Art. 9
Disciplina del contributo per le attivita' tecniche
per la ricostruzione pubblica e privata
1. All'articolo 34 del decreto-legge n. 189 del 2016, sono
apportate le seguenti modificazioni:
(( a) al comma 4, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «In
ogni caso, il direttore dei lavori non deve avere in corso ne' avere
avuto negli ultimi tre anni rapporti non episodici, quali quelli di
legale rappresentante, titolare, socio, direttore tecnico, con le
imprese invitate a partecipare alla selezione per l'affidamento dei
lavori di riparazione o ricostruzione, anche in subappalto, ne'
rapporti di coniugio, di parentela, di affinita' ovvero rapporti
giuridicamente rilevanti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1
della legge 20 maggio 2016, n. 76, con il titolare o con chi riveste
cariche societarie nelle stesse»; ))
b) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Il contributo massimo, a carico del Commissario straordinario,
per tutte le attivita' tecniche poste in essere per la ricostruzione
pubblica e privata, e' stabilito nella misura, al netto dell'IVA e
dei versamenti previdenziali, del 10 per cento, incrementabile fino
al 12,5 per cento per i lavori di importo inferiore ad euro 500.000.
Per i lavori di importo superiore ad euro 2 milioni il contributo
massimo e' pari al 7,5 per cento. Con provvedimenti adottati ai sensi
dell'articolo 2, comma 2, sono individuati i criteri e le modalita'
di erogazione del contributo previsto dal primo e dal secondo
periodo, assicurando una graduazione del contributo che tenga conto
della tipologia della prestazione tecnica richiesta al professionista
e dell'importo dei lavori; con i medesimi provvedimenti puo' essere
riconosciuto un contributo aggiuntivo, per le sole indagini o
prestazioni specialistiche, nella misura massima del 2 per cento, al
netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali.»;
c) al comma 7, le parole: «Per gli interventi di ricostruzione
privata» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli interventi di
ricostruzione privata diversi da quelli previsti dall'articolo 8».
Riferimenti normativi
Si riporta il testo dell'articolo 34 del citato
decreto-legge n. 189 del 2016, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 34. Qualificazione dei professionisti
1. Al fine di assicurare la massima trasparenza nel
conferimento degli incarichi di progettazione e direzione
dei lavori, e' istituito un elenco speciale dei
professionisti abilitati, di seguito denominato «elenco
speciale». Il Commissario straordinario adotta un avviso
pubblico finalizzato a raccogliere le manifestazioni di
interesse dei predetti professionisti, definendo
preventivamente con proprio atto i criteri generali ed i
requisiti minimi per l'iscrizione nell'elenco. L'iscrizione
nell'elenco speciale puo' comunque essere ottenuta soltanto
dai professionisti che presentano il DURC regolare.
L'elenco speciale, adottato dal Commissario straordinario,
e' reso disponibile presso le Prefetture - uffici
territoriali del Governo di Rieti, Ascoli Piceno, Macerata,
Fermo, Perugia, L'Aquila e Teramo nonche' presso tutti i
Comuni interessati dalla ricostruzione e gli uffici
speciali per la ricostruzione.
2. I soggetti privati conferiscono gli incarichi per la
ricostruzione o riparazione e ripristino degli immobili
danneggiati dagli eventi sismici esclusivamente a
professionisti iscritti nell'elenco di cui al comma 1.
3. Sino all'istituzione dell'elenco di cui al comma 1
possono essere affidati dai privati incarichi a
professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali
che siano in possesso di adeguati livelli di affidabilita'
e professionalita' e non abbiano commesso violazioni in
materia contributiva e previdenziale ostative al rilascio
del DURC.
4. In ogni caso, il direttore dei lavori non deve avere
in corso ne' avere avuto negli ultimi tre anni rapporti non
episodici, quali quelli di legale rappresentante, titolare,
socio, direttore tecnico, con le imprese invitate a
partecipare alla selezione per l'affidamento dei lavori di
riparazione o ricostruzione, anche in subappalto, ne'
rapporti di coniugio, di parentela, di affinita' ovvero
rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi e per gli
effetti dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76,
con il titolare o con chi riveste cariche societarie nella
stessa. A tale fine, il direttore dei lavori produce
apposita autocertificazione al committente, trasmettendone
altresi' copia agli uffici speciali per la ricostruzione.
La struttura commissariale puo' effettuare controlli, anche
a campione, in ordine alla veridicita' di quanto
dichiarato.
5. Il contributo massimo, a carico del Commissario
straordinario, per tutte le attivita' tecniche poste in
essere per la ricostruzione pubblica e privata, e'
stabilito nella misura, al netto dell'IVA e dei versamenti
previdenziali, del 10 per cento, incrementabile fino al
12,5 per cento per i lavori di importo inferiore ad euro
500.000. Per i lavori di importo superiore ad euro 2
milioni il contributo massimo e' pari al 7,5 per cento. Con
provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2,
sono individuati i criteri e le modalita' di erogazione del
contributo previsto dal primo e dal secondo periodo,
assicurando una graduazione del contributo che tenga conto
della tipologia della prestazione tecnica richiesta al
professionista e dell'importo dei lavori; con i medesimi
provvedimenti puo' essere riconosciuto un contributo
aggiuntivo, per le sole indagini o prestazioni
specialistiche, nella misura massima del 2 per cento, al
netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali.
6. Per le opere pubbliche, compresi i beni culturali di
competenza delle diocesi e del Ministero dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo, con provvedimenti
adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e' fissata una
soglia massima di assunzione degli incarichi, tenendo conto
dell'organizzazione dimostrata dai professionisti nella
qualificazione.
7. Per gli interventi di ricostruzione privata diversi da
quelli previsti dall'articolo 8, con i provvedimenti
adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono stabiliti
i criteri finalizzati ad evitare concentrazioni di
incarichi che non trovano giustificazione in ragioni di
organizzazione tecnico-professionale."