(( Art. 18-septies
Nuove disposizioni in materia di Uffici speciali
per la ricostruzione
1. All'articolo 3, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016 e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ferme restando le
disposizioni dei periodi precedenti, i Comuni, in forma singola o
associata, possono procedere anche allo svolgimento dell'attivita'
istruttoria relativa al rilascio dei titoli abilitativi edilizi,
dandone comunicazione all'Ufficio speciale per la ricostruzione
territorialmente competente e assicurando il necessario coordinamento
con l'attivita' di quest'ultimo». ))
Riferimenti normativi
Il testo del comma 4 dell'articolo 3 del citato
decreto-legge n. 189 del 2016, come modificato dal presente
articolo, e' riportato nelle Note all'art. 5.