(( Art. 18-ter 
 
Interventi urgenti a favore  delle  zone  colpite  dagli  eccezionali
  eventi atmosferici del mese di gennaio 2017 
 
  1. Per fare fronte ai danni occorsi al patrimonio  privato  e  alle
attivita' economiche e produttive, in attuazione della lettera d) del
comma 2 dell'articolo  5  della  legge  24  febbraio  1992,  n.  225,
relativamente agli eccezionali eventi  atmosferici  verificatisi  nei
territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nella seconda
decade del mese  di  gennaio  2017,  si  provvede  sulla  base  della
relativa ricognizione dei fabbisogni, ai sensi dei commi da 422 a 428
dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Il testo del comma 2 dell'articolo  5  della  legge  24
          febbraio 1992, n. 225 e' riportato nelle Note all'art. 14. 
              Si riporta il testo vigente dei  commi  da  422  a  428
          dell'articolo 1 della citata legge n. 208 del 2015: 
              "422. Al fine di dare avvio alle misure per fare fronte
          ai danni occorsi al patrimonio privato  ed  alle  attivita'
          economiche e produttive, in attuazione della lettera d) del
          comma 2 dell'articolo 5 della legge 24  febbraio  1992,  n.
          225,  e  successive   modificazioni,   relativamente   alle
          ricognizioni  dei  fabbisogni  completate  dai   Commissari
          delegati  e  trasmesse  al  Dipartimento  della  protezione
          civile della Presidenza del Consiglio dei ministri  per  la
          successiva istruttoria si  provvede,  per  le  finalita'  e
          secondo i criteri da stabilire con  apposite  deliberazioni
          del Consiglio dei ministri, assunte ai sensi della  lettera
          e) del citato articolo 5, comma 2, della legge n.  225  del
          1992 mediante concessione, da parte  delle  Amministrazioni
          pubbliche  indicate  nelle   medesime   deliberazioni,   di
          contributi  a  favore  di  soggetti  privati  e   attivita'
          economiche e produttive, con le modalita' del finanziamento
          agevolato. 
              423. Per le finalita' di cui al comma 422,  i  soggetti
          autorizzati  all'esercizio   del   credito   operanti   nei
          territori individuati nelle deliberazioni del Consiglio dei
          ministri adottate ai  sensi  del  medesimo  comma,  possono
          contrarre finanziamenti, secondo  contratti  tipo  definiti
          con  apposita  convenzione  con   l'Associazione   bancaria
          italiana, assistiti dalla garanzia dello  Stato,  ai  sensi
          dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo,  del
          decreto-legge 30 settembre 2003, n.  269,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 novembre  2003,  n.  326,  al
          fine di  concedere  finanziamenti  agevolati  assistiti  da
          garanzia dello Stato ai soggetti danneggiati  dagli  eventi
          calamitosi rispettivamente indicati, nel limite massimo  di
          1.500  milioni  di  euro,  e  comunque  nei  limiti   delle
          disponibilita'  di  cui  al  comma  427.  Con  decreti  del
          Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'  concessa  la
          garanzia dello Stato di cui ai commi da 422 a  428  e  sono
          definiti i criteri e le  modalita'  di  operativita'  della
          stessa, nonche' le modalita' di monitoraggio  ai  fini  del
          rispetto dell'importo massimo di cui al periodo precedente.
          La garanzia  dello  Stato  di  cui  al  presente  comma  e'
          elencata  nell'allegato  allo  stato  di   previsione   del
          Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo
          31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
              424. In caso  di  accesso  ai  finanziamenti  agevolati
          accordati dalle banche ai sensi dei commi da 422 a 428,  in
          capo al beneficiario del finanziamento matura un credito di
          imposta,  fruibile  esclusivamente  in  compensazione,   in
          misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo
          ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti,
          nonche' le spese strettamente necessarie alla gestione  dei
          medesimi  finanziamenti.  Le  modalita'  di  fruizione  del
          credito di imposta sono  stabilite  con  provvedimento  del
          direttore dell'Agenzia  delle  entrate  nel  limite  di  60
          milioni di euro annui a decorrere dal 2016. Il  credito  di
          imposta e' revocato, in tutto o in parte,  nell'ipotesi  di
          risoluzione   totale   o   parziale   del   contratto    di
          finanziamento agevolato. 
