(( Art. 18-ter
Interventi urgenti a favore delle zone colpite dagli eccezionali
eventi atmosferici del mese di gennaio 2017
1. Per fare fronte ai danni occorsi al patrimonio privato e alle
attivita' economiche e produttive, in attuazione della lettera d) del
comma 2 dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225,
relativamente agli eccezionali eventi atmosferici verificatisi nei
territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nella seconda
decade del mese di gennaio 2017, si provvede sulla base della
relativa ricognizione dei fabbisogni, ai sensi dei commi da 422 a 428
dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. ))
Riferimenti normativi
Il testo del comma 2 dell'articolo 5 della legge 24
febbraio 1992, n. 225 e' riportato nelle Note all'art. 14.
Si riporta il testo vigente dei commi da 422 a 428
dell'articolo 1 della citata legge n. 208 del 2015:
"422. Al fine di dare avvio alle misure per fare fronte
ai danni occorsi al patrimonio privato ed alle attivita'
economiche e produttive, in attuazione della lettera d) del
comma 2 dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n.
225, e successive modificazioni, relativamente alle
ricognizioni dei fabbisogni completate dai Commissari
delegati e trasmesse al Dipartimento della protezione
civile della Presidenza del Consiglio dei ministri per la
successiva istruttoria si provvede, per le finalita' e
secondo i criteri da stabilire con apposite deliberazioni
del Consiglio dei ministri, assunte ai sensi della lettera
e) del citato articolo 5, comma 2, della legge n. 225 del
1992 mediante concessione, da parte delle Amministrazioni
pubbliche indicate nelle medesime deliberazioni, di
contributi a favore di soggetti privati e attivita'
economiche e produttive, con le modalita' del finanziamento
agevolato.
423. Per le finalita' di cui al comma 422, i soggetti
autorizzati all'esercizio del credito operanti nei
territori individuati nelle deliberazioni del Consiglio dei
ministri adottate ai sensi del medesimo comma, possono
contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti
con apposita convenzione con l'Associazione bancaria
italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, ai sensi
dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al
fine di concedere finanziamenti agevolati assistiti da
garanzia dello Stato ai soggetti danneggiati dagli eventi
calamitosi rispettivamente indicati, nel limite massimo di
1.500 milioni di euro, e comunque nei limiti delle
disponibilita' di cui al comma 427. Con decreti del
Ministro dell'economia e delle finanze e' concessa la
garanzia dello Stato di cui ai commi da 422 a 428 e sono
definiti i criteri e le modalita' di operativita' della
stessa, nonche' le modalita' di monitoraggio ai fini del
rispetto dell'importo massimo di cui al periodo precedente.
La garanzia dello Stato di cui al presente comma e'
elencata nell'allegato allo stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo
31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
424. In caso di accesso ai finanziamenti agevolati
accordati dalle banche ai sensi dei commi da 422 a 428, in
capo al beneficiario del finanziamento matura un credito di
imposta, fruibile esclusivamente in compensazione, in
misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo
ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti,
nonche' le spese strettamente necessarie alla gestione dei
medesimi finanziamenti. Le modalita' di fruizione del
credito di imposta sono stabilite con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate nel limite di 60
milioni di euro annui a decorrere dal 2016. Il credito di
imposta e' revocato, in tutto o in parte, nell'ipotesi di
risoluzione totale o parziale del contratto di
finanziamento agevolato.
425. Il soggetto che eroga il finanziamento agevolato
comunica con modalita' telematiche all'Agenzia delle
entrate gli elenchi dei soggetti beneficiari, l'ammontare
del finanziamento concesso a ciascun beneficiario, il
numero e l'importo delle singole rate. L'ammontare del
finanziamento e' erogato al netto di eventuali indennizzi
per polizze assicurative stipulate per le medesime
finalita' da dichiarare al momento della richiesta del
finanziamento agevolato.
426. I finanziamenti agevolati, di durata massima
venticinquennale, sono erogati e posti in ammortamento
sulla base degli stati di avanzamento lavori relativi
all'esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi e
alle acquisizioni di beni necessari all'esecuzione degli
interventi ammessi a contributo dalle amministrazioni
pubbliche di cui al comma 422. I contratti di finanziamento
prevedono specifiche clausole risolutive espresse, anche
parziali, per i casi di mancato o ridotto impiego del
finanziamento, ovvero di utilizzo anche parziale del
finanziamento per finalita' diverse da quelle indicate nei
commi da 422 a 428. In tutti i casi di risoluzione del
contratto di finanziamento, il soggetto finanziatore chiede
al beneficiario la restituzione del capitale, degli
interessi e di ogni altro onere dovuto. In mancanza di
tempestivo pagamento spontaneo, lo stesso soggetto
finanziatore comunica alle amministrazioni pubbliche di cui
al comma 422, per la successiva iscrizione a ruolo, i dati
identificativi del debitore e l'ammontare dovuto, fermo
restando il recupero da parte del soggetto finanziatore
delle somme erogate e dei relativi interessi nonche' delle
spese strettamente necessarie alla gestione dei
finanziamenti, non rimborsati spontaneamente dal
beneficiario, mediante compensazione ai sensi dell'articolo
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le somme
riscosse a mezzo ruolo sono versate in apposito capitolo di
entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al
Fondo per le emergenze nazionali istituito presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
protezione civile.
427. Al fine di assicurare l'invarianza finanziaria
degli effetti delle disposizioni di cui ai commi da 422 a
428, entro il 31 marzo di ciascun anno, il Ministero
dell'economia e delle finanze verifica l'andamento della
concessione di finanziamenti agevolati e del relativo
tiraggio, con riferimento alle disposizioni vigenti
riguardanti la concessione di finanziamenti con oneri a
carico dello Stato per interventi connessi a calamita'
naturali, al fine di valutare l'importo dei finanziamenti
di cui ai commi da 422 a 428 che possono essere annualmente
concessi nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, fermo
restando il limite massimo di cui al comma 423. Il
Ministero dell'economia e delle finanze comunica al
Dipartimento della protezione civile l'esito della verifica
effettuata entro il medesimo termine del 31 marzo.
428. Le modalita' attuative dei commi da 422 a 428,
anche al fine di assicurare uniformita' di trattamento, un
efficace monitoraggio sull'utilizzo delle risorse, nonche'
il rispetto del limite di 1.500 milioni di euro di cui al
comma 423, sono definite con ordinanze adottate dal Capo
del Dipartimento della protezione civile d'intesa con le
regioni rispettivamente interessate e di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi
dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e
successive modificazioni.".