Art. 7 
 
Disposizioni in materia di  trattamento  e  trasporto  dei  materiali
             derivanti dagli interventi di ricostruzione 
 
  1. All'articolo 14, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016,  la
lettera e) e' (( abrogata )). 
  2.  All'articolo  28  del  decreto-legge  n.  189  del  2016,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. I Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, ai
sensi dell'articolo 1, comma 5, approvano il piano  per  la  gestione
delle  macerie  e  dei  rifiuti   derivanti   dagli   interventi   di
ricostruzione oggetto del presente decreto»; 
    b) al comma 6: 
  1) le parole: «La raccolta e il trasporto dei materiali di  cui  al
comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «La raccolta  dei  materiali
di cui al comma 4, insistenti su suolo pubblico  ovvero,  nelle  sole
aree urbane, su suolo privato, ed il loro trasporto»  ((  e  dopo  le
parole:  «ed  ai  siti  di  deposito  temporaneo»  sono  inserite  le
seguenti: «, ovvero direttamente agli impianti di recupero (R13 e R5)
se le caratteristiche delle macerie lo consentono, ))»; 
  2) dopo il terzo periodo sono aggiunti i  seguenti:  «Ai  fini  dei
conseguenti adempimenti amministrativi, e' considerato produttore dei
materiali il Comune  di  origine  dei  materiali  stessi,  in  deroga
all'articolo 183, comma 1, lettera f), del citato decreto legislativo
n. 152 del 2006. Limitatamente ai materiali di cui al comma 4 ((  del
presente articolo )) insistenti nelle aree urbane su  suolo  privato,
l'attivita' di raccolta  e  di  trasporto  viene  effettuata  con  il
consenso  del   soggetto   avente   titolo   alla   concessione   dei
finanziamenti   agevolati   per   la   ricostruzione   privata   come
disciplinato dall'articolo 6.  A  tal  fine,  il  Comune  provvede  a
notificare, secondo le modalita' previste dalle vigenti  disposizioni
di legge in materia  di  notifica  dei  provvedimenti  amministrativi
ovvero secondo quelle stabilite  dall'articolo  60  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,  e  successive
modificazioni, apposita comunicazione,  contenente  l'indicazione  ((
della  data  ))  nella  quale  si  provvedera'  alla  rimozione   dei
materiali.  Decorsi  quindici  giorni  dalla  data  di  notificazione
dell'avviso previsto dal sesto periodo, il  Comune  autorizza,  salvo
che l'interessato abbia espresso motivato diniego, la raccolta ed  il
trasporto dei materiali»; 
  (( b-bis) dopo il comma 6 e' inserito il seguente: 
  «6-bis. Al di  fuori  delle  ipotesi  disciplinate  dai  precedenti
commi,  ai  fini  della  ricostruzione  degli  edifici  di  interesse
architettonico, artistico e storico nonche' di quelli  aventi  valore
anche simbolico appartenenti all'edilizia storica,  le  attivita'  di
demolizione  e  di  contestuale  rimozione   delle   macerie   devono
assicurare,  ove  possibile,  il  recupero   dei   materiali   e   la
conservazione delle componenti identitarie, esterne  ed  interne,  di
ciascun  edificio,  secondo  le  modalita'   indicate   dal   decreto
ministeriale di cui al comma 5»; )) 
    c) al comma 7: 
  1) al quinto periodo, le  parole:  «Il  Commissario  straordinario»
sono sostituite dalle seguenti: «Il Presidente della Regione ai sensi
dell'articolo 1, comma 5,» e le  parole:  «e  separazione  di  flussi
omogenei di rifiuti da avviare agli impianti autorizzati di  recupero
e smaltimento» sono sostituite dalle  seguenti:  «,  separazione,  ((
messa in riserva (R13) )) e  recupero  (R5)  di  flussi  omogenei  di
rifiuti  per  l'eventuale  successivo  trasporto  agli  impianti   di
destinazione finale della frazione non  recuperabile.  ((  I  rifiuti
devono essere gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e  senza
usare  procedimenti  e  metodi  che  potrebbero  recare   pregiudizio
all'ambiente, secondo quanto stabilito dall'articolo  177,  comma  4,
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ))»; 
  2) al sesto periodo le parole: «Il Commissario (( straordinario ))»
sono sostituite dalle seguenti: «Il Presidente della Regione ai sensi
dell'articolo 1, comma 5,»; 
  d) al comma 8 le  parole:  «del  Commissario  straordinario,»  sono
sostituite dalle seguenti: «del Presidente  della  Regione  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 5,»; 
  e) il comma 10 e' abrogato. 
