Art. 8 
 
                       Legalita' e trasparenza 
 
  1.  All'articolo  30  del  decreto-legge  n.  189  del  2016,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 4, lettera  b),  dopo  le  parole:  «articolo  4»  sono
aggiunte  le  seguenti:   «,   mediante   corrispondente   versamento
all'entrata  del  bilancio  dello  Stato   delle   risorse   di   cui
all'articolo 4, comma 3, per la successiva riassegnazione ad apposito
capitolo dello stato di previsione  del  Ministero  dell'interno.  Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»; 
  b) al comma 6, dopo il secondo periodo sono  aggiunti  i  seguenti:
«Tutti gli operatori economici interessati sono  comunque  ammessi  a
partecipare alle procedure  di  affidamento  per  gli  interventi  di
ricostruzione pubblica, previa dimostrazione o esibizione di apposita
dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti la presentazione  della
domanda di iscrizione all'Anagrafe. Resta  fermo  il  possesso  degli
altri requisiti previsti dal decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.
50, dal bando di gara o dalla lettera di invito. Qualora  al  momento
dell'aggiudicazione disposta ai sensi dell'articolo 32, comma 5,  del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'operatore economico  non
risulti ancora iscritto all'Anagrafe,  il  Commissario  straordinario
comunica  tempestivamente   alla   Struttura   la   graduatoria   dei
concorrenti, affinche' vengano attivate le verifiche  finalizzate  al
rilascio dell'informazione antimafia di cui al comma 2 con  priorita'
rispetto alle richieste di iscrizione pervenute. A tal fine, le linee
guida di cui al comma 3 dovranno prevedere procedure  rafforzate  che
consentano alla Struttura di svolgere le verifiche in tempi celeri.»; 
  c) al comma 7, primo periodo, dopo le  parole:  «presente  decreto»
sono inserite le seguenti: « (( o in data successiva )) » e  dopo  le
parole: «sono iscritti di diritto  nell'Anagrafe»  sono  aggiunte  le
seguenti: «, previa presentazione della relativa domanda,». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  30  del   citato
          decreto-legge  n.  189  del  2016,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art. 30. Legalita' e trasparenza 
              1. Ai fini dello  svolgimento,  in  forma  integrata  e
          coordinata,  di  tutte  le   attivita'   finalizzate   alla
          prevenzione  e  al  contrasto  delle  infiltrazioni   della
          criminalita' organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione
          dei contratti pubblici e di quelli privati che fruiscono di
          contribuzione pubblica, aventi ad oggetto lavori, servizi e
          forniture, connessi agli interventi  per  la  ricostruzione
          nei Comuni di cui all'articolo 1, e' istituita, nell'ambito
          del  Ministero  dell'interno,  una  apposita  Struttura  di
          missione, d'ora in avanti denominata  «Struttura»,  diretta
          da un prefetto collocato all'uopo a disposizione, ai  sensi
          dell'articolo 3-bis del decreto-legge 29 ottobre  1991,  n.
          345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre
          1991, n. 410. 
              2. La Struttura, per l'esercizio delle attivita' di cui
          al comma 1, in deroga agli articoli  90,  comma  2,  e  92,
          comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159,
          e'  competente  a  eseguire  le  verifiche  finalizzate  al
          rilascio,    da    parte    della     stessa     Struttura,
          dell'informazione antimafia per i contratti di cui al comma
          1 di qualunque valore o importo e assicura, con  competenza
          funzionale ed esclusiva, il  coordinamento  e  l'unita'  di
          indirizzo  delle  sopra-richiamate  attivita',  in  stretto
          raccordo con le prefetture-uffici territoriali del  Governo
          delle Province interessate  dagli  eventi  sismici  di  cui
          all'articolo 1. 
              3. La Struttura, per  lo  svolgimento  delle  verifiche
          antimafia di cui al comma 2, si conforma alle  linee  guida
          adottate dal comitato di cui all'articolo 203  del  decreto
          legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  anche  in  deroga  alle
          disposizioni di cui al Libro II del decreto  legislativo  6
          settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni. 
