Art. 5
Misure urgenti per il regolare svolgimento
dell'attivita' educativa e didattica
1. All'articolo 14 del decreto-legge n. 189 del 2016, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo la lettera a) e' inserita la seguente:
«a-bis) predisporre ed approvare piani finalizzati ad assicurare
il ripristino, per il regolare svolgimento dell'anno scolastico
2017-2018, delle condizioni necessarie per la ripresa ovvero per lo
svolgimento della normale attivita' scolastica, educativa o
didattica, in ogni caso senza incremento della spesa di personale,
nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, nonche' comma 2
limitatamente a quelli nei quali risultano edifici scolastici
distrutti o danneggiati a causa degli eventi sismici. I piani sono
comunicati al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca;»;
b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Gli interventi funzionali alla realizzazione dei piani
previsti dalla lettera a-bis) del comma 2 costituiscono presupposto
per l'applicazione della procedura di cui all'articolo 63, comma 1,
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Conseguentemente, per
gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture da
aggiudicarsi da parte del Commissario straordinario si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 63, commi 1 e 6, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Nel rispetto dei principi di
trasparenza, concorrenza e rotazione, l'invito, contenente
l'indicazione dei criteri di aggiudicazione dell'appalto, e' rivolto,
sulla base del progetto definitivo, ad almeno cinque operatori
economici iscritti nell'Anagrafe antimafia degli esecutori prevista
dall'articolo 30 (( del presente decreto )). In mancanza di un numero
sufficiente di operatori economici iscritti nella predetta Anagrafe,
l'invito previsto dal terzo periodo deve essere rivolto ad almeno
cinque operatori iscritti in uno degli elenchi tenuti dalle
prefetture-uffici territoriali del Governo ai sensi dell'articolo 1,
comma 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190, e che
abbiano presentato domanda di iscrizione nell'(( Anagrafe antimafia
di cui al citato articolo 30 )). Si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 30, comma 6. I lavori vengono affidati sulla base della
valutazione delle offerte effettuata da una commissione giudicatrice
costituita secondo le modalita' stabilite dall'articolo 216, comma
12, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.».
(( 1-bis. L'attivita' di progettazione relativa agli appalti di cui
al comma 1 puo' essere effettuata dal personale, assegnato alla
struttura commissariale centrale e agli uffici speciali per la
ricostruzione ai sensi degli articoli 3, comma 1, e 50, commi 2 e 3,
del decreto-legge n. 189 del 2016, in possesso dei requisiti e della
professionalita' previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
Nell'ambito della convenzione prevista dall'articolo 18, comma 3, del
decreto-legge n. 189 del 2016 e' disciplinato anche lo svolgimento
dell'attivita' di progettazione da parte del personale, anche
dipendente, messo a disposizione della struttura commissariale
dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo
sviluppo d'impresa Spa-Invitalia. Mediante apposita convenzione e'
altresi' disciplinato lo svolgimento da parte del personale della
societa' Fintecna Spa delle stesse attivita' di cui al periodo
precedente. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma,
determinati, sulla base di appositi criteri di remunerativita', con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dello
sviluppo economico, si provvede con le risorse di cui all'articolo 4,
comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016. Alle attivita' di cui ai
periodi precedenti si applicano le disposizioni di cui all'articolo
113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. ))
2. Nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria,
interessati dalla crisi sismica iniziata il 24 agosto 2016,
ricompresi nei Comuni indicati negli allegati 1 e 2 del decreto-legge
n. 189 del 2016, l'anno scolastico 2016/2017, in deroga all'articolo
74, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e'
valido sulla base delle attivita' didattiche effettivamente svolte,
anche se di durata complessiva inferiore a 200 giorni. Ai fini della
validita' dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo
anno di corso, per la valutazione degli studenti non e' richiesta la
frequenza minima di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto
legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 e di cui all'articolo 14, comma
7, del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n.
122.
(( 2-bis. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche nei
territori dei comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
non compresi negli allegati 1 e 2 al decreto-legge n. 189 del 2016,
nei quali risultino edifici scolastici distrutti o danneggiati o
siano state emanate ordinanze di chiusura a causa degli eventi
sismici verificatisi dal mese di agosto 2016.
