Art. 7
Disposizioni in materia di trattamento e trasporto dei materiali
derivanti dagli interventi di ricostruzione
1. All'articolo 14, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, la
lettera e) e' (( abrogata )).
2. All'articolo 28 del decreto-legge n. 189 del 2016, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. I Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, ai
sensi dell'articolo 1, comma 5, approvano il piano per la gestione
delle macerie e dei rifiuti derivanti dagli interventi di
ricostruzione oggetto del presente decreto»;
b) al comma 6:
1) le parole: «La raccolta e il trasporto dei materiali di cui al
comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «La raccolta dei materiali
di cui al comma 4, insistenti su suolo pubblico ovvero, nelle sole
aree urbane, su suolo privato, ed il loro trasporto» (( e dopo le
parole: «ed ai siti di deposito temporaneo» sono inserite le
seguenti: «, ovvero direttamente agli impianti di recupero (R13 e R5)
se le caratteristiche delle macerie lo consentono, ))»;
2) dopo il terzo periodo sono aggiunti i seguenti: «Ai fini dei
conseguenti adempimenti amministrativi, e' considerato produttore dei
materiali il Comune di origine dei materiali stessi, in deroga
all'articolo 183, comma 1, lettera f), del citato decreto legislativo
n. 152 del 2006. Limitatamente ai materiali di cui al comma 4 (( del
presente articolo )) insistenti nelle aree urbane su suolo privato,
l'attivita' di raccolta e di trasporto viene effettuata con il
consenso del soggetto avente titolo alla concessione dei
finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata come
disciplinato dall'articolo 6. A tal fine, il Comune provvede a
notificare, secondo le modalita' previste dalle vigenti disposizioni
di legge in materia di notifica dei provvedimenti amministrativi
ovvero secondo quelle stabilite dall'articolo 60 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, apposita comunicazione, contenente l'indicazione ((
della data )) nella quale si provvedera' alla rimozione dei
materiali. Decorsi quindici giorni dalla data di notificazione
dell'avviso previsto dal sesto periodo, il Comune autorizza, salvo
che l'interessato abbia espresso motivato diniego, la raccolta ed il
trasporto dei materiali»;
(( b-bis) dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
«6-bis. Al di fuori delle ipotesi disciplinate dai precedenti
commi, ai fini della ricostruzione degli edifici di interesse
architettonico, artistico e storico nonche' di quelli aventi valore
anche simbolico appartenenti all'edilizia storica, le attivita' di
demolizione e di contestuale rimozione delle macerie devono
assicurare, ove possibile, il recupero dei materiali e la
conservazione delle componenti identitarie, esterne ed interne, di
ciascun edificio, secondo le modalita' indicate dal decreto
ministeriale di cui al comma 5»; ))
c) al comma 7:
1) al quinto periodo, le parole: «Il Commissario straordinario»
sono sostituite dalle seguenti: «Il Presidente della Regione ai sensi
dell'articolo 1, comma 5,» e le parole: «e separazione di flussi
omogenei di rifiuti da avviare agli impianti autorizzati di recupero
e smaltimento» sono sostituite dalle seguenti: «, separazione, ((
messa in riserva (R13) )) e recupero (R5) di flussi omogenei di
rifiuti per l'eventuale successivo trasporto agli impianti di
destinazione finale della frazione non recuperabile. (( I rifiuti
devono essere gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza
usare procedimenti e metodi che potrebbero recare pregiudizio
all'ambiente, secondo quanto stabilito dall'articolo 177, comma 4,
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ))»;
2) al sesto periodo le parole: «Il Commissario (( straordinario ))»
sono sostituite dalle seguenti: «Il Presidente della Regione ai sensi
dell'articolo 1, comma 5,»;
d) al comma 8 le parole: «del Commissario straordinario,» sono
sostituite dalle seguenti: «del Presidente della Regione ai sensi
dell'articolo 1, comma 5,»;
e) il comma 10 e' abrogato.
