Art. 3 
 
Nuove  disposizioni  in  materia  di  concessione  dei  finanziamenti
               agevolati per la ricostruzione privata 
 
  1. All'articolo 6 del decreto-legge n. 189 del 2016, sono apportate
le seguenti modificazioni: 
  (( 0a) al comma 1, lettera a), dopo le parole: «finiture interne ed
esterne» sono inserite le seguenti: «e gli impianti»; )) 
  a) (soppressa); 
  b) dopo il comma 13 e' inserito il seguente: 
  «13-bis. Le disposizioni del presente articolo si  applicano  anche
agli immobili distrutti o  danneggiati  ubicati  nei  Comuni  di  cui
all'articolo  1,  comma  2,  su  richiesta  degli   interessati   che
dimostrino  il  nesso  di  causalita'  diretto  tra   i   danni   ivi
verificatisi e gli eventi sismici verificatisi  a  far  data  dal  24
agosto 2016, comprovato da apposita perizia asseverata.». 
  (( 1-bis. Le risorse provenienti dal  Fondo  per  la  ricostruzione
delle aree terremotate, di cui all'articolo  2  del  decreto-legge  6
giugno 2012, n. 74, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  1°
agosto 2012, n. 122, destinate all'esecuzione di  interventi  per  la
ricostruzione e la funzionalita' degli edifici e dei servizi pubblici
nonche' di interventi sui beni del patrimonio artistico  e  culturale
di cui all'articolo 4 dello stesso  decreto-legge  n.  74  del  2012,
appaltati a imprese che hanno chiesto l'ammissione al concordato  con
continuita' aziendale, sono erogate  dalla  stazione  appaltante,  su
richiesta dell'impresa stessa e previa comunicazione al  liquidatore,
direttamente alle imprese subappaltatrici o ai fornitori con posa  in
opera formalmente incaricati dall'impresa  appaltatrice.  In  assenza
della richiesta  dell'impresa  appaltatrice  la  stessa  puo'  essere
avanzata anche dal subappaltatore o dal fornitore con posa in  opera,
informandone l'impresa appaltatrice. 
  1-ter. I contributi di cui all'articolo 3-bis del  decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135, destinati al finanziamento degli  interventi  di
ripristino o di ricostruzione delle abitazioni private e di  immobili
ad uso non abitativo di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno
2012, n. 74, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  1°agosto
2012, n. 122,  dovuti  per  lavori  eseguiti  dopo  la  richiesta  di
ammissione al concordato con continuita'  aziendale  da  parte  delle
imprese affidatarie dei lavori, sono erogati dall'istituto di credito
prescelto, su richiesta dell'impresa e previa disposizione del comune
inviata anche al commissario liquidatore, direttamente  alle  imprese
subappaltatrici o ai fornitori con posa in opera.  In  assenza  della
richiesta dell'impresa affidataria la  stessa  puo'  essere  avanzata
anche  dal  subappaltatore  o  dal  fornitore  con  posa  in   opera,
informandone l'impresa affidataria. 
  1-quater. In ogni caso i pagamenti al subappaltatore o al fornitore
con posa in opera di cui ai commi 1-bis e  1-ter  possono  avere  per
oggetto solo prestazioni non contestate. 
  1-quinquies. L'importo dei fondi  di  cui  al  comma  1-bis  e  dei
contributi di cui al comma 1-ter da erogare a ciascuna delle  imprese
subappaltatrici o ai fornitori con posa in opera  e'  indicato  nello
stato di avanzamento dei lavori redatto  dal  direttore  dei  lavori.
L'erogazione e' condizionata al rispetto della  normativa  in  merito
alla iscrizione negli elenchi istituiti ai sensi dell'articolo  5-bis
del  decreto-legge  6   giugno   2012,   n.   74,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122. 
  1-sexies. I contributi gia'  concessi  ai  sensi  dell'articolo  3,
comma  1,  lettera  c),  del  Protocollo  d'intesa  tra  il  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  e  i   presidenti   delle   regioni
Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, sottoscritto il 4  ottobre  2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre  2012,  non
sono recuperati nel caso in cui, per  le  mutate  esigenze  abitative
rilevate dagli uffici comunali competenti per  la  ricostruzione,  il
beneficiario non abbia potuto adempiere all'obbligo di locare  ovvero
dare in  comodato  l'unita'  immobiliare  oggetto  del  contributo  a
soggetti temporaneamente privi di abitazione per effetto degli eventi
sismici  del  2012.  Resta  comunque  fermo,  in  capo  agli   stessi
beneficiari dei citati contributi, l'obbligo di  locazione  a  canone
concordato ad altri soggetti, come previsto dall'articolo 3, comma 2,
del citato Protocollo d'intesa. 
  1-septies. L'accertamento di contributi corrisposti e  non  dovuti,
per effetto di provvedimenti di decadenza o in quanto  eccedenti  gli
importi  spettanti,  relativi  all'assistenza  alla   popolazione   e
connessi agli eventi sismici del 20 e  29  maggio  2012,  costituisce
titolo per l'iscrizione a  ruolo  degli  importi  corrisposti  e  dei
relativi interessi legali. Sono fatti salvi gli effetti gia' prodotti
da provvedimenti di recupero di somme indebite  adottati  in  base  a
disposizioni diverse dalla presente. 
  1-octies. L'iscrizione a ruolo e'  eseguita  dai  presidenti  delle
regioni, in qualita' di commissari delegati ai sensi dell'articolo  1
del  decreto-legge  6   giugno   2012,   n.   74,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 1° agosto  2012,  n.  122,  ovvero,  quali
soggetti  incaricati   dai   commissari   delegati   all'espletamento
dell'istruttoria  delle  domande  di  contributo  e   alla   relativa
erogazione, dai comuni che hanno adottato i provvedimenti di  cui  al
comma 1-septies. 
  1-novies. Le somme relative a contributi corrisposti e non  dovuti,
riscosse mediante ruolo ai sensi dei commi 1-septies e 1-octies, sono
versate all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per  la  successiva
riassegnazione al Fondo per la ricostruzione di  cui  all'articolo  2
del citato decreto-legge n. 74 del 2012  ai  fini  del  trasferimento
alle contabilita' speciali intestate ai presidenti delle regioni. 
  1-decies. L'acquisto delle abitazioni equivalenti  in  sostituzione
dell'abitazione principale distrutta, ai sensi dell'articolo 3, comma
1, lettera a), del decreto-legge 28 aprile 2009, n.  39,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77,  e'  consentito
solo all'interno dello stesso comune. 
  1-undecies. All'articolo 24, comma 3, del decreto-legge n. 189  del
2016 sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) le parole: «per l'anno 2016»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«per gli anni 2016 e 2017»; 
  b) le parole: «nel limite massimo  di  10  milioni  di  euro»  sono
sostituite dalle seguenti: «nel  limite  massimo  complessivo  di  10
milioni di euro di cui almeno il  70  per  cento  e'  riservato  agli
interventi di cui al comma 1». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Il  testo  modificato  dell'articolo   6   del   citato
          decreto-legge n. 189  del  2016  e'  riportato  nelle  Note
          all'art. 18-quinquies. 
              Il  testo  modificato  dell'articolo   6   del   citato
          decreto-legge n. 189  del  2016  e'  riportato  nelle  Note
          all'art. 18-quinquies. 
              Si riporta il testo vigente degli articoli 1, 2, 3, 4 e
          5-bis del decreto-legge 6 giugno 2012, n.  74,  convertito,
          con modificazioni, dalla  legge  1°  agosto  2012,  n.  122
          (Interventi urgenti in  favore  delle  popolazioni  colpite
          dagli eventi sismici che hanno  interessato  il  territorio
          delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio
          Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012): 
              "Art. 1. Ambito di  applicazione  e  coordinamento  dei
          presidenti delle regioni 
              1. Le disposizioni del presente decreto  sono  volte  a
          disciplinare   gli   interventi   per   la   ricostruzione,
          l'assistenza alle popolazioni e la  ripresa  economica  nei
          territori dei comuni delle  province  di  Bologna,  Modena,
          Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli
          eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, per i  quali
          e' stato adottato il decreto del Ministro  dell'economia  e
          delle finanze 1° giugno 2012 di  differimento  dei  termini
          per  l'adempimento  degli  obblighi  tributari,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  130
          del 6 giugno 2012, nonche' di quelli ulteriori indicati nei
          successivi decreti adottati ai sensi dell'articolo 9, comma
          2, della legge 27 luglio 2000, n. 212. 
              2. Ai fini del  presente  decreto  i  Presidenti  delle
          Regioni  Emilia-Romagna,  Lombardia  e  Veneto  operano  in
          qualita' di Commissari delegati. 
