(( Art. 18-undecies Introduzione dell'allegato 2-bis al decreto-legge n. 189 del 2016 1. Tenuto conto dell'aggravarsi delle conseguenze degli eventi sismici verificatisi in data successiva al 30 ottobre 2016 e della necessita' di applicare le disposizioni del decreto-legge n. 189 del 2016 anche a territori della Regione Abruzzo non compresi tra i Comuni ivi indicati negli allegati 1 e 2, al medesimo decreto-legge n. 189 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, comma 1, le parole: «allegati 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «allegati 1, 2 e 2-bis»; b) all'articolo 6, comma 2, lettere a), b), d) ed e), le parole: «alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, ovvero alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2 ovvero alla data del 18 gennaio 2017 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2-bis»; c) all'articolo 9, comma 1, le parole: «alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, ovvero alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2 ovvero alla data del 18 gennaio 2017 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2-bis»; d) all'articolo 10, commi 1 e 2, le parole: «alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, ovvero alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2 ovvero alla data del 18 gennaio 2017 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2-bis»; e) all'articolo 44: 1) al comma 1, le parole: «alla data di entrata in vigore del presente decreto per i Comuni di cui all'allegato 1 e alla data di entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, per i Comuni di cui all'allegato 2» sono sostituite dalle seguenti: «alla data di entrata in vigore del presente decreto per i Comuni di cui all'allegato 1, alla data di entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, per i Comuni di cui all'allegato 2 e alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, per i Comuni di cui all'allegato 2-bis»; 2) al comma 3, le parole: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto per i Comuni di cui all'allegato 1 e dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, per i Comuni di cui all'allegato 2» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto per i Comuni di cui all'allegato 1, dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, per i Comuni di cui all'allegato 2 e dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, per i Comuni di cui all'allegato 2-bis»; f) e' aggiunto, in fine, l'allegato 2-bis, di cui all'allegato A annesso al presente decreto. 2. Il contestuale riferimento agli allegati 1 e 2 al decreto-legge n. 189 del 2016, ovunque contenuto nel medesimo decreto, nel presente decreto e nelle ordinanze commissariali, si intende esteso, per ogni effetto giuridico, anche all'allegato 2-bis, introdotto dalla lettera f) del comma 1 del presente articolo. 3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 15,8 milioni di euro per l'anno 2017 e a 0,33 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 29 dicembre 2014, n. 190. 4. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 29 dicembre 2014, n. 190, e' incrementata di 6,1 milioni di euro per l'anno 2018 e di 1,32 milioni di euro per l'anno 2019. ))
Riferimenti normativi Il riferimento al decreto-legge n. 189 del 2016 e' riportato nelle Note all'art. 18-decies. Gli Allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189 del 2016 sono riportati nelle Note all'art. 5. Il testo del comma 1 dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 189 del 2016, come modificato dal presente articolo, e' riportato nelle Note all'art. 12. Il testo del comma 2 dell'articolo 6 del citato decreto-legge n. 189 del 2016, come modificato dal presente articolo, e' riportato nelle Note all'art. 18-quinquies. Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 9 del citato decreto-legge n. 189 del 2016, come modificato dalla presente legge: "Art. 9. Contributi ai privati per i beni mobili danneggiati 1. In caso di distruzione o danneggiamento grave di beni mobili, e di beni mobili registrati, puo' essere assegnato un contributo secondo modalita' e criteri, anche in relazione al limite massimo del contributo per ciascuna famiglia anagrafica, residente nei Comuni di cui all'articolo 1, come risultante dallo stato di famiglia alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2 ovvero alla data del 18 gennaio 2017 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2-bis, da definire con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2. In ogni caso per i beni mobili non registrati puo' essere concesso solo un contributo forfettario." Si riporta il testo dei commi 1 e 2 dell'articolo 10 del citato decreto-legge n. 189 del 2016, come modificato dalla presente legge: "Art. 10. Ruderi ed edifici collabenti 1. Non sono ammissibili a contributo gli edifici costituiti da unita' immobiliari destinate ad abitazioni o ad attivita' produttive che, alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2 ovvero alla data del 18 gennaio 2017 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2-bis, non avevano i requisiti per essere utilizzabili a fini residenziali o produttivi, in quanto erano collabenti, fatiscenti ovvero inagibili, a seguito di certificazione o accertamento comunale, per motivi statici o igienico-sanitari, o in quanto privi di impianti e non allacciati alle reti di pubblici servizi. 2. L'utilizzabilita' degli edifici alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2 ovvero alla data del 18 gennaio 2017 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2-bis deve essere attestata dal richiedente in sede di presentazione del progetto mediante perizia asseverata debitamente documentata. L'ufficio per la ricostruzione competente verifica, anche avvalendosi delle schede AeDES di cui all'articolo 8, comma 1, la presenza delle condizioni per l'ammissibilita' a contributo. Omissis.". Il testo dei commi 1 e 3 dell'articolo 44 del citato decreto-legge n. 189 del 2016, come modificato dal presente articolo, e' riportato nelle Note all'art. 9-bis. Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2014, n. 190 e' riportato nelle Note all'art. 15.