(( Art. 18-sexies Modifica all'articolo 14-bis del decreto-legge n. 189 del 2016 1. All'articolo 14-bis, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016, le parole da: «nonche' la valutazione del fabbisogno finanziario» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «secondo procedure da stabilire con apposita ordinanza di protezione civile, adottata di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e sentiti i Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e della salute, con oneri a valere sulle risorse stanziate per le emergenze a far data dal 24 agosto 2016». ))
Riferimenti normativi Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 14-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, come modificato dalla presente legge: "Art. 14-bis. Interventi sui presidi ospedalieri 1. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria effettuano sui presidi ospedalieri nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 le verifiche tecniche di cui all'articolo 2, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274, secondo procedure da stabilire con apposita ordinanza di protezione civile, adottata di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e sentiti i Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e della salute, con oneri a valere sulle risorse stanziate per le emergenze a far data dal 24 agosto 2016."