2-ter. Al fine di contrastare il fenomeno dello spopolamento
studentesco nella citta' di Teramo a causa degli eventi sismici, e'
assegnato all'Azienda per il diritto allo studio universitario di
Teramo un contributo di 3 milioni di euro per l'anno 2017 per la
realizzazione della nuova residenza studentesca. Al relativo onere si
provvede, per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 134, della
legge 11 dicembre 2016, n. 232.
3. Ove necessario, il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca e' autorizzato a emanare un'ordinanza finalizzata a
disciplinare, anche in deroga alle vigenti disposizioni normative,
l'effettuazione delle rilevazioni annuali degli apprendimenti, degli
scrutini e degli esami relativi all'anno scolastico 2016/2017 nelle
aree di cui al comma 1. ))
Riferimenti normativi
Il testo dell'articolo 14 del citato decreto-legge n.
189 del 2016, come modificato dagli articoli 1 e 5 della
presente legge, e' riportato nelle Note all'art. 1.
Si riporta il testo vigente degli articoli 3 e 50 del
citato decreto-legge n. 189 del 2016, come modificato dagli
articoli 18 e 18-septies e come ulteriormente modificato
dall'art. 21 della presente legge:
"Art. 3. Uffici speciali per la ricostruzione post
sisma 2016
1. Per la gestione della ricostruzione ogni Regione
istituisce, unitamente agli enti locali interessati, un
ufficio comune, denominato «Ufficio speciale per la
ricostruzione post sisma 2016», di seguito «Ufficio
speciale per la ricostruzione». Il Commissario
straordinario, d'intesa con i comitati istituzionali di cui
all'articolo 1, comma 6, predispone uno schema tipo di
convenzione. Le Regioni disciplinano l'articolazione
territoriale di tali uffici, per assicurarne la piena
efficacia e operativita', nonche' la dotazione del
personale destinato agli stessi a seguito di comandi o
distacchi da parte delle stesse o di altre Regioni,
Province e Comuni interessati, ovvero da parte di altre
pubbliche amministrazioni. Le Regioni, le Province e i
Comuni interessati possono altresi' assumere personale,
strettamente necessario ad assicurare la piena
funzionalita' degli Uffici speciali per la ricostruzione,
con forme contrattuali flessibili, in deroga ai vincoli di
contenimento della spesa di personale di cui all'articolo
9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo
1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
nei limiti di spesa di 0,75 milioni di euro per l'anno 2016
e di 3 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017 e
2018. Agli oneri di cui ai periodi primo, secondo, terzo e
quarto si fa fronte per l'anno 2016 a valere sul fondo di
cui all'articolo 4 e per gli anni 2017 e 2018 ai sensi
dell'articolo 52. Ferme restando le previsioni di cui al
terzo ed al quarto periodo, nell'ambito delle risorse
disponibili sulla contabilita' speciale di cui all'articolo
4, comma 3, possono essere destinate ulteriori risorse,
fino ad un massimo di complessivi 16 milioni di euro per
gli anni 2017 e 2018, per i comandi ed i distacchi disposti
dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni ovvero da altre
Pubbliche Amministrazioni regionali o locali interessate,
per assicurare la funzionalita' degli Uffici speciali per
la ricostruzione ovvero per l'assunzione da parte delle
Regioni, delle Province o dei Comuni interessati di nuovo
personale, con contratti a tempo determinato della durata
massima di due anni, con profilo professionale di tipo
tecnico-ingegneristico a supporto dell'attivita' del
Commissario straordinario, delle Regioni, delle Province e
dei Comuni interessati. L'assegnazione delle risorse
finanziarie previste dal quinto e dal sesto periodo del
presente comma e' effettuata con provvedimento del
Commissario straordinario. Le assunzioni a tempo
determinato sono effettuate con facolta' di attingere dalle
graduatorie vigenti, anche per le assunzioni a tempo
indeterminato garantendo in ogni caso il rispetto
dell'ordine di collocazione dei candidati nelle medesime
graduatorie. Le disposizioni del presente comma in materia
di comandi o distacchi, ovvero per l'assunzione di
personale con contratti di lavoro a tempo determinato nel
limite di un contingente massimo di quindici unita', si
applicano, nei limiti delle risorse finanziarie ivi
previste, anche agli enti parco nazionali il cui territorio
e' compreso, in tutto o in parte, nei Comuni di cui agli
allegati 1 e 2.