(( e-bis) dopo il comma 13 sono aggiunti i seguenti:
«13-bis. In deroga all'articolo 266 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, al regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto
2012, n. 161, e al decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, i materiali da
scavo provenienti dai cantieri allestiti per la realizzazione delle
strutture abitative di emergenza di cui all'articolo 1 dell'ordinanza
del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 394 del 19
settembre 2016 o di altre opere provvisionali connesse all'emergenza
sono gestiti secondo le indicazioni di cui ai commi da 13-ter a
13-octies del presente articolo.
13-ter. In deroga alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 41-bis
del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e all'articolo 5 del
regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161, i materiali
di cui al comma 13-bis del presente articolo, qualora le
concentrazioni di elementi e composti di cui alla tabella 4.1
dell'allegato 4 del citato decreto n. 161 del 2012 non superino i
valori delle concentrazioni soglia di contaminazione indicati alla
tabella 1 di cui all'allegato 5 al titolo V della parte quarta del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con riferimento alla
specifica destinazione d'uso urbanistica del sito di produzione,
potranno essere trasportati e depositati, per un periodo non
superiore a diciotto mesi, in siti di deposito intermedio,
preliminarmente individuati, che garantiscano in ogni caso un livello
di sicurezza ambientale, assumendo fin dall'origine la qualifica di
sottoprodotto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera qq), del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
13-quater. Ai fini dei conseguenti adempimenti amministrativi, il
produttore dei materiali di cui al comma 13-bis e' il comune del
territorio di provenienza dei materiali medesimi e il detentore e' il
soggetto al quale il produttore puo' affidare detti materiali.
13-quinquies. In deroga alle lettere a) e d) del comma 1
dell'articolo 41-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il
produttore dei materiali di cui al comma 13-bis del presente articolo
non ha obbligo di individuazione preventiva dell'utilizzo finale del
sottoprodotto.
13-sexies. E' competenza del produttore dei materiali di cui al
comma 13-bis effettuare gli accertamenti di cui al comma 13-ter,
finalizzati a verificare che i suddetti materiali ricadano entro i
limiti indicati alla tabella 1 di cui all'allegato 5 al titolo V
della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
13-septies. In deroga al comma 2 dell'articolo 41-bis del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il produttore attesta il rispetto
delle condizioni di cui al comma 13-ter del presente articolo tramite
dichiarazione resa all'Agenzia regionale per la protezione ambientale
ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
13-octies. Il produttore dei materiali di cui al comma 13-bis del
presente articolo si accerta che siano rispettate le condizioni di
cui al comma 1 dell'articolo 41-bis del decreto-legge n. 69 del 2013,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013, prima del
loro utilizzo».
2-bis. Il piano per la gestione delle macerie e dei rifiuti, di cui
al comma 2 dell'articolo 28 del decreto-legge n. 189 del 2016, come
sostituito dalla lettera a) del comma 2 del presente articolo, e'
approvato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto. ))
Riferimenti normativi
Il testo modificato del comma 2 dell'articolo 14 del
citato decreto-legge n. 189 del 2016, e' riportato nelle
Note all'art. 1.
Si riporta il testo dell'articolo 28 del citato
decreto-legge n. 189 del 2016, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 28. Disposizioni in materia di trattamento e
trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o
totale degli edifici
1. Allo scopo di garantire la continuita' operativa
delle azioni poste in essere prima dell'entrata in vigore
del presente decreto, sono fatte salve le disposizioni di
cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento
della protezione civile 28 agosto 2016, n. 389,
all'articolo 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento
della protezione civile 1° settembre 2016, n. 391, e agli
articoli 11 e 12 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento
della protezione civile 19 settembre 2016, n. 394, ed i
provvedimenti adottati ai sensi delle medesime
disposizioni.
2. I Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed
Umbria, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, approvano il
piano per la gestione delle macerie e dei rifiuti derivanti
dagli interventi di ricostruzione oggetto del presente
decreto.
