IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
                  PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 
 
   Vista la legge 11 agosto 2014,  n.  125  recante,  la  «Disciplina
generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo»; 
  Visto l'art. 8, comma 1, della legge n. 125 del 2014,  secondo  cui
il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  previa  delibera  del
Comitato congiunto, su proposta del Ministro degli  affari  esteri  e
della  cooperazione  internazionale  autorizza  la   societa'   Cassa
depositi e prestiti S.p.a. a concedere, anche in consorzio con enti o
banche estere, a Stati, banche centrali o enti pubblici di  Stati  di
cui  all'art.  2,  comma  1,  nonche'  a  organizzazioni  finanziarie
internazionali, crediti concessionali a  valere  sul  fondo  rotativo
fuori bilancio costituito presso di essa ai sensi dell'art. 26  della
legge 24 maggio 1977, n. 227; 
  Visto l'art. 15 della legge n. 125 del 2014  che  ha  istituito  il
Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (CICS); 
  Visto l'art. 22, comma 1, della legge n. 125 del 2014, secondo cui,
nell'ambito delle finalita' della predetta legge, la Cassa depositi e
prestiti S.p.a. e' autorizzata ad assolvere ai compiti di istituzione
finanziaria per la cooperazione internazionale allo sviluppo; 
  Visto l'art. 22, comma 4, della legge n. 125 del 2014, secondo  cui
la societa' Cassa depositi e  prestiti  S.p.a.  puo'  destinare,  nel
limite annuo stabilito con  apposita  convenzione  stipulata  tra  la
medesima Cassa e il Ministero dell'economia e delle finanze,  risorse
proprie ad  iniziative  rispondenti  alle  finalita'  della  presente
legge, anche in  regime  di  cofinanziamento  con  soggetti  privati,
pubblici o internazionali,  previo  parere  favorevole  del  Comitato
congiunto per la cooperazione allo sviluppo; 
  Visto l'art. 27, comma 3, della legge n. 125 del 2014, secondo  cui
una quota del fondo rotativo di cui all'art. 8 della  medesima  legge
n. 125 del 2014 puo' essere destinata a: 
  a)  concedere  ad  imprese  italiane  di  crediti   agevolati   per
assicurare il finanziamento della quota di capitale di rischio, anche
in forma anticipata, per la costituzione di imprese  miste  in  Paesi
partner,  individuati  con  delibera  del   CICS,   con   particolare
riferimento alle piccole e medie imprese; 
  b) concedere crediti agevolati ad investitori pubblici o privati  o
ad organizzazioni internazionali, affinche' finanzino  imprese  miste
da  realizzarsi  in  Paesi  partner  o  eroghino   altre   forme   di
agevolazione identificate dal CICS che  promuovano  lo  sviluppo  dei
Paesi partner; 
  c) costituire un fondo di garanzia per prestiti a favore di imprese
miste nei Paesi di cui all'art. 27, comma 3, lettera a)  della  legge
n. 125 del 2014, concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a.,  da
banche dell'Unione europea,  da  banche  di  Paesi  non  appartenenti
all'Unione   europea   se   soggette   alla   vigilanza   prudenziale
dell'autorita' competente del Paese in cui si effettua l'intervento o
da fondi direttamente o indirettamente  partecipati  o  promossi  dai
predetti soggetti; 
  Visto l'art. 27, comma 4, della legge n. 125 del 2014, secondo  cui
il CICS stabilisce: 
  a) la quota del fondo rotativo di cui all'art.  8,  comma  1  della
legge n. 125 del 2014 che puo' annualmente essere  impiegata  per  le
finalita' di cui all'art. 27, comma 3 della legge n. 125 del 2014; 
  b) i criteri per la selezione delle iniziative di cui all'art.  27,
comma 3 della legge n. 125 del 2014, che devono tenere  conto,  oltre
che delle finalita' e delle priorita' geografiche o settoriali  della
cooperazione italiana, anche delle garanzie offerte dai Paesi partner
a  tutela  degli  investimenti  stranieri.  Tali  criteri  mirano   a
privilegiare  la  creazione  di  occupazione,  nel   rispetto   delle
convenzioni internazionali sul lavoro, e di  valore  aggiunto  locale
per lo sviluppo sostenibile; 
  c) le condizioni in base  alle  quali  possono  essere  concessi  i
crediti; 
  Visto l'art. 27, comma 5, della legge n. 125 del 2014, secondo  cui
all'istituto gestore di cui all'art. 8 sono affidate, con convenzione
stipulata dal Ministero dell'economia e delle finanze, l'erogazione e
la gestione dei crediti di cui al  presente  articolo,  ciascuno  dei
quali e' valutato dall'Agenzia congiuntamente all'istituto gestore, e
che le iniziative di cui  al  comma  3  del  presente  articolo  sono
soggette alle medesime procedure di cui all'art. 8; 
  Vista la convenzione stipulata il 23 dicembre 2015 tra il Ministero
dell'economia e delle finanze e la Cassa depositi e prestiti  S.p.a.,
per la gestione del fondo rotativo fuori bilancio costituito ai sensi
dell'art. 26, della legge 24 maggio 1977, n. 227, per la  concessione
dei crediti di cui agli articoli 8 e 27 della legge n. 125 del 2014; 
  Visto il decreto 28 settembre 2016  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze di concerto con il Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, che determina i criteri e  le  modalita'
per l'effettuazione delle operazioni di  cui  all'art.  5,  comma  7,
lettera a), terzo periodo del decreto-legge  30  settembre  2003,  n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,  n.
326; 
  Vista la convenzione stipulata il 23 dicembre 2016 tra il Ministero
dell'economia e delle finanze e la Cassa depositi e prestiti  S.p.a.,
ai sensi dell'art. 22, comma 4 della legge n. 125 del 2014; 
  Considerato che il saldo del sottoconto per i crediti agevolati  ai
sensi dell'art. 27 della legge n. 125 del 2014, al 31 dicembre  2016,
e' pari a € 107.133.569,91; 
  Sulla  proposta  del  Ministro  degli   affari   esteri   e   della
cooperazione internazionale; 
 
