(( Art. 18-septies Nuove disposizioni in materia di Uffici speciali per la ricostruzione 1. All'articolo 3, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ferme restando le disposizioni dei periodi precedenti, i Comuni, in forma singola o associata, possono procedere anche allo svolgimento dell'attivita' istruttoria relativa al rilascio dei titoli abilitativi edilizi, dandone comunicazione all'Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente e assicurando il necessario coordinamento con l'attivita' di quest'ultimo». ))
Riferimenti normativi Il testo del comma 4 dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 189 del 2016, come modificato dal presente articolo, e' riportato nelle Note all'art. 5.