ore, contemplati dal contratto collettivo nazionale di lavoro, anche se relativi a fattispecie diverse. 4. Al fine di far fronte all'eccezionalita' dell'impegno conseguente al reiterarsi delle situazioni di emergenza correlate agli eventi sismici di cui all'articolo 1, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e' autorizzato ad assumere, con contratti di lavoro a tempo determinato della durata di un anno, fino ad un massimo di venti unita' di personale, con professionalita' di tipo tecnico o amministrativo, per lo svolgimento delle attivita' connesse alla situazione di emergenza, con le modalita' e secondo le procedure di cui al comma 3. Ai relativi oneri si provvede, entro il limite complessivo massimo di 140.000 euro per l'anno 2016 e di 960.000 euro per l'anno 2017, ai sensi dell'articolo 52. 5. Con ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile, adottate ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, in deroga alla normativa vigente e fino alla scadenza dello stato di emergenza puo' essere autorizzata la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato, purche' nel rispetto del limite massimo imposto dalle disposizioni dell'Unione europea, dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, nonche' dei contratti per prestazioni di carattere intellettuale in materie tecnico-specialistiche presso le componenti e le strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, direttamente impegnate nella gestione delle attivita' di emergenza. Le disposizioni del primo periodo si applicano ai rapporti in essere alla data di entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle ordinanze adottate in attuazione del presente articolo si provvede esclusivamente a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente nei bilanci delle amministrazioni interessate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160 (Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio), come modificato dalla presente legge: "Art. 3. Contributo straordinario in favore del Comune de L'Aquila 1. - 1. - quater (Omissis). 2. Agli altri comuni del cratere sismico, diversi da L'Aquila, per le maggiori spese e le minori entrate comunque connesse alle esigenze della ricostruzione, per l'anno 2016 e' destinato un contributo pari a 2,5 milioni di euro, comprensivo di una quota pari a 500.000 euro finalizzata alle spese per il personale impiegato presso gli uffici territoriali per la ricostruzione (UTR) per l'espletamento delle pratiche relative ai comuni fuori del cratere, e per l'anno 2017 e' destinato un contributo pari a 2,0 milioni di euro, nonche' un contributo di 500.000 euro finalizzato alle spese per il personale impiegato presso gli uffici territoriali per la ricostruzione, a valere sulle risorse di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e successivi rifinanziamenti, e con le modalita' ivi previste. Tali risorse sono trasferite al Comune di Fossa che le ripartisce tra i singoli beneficiari previa verifica da parte dell'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere degli effettivi fabbisogni. (Omissis).". Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo 7-bis del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015): "Art. 7-bis. Rifinanziamento della ricostruzione privata nei comuni interessati dal sisma in Abruzzo 1. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi per la ricostruzione privata nei territori della regione Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e' autorizzata la spesa di 197,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2019 al fine della concessione di contributi a privati, per la ricostruzione o riparazione di immobili, prioritariamente adibiti ad abitazione principale, danneggiati ovvero per l'acquisto di nuove abitazioni, sostitutive dell'abitazione principale distrutta. Le risorse di cui al precedente periodo sono assegnate ai comuni interessati con delibera del CIPE che puo' autorizzare gli enti locali all'attribuzione dei contributi in relazione alle effettive esigenze di ricostruzione, previa presentazione del monitoraggio sullo stato di utilizzo delle risorse allo scopo finalizzate, ferma restando l'erogazione dei contributi nei limiti degli stanziamenti annuali iscritti in bilancio. Per consentire la prosecuzione degli interventi di cui al presente articolo senza soluzione di continuita', il CIPE puo' altresi' autorizzare l'utilizzo, nel limite massimo di 150 milioni di euro per l'anno 2013, delle risorse destinate agli interventi di ricostruzione pubblica, di cui al punto 1.3 della delibera del CIPE n. 135/2012 del 21 dicembre 2012, in via di anticipazione, a valere sulle risorse di cui al primo periodo del presente comma, fermo restando, comunque, lo stanziamento complessivo di cui al citato punto 1.3. (Omissis).". Il testo modificato del comma 5 dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 189 del 2016 e' riportato nelle Note all'art. 12. Si riporta il testo vigente del comma 5 dell'articolo 67-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (Misure urgenti per la crescita del Paese): "Art. 67-bis. Chiusura dello stato di emergenza 1. - 4. (Omissis). 5. Entro il 30 settembre 2012 le residue disponibilita' della contabilita' speciale intestata al Commissario delegato per la ricostruzione sono versate ai comuni, alle province e agli enti attuatori interessati, in relazione alle attribuzioni di loro competenza, per le quote stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro per la coesione territoriale. Le spese sostenute a valere sulle risorse eventualmente trasferite sono escluse dai vincoli del patto di stabilita' interno. Con il medesimo decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, anche nelle more dell'adozione dei provvedimenti attuativi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, disciplina le modalita' per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale degli interventi di ricostruzione e per l'invio dei relativi dati al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni. Le disposizioni del decreto legislativo n. 229 del 2011 e dei relativi provvedimenti attuativi si applicano ove compatibili con le disposizioni del presente articolo e degli articoli da 67-ter a 67-sexies.". Il testo vigente del comma 5-bis dell'articolo 5 della citata legge n. 225 del 1992 e' riportato nelle Note all'art. 14.