              3. In seguito agli eventi sismici di cui  al  comma  1,
          considerati l'entita' e l'ammontare dei danni subiti ed  al
          fine di favorire il processo di ricostruzione e la  ripresa
          economica dei territori colpiti  dal  sisma,  lo  stato  di
          emergenza dichiarato con  le  delibere  del  Consiglio  dei
          Ministri del 22 e del 30 maggio 2012 e' prorogato  fino  al
          31  maggio  2013.  Il  rientro  nel  regime  ordinario   e'
          disciplinato  ai  sensi  dell'articolo  5,  commi  4-ter  e
          4-quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225. 
              4.  Agli  interventi  di  cui   al   presente   decreto
          provvedono  i  presidenti  delle  Regioni   Emilia-Romagna,
          Lombardia e Veneto, i quali coordinano le attivita' per  la
          ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 20  e  29
          maggio 2012  nelle  regioni  di  rispettiva  competenza,  a
          decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto e per
          l'intera durata dello stato di emergenza,  operando  con  i
          poteri di cui all'articolo  5,  comma  2,  della  legge  24
          febbraio 1992, n. 225, e con le deroghe  alle  disposizioni
          vigenti stabilite con delibera del Consiglio  dei  Ministri
          adottata nelle forme di cui all'articolo 5, comma 1,  della
          citata legge. 
              5. I presidenti delle regioni possono avvalersi per gli
          interventi dei sindaci dei comuni e  dei  presidenti  delle
          province interessati dal sisma, adottando idonee  modalita'
          di coordinamento e programmazione degli interventi  stessi,
          nonche' delle strutture regionali competenti per materia. A
          tal fine, i Presidenti  delle  regioni  possono  costituire
          apposita struttura  commissariale,  composta  da  personale
          dipendente delle pubbliche amministrazioni in posizione  di
          comando o distacco, nel limite di quindici  unita',  i  cui
          oneri  sono  posti  a  carico   delle   risorse   assegnate
          nell'ambito   della   ripartizione   del   Fondo   di   cui
          all'articolo 2. 
              5-bis.  I  Presidenti  delle  Regioni   Emilia-Romagna,
          Lombardia e Veneto, in  qualita'  di  Commissari  Delegati,
          possono delegare le funzioni  attribuite  con  il  presente
          decreto ai  Sindaci  dei  Comuni  ed  ai  Presidenti  delle
          Province nel cui rispettivo territorio sono da  effettuarsi
          gli interventi oggetto  della  presente  normativa  nonche'
          alle strutture regionali competenti per materia.  Nell'atto
          di delega devono essere richiamate le specifiche  normative
          statali e regionali cui, ai sensi delle vigenti  norme,  e'
          possibile derogare e gli  eventuali  limiti  al  potere  di
          deroga." 
              "Art.  2.  Fondo  per  la  ricostruzione   delle   aree
          terremotate 
              1.   Nello   stato   di   previsione   del    Ministero
          dell'economia e delle finanze  e'  istituito,  a  decorrere
          dall'anno 2012, il Fondo per la  ricostruzione  delle  aree
          colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012, da assegnare  alla
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri  per  le  finalita'
          previste dal presente decreto. 
              2. Su proposta dei  Presidenti  delle  Regioni  di  cui
          all'articolo 1, comma 2, con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio  dei  Ministri,  di  concerto  con  il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, e' stabilita la ripartizione
          del Fondo di cui al comma 1 fra le Regioni  Emilia-Romagna,
          Lombardia e Veneto, per le finalita' previste dal  presente
          decreto, nonche' sono determinati criteri  generali  idonei
          ad assicurare, a fini di equita', la parita' di trattamento
          dei soggetti danneggiati, nei  limiti  delle  risorse  allo
          scopo finalizzate. La proposta  di  riparto  e'  basata  su
          criteri oggettivi aventi a riferimento l'effettivita' e  la
          quantita' dei  danni  subiti  e  asseverati  delle  singole
          Regioni. 
              3. Al predetto Fondo affluiscono,  nel  limite  di  500
          milioni di euro, le risorse derivanti dall'aumento, fino al
          31 dicembre 2012, dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e
          sulla benzina con piombo, nonche' dell'aliquota dell'accisa
          sul gasolio usato come carburante di cui all'allegato I del
          testo unico delle disposizioni legislative  concernenti  le
          imposte sulla produzione e sui consumi e relative  sanzioni
          penali e amministrative, di cui al decreto  legislativo  26
          ottobre 1995, n. 504. La  misura  dell'aumento,  pari  a  2
          centesimi al  litro,  e'  disposta  con  provvedimento  del
          direttore dell'Agenzia delle dogane.  L'articolo  1,  comma
          154, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
          e' abrogato. 
              4. Con apposito decreto del Ministero  dell'economia  e
          delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto sono stabilite le modalita' di  individuazione  del
          maggior gettito di competenza delle autonomie  speciali  da
          riservare all'Erario per le finalita' di cui  al  comma  3,
          attraverso separata contabilizzazione. 
              5. Il medesimo Fondo viene inoltre alimentato: 
              a) con le risorse eventualmente rivenienti dal Fondo di
          solidarieta' dell'Unione Europea di cui al regolamento (CE)
          n. 2012/2002  del  Consiglio  dell'11  novembre  2002,  nei
          limiti delle finalita' per esse stabilite; 
              b) con quota parte delle risorse  di  cui  all'articolo
          16, comma 1, della legge 6 luglio 2012, n. 96, da ripartire
          con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; 
              c). 
              6. Ai presidenti delle Regioni di cui  all'articolo  1,
          comma 2,  sono  intestate  apposite  contabilita'  speciali
          aperte presso la tesoreria statale su cui  sono  assegnate,
          con il decreto di cui al comma 2,  le  risorse  provenienti
          dal fondo di cui al  comma  1  destinate  al  finanziamento
          degli interventi previsti dal presente decreto, al netto di
          quelle destinate alla  copertura  finanziaria  degli  oneri
          derivanti dall'articolo 2, comma 3, dall'articolo 8,  commi
          3 e 15-ter, e dall'articolo 13. Sulle contabilita' speciali
          confluiscono anche le risorse  derivanti  dalle  erogazioni
          liberali effettuate  alle  stesse  regioni  ai  fini  della
          realizzazione di interventi per la ricostruzione e  ripresa
          dei  territori  colpiti   dagli   eventi   sismici.   Sulle
          contabilita' speciali possono confluire inoltre le  risorse
          finanziarie a qualsiasi titolo  destinate  o  da  destinare
          alla ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 20 e
          29 maggio 2012 nelle province di Modena, Bologna,  Ferrara,
          Reggio Emilia, Mantova e Rovigo. Per gli anni 2012, 2013  e
          2014, le risorse di cui al primo  periodo,  presenti  nelle
          predette  contabilita'   speciali,   nonche'   i   relativi
          utilizzi, eventualmente trasferite agli enti locali di  cui
          all'articolo 1, comma 1, che provvedono, ai sensi del comma
          5-bis del medesimo articolo 1,  per  conto  dei  Presidenti
          delle Regioni in  qualita'  di  commissari  delegati,  agli
          interventi di cui al presente decreto, non rilevano ai fini
          del  patto  di  stabilita'  interno   degli   enti   locali
          beneficiari. I presidenti  delle  regioni  rendicontano  ai
          sensi dell'articolo 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio
          1992, n. 225, e curano la pubblicazione dei rendiconti  nei
          siti internet delle rispettive regioni." 