                              Delibera: 
 
                               Art. 1 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. In applicazione dell'art. 27, comma 4, della legge  n.  125  del
2014, la presente delibera stabilisce la  quota  del  fondo  rotativo
fuori bilancio di cui all'art. 27, comma 3 che puo' essere  impiegata
annualmente, i  criteri  per  la  selezione  delle  iniziative  e  le
condizioni in base alle quali possono essere concessi i crediti. 
  2. Conformemente all'art. 27, comma 3, della legge n. 125 del 2014,
l'utilizzo della quota del fondo rotativo e' destinata alle  seguenti
operazioni: 
  a) la concessione ad imprese  italiane  di  crediti  agevolati  per
assicurare il finanziamento della quota di capitale di rischio, anche
in forma anticipata, per la costituzione di imprese  miste  in  Paesi
partner, individuati con delibera  del  CICS,  (di  seguito  «crediti
agevolati») con particolare riferimento alle piccole e medie imprese; 
  b) la concessione di crediti agevolati ad  investitori  pubblici  o
privati   o   ad   organizzazioni    internazionali    (di    seguito
«beneficiari»), affinche' finanzino imprese miste da  realizzarsi  in
Paesi partner o eroghino altre forme di agevolazione identificate dal
CICS, che promuovano lo  sviluppo  dei  Paesi  partner  (di  seguito,
«iniziative»); 
  c) la costituzione di un fondo di garanzia per prestiti a favore di
imprese miste nei Paesi partner,  concessi  dalla  Cassa  depositi  e
prestiti S.p.a., da banche dell'Unione europea, da  banche  di  Paesi
non  appartenenti  all'Unione  europea  se  soggette  alla  vigilanza
prudenziale dell'autorita' competente del Paese in  cui  si  effettua
l'intervento o da fondi direttamente o indirettamente  partecipati  o
promossi dai predetti soggetti (di seguito «fondo di garanzia»). 
  3. Nell'ambito della  presente  delibera,  per  impresa  mista,  si
intende un'impresa costituita o da costituirsi in un  Paese  partner,
come successivamente definito, al cui capitale di  rischio  partecipi
almeno un'impresa italiana per una percentuale non inferiore al 20%.