(( Art. 18-octies
Misure in materia di riparazione del patrimonio edilizio pubblico
suscettibile di destinazione abitativa
1. All'articolo 14 del decreto-legge n. 189 del 2016 sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera a) e' inserita la seguente:
«a-bis) degli immobili di proprieta' pubblica, ripristinabili con
miglioramento sismico entro il 31 dicembre 2018, per essere destinati
alla soddisfazione delle esigenze abitative delle popolazioni dei
territori interessati dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto
2016»;
b) dopo il comma 3-bis sono inseriti i seguenti:
«3-ter. Ai fini del riconoscimento del contributo relativo agli
immobili di cui alla lettera a-bis) del comma 1, i Presidenti delle
Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, in qualita' di vice
commissari, procedono, sulla base della ricognizione del fabbisogno
abitativo dei territori interessati dagli eventi sismici effettuata
in raccordo con i Comuni interessati, all'individuazione degli
edifici di proprieta' pubblica, non classificati agibili secondo la
procedura AeDES di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, e al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 243 del 18 ottobre 2014, oppure classificati
non utilizzabili secondo procedure speditive disciplinate da
ordinanza di protezione civile, che siano ripristinabili con
miglioramento sismico entro il 31 dicembre 2018. Ciascun Presidente
di Regione, in qualita' di vice commissario, provvede a comunicare al
Commissario straordinario l'elenco degli immobili di cui al
precedente periodo.
3-quater. Le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, ovvero gli
enti regionali competenti in materia di edilizia residenziale
pubblica, nonche' gli enti locali delle medesime Regioni, ove a tali
fini da esse individuati, previa specifica intesa, quali stazioni
appaltanti, procedono, nei limiti delle risorse disponibili e previa
approvazione da parte del Presidente della Regione, in qualita' di
vice commissario, ai soli fini dell'assunzione della spesa a carico
delle risorse di cui all'articolo 4, comma 4, del presente decreto,
all'espletamento delle procedure di gara relativamente agli immobili
di loro proprieta'.
3-quinquies. Gli Uffici speciali per la ricostruzione provvedono,
con oneri a carico delle risorse di cui all'articolo 4, comma 3, e
nei limiti delle risorse disponibili, alla diretta attuazione degli
interventi relativi agli edifici pubblici di proprieta' statale,
ripristinabili con miglioramento sismico entro il 31 dicembre 2018 e
inseriti negli elenchi predisposti dai Presidenti delle Regioni, in
qualita' di vice commissari.
3-sexies. Con ordinanza del Commissario straordinario, emessa ai
sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 2, del presente
decreto, sono definite le procedure per la presentazione e
l'approvazione dei progetti relativi agli immobili di cui ai commi
3-ter e 3-quinquies. Gli immobili di cui alla lettera a-bis) del
comma 1, ultimati gli interventi previsti, sono tempestivamente
destinati al soddisfacimento delle esigenze abitative delle
popolazioni dei territori interessati dagli eventi sismici
verificatisi dal 24 agosto 2016». ))
Riferimenti normativi
Il testo dell'articolo 14 del citato decreto-legge n.
189 del 2016, come modificato dal presente articolo, e'
riportato nelle Note all'art. 1.