              "Art. 3. Ricostruzione e riparazione  delle  abitazioni
          private e di immobili ad uso non  abitativo;  contributi  a
          favore  delle  imprese;  disposizioni  di   semplificazione
          procedimentale 
              1. Per soddisfare le esigenze delle popolazioni colpite
          dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012 nei territori di  cui
          all'articolo 1, i Presidenti delle Regioni di cui al  comma
          2 del medesimo articolo, d'intesa fra  loro,  stabiliscono,
          con propri provvedimenti adottati in coerenza con i criteri
          stabiliti con il decreto del Presidente del  Consiglio  dei
          Ministri di cui all'articolo 2, comma  2,  sulla  base  dei
          danni effettivamente verificatisi, priorita',  modalita'  e
          percentuali  entro  le  quali   possono   essere   concessi
          contributi, anche in modo tale da coprire integralmente  le
          spese occorrenti per la riparazione,  il  ripristino  o  la
          ricostruzione degli immobili, nel limite delle risorse allo
          scopo  finalizzate  a  valere  sulle  disponibilita'  delle
          contabilita' speciali di cui all'articolo 2, fatte salve le
          peculiarita' regionali.  I  contributi  sono  concessi,  al
          netto   di   eventuali   risarcimenti   assicurativi,   con
          provvedimenti adottati dai soggetti di cui all'articolo  1,
          commi 4 e 5. In particolare, puo' essere disposta: 
              a) la concessione di contributi per la riparazione,  il
          ripristino o la ricostruzione degli  immobili  di  edilizia
          abitativa, ad uso  produttivo  e  per  servizi  pubblici  e
          privati e delle infrastrutture,  dotazioni  territoriali  e
          attrezzature  pubbliche,  distrutti   o   danneggiati,   in
          relazione al danno effettivamente subito; 
              b) la  concessione,  previa  presentazione  di  perizia
          giurata, di contributi a favore delle attivita' produttive,
          industriali,    agricole,     zootecniche,     commerciali,
          artigianali, turistiche,  professionali,  ivi  comprese  le
          attivita' relative agli enti non commerciali,  ai  soggetti
          pubblici e alle organizzazioni, fondazioni  o  associazioni
          con esclusivo fine solidaristico o sindacale, e di servizi,
          inclusi  i  servizi  sociali,  socio-sanitari  e  sanitari,
          aventi sede o  unita'  produttive  nei  comuni  interessati
          dalla crisi sismica che abbiano subito gravi danni a scorte
          e beni mobili strumentali all'attivita' di loro proprieta'.
          La concessione di  contributi  a  vantaggio  delle  imprese
          casearie  danneggiate  dagli  eventi  sismici  e'  valutata
          dall'autorita' competente entro il  31  dicembre  2014;  il
          principio di certezza e di oggettiva  determinabilita'  del
          contributo  si  considera  rispettato  se   il   contributo
          medesimo e' conosciuto entro il 31 dicembre 2014; 
              b-bis) la concessione, previa presentazione di  perizia
          giurata,  di  contributi  per  il  risarcimento  dei  danni
          economici subiti da prodotti in corso di maturazione ovvero
          di stoccaggio ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 del
          Consiglio, del 20  marzo  2006,  relativo  alla  protezione
          delle  indicazioni  geografiche   e   delle   denominazioni
          d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, in  strutture
          ubicate nei territori di cui all'articolo 1, comma  1,  del
          presente decreto; 
              c) la  concessione  di  contributi  per  i  danni  alle
          strutture adibite ad attivita' sociali,  socio-sanitarie  e
          socio-educative,   sanitarie,   ricreative,   sportive    e
          religiose; 
              d) la  concessione  di  contributi  per  i  danni  agli
          edifici di interesse storico-artistico; 
              e) la concessione di contributi a soggetti che  abitano
          in locali sgombrati  dalle  competenti  autorita'  per  gli
          oneri sostenuti conseguenti a traslochi e depositi, nonche'
          delle  risorse  necessarie  all'allestimento   di   alloggi
          temporanei; 
              f)  la  concessione  di  contributi  a   favore   della
          delocalizzazione temporanea delle attivita' danneggiate dal
          sisma al fine di garantirne la continuita' produttiva; 
              f-bis) la concessione di contributi a soggetti pubblici
          per garantire lo svolgimento  degli  interventi  sociali  e
          socio-sanitari attivati, nella fase dell'emergenza, per  le
          persone impossibilitate a ritornare al proprio domicilio, a
          seguito degli eventi sismici; 
              f-ter)  la  concessione  di   contributi   a   soggetti
          pubblici, ivi comprese le aziende pubbliche di servizi alla
          persona, nonche' a soggetti privati, senza fine  di  lucro,
          che  abbiano  dovuto  interrompere  le  proprie   attivita'
          sociali, socio-sanitarie e  socio-educative  a  seguito  di
          danni alle strutture conseguenti agli eventi sismici; 
              f-quater) la concessione di contributi ai  consorzi  di
          bonifica e di irrigazione per la riparazione, il ripristino
          o la ricostruzione di strutture e impianti. 
              1-bis. I contratti stipulati dai privati beneficiari di
          contributi per l'esecuzione di lavori e per  l'acquisizione
          di beni e servizi connessi agli interventi di cui al  comma
          1, lettera a), non  sono  ricompresi  tra  quelli  previsti
          dall'articolo 32, comma 1, lettere d) ed e), del codice dei
          contratti pubblici relativi a lavori, servizi e  forniture,
          di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; resta
          ferma l'esigenza che siano assicurati criteri di controllo,
          di economicita' e trasparenza nell'utilizzo  delle  risorse
          pubbliche. Restano fermi  i  controlli  antimafia  previsti
          dall'articolo 5-bis da effettuarsi secondo le  linee  guida
          del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle
          grandi opere. 
              2. L'accertamento dei danni provocati dagli eccezionali
          eventi sismici su  costruzioni  esistenti  o  in  corso  di
          realizzazione alla data del  20  maggio  2012  deve  essere
          verificato e documentato, mediante presentazione di perizia
          giurata, a cura  del  professionista  abilitato  incaricato
          della progettazione degli  interventi  di  ricostruzione  e
          ripristino degli edifici, ai sensi di quanto  disposto  dal
          decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5  maggio
          2011. Restano salve le verifiche da parte delle  competenti
          amministrazioni. 
              3. Il saldo dei contributi di cui al presente articolo,
          limitatamente alla ricostruzione degli immobili distrutti e
          alla riparazione degli immobili  dichiarati  inagibili,  e'
          vincolato  alla  documentazione   che   attesti   che   gli
          interventi sono stati realizzati ai sensi  dell'articolo  5
          del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186. 
              4. In deroga agli articoli 1120, 1121  e  1136,  quinto
          comma,  del  codice  civile,  gli  interventi  di  recupero
          relativi ad un  unico  immobile  composto  da  piu'  unita'
          immobiliari possono essere disposti dalla  maggioranza  dei
          condomini che comunque  rappresenti  almeno  la  meta'  del
          valore dell'edificio. In deroga all'articolo  1136,  quarto
          comma, del  codice  civile,  gli  interventi  ivi  previsti
          devono  essere  approvati  con  un  numero  di   voti   che
          rappresenti la maggioranza degli intervenuti  e  almeno  un
          terzo del valore dell'edificio. 
              5. Al fine di favorire il rapido rientro  nelle  unita'
          immobiliari ed il ritorno alle normali condizioni di vita e
          di lavoro nei comuni interessati dal  sisma  del  20  e  29
          maggio 2012, nelle more che venga  completata  la  verifica
          delle  agibilita'  degli  edifici  e   strutture   ordinari
          effettuate  ai  sensi  del  decreto  del   Presidente   del
          Consiglio  dei  Ministri  5   maggio   2011,   i   soggetti
          interessati possono,  previa  perizia  e  asseverazione  da
          parte  di  un  professionista  abilitato,   effettuare   il
          ripristino  della  agibilita'   degli   edifici   e   delle
          strutture. I contenuti della perizia asseverata includono i
          dati delle schede AeDES  di  cui  al  decreto  sopracitato,
          integrate  con  documentazione  fotografica  e  valutazioni
          tecniche atte a documentare il nesso di causalita' tra  gli
          eventi sismici del 20-29  maggio  2012  e  lo  stato  della
          struttura, oltre alla valutazione economica del danno. 
              6. In deroga agli articoli 6, 10, 93 e 94  del  decreto
          del Presidente della Repubblica  6  giugno  2001,  n.  380,
          all'articolo  19  della  legge  7  agosto  1990,  n.   241,
          all'articolo 146 del decreto legislativo 22  gennaio  2004,
          n. 42, agli articoli 8  e  12  della  legge  della  Regione
          Emilia-Romagna 25 novembre 2002, n. 31 e agli  articoli  9,
          10, 11, 12 e 13 della legge della Regione Emilia-Romagna 30
          ottobre  2008,   n.   19,   nonche'   alle   corrispondenti
          disposizioni delle regioni Lombardia e Veneto,  i  soggetti
          interessati comunicano ai  comuni  delle  predette  regioni
          l'avvio dei  lavori  edilizi  di  ripristino  da  eseguirsi
          comunque nel rispetto dei  contenuti  della  pianificazione
          urbanistica comunale e  dei  vincoli  paesaggistici,  fatta
          eccezione, per i fabbricati rurali, per la  modifica  della
          sagoma  e  per   la   riduzione   della   volumetria,   con
          l'indicazione del progettista abilitato responsabile  della
          progettazione e della  direzione  lavori  e  della  impresa
          esecutrice,  purche'  le  costruzioni   non   siano   state
          interessate da interventi edilizi totalmente abusivi per  i
          quali sono stati emessi i relativi ordini  di  demolizione,
          allegando   o   autocertificando   quanto   necessario   ad
          assicurare  il  rispetto  delle  vigenti  disposizioni   di
          settore con particolare riferimento  a  quelle  in  materia
          edilizia, di sicurezza e sismica.  I  soggetti  interessati
          entro il termine di sessanta giorni dall'inizio dei  lavori
          provvedono a presentare la documentazione non gia' allegata
          alla comunicazione di avvio del ripristino per la richiesta
          dell'autorizzazione paesaggistica e del titolo  abilitativo
          edilizio  nonche'  per  la  presentazione  dell'istanza  di
          autorizzazione sismica ovvero per il deposito del  progetto
          esecutivo riguardante le strutture. 