1-bis. Gli incarichi dirigenziali conferiti dalle
Regioni per le finalita' di cui al comma 1, quarto periodo,
non sono computati nei contingenti di cui all'articolo 19,
commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165.
1-ter. Le spese di funzionamento degli Uffici speciali
per la ricostruzione, diverse da quelle disciplinate dal
comma 1, sono a carico del fondo di cui all'articolo 4, nel
limite di un milione di euro per ciascuno degli anni 2017 e
2018. L'assegnazione delle risorse finanziarie previste dal
precedente periodo e' effettuata con provvedimento del
Commissario straordinario.
1-quater. Le eventuali spese di funzionamento eccedenti
i limiti previsti dal comma 1-ter sono a carico delle
Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.
2. Ai fini di cui al comma 1, con provvedimento
adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, possono essere
assegnate agli uffici speciali per la ricostruzione, nel
limite delle risorse disponibili, unita' di personale con
professionalita' tecnico-specialistiche di cui all'articolo
50, comma 3.
3. Gli uffici speciali per la ricostruzione curano la
pianificazione urbanistica connessa alla ricostruzione,
l'istruttoria per il rilascio delle concessioni di
contributi e tutti gli altri adempimenti relativi alla
ricostruzione privata. Provvedono altresi' alla diretta
attuazione degli interventi di ripristino o ricostruzione
di opere pubbliche e beni culturali, nonche' alla
realizzazione degli interventi di prima emergenza di cui
all'articolo 42, esercitando anche il ruolo di soggetti
attuatori assegnato alle Regioni per tutti gli interventi
ricompresi nel proprio territorio di competenza degli enti
locali.
4. Gli uffici speciali per la ricostruzione operano
come uffici di supporto e gestione operativa a servizio dei
Comuni anche per i procedimenti relativi ai titoli
abilitativi edilizi. La competenza ad adottare l'atto
finale per il rilascio del titolo abilitativo edilizio
resta comunque in capo ai singoli Comuni. Ferme restando le
disposizioni dei periodi precedenti, i Comuni, in forma
singola o associata, possono procedere anche allo
svolgimento dell'attivita' istruttoria relativa al rilascio
dei titoli abilitativi edilizi, dandone comunicazione
all'Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente
competente e assicurando il necessario coordinamento con
l'attivita' di quest'ultimo.
5. Presso ciascun ufficio speciale per la ricostruzione
e' costituito uno Sportello unico per le attivita'
produttive (SUAP) unitario per tutti i Comuni coinvolti."
"Art. 50. Struttura del Commissario straordinario e
misure per il personale impiegato in attivita' emergenziali
1. Il Commissario straordinario, nell'ambito delle
proprie competenze e funzioni, opera con piena autonomia
amministrativa, finanziaria e contabile in relazione alle
risorse assegnate e disciplina l'articolazione interna
della struttura anche in aree e unita' organizzative con
propri atti in relazione alle specificita' funzionali e di
competenza. Il trattamento economico del personale della
struttura e' commisurato a quello corrisposto al personale
dirigenziale e non dirigenziale della Presidenza del
Consiglio dei ministri nel caso in cui il trattamento
economico di provenienza risulti complessivamente
inferiore.
2. Ferma restando la dotazione di personale gia'
prevista dall'articolo 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 settembre 2016, la struttura puo' avvalersi di
ulteriori risorse fino ad un massimo di duecentoventicinque
unita' di personale, destinate a operare presso gli uffici
speciali per la ricostruzione di cui all'articolo 3, a
supporto di regioni e comuni ovvero presso la struttura
commissariale centrale per funzioni di coordinamento e
raccordo con il territorio, sulla base di provvedimenti di
cui all'articolo 2, comma 2.