              425. Il soggetto che eroga il  finanziamento  agevolato
          comunica  con  modalita'  telematiche   all'Agenzia   delle
          entrate gli elenchi dei soggetti  beneficiari,  l'ammontare
          del  finanziamento  concesso  a  ciascun  beneficiario,  il
          numero e l'importo  delle  singole  rate.  L'ammontare  del
          finanziamento e' erogato al netto di  eventuali  indennizzi
          per  polizze  assicurative  stipulate   per   le   medesime
          finalita' da dichiarare  al  momento  della  richiesta  del
          finanziamento agevolato. 
              426.  I  finanziamenti  agevolati,  di  durata  massima
          venticinquennale, sono  erogati  e  posti  in  ammortamento
          sulla base  degli  stati  di  avanzamento  lavori  relativi
          all'esecuzione dei lavori, alle prestazioni  di  servizi  e
          alle acquisizioni di beni  necessari  all'esecuzione  degli
          interventi  ammessi  a  contributo  dalle   amministrazioni
          pubbliche di cui al comma 422. I contratti di finanziamento
          prevedono specifiche clausole  risolutive  espresse,  anche
          parziali, per i casi  di  mancato  o  ridotto  impiego  del
          finanziamento,  ovvero  di  utilizzo  anche  parziale   del
          finanziamento per finalita' diverse da quelle indicate  nei
          commi da 422 a 428. In tutti  i  casi  di  risoluzione  del
          contratto di finanziamento, il soggetto finanziatore chiede
          al  beneficiario  la  restituzione  del   capitale,   degli
          interessi e di ogni altro  onere  dovuto.  In  mancanza  di
          tempestivo  pagamento   spontaneo,   lo   stesso   soggetto
          finanziatore comunica alle amministrazioni pubbliche di cui
          al comma 422, per la successiva iscrizione a ruolo, i  dati
          identificativi del debitore  e  l'ammontare  dovuto,  fermo
          restando il recupero da  parte  del  soggetto  finanziatore
          delle somme erogate e dei relativi interessi nonche'  delle
          spese   strettamente   necessarie   alla    gestione    dei
          finanziamenti,   non    rimborsati    spontaneamente    dal
          beneficiario, mediante compensazione ai sensi dell'articolo
          17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le  somme
          riscosse a mezzo ruolo sono versate in apposito capitolo di
          entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate  al
          Fondo  per  le  emergenze  nazionali  istituito  presso  la
          Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento  della
          protezione civile. 
              427. Al fine  di  assicurare  l'invarianza  finanziaria
          degli effetti delle disposizioni di cui ai commi da  422  a
          428, entro il  31  marzo  di  ciascun  anno,  il  Ministero
          dell'economia e delle finanze  verifica  l'andamento  della
          concessione  di  finanziamenti  agevolati  e  del  relativo
          tiraggio,  con  riferimento   alle   disposizioni   vigenti
          riguardanti la concessione di  finanziamenti  con  oneri  a
          carico dello Stato  per  interventi  connessi  a  calamita'
          naturali, al fine di valutare l'importo  dei  finanziamenti
          di cui ai commi da 422 a 428 che possono essere annualmente
          concessi nel rispetto dei saldi di finanza pubblica,  fermo
          restando  il  limite  massimo  di  cui  al  comma  423.  Il
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   comunica   al
          Dipartimento della protezione civile l'esito della verifica
          effettuata entro il medesimo termine del 31 marzo. 
              428. Le modalita' attuative dei commi  da  422  a  428,
          anche al fine di assicurare uniformita' di trattamento,  un
          efficace monitoraggio sull'utilizzo delle risorse,  nonche'
          il rispetto del limite di 1.500 milioni di euro di  cui  al
          comma 423, sono definite con ordinanze  adottate  dal  Capo
          del Dipartimento della protezione civile  d'intesa  con  le
          regioni rispettivamente interessate e di  concerto  con  il
          Ministero  dell'economia  e   delle   finanze,   ai   sensi
          dell'articolo 5 della legge 24 febbraio  1992,  n.  225,  e
          successive modificazioni.".