(( Art. 18-undecies
Introduzione dell'allegato 2-bis
al decreto-legge n. 189 del 2016
1. Tenuto conto dell'aggravarsi delle conseguenze degli eventi
sismici verificatisi in data successiva al 30 ottobre 2016 e della
necessita' di applicare le disposizioni del decreto-legge n. 189 del
2016 anche a territori della Regione Abruzzo non compresi tra i
Comuni ivi indicati negli allegati 1 e 2, al medesimo decreto-legge
n. 189 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, le parole: «allegati 1 e 2» sono
sostituite dalle seguenti: «allegati 1, 2 e 2-bis»;
b) all'articolo 6, comma 2, lettere a), b), d) ed e), le parole:
«alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui
all'allegato 1, ovvero alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento
ai Comuni di cui all'allegato 2» sono sostituite dalle seguenti:
«alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui
all'allegato 1, alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai
Comuni di cui all'allegato 2 ovvero alla data del 18 gennaio 2017 con
riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2-bis»;
c) all'articolo 9, comma 1, le parole: «alla data del 24 agosto
2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, ovvero alla
data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui
all'allegato 2» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 24
agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, alla
data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui
all'allegato 2 ovvero alla data del 18 gennaio 2017 con riferimento
ai Comuni di cui all'allegato 2-bis»;
d) all'articolo 10, commi 1 e 2, le parole: «alla data del 24
agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, ovvero
alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui
all'allegato 2» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 24
agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, alla
data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui
all'allegato 2 ovvero alla data del 18 gennaio 2017 con riferimento
ai Comuni di cui all'allegato 2-bis»;
e) all'articolo 44:
1) al comma 1, le parole: «alla data di entrata in vigore del
presente decreto per i Comuni di cui all'allegato 1 e alla data di
entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, per i
Comuni di cui all'allegato 2» sono sostituite dalle seguenti: «alla
data di entrata in vigore del presente decreto per i Comuni di cui
all'allegato 1, alla data di entrata in vigore del decreto-legge 11
novembre 2016, n. 205, per i Comuni di cui all'allegato 2 e alla data
di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 9
febbraio 2017, n. 8, per i Comuni di cui all'allegato 2-bis»;
2) al comma 3, le parole: «dalla data di entrata in vigore del
presente decreto per i Comuni di cui all'allegato 1 e dalla data di
entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, per i
Comuni di cui all'allegato 2» sono sostituite dalle seguenti: «dalla
data di entrata in vigore del presente decreto per i Comuni di cui
all'allegato 1, dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 11
novembre 2016, n. 205, per i Comuni di cui all'allegato 2 e dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, per i Comuni di cui all'allegato
2-bis»;
f) e' aggiunto, in fine, l'allegato 2-bis, di cui all'allegato A
annesso al presente decreto.
2. Il contestuale riferimento agli allegati 1 e 2 al decreto-legge
n. 189 del 2016, ovunque contenuto nel medesimo decreto, nel presente
decreto e nelle ordinanze commissariali, si intende esteso, per ogni
effetto giuridico, anche all'allegato 2-bis, introdotto dalla lettera
f) del comma 1 del presente articolo.
3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 15,8 milioni
di euro per l'anno 2017 e a 0,33 milioni di euro per l'anno 2020, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 29 dicembre 2014, n. 190.
4. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
legge 29 dicembre 2014, n. 190, e' incrementata di 6,1 milioni di
euro per l'anno 2018 e di 1,32 milioni di euro per l'anno 2019. ))
Riferimenti normativi
Il riferimento al decreto-legge n. 189 del 2016 e'
riportato nelle Note all'art. 18-decies.
Gli Allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189 del 2016
sono riportati nelle Note all'art. 5.
Il testo del comma 1 dell'articolo 1 del citato
decreto-legge n. 189 del 2016, come modificato dal presente
articolo, e' riportato nelle Note all'art. 12.
Il testo del comma 2 dell'articolo 6 del citato
decreto-legge n. 189 del 2016, come modificato dal presente
articolo, e' riportato nelle Note all'art. 18-quinquies.
Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 9 del
citato decreto-legge n. 189 del 2016, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 9. Contributi ai privati per i beni mobili
danneggiati
1. In caso di distruzione o danneggiamento grave di
beni mobili, e di beni mobili registrati, puo' essere
assegnato un contributo secondo modalita' e criteri, anche
in relazione al limite massimo del contributo per ciascuna
famiglia anagrafica, residente nei Comuni di cui
all'articolo 1, come risultante dallo stato di famiglia
alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di
cui all'allegato 1, alla data del 26 ottobre 2016 con
riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2 ovvero alla
data del 18 gennaio 2017 con riferimento ai Comuni di cui
all'allegato 2-bis, da definire con provvedimenti adottati
ai sensi dell'articolo 2, comma 2. In ogni caso per i beni
mobili non registrati puo' essere concesso solo un
contributo forfettario."
Si riporta il testo dei commi 1 e 2 dell'articolo 10
del citato decreto-legge n. 189 del 2016, come modificato
dalla presente legge:
"Art. 10. Ruderi ed edifici collabenti
1. Non sono ammissibili a contributo gli edifici
costituiti da unita' immobiliari destinate ad abitazioni o
ad attivita' produttive che, alla data del 24 agosto 2016
con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, alla data
del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui
all'allegato 2 ovvero alla data del 18 gennaio 2017 con
riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2-bis, non
avevano i requisiti per essere utilizzabili a fini
residenziali o produttivi, in quanto erano collabenti,
fatiscenti ovvero inagibili, a seguito di certificazione o
accertamento comunale, per motivi statici o
igienico-sanitari, o in quanto privi di impianti e non
allacciati alle reti di pubblici servizi.
2. L'utilizzabilita' degli edifici alla data del 24
agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato
1, alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni
di cui all'allegato 2 ovvero alla data del 18 gennaio 2017
con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2-bis deve
essere attestata dal richiedente in sede di presentazione
del progetto mediante perizia asseverata debitamente
documentata. L'ufficio per la ricostruzione competente
verifica, anche avvalendosi delle schede AeDES di cui
all'articolo 8, comma 1, la presenza delle condizioni per
l'ammissibilita' a contributo.
Omissis.".
Il testo dei commi 1 e 3 dell'articolo 44 del citato
decreto-legge n. 189 del 2016, come modificato dal presente
articolo, e' riportato nelle Note all'art. 9-bis.
Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 29
dicembre 2014, n. 190 e' riportato nelle Note all'art. 15.