3. Nell'ambito del contingente dirigenziale gia'
previsto dall'articolo 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 settembre 2016, sono comprese un'unita' con
funzioni di livello dirigenziale generale e due unita' con
funzioni di livello dirigenziali non generale. Le
duecentoventicinque unita' di personale di cui al comma 2
sono individuate:
a) nella misura massima di cento unita' tra il
personale delle amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, delle quali dieci unita' sono individuate tra
il personale in servizio presso l'Ufficio speciale per la
ricostruzione dei comuni del cratere, istituito
dall'articolo 67-ter, comma 2, del decreto-legge 22 giugno
2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 134. Il personale di cui alla presente
lettera e' collocato, ai sensi dell'articolo 17, comma 14,
della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di
comando, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai
rispettivi ordinamenti. Per non pregiudicare l'attivita' di
ricostruzione nei territori del cratere abruzzese,
l'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del
cratere e' autorizzato a stipulare, per il biennio
2017-2018, contratti a tempo determinato nel limite massimo
di dieci unita' di personale, a valere sulle risorse
rimborsate dalla struttura del Commissario straordinario
per l'utilizzo del contingente di personale in posizione di
comando di cui al primo periodo, attingendo dalle
graduatorie delle procedure concorsuali bandite e gestite
in attuazione di quanto previsto dall'articolo 67-ter,
commi 6 e 7, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 134, per le quali e' disposta la proroga di validita'
fino al 31 dicembre 2018. Decorso il termine di cui al
citato articolo 17, comma 14, della legge n. 127 del 1997,
senza che l'amministrazione di appartenenza abbia adottato
il provvedimento di fuori ruolo o di comando, lo stesso si
intende assentito qualora sia intervenuta la manifestazione
di disponibilita' da parte degli interessati che prendono
servizio alla data indicata nella richiesta;
b) sulla base di apposite convenzioni stipulate con
l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e
lo sviluppo d'impresa S.p.A., o societa' da questa
interamente controllata, previa intesa con i rispettivi
organi di amministrazione;
c) sulla base di apposite convenzioni stipulate con
Fintecna S.p.A. o societa' da questa interamente
controllata per assicurare il supporto necessario alle
attivita' tecnico-ingegneristiche.
3-bis. Il trattamento economico del personale pubblico
della struttura commissariale, collocato, ai sensi
dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n.
127, in posizione di comando, fuori ruolo o altro analogo
istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, viene
corrisposto secondo le seguenti modalita':
a) le amministrazioni di provenienza provvedono, con
oneri a proprio carico esclusivo, al pagamento del
trattamento economico fondamentale, compresa l'indennita'
di amministrazione;
b) qualora l'indennita' di amministrazione risulti
inferiore a quella prevista per il personale della
Presidenza del Consiglio dei ministri, il Commissario
straordinario provvede al rimborso delle sole somme
eccedenti l'importo dovuto, a tale titolo,
dall'amministrazione di provenienza;
c) ogni altro emolumento accessorio e' corrisposto con
oneri a carico esclusivo del Commissario straordinario.
3-ter. Al personale dirigenziale di cui al comma 3 sono
riconosciute una retribuzione di posizione in misura
equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai
dirigenti della Presidenza del Consiglio dei ministri
nonche', in attesa di specifica disposizione contrattuale,
un'indennita' sostitutiva della retribuzione di risultato,
determinata con provvedimento del Commissario
straordinario, di importo non superiore al 50 per cento
della retribuzione di posizione, a fronte delle specifiche
responsabilita' connesse all'incarico attribuito, della
specifica qualificazione professionale posseduta, della
disponibilita' a orari disagevoli e della qualita' della
prestazione individuale. Restano ferme le previsioni di cui
al secondo periodo del comma 1 e alle lettere b) e c) del
comma 7.
3-quater. Le disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter
si applicano anche al personale di cui all'articolo 2,
commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9
settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228
del 29 settembre 2016.
