(( Art. 18-bis 
 
              Realizzazione del progetto «Casa Italia» 
 
  1. Per l'esercizio delle  funzioni  di  indirizzo  e  coordinamento
dell'azione  strategica  del  Governo  connesse  al  progetto   «Casa
Italia», anche a seguito degli eventi sismici che  hanno  interessato
le aree dell'Italia  centrale  nel  2016  e  nel  2017,  al  fine  di
sviluppare, ottimizzare e integrare strumenti finalizzati alla cura e
alla valorizzazione del territorio e delle aree  urbane  nonche'  del
patrimonio  abitativo,  anche  in  riferimento   alla   sicurezza   e
all'efficienza  energetica   degli   edifici,   ferme   restando   le
attribuzioni disciplinate dalla legge 24 febbraio 1992,  n.  225,  in
capo  al  Dipartimento  della  protezione   civile   e   alle   altre
amministrazioni competenti  in  materia,  e'  istituito  un  apposito
dipartimento  presso  la  Presidenza  del  Consiglio  dei   ministri,
disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri,
ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio  1999,  n.
303. 
  2.   Per   garantire   l'immediata   operativita'   del    suddetto
dipartimento, fermi restando la dotazione organica del  personale  di
ruolo di livello non dirigenziale e i contingenti  del  personale  di
prestito previsti per la Presidenza del Consiglio  dei  ministri,  la
dotazione organica dirigenziale della Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri e' incrementata di tre posizioni di livello  generale  e  di
quattro posizioni di livello non generale. E' lasciata facolta'  alla
Presidenza del Consiglio dei ministri di  procedere,  in  aggiunta  a
quanto autorizzato a valere sulle attuali facolta'  assunzionali,  al
reclutamento nei propri  ruoli  di  venti  unita'  di  personale  non
dirigenziale e di quattro unita' di personale dirigenziale di livello
non generale, tramite apposito concorso per l'espletamento del  quale
puo' avvalersi della Commissione per  l'attuazione  del  progetto  di
riqualificazione delle pubbliche  amministrazioni  di  cui  al  comma
3-quinquies dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. 
  3. Per le finalita' di cui al presente articolo e'  autorizzata  la
spesa di 1.300.000 euro  per  l'anno  2017  e  di  2.512.000  euro  a
decorrere dall'anno 2018. Al relativo onere si provvede: 
  a) quanto a 1.300.000 euro per l'anno 2017 e a 2.512.000  euro  per
l'anno 2018, mediante riduzione del Fondo per interventi  strutturali
di  politica  economica  di  cui  all'articolo  10,  comma   5,   del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni
dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; 
  b) quanto a 2.512.000 euro a  decorrere  dall'anno  2019,  mediante
corrispondente riduzione  delle  proiezioni  dello  stanziamento  del
fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2017, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al medesimo Ministero. 
  4. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di  bilancio.
)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              La citata legge 24 febbraio 1992, n. 225 e'  pubblicata
          nella Gazz. Uff. 17 marzo 1992, n. 64, S.O. 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 7 del decreto
          legislativo 30  luglio  1999,  n.  303  (Ordinamento  della
          Presidenza   del   Consiglio   dei   Ministri,   a    norma
          dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59): 
              "Art. 7. Autonomia organizzativa. 
              1. Per lo svolgimento delle funzioni  istituzionali  di
          cui all'articolo 2, e per i  compiti  di  organizzazione  e
          gestione delle occorrenti risorse umane e  strumentali,  il
          Presidente individua con propri decreti le aree  funzionali
          omogenee da affidare alle strutture in cui si  articola  il
          Segretariato generale. 
              2. Con  propri  decreti,  il  Presidente  determina  le
          strutture della cui attivita' si  avvalgono  i  Ministri  o
          Sottosegretari da lui delegati. 
              3. I decreti di cui ai commi 1 e 2 indicano  il  numero
          massimo degli uffici in cui si articola ogni Dipartimento e
          dei servizi  in  cui  si  articola  ciascun  ufficio.  Alla
          organizzazione interna delle strutture medesime provvedono,
          nell'ambito  delle  rispettive  competenze,  il  Segretario
          generale ovvero il Ministro o Sottosegretario delegato. 
              4. Per lo svolgimento di  particolari  compiti  per  il
          raggiungimento  di   risultati   determinati   o   per   la
          realizzazione  di  specifici   programmi,   il   Presidente
          istituisce, con  proprio  decreto,  apposite  strutture  di
          missione, la cui durata temporanea, comunque non  superiore
          a quella del Governo che le ha  istituite,  e'  specificata
          dall'atto istitutivo. Entro trenta  giorni  dalla  data  di
          entrata  in  vigore   della   presente   disposizione,   il
          Presidente puo' ridefinire le finalita' delle strutture  di
          missione gia' operanti: in tale caso si applica  l'articolo
          18, comma  3,  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  e
          successive modificazioni. Sentiti il Comitato nazionale per
          la bioetica e  gli  altri  organi  collegiali  che  operano
          presso la Presidenza, il Presidente, con propri decreti, ne
          disciplina le strutture di supporto. 