  (( e-bis) dopo il comma 13 sono aggiunti i seguenti: 
  «13-bis. In deroga  all'articolo  266  del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152, al regolamento di cui al  decreto  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del  mare  10  agosto
2012, n. 161, e al decreto-legge 21 giugno 2013, n.  69,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, i  materiali  da
scavo provenienti dai cantieri allestiti per la  realizzazione  delle
strutture abitative di emergenza di cui all'articolo 1 dell'ordinanza
del Capo del Dipartimento della  protezione  civile  n.  394  del  19
settembre 2016 o di altre opere provvisionali connesse  all'emergenza
sono gestiti secondo le indicazioni di  cui  ai  commi  da  13-ter  a
13-octies del presente articolo. 
  13-ter. In deroga alla lettera b) del comma 1 dell'articolo  41-bis
del  decreto-legge  21  giugno   2013,   n.   69,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e all'articolo 5 del
regolamento di cui al decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161, i  materiali
di  cui  al  comma  13-bis  del   presente   articolo,   qualora   le
concentrazioni di  elementi  e  composti  di  cui  alla  tabella  4.1
dell'allegato 4 del citato decreto n. 161 del  2012  non  superino  i
valori delle concentrazioni soglia di  contaminazione  indicati  alla
tabella 1 di cui all'allegato 5 al titolo V della  parte  quarta  del
decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152,  con  riferimento  alla
specifica destinazione d'uso  urbanistica  del  sito  di  produzione,
potranno  essere  trasportati  e  depositati,  per  un  periodo   non
superiore  a  diciotto  mesi,  in  siti   di   deposito   intermedio,
preliminarmente individuati, che garantiscano in ogni caso un livello
di sicurezza ambientale, assumendo fin dall'origine la  qualifica  di
sottoprodotto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera  qq),  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
  13-quater. Ai fini dei conseguenti adempimenti  amministrativi,  il
produttore dei materiali di cui al comma  13-bis  e'  il  comune  del
territorio di provenienza dei materiali medesimi e il detentore e' il
soggetto al quale il produttore puo' affidare detti materiali. 
  13-quinquies.  In  deroga  alle  lettere  a)  e  d)  del  comma   1
dell'articolo  41-bis  del  decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  98,  il
produttore dei materiali di cui al comma 13-bis del presente articolo
non ha obbligo di individuazione preventiva dell'utilizzo finale  del
sottoprodotto. 
  13-sexies. E' competenza del produttore dei  materiali  di  cui  al
comma 13-bis effettuare gli accertamenti  di  cui  al  comma  13-ter,
finalizzati a verificare che i suddetti materiali  ricadano  entro  i
limiti indicati alla tabella 1 di cui  all'allegato  5  al  titolo  V
della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
  13-septies.  In  deroga  al  comma  2  dell'articolo   41-bis   del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il produttore attesta  il  rispetto
delle condizioni di cui al comma 13-ter del presente articolo tramite
dichiarazione resa all'Agenzia regionale per la protezione ambientale
ai sensi del testo unico di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
  13-octies. Il produttore dei materiali di cui al comma  13-bis  del
presente articolo si accerta che siano rispettate  le  condizioni  di
cui al comma 1 dell'articolo 41-bis del decreto-legge n. 69 del 2013,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013, prima  del
loro utilizzo». 
