Art. 18
Ulteriori disposizioni in materia di personale
1. All'articolo 3 del decreto-legge n. 189 del 2016, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) al terzo periodo, le parole: «da Regioni, Province e Comuni
interessati» sono sostituite dalle seguenti «da parte di Regioni,
Province, Comuni ovvero da parte di altre Pubbliche Amministrazioni
regionali o locali interessate»;
2) al quinto periodo, le parole: «Ai relativi oneri» sono
sostituite dalle seguenti: «Agli oneri di cui ai periodi primo,
secondo, terzo e quarto»;
3) il sesto periodo e' sostituito dai seguenti: «Ferme (( restando
)) le previsioni di cui al terzo ed al quarto periodo, nell'ambito
delle risorse disponibili sulla contabilita' speciale di cui
all'articolo 4, comma 3, possono essere destinate ulteriori risorse,
fino ad un massimo di complessivi 16 milioni di euro per gli anni
2017 e 2018, per i comandi ed i distacchi disposti dalle Regioni,
dalle Province, dai Comuni ovvero da altre Pubbliche Amministrazioni
regionali o locali interessate, per assicurare la funzionalita' degli
Uffici speciali per la ricostruzione ovvero per l'assunzione da parte
delle Regioni, delle Province o dei Comuni interessati di nuovo
personale, con contratti a tempo determinato della durata massima di
due anni, con profilo professionale di tipo tecnico-ingegneristico a
supporto dell'attivita' del Commissario straordinario, delle Regioni,
delle Province e dei Comuni interessati. L'assegnazione delle risorse
finanziarie previste dal quinto e dal sesto periodo del presente
comma e' effettuata con provvedimento del Commissario
straordinario.»;
(( 3-bis) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le
disposizioni del presente comma in materia di comandi o distacchi,
ovvero per l'assunzione di personale con contratti di lavoro a tempo
determinato nel limite di un contingente massimo di quindici unita',
si applicano, nei limiti delle risorse finanziarie ivi previste,
anche agli enti parco nazionali il cui territorio e' compreso, in
tutto o in parte, nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2»; ))
b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Gli incarichi
dirigenziali conferiti dalle Regioni per le finalita' di cui al comma
1, quarto periodo, non sono computati nei contingenti di cui
all'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.».
(( b-bis) dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti:
«1-ter. Le spese di funzionamento degli Uffici speciali per la
ricostruzione, diverse da quelle disciplinate dal comma 1, sono a
carico del fondo di cui all'articolo 4, nel limite di un milione di
euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018. L'assegnazione delle
risorse finanziarie previste dal precedente periodo e' effettuata con
provvedimento del Commissario straordinario.
1-quater. Le eventuali spese di funzionamento eccedenti i limiti
previsti dal comma 1-ter sono a carico delle Regioni Abruzzo, Lazio,
Marche e Umbria». ))
2. Le unita' di personale di cui all'articolo 15-bis, comma 6,
lettera a), del decreto-legge n. 189 del 2016, sono incrementate fino
a ulteriori venti unita', nel limite (( dell'ulteriore importo di un
milione di euro )) annui per ciascuno degli anni dal 2017 al 2021. Ai
relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208.
3. All'articolo 15-bis, comma 6, del decreto-legge n. 189 del 2016,
dopo la lettera b), e' aggiunta la seguente:
«b-bis) per le attivita' connesse alla messa in sicurezza,
recupero e ricostruzione del patrimonio culturale, nell'ambito della
ricostruzione post-sisma, e' autorizzato ad operare attraverso
apposita contabilita' speciale dedicata alla gestione dei fondi
finalizzati esclusivamente alla realizzazione dei relativi interventi
in conto capitale. Sulla contabilita' speciale confluiscono altresi'
le somme assegnate allo scopo dal Commissario straordinario, a valere
sulle risorse di cui all'articolo 4, comma 3, previo versamento
all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnazione su apposito
capitolo dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo. Ai sensi dell'articolo 15, comma
8, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, la contabilita' speciale e'
aperta per il periodo di tempo necessario al completamento degli
interventi e comunque non superiore a cinque anni.».
