Art. 3
Nuove disposizioni in materia di concessione dei finanziamenti
agevolati per la ricostruzione privata
1. All'articolo 6 del decreto-legge n. 189 del 2016, sono apportate
le seguenti modificazioni:
(( 0a) al comma 1, lettera a), dopo le parole: «finiture interne ed
esterne» sono inserite le seguenti: «e gli impianti»; ))
a) (soppressa);
b) dopo il comma 13 e' inserito il seguente:
«13-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche
agli immobili distrutti o danneggiati ubicati nei Comuni di cui
all'articolo 1, comma 2, su richiesta degli interessati che
dimostrino il nesso di causalita' diretto tra i danni ivi
verificatisi e gli eventi sismici verificatisi a far data dal 24
agosto 2016, comprovato da apposita perizia asseverata.».
(( 1-bis. Le risorse provenienti dal Fondo per la ricostruzione
delle aree terremotate, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6
giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
agosto 2012, n. 122, destinate all'esecuzione di interventi per la
ricostruzione e la funzionalita' degli edifici e dei servizi pubblici
nonche' di interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale
di cui all'articolo 4 dello stesso decreto-legge n. 74 del 2012,
appaltati a imprese che hanno chiesto l'ammissione al concordato con
continuita' aziendale, sono erogate dalla stazione appaltante, su
richiesta dell'impresa stessa e previa comunicazione al liquidatore,
direttamente alle imprese subappaltatrici o ai fornitori con posa in
opera formalmente incaricati dall'impresa appaltatrice. In assenza
della richiesta dell'impresa appaltatrice la stessa puo' essere
avanzata anche dal subappaltatore o dal fornitore con posa in opera,
informandone l'impresa appaltatrice.
1-ter. I contributi di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, destinati al finanziamento degli interventi di
ripristino o di ricostruzione delle abitazioni private e di immobili
ad uso non abitativo di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno
2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°agosto
2012, n. 122, dovuti per lavori eseguiti dopo la richiesta di
ammissione al concordato con continuita' aziendale da parte delle
imprese affidatarie dei lavori, sono erogati dall'istituto di credito
prescelto, su richiesta dell'impresa e previa disposizione del comune
inviata anche al commissario liquidatore, direttamente alle imprese
subappaltatrici o ai fornitori con posa in opera. In assenza della
richiesta dell'impresa affidataria la stessa puo' essere avanzata
anche dal subappaltatore o dal fornitore con posa in opera,
informandone l'impresa affidataria.
1-quater. In ogni caso i pagamenti al subappaltatore o al fornitore
con posa in opera di cui ai commi 1-bis e 1-ter possono avere per
oggetto solo prestazioni non contestate.
1-quinquies. L'importo dei fondi di cui al comma 1-bis e dei
contributi di cui al comma 1-ter da erogare a ciascuna delle imprese
subappaltatrici o ai fornitori con posa in opera e' indicato nello
stato di avanzamento dei lavori redatto dal direttore dei lavori.
L'erogazione e' condizionata al rispetto della normativa in merito
alla iscrizione negli elenchi istituiti ai sensi dell'articolo 5-bis
del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122.
1-sexies. I contributi gia' concessi ai sensi dell'articolo 3,
comma 1, lettera c), del Protocollo d'intesa tra il Ministro
dell'economia e delle finanze e i presidenti delle regioni
Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, sottoscritto il 4 ottobre 2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2012, non
sono recuperati nel caso in cui, per le mutate esigenze abitative
rilevate dagli uffici comunali competenti per la ricostruzione, il
beneficiario non abbia potuto adempiere all'obbligo di locare ovvero
dare in comodato l'unita' immobiliare oggetto del contributo a
soggetti temporaneamente privi di abitazione per effetto degli eventi
sismici del 2012. Resta comunque fermo, in capo agli stessi
beneficiari dei citati contributi, l'obbligo di locazione a canone
concordato ad altri soggetti, come previsto dall'articolo 3, comma 2,
del citato Protocollo d'intesa.
1-septies. L'accertamento di contributi corrisposti e non dovuti,
per effetto di provvedimenti di decadenza o in quanto eccedenti gli
importi spettanti, relativi all'assistenza alla popolazione e
connessi agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, costituisce
titolo per l'iscrizione a ruolo degli importi corrisposti e dei
relativi interessi legali. Sono fatti salvi gli effetti gia' prodotti
da provvedimenti di recupero di somme indebite adottati in base a
disposizioni diverse dalla presente.
1-octies. L'iscrizione a ruolo e' eseguita dai presidenti delle
regioni, in qualita' di commissari delegati ai sensi dell'articolo 1
del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, ovvero, quali
soggetti incaricati dai commissari delegati all'espletamento
dell'istruttoria delle domande di contributo e alla relativa
erogazione, dai comuni che hanno adottato i provvedimenti di cui al
comma 1-septies.
1-novies. Le somme relative a contributi corrisposti e non dovuti,
riscosse mediante ruolo ai sensi dei commi 1-septies e 1-octies, sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva
riassegnazione al Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2
del citato decreto-legge n. 74 del 2012 ai fini del trasferimento
alle contabilita' speciali intestate ai presidenti delle regioni.
1-decies. L'acquisto delle abitazioni equivalenti in sostituzione
dell'abitazione principale distrutta, ai sensi dell'articolo 3, comma
1, lettera a), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e' consentito
solo all'interno dello stesso comune.
1-undecies. All'articolo 24, comma 3, del decreto-legge n. 189 del
2016 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «per l'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti:
«per gli anni 2016 e 2017»;
b) le parole: «nel limite massimo di 10 milioni di euro» sono
sostituite dalle seguenti: «nel limite massimo complessivo di 10
milioni di euro di cui almeno il 70 per cento e' riservato agli
interventi di cui al comma 1». ))
Riferimenti normativi
Il testo modificato dell'articolo 6 del citato
decreto-legge n. 189 del 2016 e' riportato nelle Note
all'art. 18-quinquies.
Il testo modificato dell'articolo 6 del citato
decreto-legge n. 189 del 2016 e' riportato nelle Note
all'art. 18-quinquies.
Si riporta il testo vigente degli articoli 1, 2, 3, 4 e
5-bis del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122
(Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite
dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio
delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio
Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012):
"Art. 1. Ambito di applicazione e coordinamento dei
presidenti delle regioni
1. Le disposizioni del presente decreto sono volte a
disciplinare gli interventi per la ricostruzione,
l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei
territori dei comuni delle province di Bologna, Modena,
Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli
eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, per i quali
e' stato adottato il decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze 1° giugno 2012 di differimento dei termini
per l'adempimento degli obblighi tributari, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 130
del 6 giugno 2012, nonche' di quelli ulteriori indicati nei
successivi decreti adottati ai sensi dell'articolo 9, comma
2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
2. Ai fini del presente decreto i Presidenti delle
Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operano in
qualita' di Commissari delegati.
