(( Art. 18-quinquies
Modifica all'articolo 6 del decreto-legge n. 189 del 2016
1. All'articolo 6 del decreto-legge n. 189 del 2016, il comma 10 e'
sostituito dai seguenti:
«10. Il proprietario che aliena il suo diritto sull'immobile a
privati diversi dal coniuge, dai parenti o affini fino al quarto
grado e dalla persona legata da rapporto giuridicamente rilevante ai
sensi dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, dopo la data
del 24 agosto 2016, con riferimento agli immobili situati nei Comuni
di cui all'allegato 1, ovvero dopo la data del 26 ottobre 2016, con
riferimento agli immobili situati nei Comuni di cui all'allegato 2, e
prima del completamento degli interventi di riparazione, ripristino o
ricostruzione che hanno beneficiato di contributi, ovvero entro due
anni dal completamento di detti interventi, e' dichiarato decaduto
dalle provvidenze ed e' tenuto al rimborso delle somme percepite,
maggiorate degli interessi legali, da versare all'entrata del
bilancio dello Stato, secondo modalita' e termini stabiliti con
provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2.
10-bis. La concessione del contributo e' trascritta nei registri
immobiliari, su richiesta dell'Ufficio speciale per la ricostruzione,
in esenzione da qualsiasi tributo o diritto, sulla base del titolo di
concessione, senza alcun'altra formalita'.
10-ter. Le disposizioni del comma 10 non si applicano:
a) in caso di vendita effettuata nei confronti del promissario
acquirente, diverso dal coniuge, dai parenti o affini fino al quarto
grado e dalla persona legata da rapporto giuridicamente rilevante ai
sensi dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, in possesso
di un titolo giuridico avente data certa anteriore agli eventi
sismici del 24 agosto 2016, con riferimento agli immobili situati nei
Comuni di cui all'allegato 1, ovvero del 26 ottobre 2016, con
riferimento agli immobili situati nei Comuni di cui all'allegato 2;
b) laddove il trasferimento della proprieta' si verifichi all'esito
di una procedura di esecuzione forzata ovvero nell'ambito delle
procedure concorsuali disciplinate dal regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267, dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, ovvero dal
capo II della legge 27 gennaio 2012, n. 3.
10-quater. Le disposizioni dei commi 10, 10-bis e 10-ter si
applicano anche agli immobili distrutti o danneggiati ubicati nei
Comuni di cui all'articolo 1, comma 2, ammessi a beneficiare delle
misure previste dal presente decreto». ))
Riferimenti normativi
Si riporta il testo dell'articolo 6 del citato
decreto-legge n. 189 del 2016, come modificato dal presente
articolo e dagli articoli 3 e 18-undecies della presente
legge:
"Art. 6. Criteri e modalita' generali per la
concessione dei finanziamenti agevolati per la
ricostruzione privata
1. Per gli interventi di ricostruzione o di recupero
degli immobili privati distrutti o danneggiati dalla crisi
sismica, da attuarsi nel rispetto dei limiti, dei parametri
e delle soglie stabiliti con provvedimenti adottati ai
sensi dell'articolo 2, comma 2, possono essere previsti:
a) per gli immobili distrutti, un contributo pari al
100 per cento del costo delle strutture, degli elementi
architettonici esterni, comprese le finiture interne ed
esterne e gli impianti, e delle parti comuni dell'intero
edificio per la ricostruzione da realizzare nell'ambito
dello stesso insediamento, nel rispetto delle vigenti norme
tecniche che prevedono l'adeguamento sismico e nel limite
delle superfici preesistenti, aumentabili esclusivamente ai
fini dell'adeguamento igienico-sanitario ed energetico;
b) per gli immobili con livelli di danneggiamento e
vulnerabilita' inferiori alla soglia appositamente
stabilita, un contributo pari al 100 per cento del costo
della riparazione con rafforzamento locale o del ripristino
con miglioramento sismico delle strutture e degli elementi
architettonici esterni, comprese le rifiniture interne ed
esterne, e delle parti comuni dell'intero edificio;
c) per gli immobili gravemente danneggiati, con livelli
di danneggiamento e vulnerabilita' superiori alla soglia
appositamente stabilita, un contributo pari al 100 per
cento del costo degli interventi sulle strutture, con
miglioramento sismico, compreso l'adeguamento
igienico-sanitario, e per il ripristino degli elementi
architettonici esterni comprese le rifiniture interne ed
esterne, e delle parti comuni dell'intero edificio.