3. Il piano di cui al comma 2 e' redatto allo scopo di:
a) fornire gli strumenti tecnici ed operativi per la
migliore gestione delle macerie derivanti dai crolli e
dalle demolizioni;
b) individuare le risorse occorrenti e coordinare il
complesso delle attivita' da porre in essere per la piu'
celere rimozione delle macerie, indicando i tempi di
completamento degli interventi;
c) assicurare, attraverso la corretta rimozione e
gestione delle macerie, la possibilita' di recuperare le
originarie matrici storico-culturali degli edifici
crollati;
d) operare interventi di demolizione di tipo selettivo
che tengano conto delle diverse tipologie di materiale, al
fine di favorire il trattamento specifico dei cumuli
preparati, massimizzando il recupero delle macerie e
riducendo i costi di intervento;
e) limitare il volume dei rifiuti recuperando i
materiali che possono essere utilmente impiegati come nuova
materia prima da mettere a disposizione per la
ricostruzione conseguente ai danni causati dagli eventi
sismici di cui all'articolo 1, e se non utilizzati il
ricavato della loro vendita e' ceduto come contributo al
Comune da cui provengono tali materiali.
4. In deroga all'articolo 184 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, i
materiali derivanti dal crollo parziale o totale degli
edifici pubblici e privati causati dagli eventi sismici di
cui all'articolo 1 nonche' quelli derivanti dalle attivita'
di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti
disposte dai Comuni interessati dagli eventi sismici
nonche' da altri soggetti competenti o comunque svolti su
incarico dei medesimi, sono classificati rifiuti urbani non
pericolosi con codice CER 20.03.99, limitatamente alle fasi
di raccolta e trasporto da effettuarsi verso i centri di
raccolta comunali e i siti di deposito temporaneo di cui ai
commi 6 e 7, fatte salve le situazioni in cui e' possibile
segnalare i materiali pericolosi ed effettuare, in
condizioni di sicurezza, le raccolte selettive. Ai fini dei
conseguenti adempimenti amministrativi, il produttore dei
materiali di cui al presente articolo e' il Comune di
origine dei materiali stessi, in deroga all'articolo 183,
comma 1, lettera f), del decreto citato legislativo n. 152
del 2006.
5. Non costituiscono rifiuto i resti dei beni di
interesse architettonico, artistico e storico, nonche'
quelli dei beni ed effetti di valore anche simbolico
appartenenti all'edilizia storica, i coppi, i mattoni, le
ceramiche, le pietre con valenza di cultura locale, il
legno lavorato, i metalli lavorati. Tali materiali sono
selezionati e separati secondo le disposizioni delle
competenti Autorita', che ne individuano anche il luogo di
destinazione. Il Ministro dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo integra con proprio decreto, ove
necessario, entro cinque giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, le disposizioni applicative
gia' all'uopo stabilite dal soggetto attuatore nominato ai
sensi dell'articolo 5 dell'ordinanza del Capo del
Dipartimento della protezione civile 13 settembre 2016, n.
393. Le autorizzazioni previste dalla vigente disciplina di
tutela del patrimonio culturale, ove necessarie, si
intendono acquisite con l'assenso manifestato mediante
annotazione nel verbale sottoscritto dal rappresentante del
Ministero che partecipa alle operazioni.
