Art. 9 
 
         Disciplina del contributo per le attivita' tecniche 
               per la ricostruzione pubblica e privata 
 
  1.  All'articolo  34  del  decreto-legge  n.  189  del  2016,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  (( a) al comma 4, il primo periodo e' sostituito dal seguente:  «In
ogni caso, il direttore dei lavori non deve avere in corso ne'  avere
avuto negli ultimi tre anni rapporti non episodici, quali  quelli  di
legale rappresentante, titolare, socio,  direttore  tecnico,  con  le
imprese invitate a partecipare alla selezione per  l'affidamento  dei
lavori di riparazione  o  ricostruzione,  anche  in  subappalto,  ne'
rapporti di coniugio, di  parentela,  di  affinita'  ovvero  rapporti
giuridicamente rilevanti ai sensi e per gli effetti  dell'articolo  1
della legge 20 maggio 2016, n. 76, con il titolare o con chi  riveste
cariche societarie nelle stesse»; )) 
  b) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
  «5. Il contributo massimo, a carico del Commissario  straordinario,
per tutte le attivita' tecniche poste in essere per la  ricostruzione
pubblica e privata, e' stabilito nella misura, al  netto  dell'IVA  e
dei versamenti previdenziali, del 10 per cento,  incrementabile  fino
al 12,5 per cento per i lavori di importo inferiore ad euro  500.000.
Per i lavori di importo superiore ad euro  2  milioni  il  contributo
massimo e' pari al 7,5 per cento. Con provvedimenti adottati ai sensi
dell'articolo 2, comma 2, sono individuati i criteri e  le  modalita'
di erogazione  del  contributo  previsto  dal  primo  e  dal  secondo
periodo, assicurando una graduazione del contributo che  tenga  conto
della tipologia della prestazione tecnica richiesta al professionista
e dell'importo dei lavori; con i medesimi provvedimenti  puo'  essere
riconosciuto  un  contributo  aggiuntivo,  per  le  sole  indagini  o
prestazioni specialistiche, nella misura massima del 2 per cento,  al
netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali.»; 
    c) al comma 7, le parole: «Per gli  interventi  di  ricostruzione
privata» sono sostituite  dalle  seguenti:  «Per  gli  interventi  di
ricostruzione privata diversi da quelli previsti dall'articolo 8». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  34  del   citato
          decreto-legge  n.  189  del  2016,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art. 34. Qualificazione dei professionisti 
              1. Al fine di assicurare  la  massima  trasparenza  nel
          conferimento degli incarichi di progettazione  e  direzione
          dei  lavori,  e'   istituito   un   elenco   speciale   dei
          professionisti abilitati,  di  seguito  denominato  «elenco
          speciale». Il Commissario straordinario  adotta  un  avviso
          pubblico finalizzato a  raccogliere  le  manifestazioni  di
          interesse   dei    predetti    professionisti,    definendo
          preventivamente con proprio atto i criteri  generali  ed  i
          requisiti minimi per l'iscrizione nell'elenco. L'iscrizione
          nell'elenco speciale puo' comunque essere ottenuta soltanto
          dai  professionisti  che  presentano  il   DURC   regolare.
          L'elenco speciale, adottato dal Commissario  straordinario,
          e'  reso  disponibile  presso  le   Prefetture   -   uffici
          territoriali del Governo di Rieti, Ascoli Piceno, Macerata,
          Fermo, Perugia, L'Aquila e Teramo nonche'  presso  tutti  i
          Comuni  interessati  dalla  ricostruzione  e   gli   uffici
          speciali per la ricostruzione. 
              2. I soggetti privati conferiscono gli incarichi per la
          ricostruzione o riparazione  e  ripristino  degli  immobili
          danneggiati   dagli   eventi   sismici   esclusivamente   a
          professionisti iscritti nell'elenco di cui al comma 1. 
              3. Sino all'istituzione dell'elenco di cui al  comma  1
          possono   essere   affidati   dai   privati   incarichi   a
          professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali
          che siano in possesso di adeguati livelli di  affidabilita'
          e professionalita' e non  abbiano  commesso  violazioni  in
          materia contributiva e previdenziale ostative  al  rilascio
          del DURC. 
              4. In ogni caso, il direttore dei lavori non deve avere
          in corso ne' avere avuto negli ultimi tre anni rapporti non
          episodici, quali quelli di legale rappresentante, titolare,
          socio,  direttore  tecnico,  con  le  imprese  invitate   a
          partecipare alla selezione per l'affidamento dei lavori  di
          riparazione  o  ricostruzione,  anche  in  subappalto,  ne'
          rapporti di coniugio, di  parentela,  di  affinita'  ovvero
          rapporti  giuridicamente  rilevanti  ai  sensi  e  per  gli
          effetti dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n.  76,
          con il titolare o con chi riveste cariche societarie  nella
          stessa. A  tale  fine,  il  direttore  dei  lavori  produce
          apposita autocertificazione al committente,  trasmettendone
          altresi' copia agli uffici speciali per  la  ricostruzione.
          La struttura commissariale puo' effettuare controlli, anche
          a  campione,  in  ordine   alla   veridicita'   di   quanto
          dichiarato. 
              5. Il contributo  massimo,  a  carico  del  Commissario
          straordinario, per tutte le  attivita'  tecniche  poste  in
          essere  per  la  ricostruzione  pubblica  e   privata,   e'
          stabilito nella misura, al netto dell'IVA e dei  versamenti
          previdenziali, del 10 per  cento,  incrementabile  fino  al
          12,5 per cento per i lavori di importo  inferiore  ad  euro
          500.000. Per i  lavori  di  importo  superiore  ad  euro  2
          milioni il contributo massimo e' pari al 7,5 per cento. Con
          provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2,  comma  2,
          sono individuati i criteri e le modalita' di erogazione del
          contributo  previsto  dal  primo  e  dal  secondo  periodo,
          assicurando una graduazione del contributo che tenga  conto
          della tipologia  della  prestazione  tecnica  richiesta  al
          professionista e dell'importo dei lavori;  con  i  medesimi
          provvedimenti  puo'  essere  riconosciuto   un   contributo
          aggiuntivo,   per   le   sole   indagini   o    prestazioni
          specialistiche, nella misura massima del 2  per  cento,  al
          netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali. 
              6. Per le opere pubbliche, compresi i beni culturali di
          competenza delle diocesi e del Ministero dei beni  e  delle
          attivita'  culturali  e  del  turismo,  con   provvedimenti
          adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e' fissata  una
          soglia massima di assunzione degli incarichi, tenendo conto
          dell'organizzazione  dimostrata  dai  professionisti  nella
          qualificazione. 
          7. Per gli interventi di ricostruzione privata  diversi  da
          quelli  previsti  dall'articolo  8,  con  i   provvedimenti
          adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono  stabiliti
          i  criteri  finalizzati  ad   evitare   concentrazioni   di
          incarichi che non trovano  giustificazione  in  ragioni  di
          organizzazione tecnico-professionale."