  2-bis. Il piano per la gestione delle macerie e dei rifiuti, di cui
al comma 2 dell'articolo 28 del decreto-legge n. 189 del  2016,  come
sostituito dalla lettera a) del comma 2  del  presente  articolo,  e'
approvato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Il testo modificato del comma 2  dell'articolo  14  del
          citato decreto-legge n. 189 del 2016,  e'  riportato  nelle
          Note all'art. 1. 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  28  del   citato
          decreto-legge  n.  189  del  2016,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art. 28. Disposizioni  in  materia  di  trattamento  e
          trasporto del materiale derivante  dal  crollo  parziale  o
          totale degli edifici 
              1. Allo scopo di  garantire  la  continuita'  operativa
          delle azioni poste in essere prima dell'entrata  in  vigore
          del presente decreto, sono fatte salve le  disposizioni  di
          cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento
          della  protezione  civile   28   agosto   2016,   n.   389,
          all'articolo 3 dell'ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento
          della protezione civile 1° settembre 2016, n. 391,  e  agli
          articoli 11 e 12 dell'ordinanza del Capo  del  Dipartimento
          della protezione civile 19 settembre 2016,  n.  394,  ed  i
          provvedimenti   adottati   ai    sensi    delle    medesime
          disposizioni. 
              2. I Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed
          Umbria, ai sensi dell'articolo 1,  comma  5,  approvano  il
          piano per la gestione delle macerie e dei rifiuti derivanti
          dagli interventi  di  ricostruzione  oggetto  del  presente
          decreto. 
              3. Il piano di cui al comma 2 e' redatto allo scopo di: 
              a) fornire gli strumenti tecnici ed  operativi  per  la
          migliore gestione delle  macerie  derivanti  dai  crolli  e
          dalle demolizioni; 
              b) individuare le risorse occorrenti  e  coordinare  il
          complesso delle attivita' da porre in essere  per  la  piu'
          celere  rimozione  delle  macerie,  indicando  i  tempi  di
          completamento degli interventi; 
              c)  assicurare,  attraverso  la  corretta  rimozione  e
          gestione delle macerie, la possibilita'  di  recuperare  le
          originarie   matrici   storico-culturali   degli    edifici
          crollati; 
              d) operare interventi di demolizione di tipo  selettivo
          che tengano conto delle diverse tipologie di materiale,  al
          fine  di  favorire  il  trattamento  specifico  dei  cumuli
          preparati,  massimizzando  il  recupero  delle  macerie   e
          riducendo i costi di intervento; 
              e)  limitare  il  volume  dei  rifiuti  recuperando   i
          materiali che possono essere utilmente impiegati come nuova
          materia  prima   da   mettere   a   disposizione   per   la
          ricostruzione conseguente ai  danni  causati  dagli  eventi
          sismici di cui all'articolo  1,  e  se  non  utilizzati  il
          ricavato della loro vendita e' ceduto  come  contributo  al
          Comune da cui provengono tali materiali. 
              4. In deroga all'articolo 184 del decreto legislativo 3
          aprile  2006,  n.  152,  e  successive   modificazioni,   i
          materiali derivanti dal  crollo  parziale  o  totale  degli
          edifici pubblici e privati causati dagli eventi sismici  di
          cui all'articolo 1 nonche' quelli derivanti dalle attivita'
          di demolizione e  abbattimento  degli  edifici  pericolanti
          disposte  dai  Comuni  interessati  dagli  eventi   sismici
          nonche' da altri soggetti competenti o comunque  svolti  su
          incarico dei medesimi, sono classificati rifiuti urbani non
          pericolosi con codice CER 20.03.99, limitatamente alle fasi
          di raccolta e trasporto da effettuarsi verso  i  centri  di
          raccolta comunali e i siti di deposito temporaneo di cui ai
          commi 6 e 7, fatte salve le situazioni in cui e'  possibile
          segnalare  i  materiali  pericolosi   ed   effettuare,   in
          condizioni di sicurezza, le raccolte selettive. Ai fini dei
          conseguenti adempimenti amministrativi, il  produttore  dei
          materiali di cui al  presente  articolo  e'  il  Comune  di
          origine dei materiali stessi, in deroga  all'articolo  183,
          comma 1, lettera f), del decreto citato legislativo n.  152
          del 2006. 
