Art. 2 
 
          Quota del fondo rotativo impiegabile annualmente 
 
  1.  La  quota  del  fondo  rotativo  che  puo'  essere  annualmente
impiegata per le finalita' di cui all'art. 27, comma 3,  della  legge
n. 125 del 2014, e' pari alle disponibilita' esistenti sul sottoconto
per i crediti agevolati ai sensi dell'art. 27 della legge n. 125  del
2014, come pro tempore variate in conseguenza degli utilizzi e  degli
incassi imputati al medesimo sottoconto per effetto della gestione.