3-quinquies. Alle spese per il funzionamento della
struttura commissariale si provvede con le risorse della
contabilita' speciale prevista dall'articolo 4, comma 3.
4. Per la risoluzione di problematiche tecnico
contabili il commissario straordinario puo' richiedere, ai
sensi dell'articolo 53, comma 5, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, il supporto
di un dirigente generale della Ragioneria Generale dello
Stato con funzioni di studio. A tale fine, senza nuovi o
maggiori oneri, sono ridefiniti i compiti del dirigente
generale che, per il resto, mantiene le attuali funzioni.
5. Per la definizione dei criteri di cui all'articolo
5, comma 1, lettera b), il commissario straordinario si
avvale di un comitato tecnico scientifico composto da
esperti di comprovata esperienza in materia di urbanistica,
ingegneria sismica, tutela e valorizzazione dei beni
culturali e di ogni altra professionalita' che dovesse
rendersi necessaria, in misura massima di quindici unita'.
La costituzione e il funzionamento del comitato sono
regolati con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo
2, comma 2. Per la partecipazione al comitato tecnico
scientifico non e' dovuta la corresponsione di gettoni di
presenza, compensi o altri emolumenti comunque denominati.
Agli oneri derivanti da eventuali rimborsi spese per
missioni si fa fronte nell'ambito delle risorse di cui al
comma 8.
6. Per gli esperti di cui all'articolo 2, comma 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016,
ove provenienti da altra amministrazione pubblica, puo'
essere disposto il collocamento fuori ruolo nel numero
massimo di cinque unita'. Al fine di garantire l'invarianza
finanziaria, all'atto del collocamento fuori ruolo e per
tutta la sua durata, e' reso indisponibile, nella dotazione
organica dell'amministrazione di appartenenza, un numero di
posti equivalente dal punto di vista finanziario.
7. Con uno o piu' provvedimenti del commissario
straordinario, adottati ai sensi dell'articolo 2 comma 2,
nei limiti delle risorse disponibili:
a) al personale non dirigenziale delle pubbliche
amministrazioni di cui al comma 3 lettera a), direttamente
impegnato nelle attivita' di cui all'articolo 1, puo'
essere riconosciuta la corresponsione di compensi per
prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di
75 ore mensili effettivamente svolte, oltre a quelle gia'
autorizzate dai rispettivi ordinamenti, e comunque nel
rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro di
cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, dal 1°
ottobre 2016 e fino al 31 dicembre 2016 nonche' 40 ore
mensili, oltre a quelle gia' autorizzate dai rispettivi
ordinamenti, dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre
2018;
b) al personale dirigenziale ed ai titolari di
incarichi di posizione organizzativa delle pubbliche
amministrazioni di cui al comma 3, lettera a), direttamente
impegnato nelle attivita' di cui all'articolo 1, puo'
essere attribuito, nelle more della definizione di appositi
accordi nell'ambito della contrattazione integrativa
decentrata, un incremento fino al 30 per cento della
retribuzione mensile di posizione prevista dai rispettivi
ordinamenti, commisurata ai giorni di effettivo impiego,
dal 1° ottobre 2016 al 31 dicembre 2016 e dal 1° gennaio
2017 e sino al 31 dicembre 2018, fino al 20 per cento della
retribuzione mensile di posizione, in deroga, per quanto
riguarda il personale dirigenziale, all'articolo 24 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
c) al personale di cui alle lettere a) e b) del
presente comma puo' essere attribuito nelle more della
definizione di appositi accordi nell'ambito della
contrattazione integrativa decentrata, un incremento fino
al 30 per cento del trattamento accessorio, tenendo conto
dei risultati conseguiti su specifici progetti legati
all'emergenza e alla ricostruzione, determinati
semestralmente dal Commissario straordinario.
7-bis. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano
anche ai dipendenti pubblici impiegati presso gli uffici
speciali di cui all'articolo 3.