              7.  Al  fine  di  favorire  la  rapida  ripresa   delle
          attivita' produttive e delle normali condizioni di  vita  e
          di lavoro in condizioni di sicurezza adeguate,  nei  comuni
          interessati dai fenomeni  sismici  iniziati  il  20  maggio
          2012, di cui all'allegato 1 al  presente  decreto,  nonche'
          per le imprese con sede o unita' locali al di  fuori  delle
          aree individuate dal presente decreto  che  abbiano  subito
          danni a seguito degli eventi  sismici,  accertati  ai  soli
          fini di cui al presente comma sulla  base  delle  verifiche
          effettuate dalla protezione civile o dai vigili del fuoco o
          da altra  autorita'  od  organismo  tecnico  preposti  alle
          verifiche, il titolare dell'attivita' produttiva, in quanto
          responsabile della sicurezza dei luoghi di lavoro ai  sensi
          del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e  successive  modifiche  e
          integrazioni, deve acquisire, nei casi di cui al  comma  8,
          la  certificazione  di  agibilita'  sismica  rilasciata,  a
          seguito di verifica di sicurezza effettuata ai sensi  delle
          norme tecniche vigenti (cap. 8 - costruzioni esistenti, del
          decreto ministeriale 14 gennaio 2008), da un professionista
          abilitato,  e  depositare  la  predetta  certificazione  al
          Comune territorialmente competente.  I  Comuni  trasmettono
          periodicamente alle strutture di coordinamento istituite  a
          livello  territoriale  gli  elenchi  delle   certificazioni
          depositate. Le  asseverazioni  di  cui  al  presente  comma
          saranno considerate ai fini del riconoscimento del danno. 
              7-bis. In relazione a magazzini,  capannoni,  stalle  e
          altre  strutture   inerenti   alle   attivita'   produttive
          agroalimentari, adibite alla lavorazione e conservazione di
          prodotti  deperibili  oppure  alla   cura   degli   animali
          allevati,  eccetto  i  prefabbricati,  e'   necessaria   e,
          sufficiente, ai fini dell'immediata ripresa dell'attivita',
          l'acquisizione   della    certificazione    dell'agibilita'
          ordinaria. 
              8. La certificazione di agibilita' sismica  di  cui  al
          comma 7 e' acquisita per le attivita' produttive svolte  in
          edifici che presentano una  delle  carenze  strutturali  di
          seguito precisate o eventuali altre  carenze  prodotte  dai
          danneggiamenti e individuate dal tecnico incaricato: 
              a) mancanza di collegamenti  tra  elementi  strutturali
          verticali e elementi strutturali orizzontali e  tra  questi
          ultimi; 
              b) presenza di elementi  di  tamponatura  prefabbricati
          non adeguatamente ancorati alle strutture principali; 
              c) presenza di scaffalature non controventate  portanti
          materiali  pesanti  che   possano,   nel   loro   collasso,
          coinvolgere   la   struttura   principale   causandone   il
          danneggiamento e il collasso. 
              8-bis  Ai  fini   della   prosecuzione   dell'attivita'
          produttiva o per la sua ripresa, nelle more dell'esecuzione
          della verifica di sicurezza effettuata ai sensi delle norme
          tecniche vigenti, in via  provvisoria,  il  certificato  di
          agibilita'  sismica  puo'  essere  rilasciato  dal  tecnico
          incaricato, in assenza delle carenze di cui al  comma  8  o
          dopo che le  medesime  carenze  siano  state  adeguatamente
          risolte,    attraverso    appositi    interventi,     anche
          provvisionali. 
              9. La  verifica  di  sicurezza  ai  sensi  delle  norme
          vigenti dovra' essere effettuata  entro  ventiquattro  mesi
          dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
              10. Per quanto concerne le imprese di cui al  comma  8,
          nelle  aree  che   abbiano   risentito   di   un'intensita'
          macrosismica, cosi' come rilevata  dal  Dipartimento  della
          protezione civile, pari o superiore a 6, ovvero nelle  aree
          colpite  dagli  eventi  sismici  del  maggio  2012  in  cui
          l'accelerazione  spettrale  subita  dalla  costruzione   in
          esame,  cosi'  come  risulta  nelle  mappe  di  scuotimento
          dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia,  abbia
          superato  il  70  per  cento  dell'accelerazione  spettrale
          elastica richiesta dalle  norme  vigenti  per  il  progetto
          della costruzione nuova e questa, intesa  come  insieme  di
          struttura, elementi non strutturali  e  impianti,  non  sia
          uscita  dall'ambito  del  comportamento  lineare  elastico,
          l'adempimento di cui al comma  9  si  intende  soddisfatto.
          Qualora l'accelerazione spettrale  come  sopra  individuata
          non abbia  superato  il  70  per  cento  dell'accelerazione
          spettrale elastica richiesta dalla  norma  vigente  ad  una
          costruzione  nuova  di  analoghe  caratteristiche,  per  il
          profilo  di  sottosuolo  corrispondente,  tale  costruzione
          dovra' essere  sottoposta  a  valutazione  della  sicurezza
          effettuata  conformemente  al  capitolo  8.3  delle   norme
          tecniche per le costruzioni, di cui al decreto del Ministro
          delle  infrastrutture  14  gennaio  2008,  pubblicato   nel
          supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 29  del  4
          febbraio 2008, entro i termini temporali di cui al comma  9
          del  presente  articolo,  tenendo  conto  degli  interventi
          locali effettuati ai sensi del comma 8. Qualora il  livello
          di sicurezza della costruzione risulti inferiore al 60  per
          cento della  sicurezza  richiesta  ad  un  edificio  nuovo,
          dovranno  eseguirsi  interventi  di  miglioramento  sismico
          finalizzati al raggiungimento almeno del 60 per cento della
          sicurezza  richiesta  ad  un  edificio  nuovo,  secondo  le
          seguenti scadenze temporali: 
              a) entro quattro anni dal termine di cui al comma 9, se
          la sicurezza mica risulta essere pari o inferiore al 30 per
          cento della sicurezza richiesta ad un edificio nuovo; 
              b) entro otto anni dal termine di cui al comma 9, se la
          sicurezza sismica risulta essere superiore al 50 per  cento
          della sicurezza richiesta ad un edificio nuovo; 
              c) entro un numero di anni ottenuto per  interpolazione
          lineare tra  quattro  e  otto  per  valori  di  livello  di
          sicurezza (Ls) per cento compresi tra il 30  e  il  50  per
          cento, secondo l'equazione: 
              4 + - Ls - 30 - 
              5 - . 
              11.    I    Direttori    regionali,    rispettivamente,
          dell'Agenzia regionale di Protezione civile  della  Regione
          Emilia-Romagna,  della  Direzione  generale  di  Protezione
          civile, polizia locale e sicurezza della Regione Lombardia,
          nonche' dell'Unita' di progetto di Protezione civile  della
          Regione  Veneto,  provvedono,  anche  per  il  tramite  dei
          Sindaci, per le occupazioni di urgenza e per  le  eventuali
          espropriazioni delle aree pubbliche  e  private  occorrenti
          per  la   delocalizzazione   totale   o   parziale,   anche
          temporanea, delle attivita'. Qualora per l'esecuzione delle
          opere e degli interventi di delocalizzazione sia  richiesta
          la    valutazione    di    impatto    ambientale     ovvero
          l'autorizzazione   integrata   ambientale,   queste    sono
          acquisite sulla base della normativa vigente,  nei  termini
          ivi  previsti  ridotti  alla  meta'.  Detti   termini,   in
          relazione alla somma urgenza che rivestono le opere  e  gli
          interventi di ricostruzione, hanno carattere  essenziale  e
          perentorio, in deroga al titolo III del decreto legislativo
          n. 152 del 3 aprile 2006 cosi' come modificato ed integrato
          dal decreto legislativo n. 4 del  2008,  ed  alle  relative
          norme regionali di attuazione. 