              4. Con decreto del Ministro dell'interno,  di  concerto
          con i Ministri della giustizia e delle infrastrutture e dei
          trasporti, da adottarsi entro quindici giorni dalla data di
          entrata in vigore del presente decreto: 
              a) e' costituita un'apposita sezione specializzata  del
          comitato  di  cui  all'articolo  203  del  citato   decreto
          legislativo n. 50 del 2016, con  compiti  di  monitoraggio,
          nei  Comuni  di  cui  all'articolo   1,   delle   verifiche
          finalizzate alla prevenzione dei tentativi di infiltrazione
          mafiosa nelle attivita' di ricostruzione; detta sezione  e'
          composta  da  rappresentanti  dei  Ministeri  dell'interno,
          delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle
          finanze, del Dipartimento della programmazione economica  e
          finanziaria della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri,
          della  Procura  nazionale   antimafia   e   antiterrorismo,
          dell'Avvocatura dello Stato, della Procura  generale  della
          Corte dei  conti,  nonche'  dal  Presidente  dell'Autorita'
          nazionale anticorruzione o suo delegato; 
              b)  sono  individuate,  altresi',   le   funzioni,   la
          composizione, le risorse umane e le  dotazioni  strumentali
          della Struttura; ai relativi oneri finanziari  si  provvede
          per  1  milione  di  euro  a  valere  sul  Fondo   di   cui
          all'articolo   4,   mediante   corrispondente    versamento
          all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse  di  cui
          all'articolo 4, comma 3, per la  successiva  riassegnazione
          ad  apposito  capitolo  dello  stato  di   previsione   del
          Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia  e  delle
          finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
          occorrenti variazioni di bilancio. 
              5. Presso il Dipartimento della pubblica sicurezza  del
          Ministero  dell'interno  e'  istituito,  con  decreto   del
          Ministro dell'interno, d'intesa con i Ministri della difesa
          e dell'economia  e  delle  finanze,  il  Gruppo  interforze
          centrale per l'emergenza  e  la  ricostruzione  nell'Italia
          centrale (GICERIC), che opera a supporto  della  Struttura.
          Con il medesimo decreto sono altresi' definite, nell'ambito
          delle risorse umane, finanziarie e strumentali  disponibili
          a legislazione vigente, le funzioni e la  composizione  del
          Gruppo. 
              6. Gli operatori economici interessati a partecipare, a
          qualunque titolo e per qualsiasi attivita', agli interventi
          di ricostruzione, pubblica e privata,  nei  Comuni  di  cui
          all'articolo 1, devono essere iscritti, a  domanda,  in  un
          apposito  elenco,  tenuto  dalla  Struttura  e   denominato
          Anagrafe  antimafia  degli  esecutori,  d'ora   in   avanti
          «Anagrafe». Ai fini dell'iscrizione e'  necessario  che  le
          verifiche di cui agli articoli 90  e  seguenti  del  citato
          decreto legislativo n. 159 del 2011, eseguite ai sensi  del
          comma 2 anche per qualsiasi importo o valore del contratto,
          subappalto o subcontratto,  si  siano  concluse  con  esito
          liberatorio. Tutti gli operatori economici interessati sono
          comunque  ammessi   a   partecipare   alle   procedure   di
          affidamento per gli interventi di  ricostruzione  pubblica,
          previa dimostrazione o esibizione di apposita dichiarazione
          sostitutiva dalla  quale  risulti  la  presentazione  della
          domanda di iscrizione all'Anagrafe. Resta fermo il possesso
          degli altri requisiti previsti dal decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, dal bando di gara o  dalla  lettera  di
          invito. Qualora al momento dell'aggiudicazione disposta  ai
          sensi dell'articolo 32, comma 5, del decreto legislativo 18
          aprile 2016,  n.  50,  l'operatore  economico  non  risulti
          ancora iscritto all'Anagrafe, il Commissario  straordinario
          comunica tempestivamente alla Struttura la graduatoria  dei
          concorrenti,  affinche'  vengano  attivate   le   verifiche
          finalizzate al rilascio dell'informazione antimafia di  cui
          al  comma  2  con  priorita'  rispetto  alle  richieste  di
          iscrizione pervenute. A tal fine, le linee guida di cui  al
          comma  3  dovranno  prevedere  procedure   rafforzate   che
          consentano alla Struttura di svolgere le verifiche in tempi
          celeri. 