6. La raccolta dei materiali di cui al comma 4,
insistenti su suolo pubblico ovvero, nelle sole aree
urbane, su suolo privato, ed il loro trasporto ai centri di
raccolta comunali ed ai siti di deposito temporaneo, ovvero
direttamente agli impianti di recupero (R13 e R5) se le
caratteristiche delle macerie lo consentono, sono operati a
cura delle aziende che gestiscono il servizio di gestione
integrata dei rifiuti urbani presso i territori interessati
o dei Comuni territorialmente competenti o delle pubbliche
amministrazioni a diverso titolo coinvolte, direttamente o
attraverso imprese di trasporto autorizzate da essi
incaricate. Le predette attivita' di trasporto, sono
effettuate senza lo svolgimento di analisi preventive. Il
Centro di coordinamento RAEE e' tenuto a prendere in
consegna i rifiuti di apparecchiature elettriche ed
elettroniche (RAEE) nelle condizioni in cui si trovano, con
oneri a proprio carico. Ai fini dei conseguenti adempimenti
amministrativi, e' considerato produttore dei materiali il
Comune di origine dei materiali stessi, in deroga
all'articolo 183, comma 1, lettera f), del citato decreto
legislativo n. 152 del 2006. Limitatamente ai materiali di
cui al comma 4 del presente articolo insistenti nelle aree
urbane su suolo privato, l'attivita' di raccolta e di
trasporto viene effettuata con il consenso del soggetto
avente titolo alla concessione dei finanziamenti agevolati
per la ricostruzione privata come disciplinato
dall'articolo 6. A tal fine, il Comune provvede a
notificare, secondo le modalita' previste dalle vigenti
disposizioni di legge in materia di notifica dei
provvedimenti amministrativi ovvero secondo quelle
stabilite dall'articolo 60 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, apposita comunicazione, contenente
l'indicazione della data nella quale si provvedera' alla
rimozione dei materiali. Decorsi quindici giorni dalla data
di notificazione dell'avviso previsto dal sesto periodo, il
Comune autorizza, salvo che l'interessato abbia espresso
motivato diniego, la raccolta ed il trasporto dei
materiali.
6-bis. Al di fuori delle ipotesi disciplinate dai
precedenti commi, ai fini della ricostruzione degli edifici
di interesse architettonico, artistico e storico nonche' di
quelli aventi valore anche simbolico appartenenti
all'edilizia storica, le attivita' di demolizione e di
contestuale rimozione delle macerie devono assicurare, ove
possibile, il recupero dei materiali e la conservazione
delle componenti identitarie, esterne ed interne, di
ciascun edificio, secondo le modalita' indicate dal decreto
ministeriale di cui al comma 5.
7. In coerenza con quanto stabilito al comma 1, anche
in deroga alla normativa vigente, previa verifica tecnica
della sussistenza delle condizioni di salvaguardia
ambientale e di tutela della salute pubblica, sono
individuati, dai soggetti pubblici all'uopo autorizzati,
eventuali e ulteriori appositi siti per il deposito
temporaneo dei rifiuti comunque prodotti fino al 31
dicembre 2018, autorizzati, sino alla medesima data, a
ricevere i materiali predetti, e a detenerli nelle medesime
aree per un periodo non superiore a dodici mesi dalla data
di entrata in vigore del presente decreto. I siti di
deposito temporaneo di cui all'articolo 3, comma 1,
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione
civile 1° settembre 2016, n. 391, sono autorizzati, nei
limiti temporali necessari, fino al 31 dicembre 2018, e
possono detenere i rifiuti gia' trasportati per un periodo
non superiore a dodici mesi. Per consentire il rapido avvio
a recupero o smaltimento dei materiali di cui al presente
articolo, possono essere autorizzati in deroga, fino al 31
dicembre 2018 aumenti di quantitativi e tipologie di
rifiuti conferibili presso impianti autorizzati, previa
verifica istruttoria semplificata dell'idoneita' e
compatibilita' dell'impianto, senza che cio' determini
modifica e integrazione automatiche delle autorizzazioni
vigenti degli impianti. I titolari delle attivita' che
detengono sostanze classificate come pericolose per la
salute e la sicurezza che potrebbero essere frammiste alle
macerie sono tenuti a darne comunicazione al Sindaco del
Comune territorialmente competente ai fini della raccolta e
gestione in condizioni di sicurezza. Il Presidente della
Regione ai sensi dell'articolo 1, comma 5, autorizza,
qualora necessario, l'utilizzo di impianti mobili per le
operazioni di selezione, separazione, messa in riserva
(R13) e recupero (R5) di flussi omogenei di rifiuti per
l'eventuale successivo trasporto agli impianti di
destinazione finale della frazione non recuperabile. I
rifiuti devono essere gestiti senza pericolo per la salute
dell'uomo e senza usare procedimenti e metodi che
potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, secondo quanto
stabilito dall'articolo 177, comma 4, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il Presidente della
Regione ai sensi dell'articolo 1, comma 5, stabilisce le
modalita' di rendicontazione dei quantitativi dei materiali
di cui al comma 4 raccolti e trasportati, nonche' dei
rifiuti gestiti dagli impianti di recupero e smaltimento.