              12.  La  delocalizzazione  totale  o   parziale   delle
          attivita' in strutture esistenti e situate  in  prossimita'
          delle   aziende   danneggiate,   e'   autorizzata,   previa
          autocertificazione del mantenimento dei requisiti  e  delle
          prescrizioni previsti nelle  autorizzazioni  ambientali  in
          corso di validita', salve le dovute verifiche di agibilita'
          dei locali e dei luoghi di lavoro previste dalle  normative
          vigenti. Le suddette aziende devono  presentare  entro  180
          giorni dalla delocalizzazione la documentazione  necessaria
          per l'avvio del procedimento  unico  di  autorizzazione  ai
          sensi dell'articolo 19, comma 2. 
              13. Al fine di  consentire  l'immediata  ripresa  delle
          attivita' economiche i  Presidenti  delle  regioni  di  cui
          all'articolo 1, comma 2, sono autorizzati ad  adottare  gli
          indispensabili  provvedimenti   volti   a   consentire   lo
          spostamento temporaneo dei mezzi,  materiali,  attrezzature
          necessari,  ferme  restando  le  procedure  in  materia  di
          sicurezza sui  luoghi  di  lavoro,  ai  sensi  del  decreto
          legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni
          ed integrazioni. 
              13-bis. In sede di ricostruzione degli immobili adibiti
          ad   attivita'   industriale,   agricola,   zootecnica    o
          artigianale, anche a seguito di delocalizzazione, i  comuni
          possono prevedere un incremento massimo del  20  per  cento
          della superficie utile, nel  rispetto  della  normativa  in
          materia di tutela ambientale, culturale e paesaggistica. 
              13-ter. In deroga al termine di novanta giorni previsto
          dall'articolo 6, comma 2, lettera b), del  testo  unico  di
          cui al decreto del Presidente  della  Repubblica  6  giugno
          2001,  n.  380,  e  successive  modificazioni,   le   opere
          temporanee   dirette   a   soddisfare   l'esigenza    della
          prosecuzione  delle   attivita'   produttive   nei   comuni
          interessati  dal  sisma  sono  rimosse  al  cessare   della
          necessita' e comunque entro la  data  di  agibilita'  degli
          immobili produttivi ripristinati o ricostruiti." 
              "Art. 4. Ricostruzione e funzionalita' degli edifici  e
          dei  servizi  pubblici  nonche'  interventi  sui  beni  del
          patrimonio artistico e culturale 
              1. I Presidenti delle regioni di  cui  all'articolo  1,
          comma 2, d'intesa fra loro, sentiti le province e i  comuni
          interessati per i profili di competenza, stabiliscono,  con
          propri provvedimenti adottati in  coerenza  con  i  criteri
          stabiliti con il decreto del Presidente del  Consiglio  dei
          Ministri di cui all'articolo 2, comma  2,  sulla  base  dei
          danni  effettivamente  verificatisi,  e  nel  limite  delle
          risorse   allo   scopo   finalizzate   a    valere    sulle
          disponibilita'  delle  contabilita'  speciali  di  cui   al
          medesimo articolo 2: 
              a) le modalita' di predisposizione e di  attuazione  di
          un piano di interventi  urgenti  per  il  ripristino  degli
          immobili pubblici, danneggiati dagli  eventi  sismici,  con
          priorita' per quelli adibiti all'uso scolastico o educativo
          per  la  prima  infanzia,  e   delle   strutture   edilizie
          universitarie,  nonche'  degli  edifici  municipali,  delle
          caserme in uso all'amministrazione  della  difesa  e  degli
          immobili demaniali o di proprieta'  di  enti  ecclesiastici
          civilmente   riconosciuti,   formalmente   dichiarati    di
          interesse storico-artistico ai sensi del  codice  dei  beni
          culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22
          gennaio 2004, n. 42. Sono altresi' compresi  nel  piano  le
          opere di  difesa  del  suolo  e  le  infrastrutture  e  gli
          impianti pubblici di bonifica per la difesa idraulica e per
          l'irrigazione.  Qualora  la   programmazione   della   rete
          scolastica preveda la costruzione di edifici in sedi  nuove
          o diverse, le  risorse  per  il  ripristino  degli  edifici
          scolastici  danneggiati  sono   comunque   prioritariamente
          destinate a tale scopo; 
              b) le modalita' organizzative per consentire la  pronta
          ripresa delle attivita' degli uffici delle  amministrazioni
          statali, degli enti  pubblici  nazionali  e  delle  agenzie
          fiscali nel territorio colpito dagli eventi sismici; 
              b-bis) le modalita' di predisposizione e di  attuazione
          di un piano di interventi urgenti per il  ripristino  degli
          edifici ad  uso  pubblico,  ivi  compresi  archivi,  musei,
          biblioteche e chiese, a tale fine equiparati agli  immobili
          di cui alla  lettera  a).  I  Presidenti  delle  regioni  -
          Commissari delegati, per la realizzazione degli  interventi
          di  cui   alla   presente   lettera,   stipulano   apposite
          convenzioni con  i  soggetti  proprietari,  titolari  degli
          edifici  ad  uso  pubblico,  per   assicurare   la   celere
          esecuzione delle attivita' di ricostruzione delle strutture
          ovvero  di  riparazione,  anche  praticando  interventi  di
          miglioramento  sismico,   onde   conseguire   la   regolare
          fruibilita' pubblica degli edifici medesimi. 
              2. Alla realizzazione degli interventi di cui al  comma
          1, lettera a), provvedono i presidenti delle regioni di cui
          all'articolo 1, comma 2, anche avvalendosi  del  competente
          provveditorato interregionale alle opere pubbliche  nonche'
          degli altri  soggetti  pubblici  competenti  e  degli  enti
          ecclesiastici civilmente riconosciuti ai sensi della  legge
          20 maggio 1985, n. 222, con le risorse umane e  strumentali
          disponibili a legislazione vigente, sentiti, in merito agli
          immobili adibiti ad uso scolastico o educativo per la prima
          infanzia, le province e i  comuni  competenti.  Nell'ambito
          del piano di cui al comma 1, lettera a), e nei limiti delle
          risorse all'uopo individuate, alle esigenze  connesse  agli
          interventi   di   messa   in   sicurezza   degli   immobili
          danneggiati, di rimozione e ricovero dei beni  culturali  e
          archivistici mobili, di rimozione  controllata  e  ricovero
          delle  macerie   selezionate   del   patrimonio   culturale
          danneggiato,  nonche'  per  l'avvio  degli  interventi   di
          ricostruzione,  di   ripristino,   di   conservazione,   di
          restauro,  e  di  miglioramento  strutturale  del  medesimo
          patrimonio, si  provvede  secondo  le  modalita'  stabilite
          d'intesa con  il  Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'
          culturali,  d'intesa  con  il  presidente   della   regione
          interessata, sia per far fronte  agli  interventi  urgenti,
          sia per l'avvio di una successiva fase di ricostruzione. 
              3. Alle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, con
          riferimento  agli  interventi  in   materia   di   edilizia
          sanitaria, di cui all'articolo  20  della  legge  11  marzo
          1988, n. 67, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni,
          puo'  essere  riconosciuta  priorita'  nell'utilizzo  delle
          risorse disponibili nel bilancio dello Stato ai fini  della
          sottoscrizione di un nuovo Accordo di programma finalizzato
          alla ricostruzione ed alla riorganizzazione delle strutture
          sanitarie   regionali   riducendo   il   rischio   sismico;
          nell'ambito  degli  interventi   gia'   programmati   dalle
          medesime regioni  nell'Accordo  di  programma  vigente,  le
          Regioni  procedono,  previo  parere  del  Ministero   della
          salute, alle opportune rimodulazioni, al fine  di  favorire
          le opere di consolidamento e di ripristino delle  strutture
          danneggiate. 
              4. I programmi finanziati con fondi statali  o  con  il
          contributo   dello   Stato   a   favore    delle    regioni
          Emilia-Romagna,  Lombardia   e   Veneto,   possono   essere
          riprogrammati nell'ambito  delle  originarie  tipologie  di
          intervento prescindendo dai  termini  riferiti  ai  singoli
          programmi, non previsti da norme comunitarie. 
              5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
          legge  di  conversione  del  presente  decreto,  i   comuni
          predispongono ovvero, ove gia' adottati, aggiornano i piani
          di emergenza di cui al decreto legislativo 31  marzo  1998,
          n. 112. Decorso inutilmente tale termine, provvedono in via
          sostitutiva i prefetti competenti per territorio. 