3. In seguito agli eventi sismici di cui al comma 1,
considerati l'entita' e l'ammontare dei danni subiti ed al
fine di favorire il processo di ricostruzione e la ripresa
economica dei territori colpiti dal sisma, lo stato di
emergenza dichiarato con le delibere del Consiglio dei
Ministri del 22 e del 30 maggio 2012 e' prorogato fino al
31 maggio 2013. Il rientro nel regime ordinario e'
disciplinato ai sensi dell'articolo 5, commi 4-ter e
4-quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
4. Agli interventi di cui al presente decreto
provvedono i presidenti delle Regioni Emilia-Romagna,
Lombardia e Veneto, i quali coordinano le attivita' per la
ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 20 e 29
maggio 2012 nelle regioni di rispettiva competenza, a
decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto e per
l'intera durata dello stato di emergenza, operando con i
poteri di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 24
febbraio 1992, n. 225, e con le deroghe alle disposizioni
vigenti stabilite con delibera del Consiglio dei Ministri
adottata nelle forme di cui all'articolo 5, comma 1, della
citata legge.
5. I presidenti delle regioni possono avvalersi per gli
interventi dei sindaci dei comuni e dei presidenti delle
province interessati dal sisma, adottando idonee modalita'
di coordinamento e programmazione degli interventi stessi,
nonche' delle strutture regionali competenti per materia. A
tal fine, i Presidenti delle regioni possono costituire
apposita struttura commissariale, composta da personale
dipendente delle pubbliche amministrazioni in posizione di
comando o distacco, nel limite di quindici unita', i cui
oneri sono posti a carico delle risorse assegnate
nell'ambito della ripartizione del Fondo di cui
all'articolo 2.
5-bis. I Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna,
Lombardia e Veneto, in qualita' di Commissari Delegati,
possono delegare le funzioni attribuite con il presente
decreto ai Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle
Province nel cui rispettivo territorio sono da effettuarsi
gli interventi oggetto della presente normativa nonche'
alle strutture regionali competenti per materia. Nell'atto
di delega devono essere richiamate le specifiche normative
statali e regionali cui, ai sensi delle vigenti norme, e'
possibile derogare e gli eventuali limiti al potere di
deroga."
"Art. 2. Fondo per la ricostruzione delle aree
terremotate
1. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito, a decorrere
dall'anno 2012, il Fondo per la ricostruzione delle aree
colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012, da assegnare alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri per le finalita'
previste dal presente decreto.
2. Su proposta dei Presidenti delle Regioni di cui
all'articolo 1, comma 2, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, e' stabilita la ripartizione
del Fondo di cui al comma 1 fra le Regioni Emilia-Romagna,
Lombardia e Veneto, per le finalita' previste dal presente
decreto, nonche' sono determinati criteri generali idonei
ad assicurare, a fini di equita', la parita' di trattamento
dei soggetti danneggiati, nei limiti delle risorse allo
scopo finalizzate. La proposta di riparto e' basata su
criteri oggettivi aventi a riferimento l'effettivita' e la
quantita' dei danni subiti e asseverati delle singole
Regioni.
3. Al predetto Fondo affluiscono, nel limite di 500
milioni di euro, le risorse derivanti dall'aumento, fino al
31 dicembre 2012, dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e
sulla benzina con piombo, nonche' dell'aliquota dell'accisa
sul gasolio usato come carburante di cui all'allegato I del
testo unico delle disposizioni legislative concernenti le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni
penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504. La misura dell'aumento, pari a 2
centesimi al litro, e' disposta con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle dogane. L'articolo 1, comma
154, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
e' abrogato.
4. Con apposito decreto del Ministero dell'economia e
delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto sono stabilite le modalita' di individuazione del
maggior gettito di competenza delle autonomie speciali da
riservare all'Erario per le finalita' di cui al comma 3,
attraverso separata contabilizzazione.
5. Il medesimo Fondo viene inoltre alimentato:
a) con le risorse eventualmente rivenienti dal Fondo di
solidarieta' dell'Unione Europea di cui al regolamento (CE)
n. 2012/2002 del Consiglio dell'11 novembre 2002, nei
limiti delle finalita' per esse stabilite;
b) con quota parte delle risorse di cui all'articolo
16, comma 1, della legge 6 luglio 2012, n. 96, da ripartire
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;
c).
6. Ai presidenti delle Regioni di cui all'articolo 1,
comma 2, sono intestate apposite contabilita' speciali
aperte presso la tesoreria statale su cui sono assegnate,
con il decreto di cui al comma 2, le risorse provenienti
dal fondo di cui al comma 1 destinate al finanziamento
degli interventi previsti dal presente decreto, al netto di
quelle destinate alla copertura finanziaria degli oneri
derivanti dall'articolo 2, comma 3, dall'articolo 8, commi
3 e 15-ter, e dall'articolo 13. Sulle contabilita' speciali
confluiscono anche le risorse derivanti dalle erogazioni
liberali effettuate alle stesse regioni ai fini della
realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa
dei territori colpiti dagli eventi sismici. Sulle
contabilita' speciali possono confluire inoltre le risorse
finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare
alla ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 20 e
29 maggio 2012 nelle province di Modena, Bologna, Ferrara,
Reggio Emilia, Mantova e Rovigo. Per gli anni 2012, 2013 e
2014, le risorse di cui al primo periodo, presenti nelle
predette contabilita' speciali, nonche' i relativi
utilizzi, eventualmente trasferite agli enti locali di cui
all'articolo 1, comma 1, che provvedono, ai sensi del comma
5-bis del medesimo articolo 1, per conto dei Presidenti
delle Regioni in qualita' di commissari delegati, agli
interventi di cui al presente decreto, non rilevano ai fini
del patto di stabilita' interno degli enti locali
beneficiari. I presidenti delle regioni rendicontano ai
sensi dell'articolo 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio
1992, n. 225, e curano la pubblicazione dei rendiconti nei
siti internet delle rispettive regioni."