8. I gestori dei siti di deposito temporaneo di cui al
comma 6 ricevono i mezzi di trasporto dei materiali senza
lo svolgimento di analisi preventive, procedono allo
scarico presso le piazzole attrezzate e assicurano la
gestione dei siti provvedendo, con urgenza, all'avvio agli
impianti di trattamento dei rifiuti selezionati presenti
nelle piazzole medesime. Tali soggetti sono tenuti altresi'
a fornire il personale di servizio per eseguire, previa
autorizzazione del Presidente della Regione ai sensi
dell'articolo 1, comma 5, la separazione e cernita dal
rifiuto tal quale, delle matrici recuperabili, dei rifiuti
pericolosi e dei RAEE, nonche' il loro avvio agli impianti
autorizzati alle operazioni di recupero e smaltimento.
9. Al fine di agevolare i flussi e ridurre al minimo
ulteriori impatti dovuti ai trasporti, i rifiuti urbani
indifferenziati prodotti nei luoghi adibiti all'assistenza
alla popolazione colpita dall'evento sismico possono essere
conferiti negli impianti gia' allo scopo autorizzati
secondo il principio di prossimita', senza apportare
modifiche alle autorizzazioni vigenti, in deroga alla
eventuale definizione dei bacini di provenienza dei rifiuti
urbani medesimi. In tal caso, il gestore dei servizi di
raccolta si accorda preventivamente con i gestori degli
impianti dandone comunicazione alla Regione e all'Agenzia
regionale per la protezione ambientale (ARPA)
territorialmente competenti.
10. (Abrogato).
11. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, i materiali nei quali si rinvenga, anche
a seguito di ispezione visiva, la presenza di amianto non
rientrano nei rifiuti di cui al comma 4. Ad essi e'
attribuito il codice CER 17.06.05* e sono gestiti secondo
le indicazioni di cui al presente comma. Tali materiali non
possono essere movimentati, ma perimetrati adeguatamente
con nastro segnaletico. L'intervento di bonifica e'
effettuato da una ditta specializzata. Qualora il
rinvenimento avvenga durante la raccolta, il rifiuto
residuato dallo scarto dell'amianto, sottoposto ad
eventuale separazione e cernita di tutte le matrici
recuperabili, dei rifiuti pericolosi e dei RAEE, mantiene
la classificazione di rifiuto urbano non pericoloso con
codice CER 20.03.99 e e' gestito secondo le modalita' di
cui al presente articolo. Qualora il rinvenimento avvenga
successivamente al conferimento presso il sito di deposito
temporaneo, il rimanente rifiuto, privato del materiale
contenente amianto, e sottoposto ad eventuale separazione e
cernita delle matrici recuperabili, dei rifiuti pericolosi
e dei RAEE, mantiene la classificazione di rifiuto urbano
non pericoloso con codice CER 20.03.99 e come tale deve
essere gestito per l'avvio a successive operazioni di
recupero e smaltimento. In quest'ultimo caso i siti di
deposito temporaneo possono essere adibiti anche a
deposito, in area separata ed appositamente allestita, di
rifiuti di amianto. Per quanto riguarda gli interventi di
bonifica, le ditte autorizzate, prima di asportare e
smaltire correttamente tutto il materiale, devono
presentare all'Organo di Vigilanza competente per
territorio idoneo piano di lavoro ai sensi dell'articolo
256 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Tale
piano di lavoro viene presentato al Dipartimento di sanita'
pubblica dell'azienda unita' sanitaria locale competente,
che entro 24 ore lo valuta. I dipartimenti di Sanita'
pubblica individuano un nucleo di operatori esperti che
svolge attivita' di assistenza alle aziende e ai cittadini
per il supporto sugli aspetti di competenza.