              5. Non  costituiscono  rifiuto  i  resti  dei  beni  di
          interesse  architettonico,  artistico  e  storico,  nonche'
          quelli dei  beni  ed  effetti  di  valore  anche  simbolico
          appartenenti all'edilizia storica, i coppi, i  mattoni,  le
          ceramiche, le pietre con  valenza  di  cultura  locale,  il
          legno lavorato, i metalli  lavorati.  Tali  materiali  sono
          selezionati  e  separati  secondo  le  disposizioni   delle
          competenti Autorita', che ne individuano anche il luogo  di
          destinazione.  Il  Ministro  dei  beni  e  delle  attivita'
          culturali e del turismo integra con  proprio  decreto,  ove
          necessario, entro cinque giorni dalla data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto,  le  disposizioni  applicative
          gia' all'uopo stabilite dal soggetto attuatore nominato  ai
          sensi  dell'articolo  5   dell'ordinanza   del   Capo   del
          Dipartimento della protezione civile 13 settembre 2016,  n.
          393. Le autorizzazioni previste dalla vigente disciplina di
          tutela  del  patrimonio  culturale,  ove   necessarie,   si
          intendono  acquisite  con  l'assenso  manifestato  mediante
          annotazione nel verbale sottoscritto dal rappresentante del
          Ministero che partecipa alle operazioni. 
              6. La  raccolta  dei  materiali  di  cui  al  comma  4,
          insistenti  su  suolo  pubblico  ovvero,  nelle  sole  aree
          urbane, su suolo privato, ed il loro trasporto ai centri di
          raccolta comunali ed ai siti di deposito temporaneo, ovvero
          direttamente agli impianti di recupero (R13  e  R5)  se  le
          caratteristiche delle macerie lo consentono, sono operati a
          cura delle aziende che gestiscono il servizio  di  gestione
          integrata dei rifiuti urbani presso i territori interessati
          o dei Comuni territorialmente competenti o delle  pubbliche
          amministrazioni a diverso titolo coinvolte, direttamente  o
          attraverso  imprese  di  trasporto  autorizzate   da   essi
          incaricate.  Le  predette  attivita'  di  trasporto,   sono
          effettuate senza lo svolgimento di analisi  preventive.  Il
          Centro di  coordinamento  RAEE  e'  tenuto  a  prendere  in
          consegna  i  rifiuti  di  apparecchiature   elettriche   ed
          elettroniche (RAEE) nelle condizioni in cui si trovano, con
          oneri a proprio carico. Ai fini dei conseguenti adempimenti
          amministrativi, e' considerato produttore dei materiali  il
          Comune  di  origine  dei  materiali   stessi,   in   deroga
          all'articolo 183, comma 1, lettera f), del  citato  decreto
          legislativo n. 152 del 2006. Limitatamente ai materiali  di
          cui al comma 4 del presente articolo insistenti nelle  aree
          urbane su suolo  privato,  l'attivita'  di  raccolta  e  di
          trasporto viene effettuata con  il  consenso  del  soggetto
          avente titolo alla concessione dei finanziamenti  agevolati
          per   la   ricostruzione    privata    come    disciplinato
          dall'articolo  6.  A  tal  fine,  il  Comune   provvede   a
          notificare, secondo le  modalita'  previste  dalle  vigenti
          disposizioni  di  legge  in   materia   di   notifica   dei
          provvedimenti   amministrativi   ovvero   secondo    quelle
          stabilite dall'articolo 60 del decreto del Presidente della
          Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,   e   successive
          modificazioni,    apposita    comunicazione,     contenente
          l'indicazione della data nella quale  si  provvedera'  alla
          rimozione dei materiali. Decorsi quindici giorni dalla data
          di notificazione dell'avviso previsto dal sesto periodo, il
          Comune autorizza, salvo che  l'interessato  abbia  espresso
          motivato  diniego,  la  raccolta  ed   il   trasporto   dei
          materiali. 
              6-bis. Al  di  fuori  delle  ipotesi  disciplinate  dai
          precedenti commi, ai fini della ricostruzione degli edifici
          di interesse architettonico, artistico e storico nonche' di
          quelli   aventi   valore   anche   simbolico   appartenenti
          all'edilizia storica, le  attivita'  di  demolizione  e  di
          contestuale rimozione delle macerie devono assicurare,  ove
          possibile, il recupero dei  materiali  e  la  conservazione
          delle  componenti  identitarie,  esterne  ed  interne,   di
          ciascun edificio, secondo le modalita' indicate dal decreto
          ministeriale di cui al comma 5. 