              5-bis. Il Ministero dell'interno e' autorizzato a porre
          a  disposizione  delle  amministrazioni  comunali  di   cui
          all'articolo 1 i segretari comunali non titolari  di  sede,
          per un periodo non superiore alla  durata  dello  stato  di
          emergenza. I segretari comunali, previo loro assenso,  sono
          assegnati in  posizione  di  comando  alle  amministrazioni
          comunali che ne facciano richiesta e sono impiegati,  anche
          in deroga al relativo ordinamento, per l'espletamento delle
          nuove o maggiori attivita' delle  amministrazioni  medesime
          connesse    all'emergenza.     Agli     oneri     derivanti
          dall'attuazione del presente comma, comprensivi delle spese
          documentate di vitto e  alloggio  sostenute  dai  segretari
          comunali di cui al secondo periodo, si  provvede  a  valere
          sulle  risorse  finanziarie  disponibili   a   legislazione
          vigente nell'ambito dello stato di previsione del Ministero
          dell'interno e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri  per
          la finanza pubblica. 
              5-bis.1. Nell'ambito del  piano  di  cui  al  comma  1,
          lettera a), i presidenti delle regioni di cui  all'articolo
          1, comma 2, possono destinare  quota  parte  delle  risorse
          messe  a  disposizione  per  la  ricostruzione  delle  aree
          terremotate di cui  al  presente  articolo  anche  per  gli
          interventi di riparazione e  ripristino  strutturale  degli
          edifici  privati  inclusi   nelle   aree   cimiteriali   ed
          individuati come cappelle private, al fine di consentire il
          pieno utilizzo delle strutture cimiteriali. 
              5-ter." 
              "Art.  5-bis.  Disposizioni  in  materia  di  controlli
          antimafia 
              1. Per l'efficacia dei controlli antimafia  concernenti
          gli interventi previsti nel  presente  decreto,  presso  le
          prefetture-uffici territoriali del Governo  delle  province
          interessate alla ricostruzioni sono  istituiti  elenchi  di
          fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non
          soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa operanti  nei
          settori di cui al comma 2, cui si rivolgono  gli  esecutori
          dei  lavori   di   ricostruzione.   Per   l'affidamento   e
          l'esecuzione,  anche  nell'ambito   di   subcontratti,   di
          attivita' indicate nel comma  2  e'  necessario  comprovare
          quantomeno  l'avvenuta  presentazione  della   domanda   di
          iscrizione negli  elenchi  sopracitati  presso  almeno  una
          delle prefetture - uffici territoriali  del  Governo  delle
          province interessate. 
              2. Sono definite come maggiormente esposte a rischio di
          infiltrazione mafiosa le seguenti attivita': 
              a) trasporto di materiali  a  discarica  per  conto  di
          terzi; 
              b) trasporto e smaltimento  di  rifiuti  per  conto  di
          terzi; 
              c)  estrazione,  fornitura  e  trasporto  di  terra   e
          materiali inerti; 
              d)   confezionamento,   fornitura   e   trasporto    di
          calcestruzzo e di bitume; 
              e) noli a freddo di macchinari; 
              f) fornitura di ferro lavorato; 
              g) autotrasporti per conto di terzi; 
              h) guardiania dei cantieri; 
              h-bis) gli  ulteriori  settori  individuati,  per  ogni
          singola Regione, con ordinanza del Presidente  in  qualita'
          di Commissario delegato, conseguentemente alle attivita' di
          monitoraggio ed analisi delle attivita' di ricostruzione. 
              3.  Le  prefetture-uffici  territoriali   del   Governo
          effettuano, al momento  dell'iscrizione  e  successivamente
          con  cadenza  periodica,  verifiche  dirette  ad  accertare
          l'insussistenza   delle   condizioni   ostative   di    cui
          all'articolo  10,  comma  7,  lettere  a),  b)  e  c),  del
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. 
              4. Le prefetture-uffici territoriali del Governo  delle
          province  indicate  al  comma  1  effettuano  i   controlli
          antimafia  sui  contratti   pubblici   e   sui   successivi
          subappalti e subcontratti aventi ad oggetto lavori, servizi
          e forniture,  nonche'  sugli  interventi  di  ricostruzione
          affidati da soggetti privati e finanziati con le erogazioni
          e le  concessioni  di  provvidenze  pubbliche,  secondo  le
          modalita' stabilite dalle linee guida indicate dal comitato
          di  coordinamento  per  l'alta  sorveglianza  delle  grandi
          opere, anche in deroga a quanto previsto dal regolamento di
          cui al decreto del Presidente  della  Repubblica  3  giugno
          1998, n. 252. 
              5. Per l'efficacia dei controlli antimafia e'  prevista
          la  tracciabilita'  dei  flussi  finanziari  relativi  alle
          erogazioni e alle concessioni di provvidenze pubbliche,  di
          cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, a favore di soggetti
          privati per l'esecuzione degli interventi di  ricostruzione
          e ripristino. 
              6. Si  applicano  le  modalita'  attuative  di  cui  al
          decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  18
          ottobre 2011, recante «Interventi urgenti in  favore  delle
          popolazioni colpite  dagli  eventi  sismici  nella  regione
          Abruzzo nel mese di aprile 2009 ed  ulteriori  disposizioni
          di protezione civile», pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          n. 20 del 25 gennaio 2012. 
              7. All'attuazione del  presente  articolo  si  provvede
          nell'ambito delle risorse umane, strumentali e  finanziarie
          disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi
          o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.". 
              Si riporta il testo  vigente  dell'articolo  3-bis  del
          decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  7   agosto   2012,   n.   135
          (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
          con invarianza dei servizi ai cittadini nonche'  misure  di
          rafforzamento  patrimoniale  delle  imprese   del   settore
          bancario): 
              "Art. 3-bis. Credito di imposta e finanziamenti bancari
          agevolati per la ricostruzione 
              1. I contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere
          a), b) ed f), del  decreto-legge  6  giugno  2012,  n.  74,
          destinati  ad  interventi  di  riparazione,  ripristino   o
          ricostruzione di immobili di edilizia abitativa  e  ad  uso
          produttivo, nonche' al risarcimento dei  danni  subiti  dai
          beni   mobili    strumentali    all'attivita'    ed    alla
          ricostituzione   delle   scorte    danneggiate    e    alla
          delocalizzazione temporanea delle attivita' danneggiate dal
          sisma al fine di garantirne la  continuita'  produttiva,  e
          dei danni subiti da prodotti in corso di maturazione ovvero
          di stoccaggio ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 del
          Consiglio, del 20  marzo  2006,  relativo  alla  protezione
          delle  indicazioni  geografiche   e   delle   denominazioni
          d'origine dei prodotti agricoli e  alimentari,  nei  limiti
          stabiliti  dai  Presidenti  delle  regioni  Emilia-Romagna,
          Lombardia e Veneto con i provvedimenti di cui al  comma  5,
          sono alternativamente concessi,  su  apposita  domanda  del
          soggetto interessato, con le  modalita'  del  finanziamento
          agevolato. A tal fine, i soggetti autorizzati all'esercizio
          del credito operanti nei territori di  cui  all'articolo  1
          del citato decreto-legge n. 74 del 2012  possono  contrarre
          finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita
          convenzione con l'Associazione bancaria italiana, assistiti
          dalla garanzia dello Stato, ai sensi dell'articolo 5, comma
          7,  lettera  a),  secondo  periodo,  del  decreto-legge  30
          settembre 2003,  n.  269,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al fine di  concedere
          finanziamenti agevolati assistiti da garanzia  dello  Stato
          ai soggetti danneggiati dagli eventi  sismici,  nel  limite
          massimo di 6.000 milioni di euro. Con decreti del  Ministro
          dell'economia e delle finanze e' concessa la garanzia dello
          Stato di cui al presente articolo e sono definiti i criteri
          e le modalita' di operativita'  della  stessa,  nonche'  le
          modalita' di monitoraggio ai fini del rispetto dell'importo
          massimo di cui al periodo  precedente.  La  garanzia  dello
          Stato di cui al presente comma  e'  elencata  nell'allegato
          allo stato di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e
          delle  finanze  di  cui  all'articolo  31  della  legge  31
          dicembre 2009, n. 196. 
              2.  In  caso  di  accesso  ai  finanziamenti  agevolati
          accordati dalle banche ai sensi del presente  articolo,  in
          capo al beneficiario del finanziamento matura un credito di
          imposta,  fruibile  esclusivamente  in  compensazione,   in
          misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo
          ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti,
          nonche' le spese strettamente necessarie alla gestione  dei
          medesimi  finanziamenti.  Le  modalita'  di  fruizione  del
          credito di imposta sono  stabilite  con  provvedimento  del
          direttore   dell'Agenzia   delle   entrate    nel    limite
          dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 6. Il  credito
          di imposta e' revocato, in tutto o in  parte,  nell'ipotesi
          di  risoluzione  totale  o  parziale   del   contratto   di
          finanziamento agevolato. 