2. I contributi di cui al comma 1 possono essere
concessi, a domanda del soggetto interessato, a favore:
a) dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei
titolari di diritti reali di garanzia che si sostituiscano
ai proprietari delle unita' immobiliari danneggiate o
distrutte dal sisma e classificate con esito B, C o E ai
sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
del 5 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
113 del 17 maggio 2011, che, alla data del 24 agosto 2016
con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, alla data
del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui
all'allegato 2 ovvero alla data del 18 gennaio 2017 con
riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2-bis,
risultavano adibite ad abitazione principale ai sensi
dell'articolo 13, comma 2, terzo, quarto e quinto periodo,
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
b) dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei
titolari di diritti reali di garanzia che si sostituiscano
ai proprietari delle unita' immobiliari danneggiate o
distrutte dal sisma e classificate con esito B, C o E ai
sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
del 5 maggio 2011, che, alla data del 24 agosto 2016 con
riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, alla data del
26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui
all'allegato 2 ovvero alla data del 18 gennaio 2017 con
riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2-bis,
risultavano concesse in locazione sulla base di un
contratto regolarmente registrato ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, ovvero
concesse in comodato o assegnate a soci di cooperative a
proprieta' indivisa, e adibite a residenza anagrafica del
conduttore, del comodatario o dell'assegnatario;
c) dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei
titolari di diritti reali di garanzia o dei familiari che
si sostituiscano ai proprietari delle unita' immobiliari
danneggiate o distrutte dal sisma e classificate con esito
B, C o E ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri del 5 maggio 2011, diverse da quelle di cui
alle lettere a) e b);
d) dei proprietari, ovvero degli usufruttuari o dei
titolari di diritti reali di garanzia che si sostituiscano
ai proprietari, e per essi al soggetto mandatario dagli
stessi incaricato, delle strutture e delle parti comuni
degli edifici danneggiati o distrutti dal sisma e
classificati con esito B, C o E, ai sensi del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011,
nei quali, alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai
Comuni di cui all'allegato 1, alla data del 26 ottobre 2016
con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2 ovvero alla
data del 18 gennaio 2017 con riferimento ai Comuni di cui
all'allegato 2-bis era presente un'unita' immobiliare di
cui alle lettere a) , b) e c);
e) dei titolari di attivita' produttive, ovvero di chi
per legge o per contratto o sulla base di altro titolo
giuridico valido alla data della domanda sia tenuto a
sostenere le spese per la riparazione o ricostruzione delle
unita' immobiliari, degli impianti e beni mobili
strumentali all'attivita' danneggiati dal sisma, e che alla
data del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui
all'allegato 1, alla data del 26 ottobre 2016 con
riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2 ovvero alla
data del 18 gennaio 2017 con riferimento ai Comuni di cui
all'allegato 2-bis risultavano adibite all'esercizio
dell'attivita' produttiva o ad essa strumentali.
3. La concessione dei contributi di cui al comma 2,
lettera b), e' subordinata all'impegno, assunto da parte
del richiedente in sede di presentazione della domanda di
contributo, alla prosecuzione alle medesime condizioni del
rapporto di locazione o di comodato o dell'assegnazione in
essere alla data degli eventi sismici, successivamente
all'esecuzione dell'intervento e per un periodo non
inferiore a due anni. In caso di rinuncia dell'avente
diritto l'immobile deve essere concesso in locazione o
comodato o assegnato ad altro soggetto temporaneamente
privo di abitazione per effetto degli eventi sismici di cui
all'articolo 1.
4. Salvo quanto stabilito al comma 5, per i soggetti di
cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 2, la
percentuale riconoscibile e' pari al 100 per cento del
contributo determinato secondo le modalita' stabilite con
provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2.
5. Per gli interventi di cui alla lettera c) del comma
2, su immobili ricadenti nei Comuni di cui all'articolo 1,
comma 2, da eseguire su immobili siti all'interno di centri
storici e borghi caratteristici, la percentuale del
contributo dovuto e' pari al 100 per cento del valore del
danno puntuale cagionato dall'evento sismico, come
documentato a norma dell'articolo 12. In tutti gli altri
casi, la percentuale del contributo riconoscibile non
supera il 50 per cento del predetto importo, secondo le
modalita' stabilite con provvedimenti adottati ai sensi
dell'articolo 2, comma 2.
6. Il contributo concesso e' al netto dell'indennizzo
assicurativo o di altri contributi pubblici percepiti
dall'interessato per le medesime finalita' di quelli di cui
al presente decreto.
7. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2,
comma 2, e' individuata una metodologia di calcolo del
contributo basata sul confronto tra il costo convenzionale
al metro quadrato per le superfici degli alloggi, delle
attivita' produttive e delle parti comuni di ciascun
edificio e i computi metrici estimativi redatti sulla base
del prezzario unico interregionale, predisposto dal
Commissario straordinario d'intesa con i vice commissari
nell'ambito del cabina di coordinamento di cui all'articolo
1, comma 5, tenendo conto sia del livello di danno che
della vulnerabilita'.