              7. In coerenza con quanto stabilito al comma  1,  anche
          in deroga alla normativa vigente, previa  verifica  tecnica
          della  sussistenza   delle   condizioni   di   salvaguardia
          ambientale  e  di  tutela  della  salute   pubblica,   sono
          individuati, dai soggetti  pubblici  all'uopo  autorizzati,
          eventuali  e  ulteriori  appositi  siti  per  il   deposito
          temporaneo  dei  rifiuti  comunque  prodotti  fino  al   31
          dicembre 2018, autorizzati,  sino  alla  medesima  data,  a
          ricevere i materiali predetti, e a detenerli nelle medesime
          aree per un periodo non superiore a dodici mesi dalla  data
          di entrata in  vigore  del  presente  decreto.  I  siti  di
          deposito  temporaneo  di  cui  all'articolo  3,  comma   1,
          dell'ordinanza del Capo del Dipartimento  della  protezione
          civile 1° settembre 2016, n.  391,  sono  autorizzati,  nei
          limiti temporali necessari, fino al  31  dicembre  2018,  e
          possono detenere i rifiuti gia' trasportati per un  periodo
          non superiore a dodici mesi. Per consentire il rapido avvio
          a recupero o smaltimento dei materiali di cui  al  presente
          articolo, possono essere autorizzati in deroga, fino al  31
          dicembre  2018  aumenti  di  quantitativi  e  tipologie  di
          rifiuti conferibili  presso  impianti  autorizzati,  previa
          verifica   istruttoria   semplificata   dell'idoneita'    e
          compatibilita'  dell'impianto,  senza  che  cio'  determini
          modifica e integrazione  automatiche  delle  autorizzazioni
          vigenti degli impianti.  I  titolari  delle  attivita'  che
          detengono sostanze  classificate  come  pericolose  per  la
          salute e la sicurezza che potrebbero essere frammiste  alle
          macerie sono tenuti a darne comunicazione  al  Sindaco  del
          Comune territorialmente competente ai fini della raccolta e
          gestione in condizioni di sicurezza.  Il  Presidente  della
          Regione ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  5,  autorizza,
          qualora necessario, l'utilizzo di impianti  mobili  per  le
          operazioni di  selezione,  separazione,  messa  in  riserva
          (R13) e recupero (R5) di flussi  omogenei  di  rifiuti  per
          l'eventuale   successivo   trasporto   agli   impianti   di
          destinazione finale  della  frazione  non  recuperabile.  I
          rifiuti devono essere gestiti senza pericolo per la  salute
          dell'uomo  e  senza  usare  procedimenti   e   metodi   che
          potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, secondo  quanto
          stabilito  dall'articolo  177,   comma   4,   del   decreto
          legislativo 3 aprile 2006,  n.  152.  Il  Presidente  della
          Regione ai sensi dell'articolo 1, comma  5,  stabilisce  le
          modalita' di rendicontazione dei quantitativi dei materiali
          di cui al comma  4  raccolti  e  trasportati,  nonche'  dei
          rifiuti gestiti dagli impianti di recupero e smaltimento. 
              8. I gestori dei siti di deposito temporaneo di cui  al
          comma 6 ricevono i mezzi di trasporto dei  materiali  senza
          lo  svolgimento  di  analisi  preventive,  procedono   allo
          scarico presso  le  piazzole  attrezzate  e  assicurano  la
          gestione dei siti provvedendo, con urgenza, all'avvio  agli
          impianti di trattamento dei  rifiuti  selezionati  presenti
          nelle piazzole medesime. Tali soggetti sono tenuti altresi'
          a fornire il personale di  servizio  per  eseguire,  previa
          autorizzazione  del  Presidente  della  Regione  ai   sensi
          dell'articolo 1, comma 5,  la  separazione  e  cernita  dal
          rifiuto tal quale, delle matrici recuperabili, dei  rifiuti
          pericolosi e dei RAEE, nonche' il loro avvio agli  impianti
          autorizzati alle operazioni di recupero e smaltimento. 