12. Le agenzie regionali per la protezione ambientale e
le aziende unita' sanitaria locale territorialmente
competenti, nell'ambito delle proprie competenze in materia
di tutela ambientale e di prevenzione della sicurezza dei
lavoratori, ed il Ministero dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo, al fine di evitare il caricamento
indifferenziato nei mezzi di trasporto dei beni di
interesse architettonico, artistico e storico, assicurano
la vigilanza e il rispetto del presente articolo.
13. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente
articolo e a quelli relativi alla raccolta, al trasporto,
al recupero e allo smaltimento dei rifiuti, provvede il
Commissario straordinario con proprio provvedimento nel
limite delle risorse disponibili sul fondo di cui
all'articolo 4. Le amministrazioni coinvolte operano con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
13-bis. In deroga all'articolo 266 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al regolamento di cui al
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161, e al
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, i
materiali da scavo provenienti dai cantieri allestiti per
la realizzazione delle strutture abitative di emergenza di
cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento
della protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016 o di
altre opere provvisionali connesse all'emergenza sono
gestiti secondo le indicazioni di cui ai commi da 13-ter a
13-octies del presente articolo.
13-ter. In deroga alla lettera b) del comma 1
dell'articolo 41-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
2013, n. 98, e all'articolo 5 del regolamento di cui al
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161, i materiali
di cui al comma 13-bis del presente articolo, qualora le
concentrazioni di elementi e composti di cui alla tabella
4.1 dell'allegato 4 del citato decreto n. 161 del 2012 non
superino i valori delle concentrazioni soglia di
contaminazione indicati alla tabella 1 di cui all'allegato
5 al titolo V della parte quarta del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, con riferimento alla specifica
destinazione d'uso urbanistica del sito di produzione,
potranno essere trasportati e depositati, per un periodo
non superiore a diciotto mesi, in siti di deposito
intermedio, preliminarmente individuati, che garantiscano
in ogni caso un livello di sicurezza ambientale, assumendo
fin dall'origine la qualifica di sottoprodotto ai sensi
dell'articolo 183, comma 1, lettera qq), del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
13-quater. Ai fini dei conseguenti adempimenti
amministrativi, il produttore dei materiali di cui al comma
13-bis e' il comune del territorio di provenienza dei
materiali medesimi e il detentore e' il soggetto al quale
il produttore puo' affidare detti materiali.
13-quinquies. In deroga alle lettere a) e d) del comma
1 dell'articolo 41-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
2013, n. 98, il produttore dei materiali di cui al comma
13-bis del presente articolo non ha obbligo di
individuazione preventiva dell'utilizzo finale del
sottoprodotto.
13-sexies. E' competenza del produttore dei materiali
di cui al comma 13-bis effettuare gli accertamenti di cui
al comma 13-ter, finalizzati a verificare che i suddetti
materiali ricadano entro i limiti indicati alla tabella 1
di cui all'allegato 5 al titolo V della parte quarta del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
13-septies. In deroga al comma 2 dell'articolo 41-bis
del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il
produttore attesta il rispetto delle condizioni di cui al
comma 13-ter del presente articolo tramite dichiarazione
resa all'Agenzia regionale per la protezione ambientale ai
sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
13-octies. Il produttore dei materiali di cui al comma
13-bis del presente articolo si accerta che siano
rispettate le condizioni di cui al comma 1 dell'articolo
41-bis del decreto-legge n. 69 del 2013, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013, prima del loro
utilizzo.".