8. Rientrano tra le spese ammissibili a finanziamento
le spese relative alle prestazioni tecniche e
amministrative, nei limiti di quanto determinato
all'articolo 34, comma 5.
9. Le domande di concessione dei finanziamenti
agevolati contengono la dichiarazione, ai sensi degli
articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive
modificazioni, in ordine al possesso dei requisiti
necessari per la concessione dei finanziamenti e
all'eventuale spettanza di ulteriori contributi pubblici o
di indennizzi assicurativi per la copertura dei medesimi
danni.
10. Il proprietario che aliena il suo diritto
sull'immobile a privati diversi dal coniuge, dai parenti o
affini fino al quarto grado e dalle persone legate da
rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi e per gli
effetti dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76,
dopo la data del 24 agosto 2016, con riferimento agli
immobili situati nei Comuni di cui all'allegato 1, ovvero
dopo la data del 26 ottobre 2016, con riferimento agli
immobili situati nei Comuni di cui all'allegato 2, e prima
del completamento degli interventi di riparazione,
ripristino o ricostruzione che hanno beneficiato di
contributi, ovvero entro due anni dal completamento di
detti interventi, e' dichiarato decaduto dalle provvidenze
ed e' tenuto al rimborso delle somme percepite, maggiorate
degli interessi legali, da versare all'entrata del bilancio
dello Stato, secondo modalita' e termini stabiliti con
provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2.
10-bis. La concessione del contributo e' trascritta nei
registri immobiliari, su richiesta dell'Ufficio speciale
per la ricostruzione, in esenzione da qualsiasi tributo o
diritto, sulla base del titolo di concessione, senza
alcun'altra formalita'.
10-ter. Le disposizioni del comma 10 non si applicano:
a) in caso di vendita effettuata nei confronti del
promissario acquirente, diverso dal coniuge, dai parenti o
affini fino al quarto grado e dalla persona legata da
rapporto giuridicamente rilevante ai sensi dell'articolo 1
della legge 20 maggio 2016, n. 76, in possesso di un titolo
giuridico avente data certa anteriore agli eventi sismici
del 24 agosto 2016, con riferimento agli immobili situati
nei Comuni di cui all'allegato 1, ovvero del 26 ottobre
2016, con riferimento agli immobili situati nei Comuni di
cui all'allegato 2;
b) laddove il trasferimento della proprieta' si
verifichi all'esito di una procedura di esecuzione forzata
ovvero nell'ambito delle procedure concorsuali disciplinate
dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal decreto
legislativo 8 luglio 1999, n. 270, ovvero dal capo II della
legge 27 gennaio 2012, n. 3.
10-quater. Le disposizioni dei commi 10, 10-bis e
10-ter si applicano anche agli immobili distrutti o
danneggiati ubicati nei Comuni di cui all'articolo 1, comma
2, ammessi a beneficiare delle misure previste dal presente
decreto.
11. In deroga agli articoli 1120, 1121 e 1136, quinto
comma, del codice civile, gli interventi di recupero
relativi ad un unico immobile composto da piu' unita'
immobiliari possono essere disposti dalla maggioranza dei
condomini che comunque rappresenti almeno la meta' del
valore dell'edificio. In deroga all'articolo 1136, quarto
comma, del codice civile, gli interventi ivi previsti
devono essere approvati con un numero di voti che
rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un
terzo del valore dell'edificio.
12. Ferma restando l'esigenza di assicurare il
controllo, l'economicita' e la trasparenza nell'utilizzo
delle risorse pubbliche, i contratti stipulati dai privati
beneficiari di contributi per l'esecuzione di lavori e per
l'acquisizione di beni e servizi connessi agli interventi
di cui al presente articolo, non sono ricompresi tra quelli
previsti dall'articolo 1, comma 2, del codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
13. La selezione dell'impresa esecutrice da parte del
beneficiario dei contributi e' compiuta mediante procedura
concorrenziale intesa all'affidamento dei lavori alla
migliore offerta. Alla selezione possono partecipare solo
le imprese che risultano iscritte nella Anagrafe di cui
all'articolo 30, comma 6, in numero non inferiore a tre.
Gli esiti della procedura concorrenziale, completi della
documentazione stabilita con provvedimenti adottati ai
sensi dell'articolo 2, comma 2, sono allegati alla domanda
di contributo.
13-bis. Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche agli immobili distrutti o danneggiati
ubicati nei Comuni di cui all'articolo 1, comma 2, su
richiesta degli interessati che dimostrino il nesso di
causalita' diretto tra i danni ivi verificatisi e gli
eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016,
comprovato da apposita perizia asseverata.".