8. All'attuazione del presente articolo si provvede, ai
sensi dell'articolo 52, nei limiti di spesa di 3 milioni di
euro per l'anno 2016 e 15 milioni di euro annui per
ciascuno degli anni 2017 e 2018. Agli eventuali maggiori
oneri si fa fronte con le risorse disponibili sulla
contabilita' speciale di cui all'articolo 4, comma 3, entro
il limite massimo di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2017 e 2018.
9. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, lettera
a), il Commissario straordinario puo' avvalersi, sulla base
di apposita convenzione, di strutture e personale delle
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che
provvedono, nell'ambito delle risorse gia' disponibili nei
pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna amministrazione
interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica. Ai fini dell'esercizio di ulteriori e specifiche
attivita' di controllo sulla ricostruzione privata, il
Commissario straordinario puo' stipulare apposite
convenzioni con il Corpo della guardia di finanza e con il
Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Agli eventuali
maggiori oneri finanziari si provvede con le risorse della
contabilita' speciale di cui all'articolo 4, comma 3.
9-bis. Anche al fine di finanziare specifici progetti
di servizio civile nazionale volti a favorire la ripresa
della vita civile delle popolazioni colpite dagli eventi
sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nonche'
ad aumentare il numero dei volontari da avviare al Servizio
civile nazionale, la dotazione del Fondo nazionale per il
servizio civile di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio
1998, n. 230, e' incrementata di euro 146,3 milioni per
l'anno 2016.
9-ter. All'onere di cui al comma 9-bis si provvede,
quanto a euro 139 milioni, mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
1, comma 187, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e,
quanto a euro 7,3 milioni, mediante corrispondente
riduzione della dotazione della seconda sezione del Fondo
previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera g), della legge
6 giugno 2016, n. 106.".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 18 del citato
decreto-legge n. 189 del 2016:
"Art. 18. Centrale unica di committenza
1. I soggetti attuatori di cui all'articolo 15, comma
1, per la realizzazione degli interventi pubblici relativi
alle opere pubbliche ed ai beni culturali di propria
competenza, si avvalgono di una centrale unica di
committenza.
2. La centrale unica di committenza e' individuata
nell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti
e lo sviluppo d'impresa S.p.A.
3. I rapporti tra il Commissario straordinario e la
centrale unica di committenza individuata al comma 2 sono
regolati da apposita convenzione.".
Il testo del comma 3 dell'articolo 4 del citato
decreto-legge n. 189 del 2016 e' riportato nelle Note
all'art. 1.
Si riporta il testo vigente dell'articolo 113 del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei
trasporti e dei servizi postali, nonche' per il riordino
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture):
"Art. 113. Incentivi per funzioni tecniche
1. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla
direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione,
alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero
alle verifiche di conformita', al collaudo statico, agli
studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei
piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento
della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai
sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle
prestazioni professionali e specialistiche necessari per la
redazione di un progetto esecutivo completo in ogni
dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per la
realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione
della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.
2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1 le
amministrazioni pubbliche destinano a un apposito fondo
risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento
modulate sull'importo dei lavori posti a base di gara per
le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici
esclusivamente per le attivita' di programmazione della
spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei
progetti di predisposizione e di controllo delle procedure
di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di
responsabile unico del procedimento, di direzione dei
lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo
tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformita',
di collaudatore statico ove necessario per consentire
l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a
base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.
3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del
fondo costituito ai sensi del comma 2 e' ripartito, per
ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le
modalita' e i criteri previsti in sede di contrattazione
decentrata integrativa del personale, sulla base di
apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo
i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del
procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche
indicate al comma 2 nonche' tra i loro collaboratori. Gli
importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e
assistenziali a carico dell'amministrazione.
L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore
stabilisce i criteri e le modalita' per la riduzione delle
risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a
fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non
conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione
dell'incentivo e' disposta dal dirigente o dal responsabile
di servizio preposto alla struttura competente, previo
accertamento delle specifiche attivita' svolte dai predetti
dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel
corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse
amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per
cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le
quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non
svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a
personale esterno all'organico dell'amministrazione
medesima, ovvero prive del predetto accertamento,
incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il
presente comma non si applica al personale con qualifica
dirigenziale.
4. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie
del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse
derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti
a destinazione vincolata e' destinato all'acquisto da parte
dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a
progetti di innovazione anche per il progressivo uso di
metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione
elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture,
di implementazione delle banche dati per il controllo e il
miglioramento della capacita' di spesa e di efficientamento
informatico, con particolare riferimento alle metodologie e
strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte
delle risorse puo' essere utilizzato per l'attivazione
presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini
formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della
legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di
dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei
contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite
convenzioni con le Universita' e gli istituti scolastici
superiori.
5. Per i compiti svolti dal personale di una centrale
unica di committenza nell'espletamento di procedure di
acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di
altri enti, puo' essere riconosciuta, su richiesta della
centrale unica di committenza, una quota parte, non
superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma
2.".
Si riportano gli allegati 1 e 2 del citato
decreto-legge n. 189 del 2016:
"Allegato 1
Elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016
(Art. 1)
REGIONE ABRUZZO.
Area Alto Aterno - Gran Sasso Laga:
1. Campotosto (AQ);
2. Capitignano (AQ);
3. Montereale (AQ);
4. Rocca Santa Maria (TE);
5. Valle Castellana (TE);
6. Cortino (TE);
7. Crognaleto (TE);
8. Montorio al Vomano (TE).
REGIONE LAZIO.
Sub ambito territoriale Monti Reatini:
9. Accumoli (RI);
10. Amatrice (RI);
11. Antrodoco (RI);
12. Borbona (RI);
13. Borgo Velino (RI);
14. Castel Sant'Angelo (RI);
15. Cittareale (RI);
16. Leonessa (RI);
17. Micigliano (RI);
18. Posta (RI).
REGIONE MARCHE.
Sub ambito territoriale Ascoli Piceno-Fermo:
19. Amandola (FM);
20. Acquasanta Terme (AP);
21. Arquata del Tronto (AP);
22. Comunanza (AP);
23. Cossignano (AP);
24. Force (AP);
25. Montalto delle Marche (AP);
26. Montedinove (AP);
27. Montefortino (FM);
28. Montegallo (AP);
29. Montemonaco (AP);
30. Palmiano (AP);
31. Roccafluvione (AP);
32. Rotella (AP);
33. Venarotta (AP).
Sub ambito territoriale Nuovo Maceratese:
34. Acquacanina (MC);
35. Bolognola (MC);
36. Castelsantangelo sul Nera (MC);
37. Cessapalombo (MC);
38. Fiastra (MC);
39. Fiordimonte (MC);
40. Gualdo (MC);
41. Penna San Giovanni (MC);
42. Pievebovigliana (MC);
43. Pieve Torina (MC);
44. San Ginesio (MC);
45. Sant'Angelo in Pontano (MC);
46. Sarnano (MC);
47. Ussita (MC);
48. Visso (MC).
REGIONE UMBRIA.
Area Val Nerina:
49. Arrone (TR);
50. Cascia (PG);
51. Cerreto di Spoleto (PG);
52. Ferentillo (TR);
53. Montefranco (TR);
54. Monteleone di Spoleto (PG);
55. Norcia (PG);
56. Poggiodomo (PG);
57. Polino (TR);
58. Preci (PG);
59. Sant'Anatolia di Narco (PG);
60. Scheggino (PG);
61. Sellano (PG);
62. Vallo di Nera (PG)."
"Allegato 2
Elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 26 e del 30
ottobre 2016 (Art. 1)
REGIONE ABRUZZO:
1. Campli (TE);
2. Castelli (TE);
3. Civitella del Tronto (TE);
4. Torricella Sicura (TE);
5. Tossicia (TE);
6. Teramo.
REGIONE LAZIO:
7. Cantalice (RI);
8. Cittaducale (RI);
9. Poggio Bustone (RI);
10. Rieti;
11. Rivodutri (RI).
REGIONE MARCHE:
12. Apiro (MC);
13. Appignano del Tronto (AP);
14. Ascoli Piceno;
15. Belforte del Chienti (MC);
16. Belmonte Piceno (FM);
17. Caldarola (MC);
18. Camerino (MC);
19. Camporotondo di Fiastrone (MC);
20. Castel di Lama (AP);
21. Castelraimondo (MC);
22. Castignano (AP);
23. Castorano (AP);
24. Cerreto D'esi (AN);
25. Cingoli (MC);
26. Colli del Tronto (AP);
27. Colmurano (MC);
28. Corridonia (MC);
29. Esanatoglia (MC);
30. Fabriano (AN);
31. Falerone (FM);
32. Fiuminata (MC);
33. Folignano (AP);
34. Gagliole (MC);
35. Loro Piceno (MC);
36. Macerata;
37. Maltignano (AP);
38. Massa Fermana (FM);
39. Matelica (MC);
40. Mogliano (MC);
41. Monsapietro Morico (FM);
42. Montappone (FM);
43. Monte Rinaldo (FM);
44. Monte San Martino (MC);
45. Monte Vidon Corrado (FM);
46. Montecavallo (MC);
47. Montefalcone Appennino (FM);
48. Montegiorgio (FM);
49. Monteleone (FM);
50. Montelparo (FM);
51. Muccia (MC);
52. Offida (AP);
53. Ortezzano (FM);
54. Petriolo (MC);
55. Pioraco (MC);
56. Poggio San Vicino (MC);
57. Pollenza (MC);
58. Ripe San Ginesio (MC);
59. San Severino Marche (MC);
60. Santa Vittoria in Matenano (FM);
61. Sefro (MC);
62. Serrapetrona (MC);
63. Serravalle del Chienti (MC);
64. Servigliano (FM);
65. Smerillo (FM);
66. Tolentino (MC);
67. Treia (MC);
68. Urbisaglia (MC).
REGIONE UMBRIA:
69. Spoleto (PG).".
Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'articolo
74 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297
(Approvazione del testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
scuole di ogni ordine e grado):
"Art. 74. Calendario scolastico per le scuole di ogni
ordine e grado
1. - 2. (Omissis).
3. Allo svolgimento delle lezioni sono assegnati almeno
200 giorni.
(Omissis).".
Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo
11 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59
(Definizione delle norme generali relative alla scuola
dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma
dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53):
"Art. 11. Valutazione, scrutini ed esami
1. Ai fini della validita' dell'anno, per la
valutazione degli allievi e' richiesta la frequenza di
almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato di cui
ai commi 1 e 2 dell'articolo 10. Per casi eccezionali, le
istituzioni scolastiche possono autonomamente stabilire
motivate deroghe al suddetto limite.
(Omissis).".
Si riporta il testo del comma 7 dell'articolo 14 del
decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n.
122 (Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti
per la valutazione degli alunni e ulteriori modalita'
applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del
decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169):
"Art. 14. Norme transitorie, finali e abrogazioni
1. - 6. (Omissis).
7. A decorrere dall'anno scolastico di entrata in
vigore della riforma della scuola secondaria di secondo
grado, ai fini della validita' dell'anno scolastico,
compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per
procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, e'
richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario
annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono
stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto
previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie
deroghe al suddetto limite. Tale deroga e' prevista per
assenze documentate e continuative, a condizione, comunque,
che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del
consiglio di classe, la possibilita' di procedere alla
valutazione degli alunni interessati. Il mancato
conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo
delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo
scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva
o all'esame finale di ciclo.
(Omissis).".
Si riporta il testo vigente del comma 134 dell'articolo
1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 ((Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e
bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019):
"134. Al fine di dare compiuta attuazione al progetto
di valorizzazione dell'area utilizzata per l'EXPO 2015 di
cui all'articolo 5 del decreto-legge 25 novembre 2015, n.
185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio
2016, n. 9, e' autorizzata la spesa di 8 milioni di euro
per il 2017 per l'avvio delle attivita' di progettazione
propedeutiche alla realizzazione delle strutture per il
trasferimento dei dipartimenti scientifici dell'Universita'
degli studi di Milano.".