(( Art. 18-novies
Modifica all'articolo 13
del decreto-legge n. 189 del 2016
1. All'articolo 13, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016,
dopo le parole: «dalla crisi sismica del 1997 e 1998» sono inserite
le seguenti: «e, in Umbria, del 2009». ))
Riferimenti normativi
Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo 13 del
citato decreto-legge n. 189 del 2016, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 13. Interventi su edifici gia' interessati da
precedenti eventi sismici
1. - 3. (Omissis).
4. Per gli interventi su immobili danneggiati o resi
inagibili dalla crisi sismica del 1997 e 1998 e, in Umbria,
del 2009 non ancora finanziati, nel caso di ulteriore
danneggiamento a causa degli eventi sismici di cui
all'articolo 1, che determini una inagibilita' indotta di
altri edifici ovvero pericolo per la pubblica incolumita',
si applicano, nel limite delle risorse disponibili anche
utilizzando quelle gia' finalizzate per la predetta crisi
sismica, le modalita' e le condizioni previste dal presente
decreto."