4. All'articolo 50 del decreto-legge n. 189 del 2016, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, lettera a), la parola: «cinquanta» e' sostituita
dalla seguente: «cento»;
(( a-bis) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Il trattamento economico del personale pubblico della
struttura commissariale, collocato, ai sensi dell'articolo 17, comma
14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando,
fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi
ordinamenti, viene corrisposto secondo le seguenti modalita':
a) le amministrazioni di provenienza provvedono, con oneri a
proprio carico esclusivo, al pagamento del trattamento economico
fondamentale, compresa l'indennita' di amministrazione;
b) qualora l'indennita' di amministrazione risulti inferiore a
quella prevista per il personale della Presidenza del Consiglio dei
ministri, il Commissario straordinario provvede al rimborso delle
sole somme eccedenti l'importo dovuto, a tale titolo,
dall'amministrazione di provenienza;
c) ogni altro emolumento accessorio e' corrisposto con oneri a
carico esclusivo del Commissario straordinario.
3-ter. Al personale dirigenziale di cui al comma 3 sono
riconosciute una retribuzione di posizione in misura equivalente ai
valori economici massimi attribuiti ai dirigenti della Presidenza del
Consiglio dei ministri nonche', in attesa di specifica disposizione
contrattuale, un'indennita' sostitutiva della retribuzione di
risultato, determinata con provvedimento del Commissario
straordinario, di importo non superiore al 50 per cento della
retribuzione di posizione, a fronte delle specifiche responsabilita'
connesse all'incarico attribuito, della specifica qualificazione
professionale posseduta, della disponibilita' a orari disagevoli e
della qualita' della prestazione individuale. Restano ferme le
previsioni di cui al secondo periodo del comma 1 e alle lettere b) e
c) del comma 7.
3-quater. Le disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter si
applicano anche al personale di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29 settembre 2016.
3-quinquies. Alle spese per il funzionamento della struttura
commissariale si provvede con le risorse della contabilita' speciale
prevista dall'articolo 4, comma 3»;
a-ter) alla lettera b) del comma 7, le parole: «nell'ambito della
contrattazione integrativa decentrata» sono sostituite dalle
seguenti: «nelle more della definizione di appositi accordi
nell'ambito della contrattazione integrativa decentrata»;
a-quater) alla lettera c) del comma 7, le parole: «nell'ambito
della contrattazione integrativa decentrata, attribuito un incremento
fino al 30 per cento del trattamento accessorio, tenendo conto dei
risultati conseguiti su specifiche attivita' legate all'emergenza e
alla ricostruzione» sono sostituite dalle seguenti: «nelle more della
definizione di appositi accordi nell'ambito della contrattazione
integrativa decentrata, un incremento fino al 30 per cento del
trattamento accessorio, tenendo conto dei risultati conseguiti su
specifici progetti legati all'emergenza e alla ricostruzione,
determinati semestralmente dal Commissario straordinario»; ))
b) dopo il comma 7, e' inserito il seguente: «7-bis. Le
disposizioni di cui al comma 7 si applicano anche ai dipendenti
pubblici impiegati presso gli uffici speciali di cui all'articolo
3.»;
c) il comma 8 e' sostituito dal seguente: «8. All'attuazione del
presente articolo si provvede, ai sensi dell'articolo 52, nei limiti
di spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2016 e 15 milioni di euro
annui per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Agli eventuali maggiori
oneri si fa fronte con le risorse disponibili sulla contabilita'
speciale di cui all'articolo 4, comma 3, entro il limite massimo di
3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.».
(( c-bis) al comma 9 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
«Ai fini dell'esercizio di ulteriori e specifiche attivita' di
controllo sulla ricostruzione privata, il Commissario straordinario
puo' stipulare apposite convenzioni con il Corpo della guardia di
finanza e con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Agli eventuali
maggiori oneri finanziari si provvede con le risorse della
contabilita' speciale di cui all'articolo 4, comma 3». ))
5. All'articolo 50-bis, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono
apportate le seguenti modificazioni:
(( a) al comma 1, le parole da: «e di 14,5 milioni di euro per
l'anno 2017» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:
«, di 24 milioni di euro per l'anno 2017 e di 29 milioni di euro per
l'anno 2018, ulteriori unita' di personale con professionalita' di
tipo tecnico o amministrativo-contabile, fino a settecento unita' per
ciascuno degli anni 2017 e 2018. Ai relativi oneri si fa fronte, nel
limite di 1,8 milioni di euro per l'anno 2016 e di 14,5 milioni di
euro per l'anno 2017, ai sensi dell'articolo 52 e, nel limite di 9,5
milioni di euro per l'anno 2017 e di 29 milioni di euro per l'anno
2018, con le risorse disponibili sulla contabilita' speciale di cui
all'articolo 4, comma 3»; ))
b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Nei limiti
delle risorse finanziarie previste dal comma 1 e delle unita' di
personale assegnate con i provvedimenti di cui al comma 2, i Comuni
di cui agli allegati 1 e 2 possono, con efficacia limitata agli anni
2017 e 2018, incrementare la durata della prestazione lavorativa dei
rapporti di lavoro a tempo parziale gia' in essere con
professionalita' di tipo tecnico o amministrativo, in deroga ai
vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo
9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui
all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n.