              4-bis.  Per  le  attribuzioni  che  implicano  l'azione
          unitaria  di  piu'   dipartimenti   o   uffici   a   questi
          equiparabili, il  Presidente  puo'  istituire  con  proprio
          decreto     apposite      unita'      di      coordinamento
          interdipartimentale, il cui  responsabile  e'  nominato  ai
          sensi dell'articolo 18, comma  3,  della  legge  23  agosto
          1988, n. 400. Dall'attuazione del presente comma non devono
          in ogni  caso  derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  per  il
          bilancio dello Stato. 
              5.  Il  Segretario   generale   e'   responsabile   del
          funzionamento del Segretariato generale  e  della  gestione
          delle risorse umane  e  strumentali  della  Presidenza.  Il
          Segretario generale puo' essere coadiuvato da  uno  o  piu'
          Vicesegretari  generali.  Per  le  strutture   affidate   a
          Ministri o Sottosegretari, le responsabilita'  di  gestione
          competono ai funzionari preposti alle  strutture  medesime,
          ovvero,  nelle  more  della   preposizione,   a   dirigenti
          temporaneamente  delegati  dal  Segretario   generale,   su
          indicazione del Ministro o Sottosegretario competente. 
              6. Le disposizioni  che  disciplinano  i  poteri  e  le
          responsabilita'      dirigenziali      nelle      pubbliche
          amministrazioni,   con   particolare    riferimento    alla
          valutazione dei risultati, si applicano alla Presidenza nei
          limiti e con le modalita'  da  definirsi  con  decreto  del
          Presidente, sentite  le  organizzazioni  sindacali,  tenuto
          conto della peculiarita' dei compiti della  Presidenza.  Il
          Segretario generale e, per le strutture ad essi affidate, i
          Ministri o Sottosegretari delegati,  indicano  i  parametri
          organizzativi  e  funzionali,  nonche'  gli  obiettivi   di
          gestione  e  di  risultato  cui  sono  tenuti  i  dirigenti
          generali   preposti   alle   strutture   individuate    dal
          Presidente. 
              7. Il Presidente, con  propri  decreti,  individua  gli
          uffici di diretta collaborazione propri e, sulla base delle
          relative proposte, quelli dei Ministri senza portafoglio  o
          sottosegretari  della  Presidenza,  e   ne   determina   la
          composizione. 
              8.     La     razionalita'      dell'ordinamento      e
          dell'organizzazione  della  Presidenza  e'   sottoposta   a
          periodica verifica  triennale,  anche  mediante  ricorso  a
          strutture specializzate pubbliche o private. Il  Presidente
          informa le Camere dei risultati della verifica. In sede  di
          prima applicazione del presente  decreto,  la  verifica  e'
          effettuata dopo due anni.". 
              Si riporta  il  testo  vigente  del  comma  3-quinquies
          dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013,  n.  101,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,
          n.  125  (Disposizioni  urgenti  per  il  perseguimento  di
          obiettivi    di    razionalizzazione    nelle     pubbliche
          amministrazioni): 
              "Art. 4. Disposizioni urgenti in tema di immissione  in
          servizio di idonei e  vincitori  di  concorsi,  nonche'  di
          limitazioni a proroghe di contratti e  all'uso  del  lavoro
          flessibile nel pubblico impiego 
              1. - 3- quater. (Omissis). 
              3-quinquies.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2014,  il
          reclutamento dei dirigenti  e  delle  figure  professionali
          comuni  a  tutte  le  amministrazioni  pubbliche   di   cui
          all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30  marzo
          2001,  n.  165,  e  successive  modificazioni,  si   svolge
          mediante concorsi pubblici unici, nel rispetto dei principi
          di imparzialita', trasparenza e buon andamento. I  concorsi
          unici sono  organizzati  dal  Dipartimento  della  funzione
          pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, senza
          nuovi o maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica,  anche
          avvalendosi della Commissione per l'attuazione del progetto
          di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni, di cui
          al  decreto  interministeriale  25  luglio   1994,   previa
          ricognizione  del  fabbisogno  presso  le   amministrazioni
          interessate, nel rispetto dei vincoli finanziari in materia
          di assunzioni a tempo indeterminato. Il Dipartimento  della
          funzione  pubblica,  nella  ricognizione  del   fabbisogno,
          verifica   le   vacanze   riguardanti   le    sedi    delle
          amministrazioni ricadenti nella medesima regione. Ove  tali
          vacanze risultino  riferite  ad  una  singola  regione,  il
          concorso  unico  si  svolge  in  ambito  regionale,   ferme
          restando le norme generali di  partecipazione  ai  concorsi
          pubblici. Le amministrazioni pubbliche di cui  all'articolo
          35, comma 4, del citato  decreto  legislativo  n.  165  del
          2001, e successive modificazioni, nel rispetto  del  regime
          delle  assunzioni  a  tempo  indeterminato  previsto  dalla
          normativa  vigente,   possono   assumere   personale   solo
          attingendo alle nuove graduatorie di  concorso  predisposte
          presso il Dipartimento della  funzione  pubblica,  fino  al
          loro  esaurimento,  provvedendo  a  programmare  le   quote
          annuali di assunzioni. Restano ferme le disposizioni di cui
          ai commi 3 e 6 del presente articolo e quelle in materia di
          corso-concorso    bandito    dalla     Scuola     nazionale
          dell'amministrazione ai sensi del  regolamento  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013,  n.
          70. 
              (Omissis).". 
              Il testo del comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge
          29 novembre 2004, n. 282 e' riportato nelle  Note  all'art.
          11.