IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO Vista la legge 11 agosto 2014, n. 125 recante, la «Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo»; Visto l'art. 8, comma 1, della legge n. 125 del 2014, secondo cui il Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del Comitato congiunto, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale autorizza la societa' Cassa depositi e prestiti S.p.a. a concedere, anche in consorzio con enti o banche estere, a Stati, banche centrali o enti pubblici di Stati di cui all'art. 2, comma 1, nonche' a organizzazioni finanziarie internazionali, crediti concessionali a valere sul fondo rotativo fuori bilancio costituito presso di essa ai sensi dell'art. 26 della legge 24 maggio 1977, n. 227; Visto l'art. 15 della legge n. 125 del 2014 che ha istituito il Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (CICS); Visto l'art. 22, comma 1, della legge n. 125 del 2014, secondo cui, nell'ambito delle finalita' della predetta legge, la Cassa depositi e prestiti S.p.a. e' autorizzata ad assolvere ai compiti di istituzione finanziaria per la cooperazione internazionale allo sviluppo; Visto l'art. 22, comma 4, della legge n. 125 del 2014, secondo cui la societa' Cassa depositi e prestiti S.p.a. puo' destinare, nel limite annuo stabilito con apposita convenzione stipulata tra la medesima Cassa e il Ministero dell'economia e delle finanze, risorse proprie ad iniziative rispondenti alle finalita' della presente legge, anche in regime di cofinanziamento con soggetti privati, pubblici o internazionali, previo parere favorevole del Comitato congiunto per la cooperazione allo sviluppo; Visto l'art. 27, comma 3, della legge n. 125 del 2014, secondo cui una quota del fondo rotativo di cui all'art. 8 della medesima legge n. 125 del 2014 puo' essere destinata a: a) concedere ad imprese italiane di crediti agevolati per assicurare il finanziamento della quota di capitale di rischio, anche in forma anticipata, per la costituzione di imprese miste in Paesi partner, individuati con delibera del CICS, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese; b) concedere crediti agevolati ad investitori pubblici o privati o ad organizzazioni internazionali, affinche' finanzino imprese miste da realizzarsi in Paesi partner o eroghino altre forme di agevolazione identificate dal CICS che promuovano lo sviluppo dei Paesi partner; c) costituire un fondo di garanzia per prestiti a favore di imprese miste nei Paesi di cui all'art. 27, comma 3, lettera a) della legge n. 125 del 2014, concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., da banche dell'Unione europea, da banche di Paesi non appartenenti all'Unione europea se soggette alla vigilanza prudenziale dell'autorita' competente del Paese in cui si effettua l'intervento o da fondi direttamente o indirettamente partecipati o promossi dai predetti soggetti; Visto l'art. 27, comma 4, della legge n. 125 del 2014, secondo cui il CICS stabilisce: a) la quota del fondo rotativo di cui all'art. 8, comma 1 della legge n. 125 del 2014 che puo' annualmente essere impiegata per le finalita' di cui all'art. 27, comma 3 della legge n. 125 del 2014; b) i criteri per la selezione delle iniziative di cui all'art. 27, comma 3 della legge n. 125 del 2014, che devono tenere conto, oltre che delle finalita' e delle priorita' geografiche o settoriali della cooperazione italiana, anche delle garanzie offerte dai Paesi partner a tutela degli investimenti stranieri. Tali criteri mirano a privilegiare la creazione di occupazione, nel rispetto delle convenzioni internazionali sul lavoro, e di valore aggiunto locale per lo sviluppo sostenibile; c) le condizioni in base alle quali possono essere concessi i crediti; Visto l'art. 27, comma 5, della legge n. 125 del 2014, secondo cui all'istituto gestore di cui all'art. 8 sono affidate, con convenzione stipulata dal Ministero dell'economia e delle finanze, l'erogazione e la gestione dei crediti di cui al presente articolo, ciascuno dei quali e' valutato dall'Agenzia congiuntamente all'istituto gestore, e che le iniziative di cui al comma 3 del presente articolo sono soggette alle medesime procedure di cui all'art. 8; Vista la convenzione stipulata il 23 dicembre 2015 tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Cassa depositi e prestiti S.p.a., per la gestione del fondo rotativo fuori bilancio costituito ai sensi dell'art. 26, della legge 24 maggio 1977, n. 227, per la concessione dei crediti di cui agli articoli 8 e 27 della legge n. 125 del 2014; Visto il decreto 28 settembre 2016 del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che determina i criteri e le modalita' per l'effettuazione delle operazioni di cui all'art. 5, comma 7, lettera a), terzo periodo del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326; Vista la convenzione stipulata il 23 dicembre 2016 tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Cassa depositi e prestiti S.p.a., ai sensi dell'art. 22, comma 4 della legge n. 125 del 2014; Considerato che il saldo del sottoconto per i crediti agevolati ai sensi dell'art. 27 della legge n. 125 del 2014, al 31 dicembre 2016, e' pari a € 107.133.569,91; Sulla proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale; Delibera: Art. 1 Ambito di applicazione 1. In applicazione dell'art. 27, comma 4, della legge n. 125 del 2014, la presente delibera stabilisce la quota del fondo rotativo fuori bilancio di cui all'art. 27, comma 3 che puo' essere impiegata annualmente, i criteri per la selezione delle iniziative e le condizioni in base alle quali possono essere concessi i crediti. 2. Conformemente all'art. 27, comma 3, della legge n. 125 del 2014, l'utilizzo della quota del fondo rotativo e' destinata alle seguenti operazioni: a) la concessione ad imprese italiane di crediti agevolati per assicurare il finanziamento della quota di capitale di rischio, anche in forma anticipata, per la costituzione di imprese miste in Paesi partner, individuati con delibera del CICS, (di seguito «crediti agevolati») con particolare riferimento alle piccole e medie imprese; b) la concessione di crediti agevolati ad investitori pubblici o privati o ad organizzazioni internazionali (di seguito «beneficiari»), affinche' finanzino imprese miste da realizzarsi in Paesi partner o eroghino altre forme di agevolazione identificate dal CICS, che promuovano lo sviluppo dei Paesi partner (di seguito, «iniziative»); c) la costituzione di un fondo di garanzia per prestiti a favore di imprese miste nei Paesi partner, concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., da banche dell'Unione europea, da banche di Paesi non appartenenti all'Unione europea se soggette alla vigilanza prudenziale dell'autorita' competente del Paese in cui si effettua l'intervento o da fondi direttamente o indirettamente partecipati o promossi dai predetti soggetti (di seguito «fondo di garanzia»). 3. Nell'ambito della presente delibera, per impresa mista, si intende un'impresa costituita o da costituirsi in un Paese partner, come successivamente definito, al cui capitale di rischio partecipi almeno un'impresa italiana per una percentuale non inferiore al 20%.