296.»;
c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Nelle more dell'espletamento delle procedure previste dal
comma 3 e limitatamente allo svolgimento di compiti di natura
tecnico-amministrativa strettamente connessi ai servizi sociali,
all'attivita' di progettazione, all'attivita' di affidamento dei
lavori, dei servizi e delle forniture, all'attivita' di direzione dei
lavori e di controllo sull'esecuzione degli appalti, nell'ambito
delle risorse a tal fine previste, i Comuni di cui agli allegati 1 e
2, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di
cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, possono sottoscrivere contratti di lavoro
autonomo di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi e per
gli effetti dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, con durata non superiore al 31 dicembre 2017 e
non rinnovabili.
3-ter. I contratti previsti dal comma 3-bis possono essere
stipulati, previa valutazione dei titoli ed apprezzamento della
sussistenza di un'adeguata esperienza professionale, esclusivamente
con esperti di particolare e comprovata specializzazione anche
universitaria di tipo amministrativo-contabile e con esperti iscritti
agli ordini e collegi professionali ovvero abilitati all'esercizio
della professione relativamente a competenze di tipo tecnico
nell'ambito dell'edilizia o delle opere pubbliche. Ai fini della
determinazione del compenso dovuto agli esperti, che, in ogni caso,
non puo' essere superiore alle voci di natura fissa e continuativa
del trattamento economico previsto per il personale dipendente
appartenente alla categoria D dalla contrattazione collettiva
nazionale del comparto Regioni ed autonomie locali, si applicano le
previsioni dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006,
n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.
248, relativamente alla non obbligatorieta' delle vigenti tariffe
professionali fisse o minime.
3-quater. Le assegnazioni delle risorse finanziarie, necessarie per
la sottoscrizione dei contratti previsti dal comma 3-bis, sono
effettuate con provvedimento del Commissario straordinario, d'intesa
con i Presidenti delle Regioni-vice commissari, assicurando la
possibilita' per ciascun Comune interessato di stipulare contratti di
lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa.
3-quinquies. In nessun caso, il numero dei contratti che i Comuni
di cui agli allegati 1 e 2 sono autorizzati a stipulare, ai sensi e
per gli effetti del comma 3-bis, puo' essere superiore a
trecentocinquanta.
3-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 3-bis, 3-ter e
3-quinquies si applicano anche alle Province interessate dagli eventi
sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. A tal fine, una
quota pari al dieci per cento delle risorse finanziarie e delle
unita' di personale complessivamente previste dai sopra citati commi
e' riservata alle Province per le assunzioni di nuovo personale a
tempo determinato, per le rimodulazioni dei contratti di lavoro a
tempo parziale gia' in essere secondo le modalita' previste dal comma
1-bis, nonche' per la sottoscrizione di contratti di lavoro autonomo
di collaborazione coordinata e continuativa. Con provvedimento del
Commissario straordinario, sentito il Capo del Dipartimento della
protezione civile e previa deliberazione della cabina di
coordinamento della ricostruzione, istituita dall'articolo 1, comma
5, sono determinati i profili professionali ed il numero massimo
delle unita' di personale che ciascuna Provincia e' autorizzata ad
assumere per le esigenze di cui al comma 1, sulla base delle
richieste da esse formulate entro quindici giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione. Con il medesimo
provvedimento sono assegnate le risorse finanziarie per la
sottoscrizione dei contratti di lavoro autonomo di collaborazione
coordinata e continuativa previsti dai commi 3-bis e 3-ter.».