"Art. 3. Ricostruzione e riparazione delle abitazioni
private e di immobili ad uso non abitativo; contributi a
favore delle imprese; disposizioni di semplificazione
procedimentale
1. Per soddisfare le esigenze delle popolazioni colpite
dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012 nei territori di cui
all'articolo 1, i Presidenti delle Regioni di cui al comma
2 del medesimo articolo, d'intesa fra loro, stabiliscono,
con propri provvedimenti adottati in coerenza con i criteri
stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri di cui all'articolo 2, comma 2, sulla base dei
danni effettivamente verificatisi, priorita', modalita' e
percentuali entro le quali possono essere concessi
contributi, anche in modo tale da coprire integralmente le
spese occorrenti per la riparazione, il ripristino o la
ricostruzione degli immobili, nel limite delle risorse allo
scopo finalizzate a valere sulle disponibilita' delle
contabilita' speciali di cui all'articolo 2, fatte salve le
peculiarita' regionali. I contributi sono concessi, al
netto di eventuali risarcimenti assicurativi, con
provvedimenti adottati dai soggetti di cui all'articolo 1,
commi 4 e 5. In particolare, puo' essere disposta:
a) la concessione di contributi per la riparazione, il
ripristino o la ricostruzione degli immobili di edilizia
abitativa, ad uso produttivo e per servizi pubblici e
privati e delle infrastrutture, dotazioni territoriali e
attrezzature pubbliche, distrutti o danneggiati, in
relazione al danno effettivamente subito;
b) la concessione, previa presentazione di perizia
giurata, di contributi a favore delle attivita' produttive,
industriali, agricole, zootecniche, commerciali,
artigianali, turistiche, professionali, ivi comprese le
attivita' relative agli enti non commerciali, ai soggetti
pubblici e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni
con esclusivo fine solidaristico o sindacale, e di servizi,
inclusi i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari,
aventi sede o unita' produttive nei comuni interessati
dalla crisi sismica che abbiano subito gravi danni a scorte
e beni mobili strumentali all'attivita' di loro proprieta'.
La concessione di contributi a vantaggio delle imprese
casearie danneggiate dagli eventi sismici e' valutata
dall'autorita' competente entro il 31 dicembre 2014; il
principio di certezza e di oggettiva determinabilita' del
contributo si considera rispettato se il contributo
medesimo e' conosciuto entro il 31 dicembre 2014;
b-bis) la concessione, previa presentazione di perizia
giurata, di contributi per il risarcimento dei danni
economici subiti da prodotti in corso di maturazione ovvero
di stoccaggio ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 del
Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione
delle indicazioni geografiche e delle denominazioni
d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, in strutture
ubicate nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, del
presente decreto;
c) la concessione di contributi per i danni alle
strutture adibite ad attivita' sociali, socio-sanitarie e
socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e
religiose;
d) la concessione di contributi per i danni agli
edifici di interesse storico-artistico;
e) la concessione di contributi a soggetti che abitano
in locali sgombrati dalle competenti autorita' per gli
oneri sostenuti conseguenti a traslochi e depositi, nonche'
delle risorse necessarie all'allestimento di alloggi
temporanei;
f) la concessione di contributi a favore della
delocalizzazione temporanea delle attivita' danneggiate dal
sisma al fine di garantirne la continuita' produttiva;
f-bis) la concessione di contributi a soggetti pubblici
per garantire lo svolgimento degli interventi sociali e
socio-sanitari attivati, nella fase dell'emergenza, per le
persone impossibilitate a ritornare al proprio domicilio, a
seguito degli eventi sismici;
f-ter) la concessione di contributi a soggetti
pubblici, ivi comprese le aziende pubbliche di servizi alla
persona, nonche' a soggetti privati, senza fine di lucro,
che abbiano dovuto interrompere le proprie attivita'
sociali, socio-sanitarie e socio-educative a seguito di
danni alle strutture conseguenti agli eventi sismici;
f-quater) la concessione di contributi ai consorzi di
bonifica e di irrigazione per la riparazione, il ripristino
o la ricostruzione di strutture e impianti.
1-bis. I contratti stipulati dai privati beneficiari di
contributi per l'esecuzione di lavori e per l'acquisizione
di beni e servizi connessi agli interventi di cui al comma
1, lettera a), non sono ricompresi tra quelli previsti
dall'articolo 32, comma 1, lettere d) ed e), del codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture,
di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; resta
ferma l'esigenza che siano assicurati criteri di controllo,
di economicita' e trasparenza nell'utilizzo delle risorse
pubbliche. Restano fermi i controlli antimafia previsti
dall'articolo 5-bis da effettuarsi secondo le linee guida
del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle
grandi opere.
2. L'accertamento dei danni provocati dagli eccezionali
eventi sismici su costruzioni esistenti o in corso di
realizzazione alla data del 20 maggio 2012 deve essere
verificato e documentato, mediante presentazione di perizia
giurata, a cura del professionista abilitato incaricato
della progettazione degli interventi di ricostruzione e
ripristino degli edifici, ai sensi di quanto disposto dal
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 maggio
2011. Restano salve le verifiche da parte delle competenti
amministrazioni.
3. Il saldo dei contributi di cui al presente articolo,
limitatamente alla ricostruzione degli immobili distrutti e
alla riparazione degli immobili dichiarati inagibili, e'
vincolato alla documentazione che attesti che gli
interventi sono stati realizzati ai sensi dell'articolo 5
del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186.
4. In deroga agli articoli 1120, 1121 e 1136, quinto
comma, del codice civile, gli interventi di recupero
relativi ad un unico immobile composto da piu' unita'
immobiliari possono essere disposti dalla maggioranza dei
condomini che comunque rappresenti almeno la meta' del
valore dell'edificio. In deroga all'articolo 1136, quarto
comma, del codice civile, gli interventi ivi previsti
devono essere approvati con un numero di voti che
rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un
terzo del valore dell'edificio.
5. Al fine di favorire il rapido rientro nelle unita'
immobiliari ed il ritorno alle normali condizioni di vita e
di lavoro nei comuni interessati dal sisma del 20 e 29
maggio 2012, nelle more che venga completata la verifica
delle agibilita' degli edifici e strutture ordinari
effettuate ai sensi del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 5 maggio 2011, i soggetti
interessati possono, previa perizia e asseverazione da
parte di un professionista abilitato, effettuare il
ripristino della agibilita' degli edifici e delle
strutture. I contenuti della perizia asseverata includono i
dati delle schede AeDES di cui al decreto sopracitato,
integrate con documentazione fotografica e valutazioni
tecniche atte a documentare il nesso di causalita' tra gli
eventi sismici del 20-29 maggio 2012 e lo stato della
struttura, oltre alla valutazione economica del danno.
6. In deroga agli articoli 6, 10, 93 e 94 del decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,
all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42, agli articoli 8 e 12 della legge della Regione
Emilia-Romagna 25 novembre 2002, n. 31 e agli articoli 9,
10, 11, 12 e 13 della legge della Regione Emilia-Romagna 30
ottobre 2008, n. 19, nonche' alle corrispondenti
disposizioni delle regioni Lombardia e Veneto, i soggetti
interessati comunicano ai comuni delle predette regioni
l'avvio dei lavori edilizi di ripristino da eseguirsi
comunque nel rispetto dei contenuti della pianificazione
urbanistica comunale e dei vincoli paesaggistici, fatta
eccezione, per i fabbricati rurali, per la modifica della
sagoma e per la riduzione della volumetria, con
l'indicazione del progettista abilitato responsabile della
progettazione e della direzione lavori e della impresa
esecutrice, purche' le costruzioni non siano state
interessate da interventi edilizi totalmente abusivi per i
quali sono stati emessi i relativi ordini di demolizione,
allegando o autocertificando quanto necessario ad
assicurare il rispetto delle vigenti disposizioni di
settore con particolare riferimento a quelle in materia
edilizia, di sicurezza e sismica. I soggetti interessati
entro il termine di sessanta giorni dall'inizio dei lavori
provvedono a presentare la documentazione non gia' allegata
alla comunicazione di avvio del ripristino per la richiesta
dell'autorizzazione paesaggistica e del titolo abilitativo
edilizio nonche' per la presentazione dell'istanza di
autorizzazione sismica ovvero per il deposito del progetto
esecutivo riguardante le strutture.
