Art. 2 Quota del fondo rotativo impiegabile annualmente 1. La quota del fondo rotativo che puo' essere annualmente impiegata per le finalita' di cui all'art. 27, comma 3, della legge n. 125 del 2014, e' pari alle disponibilita' esistenti sul sottoconto per i crediti agevolati ai sensi dell'art. 27 della legge n. 125 del 2014, come pro tempore variate in conseguenza degli utilizzi e degli incassi imputati al medesimo sottoconto per effetto della gestione.