(( Art. 18-sexies 
 
                    Modifica all'articolo 14-bis 
                  del decreto-legge n. 189 del 2016 
 
  1. All'articolo 14-bis, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016,
le parole da: «nonche' la  valutazione  del  fabbisogno  finanziario»
fino alla fine del comma sono  sostituite  dalle  seguenti:  «secondo
procedure da stabilire con apposita ordinanza di  protezione  civile,
adottata di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e
sentiti i Ministeri delle infrastrutture  e  dei  trasporti  e  della
salute, con oneri a valere sulle risorse stanziate per le emergenze a
far data dal 24 agosto 2016». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo del comma  1  dell'articolo  14-bis
          del citato decreto-legge n. 189 del 2016,  come  modificato
          dalla presente legge: 
              "Art. 14-bis. Interventi sui presidi ospedalieri 
              1. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in  vigore
          della legge di conversione del presente decreto, le Regioni
          Abruzzo, Lazio, Marche  e  Umbria  effettuano  sui  presidi
          ospedalieri nei territori interessati dagli eventi  sismici
          verificatisi a far data dal 24  agosto  2016  le  verifiche
          tecniche di cui all'articolo 2, comma 3, dell'ordinanza del
          Presidente del Consiglio dei ministri  20  marzo  2003,  n.
          3274, secondo procedure da stabilire con apposita ordinanza
          di protezione civile, adottata di concerto con il Ministero
          dell'economia e delle finanze e sentiti i  Ministeri  delle
          infrastrutture e dei trasporti e della salute, con oneri  a
          valere sulle risorse stanziate per le emergenze a far  data
          dal 24 agosto 2016."