7. Al fine di favorire la rapida ripresa delle
attivita' produttive e delle normali condizioni di vita e
di lavoro in condizioni di sicurezza adeguate, nei comuni
interessati dai fenomeni sismici iniziati il 20 maggio
2012, di cui all'allegato 1 al presente decreto, nonche'
per le imprese con sede o unita' locali al di fuori delle
aree individuate dal presente decreto che abbiano subito
danni a seguito degli eventi sismici, accertati ai soli
fini di cui al presente comma sulla base delle verifiche
effettuate dalla protezione civile o dai vigili del fuoco o
da altra autorita' od organismo tecnico preposti alle
verifiche, il titolare dell'attivita' produttiva, in quanto
responsabile della sicurezza dei luoghi di lavoro ai sensi
del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e
integrazioni, deve acquisire, nei casi di cui al comma 8,
la certificazione di agibilita' sismica rilasciata, a
seguito di verifica di sicurezza effettuata ai sensi delle
norme tecniche vigenti (cap. 8 - costruzioni esistenti, del
decreto ministeriale 14 gennaio 2008), da un professionista
abilitato, e depositare la predetta certificazione al
Comune territorialmente competente. I Comuni trasmettono
periodicamente alle strutture di coordinamento istituite a
livello territoriale gli elenchi delle certificazioni
depositate. Le asseverazioni di cui al presente comma
saranno considerate ai fini del riconoscimento del danno.
7-bis. In relazione a magazzini, capannoni, stalle e
altre strutture inerenti alle attivita' produttive
agroalimentari, adibite alla lavorazione e conservazione di
prodotti deperibili oppure alla cura degli animali
allevati, eccetto i prefabbricati, e' necessaria e,
sufficiente, ai fini dell'immediata ripresa dell'attivita',
l'acquisizione della certificazione dell'agibilita'
ordinaria.
8. La certificazione di agibilita' sismica di cui al
comma 7 e' acquisita per le attivita' produttive svolte in
edifici che presentano una delle carenze strutturali di
seguito precisate o eventuali altre carenze prodotte dai
danneggiamenti e individuate dal tecnico incaricato:
a) mancanza di collegamenti tra elementi strutturali
verticali e elementi strutturali orizzontali e tra questi
ultimi;
b) presenza di elementi di tamponatura prefabbricati
non adeguatamente ancorati alle strutture principali;
c) presenza di scaffalature non controventate portanti
materiali pesanti che possano, nel loro collasso,
coinvolgere la struttura principale causandone il
danneggiamento e il collasso.
8-bis Ai fini della prosecuzione dell'attivita'
produttiva o per la sua ripresa, nelle more dell'esecuzione
della verifica di sicurezza effettuata ai sensi delle norme
tecniche vigenti, in via provvisoria, il certificato di
agibilita' sismica puo' essere rilasciato dal tecnico
incaricato, in assenza delle carenze di cui al comma 8 o
dopo che le medesime carenze siano state adeguatamente
risolte, attraverso appositi interventi, anche
provvisionali.
9. La verifica di sicurezza ai sensi delle norme
vigenti dovra' essere effettuata entro ventiquattro mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
10. Per quanto concerne le imprese di cui al comma 8,
nelle aree che abbiano risentito di un'intensita'
macrosismica, cosi' come rilevata dal Dipartimento della
protezione civile, pari o superiore a 6, ovvero nelle aree
colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 in cui
l'accelerazione spettrale subita dalla costruzione in
esame, cosi' come risulta nelle mappe di scuotimento
dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, abbia
superato il 70 per cento dell'accelerazione spettrale
elastica richiesta dalle norme vigenti per il progetto
della costruzione nuova e questa, intesa come insieme di
struttura, elementi non strutturali e impianti, non sia
uscita dall'ambito del comportamento lineare elastico,
l'adempimento di cui al comma 9 si intende soddisfatto.
Qualora l'accelerazione spettrale come sopra individuata
non abbia superato il 70 per cento dell'accelerazione
spettrale elastica richiesta dalla norma vigente ad una
costruzione nuova di analoghe caratteristiche, per il
profilo di sottosuolo corrispondente, tale costruzione
dovra' essere sottoposta a valutazione della sicurezza
effettuata conformemente al capitolo 8.3 delle norme
tecniche per le costruzioni, di cui al decreto del Ministro
delle infrastrutture 14 gennaio 2008, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4
febbraio 2008, entro i termini temporali di cui al comma 9
del presente articolo, tenendo conto degli interventi
locali effettuati ai sensi del comma 8. Qualora il livello
di sicurezza della costruzione risulti inferiore al 60 per
cento della sicurezza richiesta ad un edificio nuovo,
dovranno eseguirsi interventi di miglioramento sismico
finalizzati al raggiungimento almeno del 60 per cento della
sicurezza richiesta ad un edificio nuovo, secondo le
seguenti scadenze temporali:
a) entro quattro anni dal termine di cui al comma 9, se
la sicurezza mica risulta essere pari o inferiore al 30 per
cento della sicurezza richiesta ad un edificio nuovo;
b) entro otto anni dal termine di cui al comma 9, se la
sicurezza sismica risulta essere superiore al 50 per cento
della sicurezza richiesta ad un edificio nuovo;
c) entro un numero di anni ottenuto per interpolazione
lineare tra quattro e otto per valori di livello di
sicurezza (Ls) per cento compresi tra il 30 e il 50 per
cento, secondo l'equazione:
4 + - Ls - 30 -
5 - .
11. I Direttori regionali, rispettivamente,
dell'Agenzia regionale di Protezione civile della Regione
Emilia-Romagna, della Direzione generale di Protezione
civile, polizia locale e sicurezza della Regione Lombardia,
nonche' dell'Unita' di progetto di Protezione civile della
Regione Veneto, provvedono, anche per il tramite dei
Sindaci, per le occupazioni di urgenza e per le eventuali
espropriazioni delle aree pubbliche e private occorrenti
per la delocalizzazione totale o parziale, anche
temporanea, delle attivita'. Qualora per l'esecuzione delle
opere e degli interventi di delocalizzazione sia richiesta
la valutazione di impatto ambientale ovvero
l'autorizzazione integrata ambientale, queste sono
acquisite sulla base della normativa vigente, nei termini
ivi previsti ridotti alla meta'. Detti termini, in
relazione alla somma urgenza che rivestono le opere e gli
interventi di ricostruzione, hanno carattere essenziale e
perentorio, in deroga al titolo III del decreto legislativo
n. 152 del 3 aprile 2006 cosi' come modificato ed integrato
dal decreto legislativo n. 4 del 2008, ed alle relative
norme regionali di attuazione.