(( 3-septies. Nei casi in cui con ordinanza sia stata disposta la
chiusura di uffici pubblici, in considerazione di situazioni di grave
stato di allerta derivante da calamita' naturali di tipo sismico o
meteorologico, le pubbliche amministrazioni che hanno uffici situati
nell'ambito territoriale definito dalla stessa ordinanza che ne abbia
disposto la chiusura verificano se sussistono altre modalita' che
consentano lo svolgimento della prestazione lavorativa da parte dei
propri dipendenti, compresi il lavoro a distanza e il lavoro agile.
In caso di impedimento oggettivo e assoluto ad adempiere alla
prestazione lavorativa, per causa comunque non imputabile al
lavoratore, le stesse amministrazioni definiscono, d'intesa con il
lavoratore medesimo, un graduale recupero dei giorni o delle ore non
lavorate, se occorre in un arco temporale anche superiore a un anno,
salvo che il lavoratore non chieda di utilizzare i permessi
retribuiti, fruibili a scelta in giorni o in ore, contemplati dal
contratto collettivo nazionale di lavoro, anche se relativi a
fattispecie diverse».
5-bis. Al comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016,
n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n.
160, dopo le parole: «pari a 2,0 milioni di euro,» sono inserite le
seguenti: «nonche' un contributo di 500.000 euro finalizzato alle
spese per il personale impiegato presso gli uffici territoriali per
la ricostruzione,».
5-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 5-bis
si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 7-bis, comma
1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e successivi
rifinanziamenti.
5-quater. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 189 del
2016, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «Alla cabina
di coordinamento partecipano, oltre al Commissario straordinario, i
Presidenti delle Regioni, in qualita' di vice commissari, ovvero, in
casi del tutto eccezionali, uno dei componenti della Giunta regionale
munito di apposita delega motivata».
5-quinquies. I soggetti pubblici beneficiari dei trasferimenti
eseguiti, ai sensi dell'articolo 67-bis, comma 5, del decreto-legge
22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 134, dal titolare della gestione stralcio della
contabilita' speciale n. 5281, sono autorizzati ad utilizzare le
risorse incassate e rimaste disponibili all'esito della
rendicontazione effettuata ai sensi dell'articolo 5, comma 5-bis,
della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per le medesime finalita' di
assistenza ed emergenza nascenti dagli eventi sismici verificatisi
dal 24 agosto 2016. Resta fermo che la relativa rendicontazione deve
essere resa ai sensi del medesimo articolo 5, comma 5-bis, della
legge n. 225 del 1992. ))
Riferimenti normativi
Il testo del comma 1 dell'articolo 3 del citato
decreto-legge n. 189 del 2016, come modificato dal presente
articolo, e' riportato nelle Note all'art. 5.
Il testo del comma 6 dell'articolo 15-bis del citato
decreto-legge n. 189 del 2016 e' riportato nelle Note
all'art. 1.
Si riporta il testo vigente del comma 354 dell'articolo
1 della citata legge n. 208 del 2015:
"354. Per il funzionamento degli Istituti afferenti al
settore museale, a decorrere dall'anno 2016, e' autorizzata
la spesa di 10 milioni di euro annui da iscrivere nello
stato di previsione del Ministero dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo.".
Il testo dell'articolo 50 del citato decreto-legge n.
189 del 2016, come modificato dal presente articolo, e'
riportato nelle Note all'art. 5.
Si riporta il testo dell'articolo 50-bis del citato
decreto-legge n. 189 del 2016, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 50-bis. Disposizioni concernenti il personale dei
Comuni e del Dipartimento della protezione civile
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3,
comma 1, in ordine alla composizione degli Uffici speciali
per la ricostruzione, tenuto conto degli eventi sismici di
cui all'articolo 1, e del conseguente numero di
procedimenti facenti carico ai Comuni di cui agli allegati
1 e 2, gli stessi possono assumere con contratti di lavoro
a tempo determinato, in deroga ai vincoli di contenimento
della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28,
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e
successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, commi
557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel limite
di spesa di 1,8 milioni di euro per l'anno 2016, di 24
milioni di euro per l'anno 2017 e di 29 milioni di euro per
l'anno 2018, ulteriori unita' di personale con
professionalita' di tipo tecnico o
amministrativo-contabile, fino a settecento unita' per
ciascuno degli anni 2017 e 2018. Ai relativi oneri si fa
fronte, nel limite di 1,8 milioni di euro per l'anno 2016 e
di 14,5 milioni di euro per l'anno 2017, ai sensi
dell'articolo 52 e, nel limite di 9,5 milioni di euro per
l'anno 2017 e di 29 milioni di euro per l'anno 2018, con le
risorse disponibili sulla contabilita' speciale di cui
all'articolo 4, comma 3.