              9. Al fine di agevolare i flussi e  ridurre  al  minimo
          ulteriori impatti dovuti ai  trasporti,  i  rifiuti  urbani
          indifferenziati prodotti nei luoghi adibiti  all'assistenza
          alla popolazione colpita dall'evento sismico possono essere
          conferiti  negli  impianti  gia'  allo  scopo   autorizzati
          secondo  il  principio  di  prossimita',  senza   apportare
          modifiche  alle  autorizzazioni  vigenti,  in  deroga  alla
          eventuale definizione dei bacini di provenienza dei rifiuti
          urbani medesimi. In tal caso, il  gestore  dei  servizi  di
          raccolta si accorda preventivamente  con  i  gestori  degli
          impianti dandone comunicazione alla Regione  e  all'Agenzia
          regionale   per    la    protezione    ambientale    (ARPA)
          territorialmente competenti. 
              10. (Abrogato). 
              11. A decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto, i materiali nei quali si rinvenga,  anche
          a seguito di ispezione visiva, la presenza di  amianto  non
          rientrano nei rifiuti  di  cui  al  comma  4.  Ad  essi  e'
          attribuito il codice CER 17.06.05* e sono  gestiti  secondo
          le indicazioni di cui al presente comma. Tali materiali non
          possono essere movimentati,  ma  perimetrati  adeguatamente
          con  nastro  segnaletico.  L'intervento  di   bonifica   e'
          effettuato  da  una   ditta   specializzata.   Qualora   il
          rinvenimento  avvenga  durante  la  raccolta,  il   rifiuto
          residuato  dallo   scarto   dell'amianto,   sottoposto   ad
          eventuale  separazione  e  cernita  di  tutte  le   matrici
          recuperabili, dei rifiuti pericolosi e dei  RAEE,  mantiene
          la classificazione di rifiuto  urbano  non  pericoloso  con
          codice CER 20.03.99 e e' gestito secondo  le  modalita'  di
          cui al presente articolo. Qualora il  rinvenimento  avvenga
          successivamente al conferimento presso il sito di  deposito
          temporaneo, il rimanente  rifiuto,  privato  del  materiale
          contenente amianto, e sottoposto ad eventuale separazione e
          cernita delle matrici recuperabili, dei rifiuti  pericolosi
          e dei RAEE, mantiene la classificazione di  rifiuto  urbano
          non pericoloso con codice CER 20.03.99  e  come  tale  deve
          essere gestito  per  l'avvio  a  successive  operazioni  di
          recupero e smaltimento. In  quest'ultimo  caso  i  siti  di
          deposito  temporaneo  possono  essere   adibiti   anche   a
          deposito, in area separata ed appositamente  allestita,  di
          rifiuti di amianto. Per quanto riguarda gli  interventi  di
          bonifica,  le  ditte  autorizzate,  prima  di  asportare  e
          smaltire   correttamente   tutto   il   materiale,   devono
          presentare   all'Organo   di   Vigilanza   competente   per
          territorio idoneo piano di lavoro  ai  sensi  dell'articolo
          256 del decreto legislativo 9  aprile  2008,  n.  81.  Tale
          piano di lavoro viene presentato al Dipartimento di sanita'
          pubblica dell'azienda unita' sanitaria  locale  competente,
          che entro 24 ore  lo  valuta.  I  dipartimenti  di  Sanita'
          pubblica individuano un nucleo  di  operatori  esperti  che
          svolge attivita' di assistenza alle aziende e ai  cittadini
          per il supporto sugli aspetti di competenza. 
              12. Le agenzie regionali per la protezione ambientale e
          le  aziende  unita'   sanitaria   locale   territorialmente
          competenti, nell'ambito delle proprie competenze in materia
          di tutela ambientale e di prevenzione della  sicurezza  dei
          lavoratori, ed il Ministero  dei  beni  e  delle  attivita'
          culturali e del turismo, al fine di evitare il  caricamento
          indifferenziato  nei  mezzi  di  trasporto  dei   beni   di
          interesse architettonico, artistico e  storico,  assicurano
          la vigilanza e il rispetto del presente articolo. 
