(( Art. 9-bis 
 
                       Indennita' di funzione 
 
  1. All'articolo 44 del decreto-legge n. 189 del 2016, dopo il comma
2 e' inserito il seguente: 
  «2-bis. In deroga alle disposizioni  di  cui  all'articolo  82  del
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267,  e
all'articolo 1, comma 136, della legge  7  aprile  2014,  n.  56,  al
sindaco e agli assessori dei comuni di cui all'articolo 1,  comma  1,
del presente decreto con popolazione inferiore a 5.000  abitanti,  in
cui sia stata individuata da un'ordinanza sindacale una "zona rossa",
e' data facolta' di applicare l'indennita' di funzione  prevista  dal
regolamento di cui al decreto  del  Ministro  dell'interno  4  aprile
2000, n. 119, per la classe di comuni con  popolazione  compresa  tra
10.001  e  30.000  abitanti,  come   rideterminata   in   base   alle
disposizioni di cui all'articolo 61, comma 10, del  decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133, per la durata di un anno dalla data  di  entrata
in vigore  della  presente  disposizione,  con  oneri  a  carico  del
bilancio comunale». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  44  del   citato
          decreto-legge n. 189 del 2016, come modificato dal presente
          articolo e dall'articolo 18-undecies: 
              "Art. 44. Disposizioni in  materia  di  contabilita'  e
          bilancio 
              1. Il pagamento delle rate in scadenza  negli  esercizi
          2016 e 2017 dei  mutui  concessi  dalla  Cassa  depositi  e
          prestiti S.p.a. ai Comuni di  cui  agli  allegati  1  e  2,
          nonche' alle Province in cui questi ricadono, trasferiti al
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  in  attuazione
          dell'articolo  5,  commi  1  e  3,  del  decreto-legge   30
          settembre 2003,  n.  269,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  24  novembre  2003,  n.   326,   non   ancora
          effettuato, rispettivamente, alla data di entrata in vigore
          del presente decreto per i Comuni di  cui  all'allegato  1,
          alla  data  di  entrata  in  vigore  del  decreto-legge  11
          novembre 2016, n. 205, per i Comuni di cui all'allegato 2 e
          alla data di entrata in vigore della legge  di  conversione
          del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, per  i  Comuni  di
          cui all'allegato 2-bis  e  alla  data  di  entrata  in,  e'
          differito, senza  applicazione  di  sanzioni  e  interessi,
          all'anno immediatamente successivo alla  data  di  scadenza
          del periodo di ammortamento, sulla base della  periodicita'
          di pagamento prevista nei  provvedimenti  e  nei  contratti
          regolanti i mutui stessi. Ai  relativi  oneri  pari  a  7,6
          milioni di euro per l'anno 2017 e a 3,8 milioni di euro per
          l'anno 2018 si provvede ai sensi dell'articolo 52. 
              2. I Comuni di cui agli allegati 1 e 2  non  concorrono
          alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica  per
          l'anno 2016 di cui ai commi da 709 a 713 e  da  716  a  734
          dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. 
              2-bis. In deroga alle disposizioni di cui  all'articolo
          82 del testo unico di cui al decreto legislativo 18  agosto
          2000, n. 267, e all'articolo 1, comma 136,  della  legge  7
          aprile 2014, n. 56, al sindaco e agli assessori dei  comuni
          di cui all'articolo 1, comma 1, del  presente  decreto  con
          popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in  cui  sia  stata
          individuata da un'ordinanza sindacale una "zona rossa",  e'
          data  facolta'  di  applicare  l'indennita'   di   funzione
          prevista dal regolamento di cui  al  decreto  del  Ministro
          dell'interno 4 aprile 2000, n. 119, per la classe di comuni
          con popolazione compresa tra 10.001 e 30.000 abitanti, come
          rideterminata in base alle disposizioni di cui all'articolo
          61, comma 10, del decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133, per la durata di un anno dalla data di  entrata  in
          vigore della presente disposizione, con oneri a carico  del
          bilancio comunale. 
              3. A decorrere, rispettivamente, alla data  di  entrata
          in  vigore  del  presente  decreto  per  i  Comuni  di  cui
          all'allegato  1,  alla  data  di  entrata  in  vigore   del
          decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, per i Comuni di cui
          all'allegato 2 e alla data di entrata in vigore della legge
          di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, per
          i Comuni di cui all'allegato 2-bis,  sono  sospesi  per  il
          periodo di dodici mesi tutti i termini,  anche  scaduti,  a
          carico  dei  medesimi  Comuni,  relativi   ad   adempimenti
          finanziari, contabili e certificativi  previsti  dal  testo
          unico delle leggi sull'ordinamento degli  enti  locali,  di
          cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.  267,  e  da
          altre specifiche disposizioni.  Con  decreto  del  Ministro
          dell'interno, di concerto con il Ministro  dell'economia  e
          delle finanze puo' essere disposta la proroga  del  periodo
          di sospensione. 
              4.  Il  versamento   della   quota   capitale   annuale
          corrispondente al piano  di  ammortamento  sulla  base  del
          quale e' effettuato il rimborso delle  anticipazioni  della
          liquidita' acquisita da ciascuna regione,  ai  sensi  degli
          articoli 2 e 3, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge
          8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 6 giugno 2013, n. 64, e  successivi  rifinanziamenti,
          non preordinata alla copertura finanziaria  delle  predette
          disposizioni   normative,   da   riassegnare    ai    sensi
          dell'articolo 12, comma  6,  del  citato  decreto-legge  ed
          iscritta nei  bilanci  pluriennali  delle  Regioni  colpite
          dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, e' sospeso  per
          gli anni 2017-2021. La somma delle quote  capitale  annuali
          sospese  e'  rimborsata  linearmente,  in   quote   annuali
          costanti, negli anni restanti di ogni piano di ammortamento
          originario, a decorrere dal 2022. 
              5. Le  relative  quote  di  stanziamento  annuali  sono
          reiscritte, sulla base del piano di ammortamento rimodulato
          a seguito di quanto previsto dal comma 4  nella  competenza
          dei relativi esercizi, con legge di bilancio regionale  nel
          pertinente programma di spesa. 
              6. Agli oneri derivanti dal comma 4 pari a 1,9  milioni
          di euro per l'anno 2017 e a 5,6 milioni di euro per  l'anno
          2018 e a 10,6 milioni di euro per ciascuno degli  anni  dal
          2019 al 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 52.".