1-bis. Nei limiti delle risorse finanziarie previste
dal comma 1 e delle unita' di personale assegnate con i
provvedimenti di cui al comma 2, i Comuni di cui agli
allegati 1 e 2 possono, con efficacia limitata agli anni
2017 e 2018, incrementare la durata della prestazione
lavorativa dei rapporti di lavoro a tempo parziale gia' in
essere con professionalita' di tipo tecnico o
amministrativo, in deroga ai vincoli di contenimento della
spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui
all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre
2006, n. 296.
2. Con provvedimento del Commissario straordinario,
sentito il Capo del Dipartimento della protezione civile e
previa deliberazione della cabina di coordinamento della
ricostruzione, istituita dall'articolo 1, comma 5, sono
determinati i profili professionali ed il numero massimo
delle unita' di personale che ciascun Comune e' autorizzato
ad assumere per le esigenze di cui al comma 1. Il
provvedimento e' adottato sulla base delle richieste che i
Comuni avanzano al Commissario medesimo entro quindici
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
3. Le assunzioni sono effettuate con facolta' di
attingere dalle graduatorie vigenti, formate anche per
assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali
compatibili con le esigenze. E' data facolta' di attingere
alle graduatorie vigenti di altre amministrazioni,
disponibili nel sito del Dipartimento della funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Qualora nelle graduatorie suddette non risulti
individuabile personale del profilo professionale
richiesto, il Comune puo' procedere all'assunzione previa
selezione pubblica, anche per soli titoli, sulla base di
criteri di pubblicita', trasparenza e imparzialita'.
3-bis. Nelle more dell'espletamento delle procedure
previste dal comma 3 e limitatamente allo svolgimento di
compiti di natura tecnico-amministrativa strettamente
connessi ai servizi sociali, all'attivita' di
progettazione, all'attivita' di affidamento dei lavori, dei
servizi e delle forniture, all'attivita' di direzione dei
lavori e di controllo sull'esecuzione degli appalti,
nell'ambito delle risorse a tal fine previste, i Comuni di
cui agli allegati 1 e 2, in deroga ai vincoli di
contenimento della spesa di personale di cui all'articolo
9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono sottoscrivere
contratti di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e
continuativa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7,
comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con
durata non superiore al 31 dicembre 2017 e non rinnovabili.
3-ter. I contratti previsti dal comma 3-bis possono
essere stipulati, previa valutazione dei titoli ed
apprezzamento della sussistenza di un'adeguata esperienza
professionale, esclusivamente con esperti di particolare e
comprovata specializzazione anche universitaria di tipo
amministrativo-contabile e con esperti iscritti agli ordini
e collegi professionali ovvero abilitati all'esercizio
della professione relativamente a competenze di tipo
tecnico nell'ambito dell'edilizia o delle opere pubbliche.
Ai fini della determinazione del compenso dovuto agli
esperti, che, in ogni caso, non puo' essere superiore alle
voci di natura fissa e continuativa del trattamento
economico previsto per il personale dipendente appartenente
alla categoria D dalla contrattazione collettiva nazionale
del comparto Regioni ed autonomie locali, si applicano le
previsioni dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248, relativamente alla non
obbligatorieta' delle vigenti tariffe professionali fisse o
minime.
3-quater. Le assegnazioni delle risorse finanziarie,
necessarie per la sottoscrizione dei contratti previsti dal
comma 3-bis, sono effettuate con provvedimento del
Commissario straordinario, d'intesa con i Presidenti delle
Regioni - vice commissari, assicurando la possibilita' per
ciascun Comune interessato di stipulare contratti di lavoro
autonomo di collaborazione coordinata e continuativa.
3-quinquies. In nessun caso, il numero dei contratti
che i Comuni di cui agli allegati 1 e 2 sono autorizzati a
stipulare, ai sensi e per gli effetti del comma 3-bis, puo'
essere superiore a trecentocinquanta.