12. La delocalizzazione totale o parziale delle
attivita' in strutture esistenti e situate in prossimita'
delle aziende danneggiate, e' autorizzata, previa
autocertificazione del mantenimento dei requisiti e delle
prescrizioni previsti nelle autorizzazioni ambientali in
corso di validita', salve le dovute verifiche di agibilita'
dei locali e dei luoghi di lavoro previste dalle normative
vigenti. Le suddette aziende devono presentare entro 180
giorni dalla delocalizzazione la documentazione necessaria
per l'avvio del procedimento unico di autorizzazione ai
sensi dell'articolo 19, comma 2.
13. Al fine di consentire l'immediata ripresa delle
attivita' economiche i Presidenti delle regioni di cui
all'articolo 1, comma 2, sono autorizzati ad adottare gli
indispensabili provvedimenti volti a consentire lo
spostamento temporaneo dei mezzi, materiali, attrezzature
necessari, ferme restando le procedure in materia di
sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni
ed integrazioni.
13-bis. In sede di ricostruzione degli immobili adibiti
ad attivita' industriale, agricola, zootecnica o
artigianale, anche a seguito di delocalizzazione, i comuni
possono prevedere un incremento massimo del 20 per cento
della superficie utile, nel rispetto della normativa in
materia di tutela ambientale, culturale e paesaggistica.
13-ter. In deroga al termine di novanta giorni previsto
dall'articolo 6, comma 2, lettera b), del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380, e successive modificazioni, le opere
temporanee dirette a soddisfare l'esigenza della
prosecuzione delle attivita' produttive nei comuni
interessati dal sisma sono rimosse al cessare della
necessita' e comunque entro la data di agibilita' degli
immobili produttivi ripristinati o ricostruiti."
"Art. 4. Ricostruzione e funzionalita' degli edifici e
dei servizi pubblici nonche' interventi sui beni del
patrimonio artistico e culturale
1. I Presidenti delle regioni di cui all'articolo 1,
comma 2, d'intesa fra loro, sentiti le province e i comuni
interessati per i profili di competenza, stabiliscono, con
propri provvedimenti adottati in coerenza con i criteri
stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri di cui all'articolo 2, comma 2, sulla base dei
danni effettivamente verificatisi, e nel limite delle
risorse allo scopo finalizzate a valere sulle
disponibilita' delle contabilita' speciali di cui al
medesimo articolo 2:
a) le modalita' di predisposizione e di attuazione di
un piano di interventi urgenti per il ripristino degli
immobili pubblici, danneggiati dagli eventi sismici, con
priorita' per quelli adibiti all'uso scolastico o educativo
per la prima infanzia, e delle strutture edilizie
universitarie, nonche' degli edifici municipali, delle
caserme in uso all'amministrazione della difesa e degli
immobili demaniali o di proprieta' di enti ecclesiastici
civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di
interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42. Sono altresi' compresi nel piano le
opere di difesa del suolo e le infrastrutture e gli
impianti pubblici di bonifica per la difesa idraulica e per
l'irrigazione. Qualora la programmazione della rete
scolastica preveda la costruzione di edifici in sedi nuove
o diverse, le risorse per il ripristino degli edifici
scolastici danneggiati sono comunque prioritariamente
destinate a tale scopo;
b) le modalita' organizzative per consentire la pronta
ripresa delle attivita' degli uffici delle amministrazioni
statali, degli enti pubblici nazionali e delle agenzie
fiscali nel territorio colpito dagli eventi sismici;
b-bis) le modalita' di predisposizione e di attuazione
di un piano di interventi urgenti per il ripristino degli
edifici ad uso pubblico, ivi compresi archivi, musei,
biblioteche e chiese, a tale fine equiparati agli immobili
di cui alla lettera a). I Presidenti delle regioni -
Commissari delegati, per la realizzazione degli interventi
di cui alla presente lettera, stipulano apposite
convenzioni con i soggetti proprietari, titolari degli
edifici ad uso pubblico, per assicurare la celere
esecuzione delle attivita' di ricostruzione delle strutture
ovvero di riparazione, anche praticando interventi di
miglioramento sismico, onde conseguire la regolare
fruibilita' pubblica degli edifici medesimi.
2. Alla realizzazione degli interventi di cui al comma
1, lettera a), provvedono i presidenti delle regioni di cui
all'articolo 1, comma 2, anche avvalendosi del competente
provveditorato interregionale alle opere pubbliche nonche'
degli altri soggetti pubblici competenti e degli enti
ecclesiastici civilmente riconosciuti ai sensi della legge
20 maggio 1985, n. 222, con le risorse umane e strumentali
disponibili a legislazione vigente, sentiti, in merito agli
immobili adibiti ad uso scolastico o educativo per la prima
infanzia, le province e i comuni competenti. Nell'ambito
del piano di cui al comma 1, lettera a), e nei limiti delle
risorse all'uopo individuate, alle esigenze connesse agli
interventi di messa in sicurezza degli immobili
danneggiati, di rimozione e ricovero dei beni culturali e
archivistici mobili, di rimozione controllata e ricovero
delle macerie selezionate del patrimonio culturale
danneggiato, nonche' per l'avvio degli interventi di
ricostruzione, di ripristino, di conservazione, di
restauro, e di miglioramento strutturale del medesimo
patrimonio, si provvede secondo le modalita' stabilite
d'intesa con il Ministero per i beni e le attivita'
culturali, d'intesa con il presidente della regione
interessata, sia per far fronte agli interventi urgenti,
sia per l'avvio di una successiva fase di ricostruzione.
3. Alle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, con
riferimento agli interventi in materia di edilizia
sanitaria, di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo
1988, n. 67, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni,
puo' essere riconosciuta priorita' nell'utilizzo delle
risorse disponibili nel bilancio dello Stato ai fini della
sottoscrizione di un nuovo Accordo di programma finalizzato
alla ricostruzione ed alla riorganizzazione delle strutture
sanitarie regionali riducendo il rischio sismico;
nell'ambito degli interventi gia' programmati dalle
medesime regioni nell'Accordo di programma vigente, le
Regioni procedono, previo parere del Ministero della
salute, alle opportune rimodulazioni, al fine di favorire
le opere di consolidamento e di ripristino delle strutture
danneggiate.
4. I programmi finanziati con fondi statali o con il
contributo dello Stato a favore delle regioni
Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, possono essere
riprogrammati nell'ambito delle originarie tipologie di
intervento prescindendo dai termini riferiti ai singoli
programmi, non previsti da norme comunitarie.
