Art. 4
Adeguamento termini per la richiesta di contributi
1. All'articolo 8 del decreto-legge n. 189 del 2016, il comma 4 e'
sostituito dal seguente:
«4. Entro sessanta giorni dalla data di comunicazione dell'avvio
dei lavori ai sensi dei commi 1 e 3 e comunque non oltre la data del
31 luglio 2017, gli interessati devono presentare agli Uffici
speciali per la ricostruzione la documentazione richiesta secondo le
modalita' stabilite negli appositi provvedimenti commissariali di
disciplina dei contributi di cui all'articolo 5, comma 2. Il mancato
rispetto del termine e delle modalita' di cui al presente comma
determina l'inammissibilita' della domanda di contributo.».
Riferimenti normativi
Si riporta il testo dell'articolo 8 del citato
decreto-legge n. 189 del 2016, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 8. Interventi di immediata esecuzione
1. Al fine di favorire il rientro nelle unita'
immobiliari e il ritorno alle normali condizioni di vita e
di lavoro nei Comuni interessati dagli eventi sismici di
cui all'articolo 1, per gli edifici con danni lievi non
classificati agibili secondo la procedura AeDES di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio
2011, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, e al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 18 ottobre
2014, oppure classificati non utilizzabili secondo
procedure speditive disciplinate da ordinanza di protezione
civile e che necessitano soltanto di interventi di
immediata riparazione, i soggetti interessati possono,
previa presentazione di apposito progetto e asseverazione
da parte di un professionista abilitato che documenti il
nesso di causalita' tra gli eventi sismici di cui
all'articolo 1 e lo stato della struttura, oltre alla
valutazione economica del danno, effettuare l'immediato
ripristino della agibilita' degli edifici e delle
strutture.
2. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2,
comma 2, entro quindici giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono emanate disposizioni operative per l'attuazione degli
interventi di immediata esecuzione di cui al comma 1. Agli
oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo
provvede il Commissario straordinario, con proprio
provvedimento, nel limite delle risorse disponibili ai
sensi dell'articolo 5.
3. In deroga agli articoli 6, 10, 93 e 94 del decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,
all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni, all'articolo 146 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive
modificazioni, ed alle leggi regionali che regolano il
rilascio dei titoli abilitativi, i soggetti interessati
comunicano agli uffici speciali per la ricostruzione di cui
all'articolo 3, che ne danno notizia agli uffici comunali
competenti, l'avvio dei lavori edilizi di riparazione o
ripristino, da eseguirsi comunque nel rispetto delle
disposizioni stabilite con i provvedimenti di cui al comma
2, nonche' dei contenuti generali della pianificazione
territoriale e urbanistica, ivi inclusa quella
paesaggistica, con l'indicazione del progettista abilitato
responsabile della progettazione, del direttore dei lavori
e della impresa esecutrice, purche' le costruzioni non
siano state interessate da interventi edilizi totalmente
abusivi per i quali sono stati emessi i relativi ordini di
demolizione, allegando o autocertificando quanto necessario
ad assicurare il rispetto delle vigenti disposizioni di
settore con particolare riferimento a quelle in materia
edilizia, di sicurezza e sismica. I soggetti interessati
entro il termine di trenta giorni dall'inizio dei lavori
provvedono a presentare la documentazione, che non sia
stata gia' allegata alla comunicazione di avvio dei lavori
di riparazione o ripristino, e che sia comunque necessaria
per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, del
titolo abilitativo edilizio e dell'autorizzazione sismica.
4. Entro sessanta giorni dalla data di comunicazione
dell'avvio dei lavori ai sensi dei commi 1 e 3 e comunque
non oltre la data del 31 luglio 2017, gli interessati
devono presentare agli Uffici speciali per la ricostruzione
la documentazione richiesta secondo le modalita' stabilite
negli appositi provvedimenti commissariali di disciplina
dei contributi di cui all'articolo 5, comma 2. Il mancato
rispetto del termine e delle modalita' di cui al presente
comma determina l'inammissibilita' della domanda di
contributo.
5. I lavori di cui al presente articolo sono
obbligatoriamente affidati a imprese:
a) che risultino aver presentato domanda di iscrizione
nell'Anagrafe di cui all'articolo 30, comma 6, e fermo
restando quanto previsto dallo stesso, abbiano altresi'
prodotto l'autocertificazione di cui all'articolo 89 del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive
modificazioni;
b) che non abbiano commesso violazioni agli obblighi
contributivi e previdenziali come attestato dal documento
unico di regolarita' contributiva (DURC) rilasciato a norma
dell'articolo 8 del decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015;
c) per lavori di importo superiore ai 150.000 euro, che
siano in possesso della qualificazione ai sensi
dell'articolo 84 del codice dei contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50.".