3-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3,
3-bis, 3-ter e 3-quinquies si applicano anche alle Province
interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data
dal 24 agosto 2016. A tal fine, una quota pari al dieci per
cento delle risorse finanziarie e delle unita' di personale
complessivamente previste dai sopra citati commi e'
riservata alle Province per le assunzioni di nuovo
personale a tempo determinato, per le rimodulazioni dei
contratti di lavoro a tempo parziale gia' in essere secondo
le modalita' previste dal comma 1-bis, nonche' per la
sottoscrizione di contratti di lavoro autonomo di
collaborazione coordinata e continuativa. Con provvedimento
del Commissario straordinario, sentito il Capo del
Dipartimento della protezione civile e previa deliberazione
della cabina di coordinamento della ricostruzione,
istituita dall'articolo 1, comma 5, sono determinati i
profili professionali ed il numero massimo delle unita' di
personale che ciascuna Provincia e' autorizzata ad assumere
per le esigenze di cui al comma 1, sulla base delle
richieste da esse formulate entro quindici giorni dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione. Con
il medesimo provvedimento sono assegnate le risorse
finanziarie per la sottoscrizione dei contratti di lavoro
autonomo di collaborazione coordinata e continuativa
previsti dai commi 3-bis e 3-ter.
3-septies. Nei casi in cui con ordinanza sia stata
disposta la chiusura di uffici pubblici, in considerazione
di situazioni di grave stato di allerta derivante da
calamita' naturali di tipo sismico o meteorologico, le
pubbliche amministrazioni che hanno uffici situati
nell'ambito territoriale definito dalla stessa ordinanza
che ne abbia disposto la chiusura verificano se sussistono
altre modalita' che consentano lo svolgimento della
prestazione lavorativa da parte dei propri dipendenti,
compresi il lavoro a distanza e il lavoro agile. In caso di
impedimento oggettivo e assoluto ad adempiere alla
prestazione lavorativa, per causa comunque non imputabile
al lavoratore, le stesse amministrazioni definiscono,
d'intesa con il lavoratore medesimo, un graduale recupero
dei giorni o delle ore non lavorate, se occorre in un arco
temporale anche superiore a un anno, salvo che il
lavoratore non chieda di utilizzare i permessi retribuiti,
fruibili a scelta in giorni o in ore, contemplati dal
contratto collettivo nazionale di lavoro, anche se relativi
a fattispecie diverse.
4. Al fine di far fronte all'eccezionalita'
dell'impegno conseguente al reiterarsi delle situazioni di
emergenza correlate agli eventi sismici di cui all'articolo
1, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza
del Consiglio dei ministri e' autorizzato ad assumere, con
contratti di lavoro a tempo determinato della durata di un
anno, fino ad un massimo di venti unita' di personale, con
professionalita' di tipo tecnico o amministrativo, per lo
svolgimento delle attivita' connesse alla situazione di
emergenza, con le modalita' e secondo le procedure di cui
al comma 3. Ai relativi oneri si provvede, entro il limite
complessivo massimo di 140.000 euro per l'anno 2016 e di
960.000 euro per l'anno 2017, ai sensi dell'articolo 52.
5. Con ordinanze del Capo del Dipartimento della
protezione civile, adottate ai sensi dell'articolo 5 della
legge 24 febbraio 1992, n. 225, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze, in deroga alla
normativa vigente e fino alla scadenza dello stato di
emergenza puo' essere autorizzata la proroga dei rapporti
di lavoro a tempo determinato, purche' nel rispetto del
limite massimo imposto dalle disposizioni dell'Unione
europea, dei rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa, nonche' dei contratti per prestazioni di
carattere intellettuale in materie tecnico-specialistiche
presso le componenti e le strutture operative del Servizio
nazionale della protezione civile, direttamente impegnate
nella gestione delle attivita' di emergenza. Le
disposizioni del primo periodo si applicano ai rapporti in
essere alla data di entrata in vigore del decreto-legge 11
novembre 2016, n. 205. Agli oneri derivanti
dall'applicazione delle ordinanze adottate in attuazione
del presente articolo si provvede esclusivamente a valere
sulle risorse disponibili a legislazione vigente nei
bilanci delle amministrazioni interessate, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 3 del
decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160 (Misure
finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il
territorio), come modificato dalla presente legge:
"Art. 3. Contributo straordinario in favore del Comune
de L'Aquila
1. - 1. - quater (Omissis).