5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, i comuni
predispongono ovvero, ove gia' adottati, aggiornano i piani
di emergenza di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112. Decorso inutilmente tale termine, provvedono in via
sostitutiva i prefetti competenti per territorio.
5-bis. Il Ministero dell'interno e' autorizzato a porre
a disposizione delle amministrazioni comunali di cui
all'articolo 1 i segretari comunali non titolari di sede,
per un periodo non superiore alla durata dello stato di
emergenza. I segretari comunali, previo loro assenso, sono
assegnati in posizione di comando alle amministrazioni
comunali che ne facciano richiesta e sono impiegati, anche
in deroga al relativo ordinamento, per l'espletamento delle
nuove o maggiori attivita' delle amministrazioni medesime
connesse all'emergenza. Agli oneri derivanti
dall'attuazione del presente comma, comprensivi delle spese
documentate di vitto e alloggio sostenute dai segretari
comunali di cui al secondo periodo, si provvede a valere
sulle risorse finanziarie disponibili a legislazione
vigente nell'ambito dello stato di previsione del Ministero
dell'interno e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica.
5-bis.1. Nell'ambito del piano di cui al comma 1,
lettera a), i presidenti delle regioni di cui all'articolo
1, comma 2, possono destinare quota parte delle risorse
messe a disposizione per la ricostruzione delle aree
terremotate di cui al presente articolo anche per gli
interventi di riparazione e ripristino strutturale degli
edifici privati inclusi nelle aree cimiteriali ed
individuati come cappelle private, al fine di consentire il
pieno utilizzo delle strutture cimiteriali.
5-ter."
"Art. 5-bis. Disposizioni in materia di controlli
antimafia
1. Per l'efficacia dei controlli antimafia concernenti
gli interventi previsti nel presente decreto, presso le
prefetture-uffici territoriali del Governo delle province
interessate alla ricostruzioni sono istituiti elenchi di
fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non
soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa operanti nei
settori di cui al comma 2, cui si rivolgono gli esecutori
dei lavori di ricostruzione. Per l'affidamento e
l'esecuzione, anche nell'ambito di subcontratti, di
attivita' indicate nel comma 2 e' necessario comprovare
quantomeno l'avvenuta presentazione della domanda di
iscrizione negli elenchi sopracitati presso almeno una
delle prefetture - uffici territoriali del Governo delle
province interessate.
2. Sono definite come maggiormente esposte a rischio di
infiltrazione mafiosa le seguenti attivita':
a) trasporto di materiali a discarica per conto di
terzi;
b) trasporto e smaltimento di rifiuti per conto di
terzi;
c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e
materiali inerti;
d) confezionamento, fornitura e trasporto di
calcestruzzo e di bitume;
e) noli a freddo di macchinari;
f) fornitura di ferro lavorato;
g) autotrasporti per conto di terzi;
h) guardiania dei cantieri;
h-bis) gli ulteriori settori individuati, per ogni
singola Regione, con ordinanza del Presidente in qualita'
di Commissario delegato, conseguentemente alle attivita' di
monitoraggio ed analisi delle attivita' di ricostruzione.
3. Le prefetture-uffici territoriali del Governo
effettuano, al momento dell'iscrizione e successivamente
con cadenza periodica, verifiche dirette ad accertare
l'insussistenza delle condizioni ostative di cui
all'articolo 10, comma 7, lettere a), b) e c), del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.
4. Le prefetture-uffici territoriali del Governo delle
province indicate al comma 1 effettuano i controlli
antimafia sui contratti pubblici e sui successivi
subappalti e subcontratti aventi ad oggetto lavori, servizi
e forniture, nonche' sugli interventi di ricostruzione
affidati da soggetti privati e finanziati con le erogazioni
e le concessioni di provvidenze pubbliche, secondo le
modalita' stabilite dalle linee guida indicate dal comitato
di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi
opere, anche in deroga a quanto previsto dal regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno
1998, n. 252.
5. Per l'efficacia dei controlli antimafia e' prevista
la tracciabilita' dei flussi finanziari relativi alle
erogazioni e alle concessioni di provvidenze pubbliche, di
cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, a favore di soggetti
privati per l'esecuzione degli interventi di ricostruzione
e ripristino.
6. Si applicano le modalita' attuative di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18
ottobre 2011, recante «Interventi urgenti in favore delle
popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione
Abruzzo nel mese di aprile 2009 ed ulteriori disposizioni
di protezione civile», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 20 del 25 gennaio 2012.
7. All'attuazione del presente articolo si provvede
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 3-bis del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135
(Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore
bancario):
"Art. 3-bis. Credito di imposta e finanziamenti bancari
agevolati per la ricostruzione
1. I contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere
a), b) ed f), del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,
destinati ad interventi di riparazione, ripristino o
ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso
produttivo, nonche' al risarcimento dei danni subiti dai
beni mobili strumentali all'attivita' ed alla
ricostituzione delle scorte danneggiate e alla
delocalizzazione temporanea delle attivita' danneggiate dal
sisma al fine di garantirne la continuita' produttiva, e
dei danni subiti da prodotti in corso di maturazione ovvero
di stoccaggio ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 del
Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione
delle indicazioni geografiche e delle denominazioni
d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, nei limiti
stabiliti dai Presidenti delle regioni Emilia-Romagna,
Lombardia e Veneto con i provvedimenti di cui al comma 5,
sono alternativamente concessi, su apposita domanda del
soggetto interessato, con le modalita' del finanziamento
agevolato. A tal fine, i soggetti autorizzati all'esercizio
del credito operanti nei territori di cui all'articolo 1
del citato decreto-legge n. 74 del 2012 possono contrarre
finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita
convenzione con l'Associazione bancaria italiana, assistiti
dalla garanzia dello Stato, ai sensi dell'articolo 5, comma
7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al fine di concedere
finanziamenti agevolati assistiti da garanzia dello Stato
ai soggetti danneggiati dagli eventi sismici, nel limite
massimo di 6.000 milioni di euro. Con decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze e' concessa la garanzia dello
Stato di cui al presente articolo e sono definiti i criteri
e le modalita' di operativita' della stessa, nonche' le
modalita' di monitoraggio ai fini del rispetto dell'importo
massimo di cui al periodo precedente. La garanzia dello
Stato di cui al presente comma e' elencata nell'allegato
allo stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31
dicembre 2009, n. 196.
2. In caso di accesso ai finanziamenti agevolati
accordati dalle banche ai sensi del presente articolo, in
capo al beneficiario del finanziamento matura un credito di
imposta, fruibile esclusivamente in compensazione, in
misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo
ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti,
nonche' le spese strettamente necessarie alla gestione dei
medesimi finanziamenti. Le modalita' di fruizione del
credito di imposta sono stabilite con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate nel limite
dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 6. Il credito
di imposta e' revocato, in tutto o in parte, nell'ipotesi
di risoluzione totale o parziale del contratto di
finanziamento agevolato.