              3. Il soggetto che  eroga  il  finanziamento  agevolato
          comunica  con  modalita'  telematiche   all'Agenzia   delle
          entrate gli elenchi dei soggetti  beneficiari,  l'ammontare
          del  finanziamento  concesso  a  ciascun  beneficiario,  il
          numero e l'importo delle singole rate. 
              4.  I  finanziamenti  agevolati,  di   durata   massima
          venticinquennale, sono  erogati  e  posti  in  ammortamento
          sulla base  degli  stati  di  avanzamento  lavori  relativi
          all'esecuzione dei lavori, alle prestazioni  di  servizi  e
          alle acquisizioni di beni  necessari  all'esecuzione  degli
          interventi   ammessi   a   contributo.   I   contratti   di
          finanziamento  prevedono  specifiche  clausole   risolutive
          espresse, anche parziali, per i casi di mancato  o  ridotto
          impiego  del  finanziamento,  ovvero  di   utilizzo   anche
          parziale del finanziamento per finalita' diverse da  quelle
          indicate  nel  presente  articolo.  In  tutti  i  casi   di
          risoluzione del contratto  di  finanziamento,  il  soggetto
          finanziatore chiede al  beneficiario  la  restituzione  del
          capitale, degli interessi e di ognialtro onere  dovuto.  In
          mancanza  di  tempestivo  pagamento  spontaneo,  lo  stesso
          soggetto finanziatore comunica al Presidente della Regione,
          per la successiva iscrizione a ruolo, i dati identificativi
          del  debitore  e  l'ammontare  dovuto,  fermo  restando  il
          recupero da parte del  soggetto  finanziatore  delle  somme
          erogate  e  dei  relativi  interessi  nonche'  delle  spese
          strettamente necessarie alla  gestione  dei  finanziamenti,
          non rimborsati spontaneamente  dal  beneficiario,  mediante
          compensazione  ai  sensi  dell'articolo  17   del   decreto
          legislativo 9 luglio 1997, n.  241.  Le  somme  riscosse  a
          mezzo ruolo sono riversate in apposito capitolo di  entrata
          del bilancio dello Stato per essere  riassegnate  al  fondo
          per la ricostruzione. 
              5. Con apposito protocollo di intesa  tra  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze e i Presidenti delle  regioni
          Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto sono definiti i  criteri
          e le modalita' attuativi del presente  articolo,  anche  al
          fine di assicurare uniformita' di trattamento e un efficace
          monitoraggio  sull'utilizzo  delle  risorse.  I  Presidenti
          delle   regioni   Emilia-Romagna,   Lombardia   e    Veneto
          definiscono, con propri  provvedimenti  adottati  ai  sensi
          dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 giugno  2012,
          n. 74, in  coerenza  con  il  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 2, comma 2,  del
          medesimo decreto-legge e  con  il  suddetto  protocollo  di
          intesa, tutte  le  conseguenti  disposizioni  attuative  di
          competenza, anche al fine di  assicurare  il  rispetto  del
          limite di 6.000 milioni  di  euro  di  cui  al  comma  1  e
          dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 6. 
              6. Al fine dell'attuazione del  presente  articolo,  e'
          autorizzata la spesa massima di 450 milioni di euro annui a
          decorrere dal 2013. 
              7. All'articolo 9 del decreto-legge 29  novembre  2008,
          n. 185,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  28
          gennaio 2009, n. 2, il comma  3-quater  e'  sostituito  dal
          seguente: 
              «3-quater.   Sono   fatte   salve   le   certificazioni
          rilasciate  ai  sensi  dell'articolo  141,  comma  2,   del
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 5 ottobre 2010, n.  207,  secondo  le  modalita'
          stabilite con il decreto di attuazione di cui  all'articolo
          13,  comma  2,  della  legge  12  novembre  2011,  n.  183,
          esclusivamente al fine di consentire la cessione di cui  al
          primo periodo del comma  3-bis  nonche'  l'ammissione  alla
          garanzia del fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma
          100, lettera a), della legge  23  dicembre  1996,  n.  662,
          secondo i criteri e le modalita' e nei limiti stabiliti dal
          decreto di cui all'articolo 8, comma  5,  lettera  b),  del
          decreto-legge  13  maggio  2011,  n.  70,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  12  luglio  2011,  n.  106,  e
          all'articolo 39 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre
          2011, n. 214». 
              8. Per le strette finalita'  connesse  alla  situazione
          emergenziale prodottasi a seguito del sisma  del  20  e  29
          maggio  2012,  per  le  annualita'  dal  2012  al  2014  e'
          autorizzata   l'assunzione   con   contratti   di    lavoro
          flessibile, con scadenza non oltre il 31 dicembre 2014,  da
          parte dei comuni colpiti dal  sisma  individuati  ai  sensi
          dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno  2012,
          n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto
          2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del  decreto-legge
          22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 7 agosto 2012,  n.  134,  da  parte  della  struttura
          commissariale istituita presso la  regione  Emilia-Romagna,
          ai  sensi  del  comma  5   dell'articolo   1   del   citato
          decreto-legge n. 74 del  2012,  e  delle  prefetture  delle
          province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio  Emilia,  nel
          rispetto dei limiti di spesa annui di cui al  comma  9  del
          presente articolo. Ciascun contratto di lavoro  flessibile,
          fermi restando i limiti e la scadenza sopra  fissati,  puo'
          essere prorogato. Nei limiti delle risorse impiegate per le
          assunzioni  destinate  agli  enti  locali,  non  operano  i
          vincoli  assunzionali  di  cui   ai   commi   557   e   562
          dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e  di
          cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio
          2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30
          luglio 2010, n. 122. Le assunzioni  di  cui  al  precedente
          periodo sono effettuate dalle unioni di comuni, o, ove  non
          costituite, dai comuni, con  facolta'  di  attingere  dalle
          graduatorie, anche per le assunzioni a tempo indeterminato,
          approvate dai  comuni  costituenti  le  unioni  medesime  e
          vigenti alla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto, garantendo in  ogni  caso
          il rispetto dell'ordine di collocazione dei candidati nelle
          medesime   graduatorie.   L'assegnazione   delle    risorse
          finanziarie per le assunzioni tra  le  diverse  regioni  e'
          effettuata in  base  al  riparto  di  cui  al  decreto  del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  4  luglio  2012,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  156  del  6  luglio
          2012. Il riparto delle  unita'  di  personale  assunte  con
          contratti flessibili e' attuato nel rispetto delle seguenti
          percentuali: l'80 per cento alle unioni dei comuni  o,  ove
          non costituite, ai comuni, il 16 per cento  alla  struttura
          commissariale e il 4 per cento alle prefetture. Il  riparto
          fra  i  comuni  interessati   nonche',   per   la   regione
          Emilia-Romagna, tra i comuni e la struttura  commissariale,
          avviene  previa  intesa  tra  le  unioni  ed  i  Commissari
          delegati.  I  comuni  non  ricompresi  in  unioni   possono
          stipulare apposite convenzioni con le unioni o fra di  loro
          ai fini dell'applicazione della presente disposizione. 
              8-bis.  I  comuni  individuati   nell'allegato   1   al
          decreto-legge  6  giugno  2012,  n.  74,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012,  n.  122,  e  le
          unioni  di  comuni  cui  gli  stessi  aderiscono,  per   le
          annualita' 2012 e 2013, sono autorizzati ad incrementare le
          risorse decentrate fino a un massimo del 5 per cento  della
          spesa di personale, calcolata secondo i  criteri  applicati
          per l'attuazione dei commi 557 e 562 dell'articolo 1  della
          legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le amministrazioni comunali
          nel determinare lo stanziamento integrativo devono in  ogni
          caso assicurare il rispetto del patto di stabilita' nonche'
          delle disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo  76  del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  e
          successive modificazioni. Gli stanziamenti integrativi sono
          destinati a finanziare la remunerazione delle  attivita'  e
          delle prestazioni rese  dal  personale  in  relazione  alla
          gestione dello stato di emergenza conseguente  agli  eventi
          sismici ed alla riorganizzazione della gestione ordinaria. 
              9.  Agli  oneri  derivanti  dal  comma  8  si  provvede
          mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo  2  del
          decreto-legge  6  giugno  2012,  n.  74,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  1°  agosto  2012,   n.   122,
          nell'ambito della quota assegnata a ciascun  Presidente  di
          regione e con i seguenti limiti: euro 3.750.000 per  l'anno
          2012, euro 20 milioni per l'anno 2013, euro 20 milioni  per
          l'anno 2014, euro 25 milioni per l'anno  2015  ed  euro  25
          milioni per l'anno 2016.". 
              Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo 3
          del citato decreto-legge n. 39 del 2009: 
              "Art. 3. Ricostruzione e riparazione  delle  abitazioni
          private e di immobili ad uso non  abitativo;  indennizzi  a
          favore delle imprese 
              1. Per soddisfare le esigenze delle popolazioni colpite
          dal sisma del 6 aprile 2009 nei  territori  individuati  ai
          sensi dell'articolo 1 sono disposti, al netto di  eventuali
          risarcimenti assicurativi: 
              a) la concessione di contributi a fondo perduto,  anche
          con le modalita', su base volontaria, del credito d'imposta
          e, sempre su base volontaria,  di  finanziamenti  agevolati
          garantiti dallo Stato, per la ricostruzione  o  riparazione
          di immobili adibiti ad abitazione considerata principale ai
          sensi del decreto legislativo 30  dicembre  1992,  n.  504,
          distrutti, dichiarati inagibili o  danneggiati  ovvero  per
          l'acquisto di nuove abitazioni sostitutive  dell'abitazione
          principale distrutta. Il contributo di  cui  alla  presente
          lettera e' determinato in ogni caso in modo tale da coprire
          integralmente le spese occorrenti per  la  riparazione,  la
          ricostruzione o  l'acquisto  di  un  alloggio  equivalente.
          L'equivalenza  e'   attestata   secondo   le   disposizioni
          dell'autorita'  comunale,  tenendo  conto  dell'adeguamento
          igienico-sanitario e della massima  riduzione  del  rischio
          sismico. Nel caso  di  ricostruzione,  l'intervento  e'  da
          realizzare  nell'ambito  dello  stesso  comune.  L'acquisto
          dell'abitazione   sostitutiva   comporta   il   contestuale
          trasferimento  al   patrimonio   comunale   dell'abitazione
          distrutta  ovvero  dei  diritti  di  cui  al  quarto  comma
          dell'articolo 1128 del  codice  civile.  Se  la  volumetria
          dell'edificio  ricostruito,  in  conseguenza  dell'acquisto
          dell'abitazione  equivalente  da  parte   di   alcuno   dei
          condomini, e' inferiore rispetto a  quella  del  fabbricato
          demolito, i diritti di cui al  quarto  comma  dell'articolo
          1128 del codice civile sono proporzionalmente trasferiti di
          diritto agli altri condomini;  se  tuttavia  l'edificio  e'
          ricostruito  con  l'originaria  volumetria  a   spese   dei
          condomini,  i  diritti  di  cui  al  citato  quarto   comma
          dell'articolo 1128 del  codice  civile  sono  trasferiti  a
          coloro che hanno sostenuto tali spese. Gli atti pubblici  e
          le   scritture   private   autenticate   ricognitivi    dei
          trasferimenti al  patrimonio  comunale  ovvero  agli  altri
          condomini di cui ai periodi precedenti, nonche' quelli  con
          i  quali  vengono  comunque  riassegnate  pro  diviso  agli
          originari  condomini  o  loro  aventi   causa   le   unita'
          immobiliari  facenti  parte  dei  fabbricati   ricostruiti,
          costituiscono  titolo   per   trasferire   sugli   immobili
          ricostruiti, riacquistati o riassegnati, con  le  modalita'
          di cui al  secondo  comma  dell'articolo  2825  del  codice
          civile,  le  ipoteche  e  le  trascrizioni  pregiudizievoli
          gravanti su quelli distrutti o demoliti. Non sono  soggetti
          all'imposta  di  successione  ne'  alle  imposte  e   tasse
          ipotecarie e catastali gli immobili demoliti  o  dichiarati
          inagibili costituenti abitazione principale del de cuius; 
              b) l'intervento di Fintecna S.p.a. ovvero  di  societa'
          controllata dalla stessa indicata, a domanda  del  soggetto
          richiedente il finanziamento, per assisterlo nella  stipula
          del contratto di finanziamento di cui  alla  lettera  a)  e
          nella gestione del rapporto contrattuale; 
              c). 
              d)  l'esenzione  da  ogni   tributo,   con   esclusione
          dell'imposta sul valore aggiunto, e diritto  degli  atti  e
          delle operazioni relativi ai finanziamenti ed agli acquisti
          di cui  alla  lettera  a)  inclusi  quelli  concernenti  la
          prestazione delle eventuali  garanzie  personali  o  reali,
          nonche' degli atti conseguenti e connessi e degli  atti  di
          cui alla lettera c),  con  la  riduzione  dell'ottanta  per
          cento degli onorari e dei diritti notarili; 
              e) la concessione di contributi, anche con le modalita'
          del credito di imposta, per la ricostruzione o  riparazione
          di  immobili  diversi  da  quelli  adibiti  ad   abitazione
          principale,  nonche'  di  immobili  ad  uso  non  abitativo
          distrutti o danneggiati; 
              e-bis)   nel    caso    di    immobili    condominiali,
          l'assegnazione dei fondi necessari per  riparare  le  parti
          comuni direttamente all'amministratore che sara'  tenuto  a
          preventivare, gestire e rendicontare in  modo  analitico  e
          con contabilita' separata  tutte  le  spese  relative  alla
          ricostruzione. In  tali  fasi  l'amministratore  si  avvale
          dell'ausilio di condomini che rappresentino  almeno  il  35
          per cento delle quote condominiali; 
              f)  la  concessione  di  indennizzi  a   favore   delle
          attivita'   produttive   che   hanno   subito   conseguenze
          economiche sfavorevoli per effetto degli eventi sismici; 
              g) la concessione, previa presentazione di una  perizia
          giurata, di indennizzi a favore delle attivita'  produttive
          per la  riparazione  e  la  ricostruzione  di  beni  mobili
          distrutti o danneggiati, il ripristino delle scorte  andate
          distrutte o il ristoro di danni derivanti dalla perdita  di
          beni mobili strumentali all'esercizio delle  attivita'  ivi
          espletate; 
              h) la concessione di indennizzi per il ristoro di danni
          ai beni mobili anche non registrati; 
              i) la  concessione  di  indennizzi  per  i  danni  alle
          strutture  adibite   ad   attivita'   sociali,   culturali,
          ricreative, sportive e religiose; 
              l) la non concorrenza dei contributi e degli indennizzi
          erogati alle imprese ai sensi del presente  comma  ai  fini
          delle imposte sui redditi e della imposta  regionale  sulle
          attivita'  produttive,  nonche'  le  modalita'  della  loro
          indicazione nella dichiarazione dei redditi. 
              (Omissis).". 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  24  del   citato
          decreto-legge  n.  189  del  2016,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art. 24. Interventi a favore delle  micro,  piccole  e
          medie imprese nelle zone colpite dagli eventi sismici 
              1. Per sostenere il  ripristino  ed  il  riavvio  delle
          attivita' economiche gia' presenti nei territori dei Comuni
          di cui all'articolo 1, sono concessi  a  micro,  piccole  e
          medie imprese, danneggiate  dagli  eventi  sismici  di  cui
          all'articolo 1, finanziamenti  agevolati  a  tasso  zero  a
          copertura del cento per cento  degli  investimenti  fino  a
          30.000 euro. I finanziamenti agevolati sono  rimborsati  in
          10 anni con un periodo di 3 anni di preammortamento. 
              2. Per sostenere la nascita e la realizzazione di nuove
          imprese e nuovi investimenti nei territori  dei  Comuni  di
          cui all'articolo 1, nei  settori  della  trasformazione  di
          prodotti agricoli,  dell'artigianato,  dell'industria,  dei
          servizi alle persone, del  commercio  e  del  turismo  sono
          concessi a micro, piccole  e  medie  imprese  finanziamenti
          agevolati, a tasso zero, a copertura del  cento  per  cento
          degli investimenti fino a  600.000  euro.  I  finanziamenti
          sono rimborsati in 8 anni con  un  periodo  di  3  anni  di
          preammortamento. 
              3. I finanziamenti di cui  al  presente  articolo  sono
          concessi, per gli anni 2016  e  2017,  nel  limite  massimo
          complessivo di 10 milioni di euro di cui almeno il  70  per
          cento e' riservato agli interventi di cui al comma 1, a tal
          fine  utilizzando  le  risorse  disponibili   sull'apposita
          contabilita'   speciale   del   fondo   per   la   crescita
          sostenibile, di cui all'articolo 23  del  decreto-legge  22
          giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 7 agosto 2012, n. 134. 
              4. Alla disciplina  dei  criteri,  delle  condizioni  e
          delle modalita' di concessione delle agevolazioni di cui ai
          commi 1 e 2 si provvede con provvedimenti adottati ai sensi
          dell'articolo  2,  comma  2,  sentito  il  Ministero  dello
          sviluppo economico, nel rispetto della normativa europea  e
          nazionale in materia di aiuti di Stato.".