              7. Gli operatori economici che risultino iscritti, alla
          data di entrata in vigore del presente decreto  o  in  data
          successiva   in   uno   degli    elenchi    tenuti    dalle
          prefetture-uffici  territoriali  del   Governo   ai   sensi
          dell'articolo  1,  comma  52  e  seguenti,  della  legge  6
          novembre  2012,  n.   190,   sono   iscritti   di   diritto
          nell'Anagrafe, previa presentazione della relativa domanda.
          Qualora l'iscrizione in detti elenchi sia stata disposta in
          data anteriore a tre mesi da quella di  entrata  in  vigore
          del  presente  decreto,  l'iscrizione  nell'Anagrafe  resta
          subordinata ad una nuova verifica,  da  effettuare  con  le
          modalita' di cui  all'articolo  90,  comma  1,  del  citato
          decreto legislativo n. 159 del 2011. Ai fini  della  tenuta
          dell'Anagrafe  si  applicano  le  disposizioni  di  cui  al
          decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  18
          aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del
          15 luglio 2013. 
              8. Nell'Anagrafe, oltre ai dati riferiti  all'operatore
          economico iscritto, sono riportati: 
              a)  i  dati  concernenti  i  contratti,  subappalti   e
          subcontratti conclusi  o  approvati,  con  indicazione  del
          relativo oggetto, del termine di durata,  ove  previsto,  e
          dell'importo; 
              b) le modifiche eventualmente intervenute  nell'assetto
          societario o gestionale; 
              c) le eventuali partecipazioni, anche  minoritarie,  in
          altre imprese o societa', anche fiduciarie; 
              d)  le  eventuali  sanzioni  amministrative  pecuniarie
          applicate per le violazioni delle regole  sul  tracciamento
          finanziario o sul monitoraggio finanziario di cui al  comma
          13; 
              e)  le  eventuali  penalita'  applicate   all'operatore
          economico per  le  violazioni  delle  norme  di  capitolato
          ovvero delle disposizioni relative alla  trasparenza  delle
          attivita'  di  cantiere   definite   dalla   Struttura   in
          conformita' alle linee guida del comitato di cui  al  comma
          3. 
              9. Al fine di favorire la massima  tempestivita'  delle
          verifiche  e  la   migliore   interazione   dei   controlli
          soggettivi e di contesto ambientale, la gestione  dei  dati
          avviene con le risorse  strumentali  di  cui  al  comma  4,
          lettera b), allocate presso la Struttura e i medesimi  dati
          sono resi accessibili dal GICERIC di cui al comma 5,  dalla
          Direzione   investigativa   Antimafia   e    dall'Autorita'
          nazionale anticorruzione. 
              10. L'iscrizione nell'Anagrafe ha  validita'  temporale
          di  dodici  mesi  ed  e'  rinnovabile  alla  scadenza,   su
          iniziativa  dell'operatore  economico  interessato,  previo
          aggiornamento delle verifiche antimafia. L'iscrizione tiene
          luogo delle verifiche antimafia  anche  per  gli  eventuali
          ulteriori contratti, subappalti e subcontratti  conclusi  o
          approvati durante il periodo di  validita'  dell'iscrizione
          medesima. 