3. Il soggetto che eroga il finanziamento agevolato
comunica con modalita' telematiche all'Agenzia delle
entrate gli elenchi dei soggetti beneficiari, l'ammontare
del finanziamento concesso a ciascun beneficiario, il
numero e l'importo delle singole rate.
4. I finanziamenti agevolati, di durata massima
venticinquennale, sono erogati e posti in ammortamento
sulla base degli stati di avanzamento lavori relativi
all'esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi e
alle acquisizioni di beni necessari all'esecuzione degli
interventi ammessi a contributo. I contratti di
finanziamento prevedono specifiche clausole risolutive
espresse, anche parziali, per i casi di mancato o ridotto
impiego del finanziamento, ovvero di utilizzo anche
parziale del finanziamento per finalita' diverse da quelle
indicate nel presente articolo. In tutti i casi di
risoluzione del contratto di finanziamento, il soggetto
finanziatore chiede al beneficiario la restituzione del
capitale, degli interessi e di ognialtro onere dovuto. In
mancanza di tempestivo pagamento spontaneo, lo stesso
soggetto finanziatore comunica al Presidente della Regione,
per la successiva iscrizione a ruolo, i dati identificativi
del debitore e l'ammontare dovuto, fermo restando il
recupero da parte del soggetto finanziatore delle somme
erogate e dei relativi interessi nonche' delle spese
strettamente necessarie alla gestione dei finanziamenti,
non rimborsati spontaneamente dal beneficiario, mediante
compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le somme riscosse a
mezzo ruolo sono riversate in apposito capitolo di entrata
del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo
per la ricostruzione.
5. Con apposito protocollo di intesa tra il Ministro
dell'economia e delle finanze e i Presidenti delle regioni
Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto sono definiti i criteri
e le modalita' attuativi del presente articolo, anche al
fine di assicurare uniformita' di trattamento e un efficace
monitoraggio sull'utilizzo delle risorse. I Presidenti
delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto
definiscono, con propri provvedimenti adottati ai sensi
dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012,
n. 74, in coerenza con il decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 2, comma 2, del
medesimo decreto-legge e con il suddetto protocollo di
intesa, tutte le conseguenti disposizioni attuative di
competenza, anche al fine di assicurare il rispetto del
limite di 6.000 milioni di euro di cui al comma 1 e
dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 6.
6. Al fine dell'attuazione del presente articolo, e'
autorizzata la spesa massima di 450 milioni di euro annui a
decorrere dal 2013.
7. All'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008,
n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2, il comma 3-quater e' sostituito dal
seguente:
«3-quater. Sono fatte salve le certificazioni
rilasciate ai sensi dell'articolo 141, comma 2, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, secondo le modalita'
stabilite con il decreto di attuazione di cui all'articolo
13, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183,
esclusivamente al fine di consentire la cessione di cui al
primo periodo del comma 3-bis nonche' l'ammissione alla
garanzia del fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma
100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
secondo i criteri e le modalita' e nei limiti stabiliti dal
decreto di cui all'articolo 8, comma 5, lettera b), del
decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e
all'articolo 39 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214».
8. Per le strette finalita' connesse alla situazione
emergenziale prodottasi a seguito del sisma del 20 e 29
maggio 2012, per le annualita' dal 2012 al 2014 e'
autorizzata l'assunzione con contratti di lavoro
flessibile, con scadenza non oltre il 31 dicembre 2014, da
parte dei comuni colpiti dal sisma individuati ai sensi
dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012,
n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto
2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge
22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 134, da parte della struttura
commissariale istituita presso la regione Emilia-Romagna,
ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 del citato
decreto-legge n. 74 del 2012, e delle prefetture delle
province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia, nel
rispetto dei limiti di spesa annui di cui al comma 9 del
presente articolo. Ciascun contratto di lavoro flessibile,
fermi restando i limiti e la scadenza sopra fissati, puo'
essere prorogato. Nei limiti delle risorse impiegate per le
assunzioni destinate agli enti locali, non operano i
vincoli assunzionali di cui ai commi 557 e 562
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di
cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122. Le assunzioni di cui al precedente
periodo sono effettuate dalle unioni di comuni, o, ove non
costituite, dai comuni, con facolta' di attingere dalle
graduatorie, anche per le assunzioni a tempo indeterminato,
approvate dai comuni costituenti le unioni medesime e
vigenti alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, garantendo in ogni caso
il rispetto dell'ordine di collocazione dei candidati nelle
medesime graduatorie. L'assegnazione delle risorse
finanziarie per le assunzioni tra le diverse regioni e'
effettuata in base al riparto di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 6 luglio
2012. Il riparto delle unita' di personale assunte con
contratti flessibili e' attuato nel rispetto delle seguenti
percentuali: l'80 per cento alle unioni dei comuni o, ove
non costituite, ai comuni, il 16 per cento alla struttura
commissariale e il 4 per cento alle prefetture. Il riparto
fra i comuni interessati nonche', per la regione
Emilia-Romagna, tra i comuni e la struttura commissariale,
avviene previa intesa tra le unioni ed i Commissari
delegati. I comuni non ricompresi in unioni possono
stipulare apposite convenzioni con le unioni o fra di loro
ai fini dell'applicazione della presente disposizione.
8-bis. I comuni individuati nell'allegato 1 al
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e le
unioni di comuni cui gli stessi aderiscono, per le
annualita' 2012 e 2013, sono autorizzati ad incrementare le
risorse decentrate fino a un massimo del 5 per cento della
spesa di personale, calcolata secondo i criteri applicati
per l'attuazione dei commi 557 e 562 dell'articolo 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le amministrazioni comunali
nel determinare lo stanziamento integrativo devono in ogni
caso assicurare il rispetto del patto di stabilita' nonche'
delle disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 76 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
successive modificazioni. Gli stanziamenti integrativi sono
destinati a finanziare la remunerazione delle attivita' e
delle prestazioni rese dal personale in relazione alla
gestione dello stato di emergenza conseguente agli eventi
sismici ed alla riorganizzazione della gestione ordinaria.
9. Agli oneri derivanti dal comma 8 si provvede
mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2 del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122,
nell'ambito della quota assegnata a ciascun Presidente di
regione e con i seguenti limiti: euro 3.750.000 per l'anno
2012, euro 20 milioni per l'anno 2013, euro 20 milioni per
l'anno 2014, euro 25 milioni per l'anno 2015 ed euro 25
milioni per l'anno 2016.".
Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo 3
del citato decreto-legge n. 39 del 2009:
"Art. 3. Ricostruzione e riparazione delle abitazioni
private e di immobili ad uso non abitativo; indennizzi a
favore delle imprese
1. Per soddisfare le esigenze delle popolazioni colpite
dal sisma del 6 aprile 2009 nei territori individuati ai
sensi dell'articolo 1 sono disposti, al netto di eventuali
risarcimenti assicurativi:
a) la concessione di contributi a fondo perduto, anche
con le modalita', su base volontaria, del credito d'imposta
e, sempre su base volontaria, di finanziamenti agevolati
garantiti dallo Stato, per la ricostruzione o riparazione
di immobili adibiti ad abitazione considerata principale ai
sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,
distrutti, dichiarati inagibili o danneggiati ovvero per
l'acquisto di nuove abitazioni sostitutive dell'abitazione
principale distrutta. Il contributo di cui alla presente
lettera e' determinato in ogni caso in modo tale da coprire
integralmente le spese occorrenti per la riparazione, la
ricostruzione o l'acquisto di un alloggio equivalente.
L'equivalenza e' attestata secondo le disposizioni
dell'autorita' comunale, tenendo conto dell'adeguamento
igienico-sanitario e della massima riduzione del rischio
sismico. Nel caso di ricostruzione, l'intervento e' da
realizzare nell'ambito dello stesso comune. L'acquisto
dell'abitazione sostitutiva comporta il contestuale
trasferimento al patrimonio comunale dell'abitazione
distrutta ovvero dei diritti di cui al quarto comma
dell'articolo 1128 del codice civile. Se la volumetria
dell'edificio ricostruito, in conseguenza dell'acquisto
dell'abitazione equivalente da parte di alcuno dei
condomini, e' inferiore rispetto a quella del fabbricato
demolito, i diritti di cui al quarto comma dell'articolo
1128 del codice civile sono proporzionalmente trasferiti di
diritto agli altri condomini; se tuttavia l'edificio e'
ricostruito con l'originaria volumetria a spese dei
condomini, i diritti di cui al citato quarto comma
dell'articolo 1128 del codice civile sono trasferiti a
coloro che hanno sostenuto tali spese. Gli atti pubblici e
le scritture private autenticate ricognitivi dei
trasferimenti al patrimonio comunale ovvero agli altri
condomini di cui ai periodi precedenti, nonche' quelli con
i quali vengono comunque riassegnate pro diviso agli
originari condomini o loro aventi causa le unita'
immobiliari facenti parte dei fabbricati ricostruiti,
costituiscono titolo per trasferire sugli immobili
ricostruiti, riacquistati o riassegnati, con le modalita'
di cui al secondo comma dell'articolo 2825 del codice
civile, le ipoteche e le trascrizioni pregiudizievoli
gravanti su quelli distrutti o demoliti. Non sono soggetti
all'imposta di successione ne' alle imposte e tasse
ipotecarie e catastali gli immobili demoliti o dichiarati
inagibili costituenti abitazione principale del de cuius;
b) l'intervento di Fintecna S.p.a. ovvero di societa'
controllata dalla stessa indicata, a domanda del soggetto
richiedente il finanziamento, per assisterlo nella stipula
del contratto di finanziamento di cui alla lettera a) e
nella gestione del rapporto contrattuale;
c).
d) l'esenzione da ogni tributo, con esclusione
dell'imposta sul valore aggiunto, e diritto degli atti e
delle operazioni relativi ai finanziamenti ed agli acquisti
di cui alla lettera a) inclusi quelli concernenti la
prestazione delle eventuali garanzie personali o reali,
nonche' degli atti conseguenti e connessi e degli atti di
cui alla lettera c), con la riduzione dell'ottanta per
cento degli onorari e dei diritti notarili;
e) la concessione di contributi, anche con le modalita'
del credito di imposta, per la ricostruzione o riparazione
di immobili diversi da quelli adibiti ad abitazione
principale, nonche' di immobili ad uso non abitativo
distrutti o danneggiati;
e-bis) nel caso di immobili condominiali,
l'assegnazione dei fondi necessari per riparare le parti
comuni direttamente all'amministratore che sara' tenuto a
preventivare, gestire e rendicontare in modo analitico e
con contabilita' separata tutte le spese relative alla
ricostruzione. In tali fasi l'amministratore si avvale
dell'ausilio di condomini che rappresentino almeno il 35
per cento delle quote condominiali;
f) la concessione di indennizzi a favore delle
attivita' produttive che hanno subito conseguenze
economiche sfavorevoli per effetto degli eventi sismici;
g) la concessione, previa presentazione di una perizia
giurata, di indennizzi a favore delle attivita' produttive
per la riparazione e la ricostruzione di beni mobili
distrutti o danneggiati, il ripristino delle scorte andate
distrutte o il ristoro di danni derivanti dalla perdita di
beni mobili strumentali all'esercizio delle attivita' ivi
espletate;
h) la concessione di indennizzi per il ristoro di danni
ai beni mobili anche non registrati;
i) la concessione di indennizzi per i danni alle
strutture adibite ad attivita' sociali, culturali,
ricreative, sportive e religiose;
l) la non concorrenza dei contributi e degli indennizzi
erogati alle imprese ai sensi del presente comma ai fini
delle imposte sui redditi e della imposta regionale sulle
attivita' produttive, nonche' le modalita' della loro
indicazione nella dichiarazione dei redditi.
(Omissis).".
Si riporta il testo dell'articolo 24 del citato
decreto-legge n. 189 del 2016, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 24. Interventi a favore delle micro, piccole e
medie imprese nelle zone colpite dagli eventi sismici
1. Per sostenere il ripristino ed il riavvio delle
attivita' economiche gia' presenti nei territori dei Comuni
di cui all'articolo 1, sono concessi a micro, piccole e
medie imprese, danneggiate dagli eventi sismici di cui
all'articolo 1, finanziamenti agevolati a tasso zero a
copertura del cento per cento degli investimenti fino a
30.000 euro. I finanziamenti agevolati sono rimborsati in
10 anni con un periodo di 3 anni di preammortamento.
2. Per sostenere la nascita e la realizzazione di nuove
imprese e nuovi investimenti nei territori dei Comuni di
cui all'articolo 1, nei settori della trasformazione di
prodotti agricoli, dell'artigianato, dell'industria, dei
servizi alle persone, del commercio e del turismo sono
concessi a micro, piccole e medie imprese finanziamenti
agevolati, a tasso zero, a copertura del cento per cento
degli investimenti fino a 600.000 euro. I finanziamenti
sono rimborsati in 8 anni con un periodo di 3 anni di
preammortamento.
3. I finanziamenti di cui al presente articolo sono
concessi, per gli anni 2016 e 2017, nel limite massimo
complessivo di 10 milioni di euro di cui almeno il 70 per
cento e' riservato agli interventi di cui al comma 1, a tal
fine utilizzando le risorse disponibili sull'apposita
contabilita' speciale del fondo per la crescita
sostenibile, di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22
giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 134.
4. Alla disciplina dei criteri, delle condizioni e
delle modalita' di concessione delle agevolazioni di cui ai
commi 1 e 2 si provvede con provvedimenti adottati ai sensi
dell'articolo 2, comma 2, sentito il Ministero dello
sviluppo economico, nel rispetto della normativa europea e
nazionale in materia di aiuti di Stato.".