2. Agli altri comuni del cratere sismico, diversi da
L'Aquila, per le maggiori spese e le minori entrate
comunque connesse alle esigenze della ricostruzione, per
l'anno 2016 e' destinato un contributo pari a 2,5 milioni
di euro, comprensivo di una quota pari a 500.000 euro
finalizzata alle spese per il personale impiegato presso
gli uffici territoriali per la ricostruzione (UTR) per
l'espletamento delle pratiche relative ai comuni fuori del
cratere, e per l'anno 2017 e' destinato un contributo pari
a 2,0 milioni di euro, nonche' un contributo di 500.000
euro finalizzato alle spese per il personale impiegato
presso gli uffici territoriali per la ricostruzione, a
valere sulle risorse di cui all'articolo 7-bis, comma 1,
del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e
successivi rifinanziamenti, e con le modalita' ivi
previste. Tali risorse sono trasferite al Comune di Fossa
che le ripartisce tra i singoli beneficiari previa verifica
da parte dell'Ufficio speciale per la ricostruzione dei
comuni del cratere degli effettivi fabbisogni.
(Omissis).".
Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo
7-bis del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71
(Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale
di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in
favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per
accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione
degli interventi per Expo 2015):
"Art. 7-bis. Rifinanziamento della ricostruzione
privata nei comuni interessati dal sisma in Abruzzo
1. Al fine di assicurare la prosecuzione degli
interventi per la ricostruzione privata nei territori della
regione Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile
2009, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e'
autorizzata la spesa di 197,2 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2014 al 2019 al fine della concessione di
contributi a privati, per la ricostruzione o riparazione di
immobili, prioritariamente adibiti ad abitazione
principale, danneggiati ovvero per l'acquisto di nuove
abitazioni, sostitutive dell'abitazione principale
distrutta. Le risorse di cui al precedente periodo sono
assegnate ai comuni interessati con delibera del CIPE che
puo' autorizzare gli enti locali all'attribuzione dei
contributi in relazione alle effettive esigenze di
ricostruzione, previa presentazione del monitoraggio sullo
stato di utilizzo delle risorse allo scopo finalizzate,
ferma restando l'erogazione dei contributi nei limiti degli
stanziamenti annuali iscritti in bilancio. Per consentire
la prosecuzione degli interventi di cui al presente
articolo senza soluzione di continuita', il CIPE puo'
altresi' autorizzare l'utilizzo, nel limite massimo di 150
milioni di euro per l'anno 2013, delle risorse destinate
agli interventi di ricostruzione pubblica, di cui al punto
1.3 della delibera del CIPE n. 135/2012 del 21 dicembre
2012, in via di anticipazione, a valere sulle risorse di
cui al primo periodo del presente comma, fermo restando,
comunque, lo stanziamento complessivo di cui al citato
punto 1.3.
(Omissis).".
Il testo modificato del comma 5 dell'articolo 1 del
citato decreto-legge n. 189 del 2016 e' riportato nelle
Note all'art. 12.
Si riporta il testo vigente del comma 5 dell'articolo
67-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134
(Misure urgenti per la crescita del Paese):
"Art. 67-bis. Chiusura dello stato di emergenza
1. - 4. (Omissis).
5. Entro il 30 settembre 2012 le residue disponibilita'
della contabilita' speciale intestata al Commissario
delegato per la ricostruzione sono versate ai comuni, alle
province e agli enti attuatori interessati, in relazione
alle attribuzioni di loro competenza, per le quote
stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, su proposta del Ministro per la coesione
territoriale. Le spese sostenute a valere sulle risorse
eventualmente trasferite sono escluse dai vincoli del patto
di stabilita' interno. Con il medesimo decreto, il Ministro
dell'economia e delle finanze, anche nelle more
dell'adozione dei provvedimenti attuativi del decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, disciplina le
modalita' per il monitoraggio finanziario, fisico e
procedurale degli interventi di ricostruzione e per l'invio
dei relativi dati al Ministero dell'economia e delle
finanze ai sensi dell'articolo 13 della legge 31 dicembre
2009, n. 196, e successive modificazioni. Le disposizioni
del decreto legislativo n. 229 del 2011 e dei relativi
provvedimenti attuativi si applicano ove compatibili con le
disposizioni del presente articolo e degli articoli da
67-ter a 67-sexies.".
Il testo vigente del comma 5-bis dell'articolo 5 della
citata legge n. 225 del 1992 e' riportato nelle Note
all'art. 14.