              11. Nei casi  in  cui  la  cancellazione  dall'Anagrafe
          riguarda un operatore economico titolare di  un  contratto,
          di  un  subappalto  o  di  un  subcontratto  in  corso   di
          esecuzione,  la  Struttura  ne  da'  immediata  notizia  al
          committente, pubblico o privato, ai  fini  dell'attivazione
          della clausola automatica di risoluzione, che e' apposta, a
          pena di nullita', ai sensi dell'articolo  1418  del  codice
          civile,  in  ogni  strumento  contrattuale  relativo   agli
          interventi da realizzare. Si applicano le  disposizioni  di
          cui all'articolo 94 del citato decreto legislativo  n.  159
          del  2011.  La  Struttura,  adottato  il  provvedimento  di
          cancellazione dall'Anagrafe,  e'  competente  a  verificare
          altresi' la sussistenza dei presupposti per  l'applicazione
          delle  misure  di  cui  all'articolo  32,  comma  10,   del
          decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  90,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. In  caso
          positivo,  ne   informa   tempestivamente   il   Presidente
          dell'Autorita'  nazionale  anticorruzione   e   adotta   il
          relativo provvedimento. 
              12.  L'obbligo  di  comunicazione  delle  modificazioni
          degli assetti societari o gestionali, di  cui  all'articolo
          86, comma 3, del citato  decreto  legislativo  n.  159  del
          2011,  e'  assolto  mediante  comunicazione   al   prefetto
          responsabile della Struttura. 
              13. Ai contratti, subappalti  e  subcontratti  relativi
          agli interventi di ricostruzione, pubblica  e  privata,  si
          applicano le disposizioni in materia  di  tracciamento  dei
          pagamenti di cui agli articoli 3 e 6 della legge 13  agosto
          2010,  n.  136   e   successive   modificazioni.   Per   la
          realizzazione  di  interventi   pubblici   di   particolare
          rilievo, il comitato di cui all'articolo  203  del  decreto
          legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,  propone  al  comitato
          interministeriale per la programmazione economica (CIPE) di
          deliberare  la  sottoposizione  di  tali  interventi   alle
          disposizioni in materia di monitoraggio finanziario, di cui
          all'articolo 36 del decreto-legge 24 giugno  2014,  n.  90,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto  2014,
          n. 114. In deroga all'articolo 6 della citata legge n.  136
          del  2010,  e'  sempre  competente  all'applicazione  delle
          eventuali   sanzioni   il   prefetto   responsabile   della
          Struttura. 
              14. In caso di  fallimento  o  di  liquidazione  coatta
          dell'affidatario di lavori, servizi o forniture di  cui  al
          comma  1,  nonche'  in  tutti  gli  altri   casi   previsti
          dall'articolo 80, comma 5, lettera b), del  citato  decreto
          legislativo n. 50 del 2016,  il  contratto  di  appalto  si
          intende  risolto  di  diritto  e   la   Struttura   dispone
          l'esclusione   dell'impresa   dall'Anagrafe.   La    stessa
          disposizione si  applica  anche  in  caso  di  cessione  di
          azienda o di un suo ramo, ovvero di altra operazione atta a
          conseguire  il  trasferimento  del  contratto  a   soggetto
          diverso dall'affidatario originario;  in  tali  ipotesi,  i
          contratti e accordi diretti a realizzare  il  trasferimento
          sono  nulli  relativamente  al  contratto  di  appalto  per
          affidamento di lavori, servizi o forniture di cui sopra. 
              15. Tenuto conto del fatto  che  gli  interventi  e  le
          iniziative  per  il  risanamento  ambientale   delle   aree
          ricomprese nei siti di interesse  nazionale  nonche'  delle
          aree di rilevante interesse nazionale di  cui  all'articolo
          33 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 11 novembre  2014,  n.  164,
          comportano   di   regola   l'esecuzione   delle   attivita'
          maggiormente esposte a rischio  di  infiltrazione  mafiosa,
          come definite all'articolo 1, comma 53, della legge n.  190
          del 2012, le stazioni appaltanti possono prevedere  che  la
          partecipazione alle gare di appalto di  lavori,  servizi  e
          forniture  connessi  ad  interventi  per   il   risanamento
          ambientale delle  medesime  aree  e  la  sottoscrizione  di
          contratti e subcontratti per la relativa  esecuzione  siano
          riservate  ai  soli  operatori  economici  iscritti   negli
          appositi elenchi di cui  all'articolo  1,  comma  52  della
          legge n. 190 del 2012.".