              13. Agli oneri derivanti dall'attuazione  del  presente
          articolo e a quelli relativi alla raccolta,  al  trasporto,
          al recupero e allo smaltimento  dei  rifiuti,  provvede  il
          Commissario straordinario  con  proprio  provvedimento  nel
          limite  delle  risorse  disponibili  sul   fondo   di   cui
          all'articolo 4. Le amministrazioni coinvolte operano con le
          risorse umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
          legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per  la
          finanza pubblica. 
              13-bis.  In  deroga  all'articolo   266   del   decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al regolamento di cui al
          decreto del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e  del  mare  10  agosto  2012,  n.  161,  e  al
          decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  9  agosto  2013,  n.  98,   i
          materiali da scavo provenienti dai cantieri  allestiti  per
          la realizzazione delle strutture abitative di emergenza  di
          cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento
          della protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016  o  di
          altre  opere  provvisionali  connesse  all'emergenza   sono
          gestiti secondo le indicazioni di cui ai commi da 13-ter  a
          13-octies del presente articolo. 
              13-ter.  In  deroga  alla  lettera  b)  del   comma   1
          dell'articolo 41-bis del decreto-legge 21 giugno  2013,  n.
          69, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  9  agosto
          2013, n. 98, e all'articolo 5 del  regolamento  di  cui  al
          decreto del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161,  i  materiali
          di cui al comma 13-bis del presente  articolo,  qualora  le
          concentrazioni di elementi e composti di cui  alla  tabella
          4.1 dell'allegato 4 del citato decreto n. 161 del 2012  non
          superino  i   valori   delle   concentrazioni   soglia   di
          contaminazione indicati alla tabella 1 di cui  all'allegato
          5 al titolo V della parte quarta del decreto legislativo  3
          aprile  2006,  n.  152,  con  riferimento  alla   specifica
          destinazione d'uso  urbanistica  del  sito  di  produzione,
          potranno essere trasportati e depositati,  per  un  periodo
          non  superiore  a  diciotto  mesi,  in  siti  di   deposito
          intermedio, preliminarmente individuati,  che  garantiscano
          in ogni caso un livello di sicurezza ambientale,  assumendo
          fin dall'origine la qualifica  di  sottoprodotto  ai  sensi
          dell'articolo  183,  comma  1,  lettera  qq),  del  decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
              13-quater.  Ai   fini   dei   conseguenti   adempimenti
          amministrativi, il produttore dei materiali di cui al comma
          13-bis e' il  comune  del  territorio  di  provenienza  dei
          materiali medesimi e il detentore e' il soggetto  al  quale
          il produttore puo' affidare detti materiali. 
              13-quinquies. In deroga alle lettere a) e d) del  comma
          1 dell'articolo 41-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n.
          69, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  9  agosto
          2013, n. 98, il produttore dei materiali di  cui  al  comma
          13-bis  del   presente   articolo   non   ha   obbligo   di
          individuazione   preventiva   dell'utilizzo   finale    del
          sottoprodotto. 
              13-sexies. E' competenza del produttore  dei  materiali
          di cui al comma 13-bis effettuare gli accertamenti  di  cui
          al comma 13-ter, finalizzati a verificare  che  i  suddetti
          materiali ricadano entro i limiti indicati alla  tabella  1
          di cui all'allegato 5 al titolo V della  parte  quarta  del
          decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
              13-septies. In deroga al comma 2  dell'articolo  41-bis
          del decreto-legge 21 giugno 2013, n.  69,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  9  agosto  2013,  n.  98,  il
          produttore attesta il rispetto delle condizioni di  cui  al
          comma 13-ter del presente  articolo  tramite  dichiarazione
          resa all'Agenzia regionale per la protezione ambientale  ai
          sensi del testo unico di  cui  al  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
              13-octies. Il produttore dei materiali di cui al  comma
          13-bis  del  presente  articolo  si   accerta   che   siano
          rispettate le condizioni di cui al  comma  1  dell'articolo
          41-bis del decreto-legge n. 69 del  2013,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013, prima  del  loro
          utilizzo.".