Art. 3 
 
            Criteri di selezione geografici e settoriali 
 
  1. I crediti agevolati e  il  fondo  di  garanzia  sono  diretti  a
mobilitare risorse  finanziarie  aggiuntive  attraverso  partenariati
pubblico-privati che promuovano uno sviluppo sostenibile ed inclusivo
nei Paesi partner, privilegiando la  creazione  di  occupazione,  nel
rispetto delle convenzioni internazionali sul  lavoro,  e  di  valore
aggiunto locale in sinergia con le  altre  attivita'  realizzate  nel
quadro della predetta legge anche attraverso  la  valorizzazione  del
contributo che operatori  economici  italiani  possono  offrire  allo
sviluppo. 
  2. I crediti agevolati  e  il  fondo  di  garanzia  possono  essere
concessi esclusivamente qualora le  imprese  miste  o  le  iniziative
siano localizzate nei Paesi  partner  che  figurano  nell'elenco  dei
beneficiari  di  APS  stabilito  dall'OCSE/DAC  (di  seguito   «Paesi
partner»). 
  3. L'impresa mista o le iniziative devono operare in prevalenza  in
uno dei seguenti ambiti: 
  a) industria,  agricoltura,  allevamento,  pesca  ed  attivita'  di
trasformazione dei loro prodotti; 
  b) artigianato; 
  c) edilizia popolare; 
  d)  servizi  locali  di  pubblico  interesse  ed  eventuali   opere
infrastrutturali  nei  settori  dell'energia,  delle   comunicazioni,
dell'acqua, dei trasporti e dei rifiuti; 
  e) microfinanza, servizi per la microimprenditoria, finanza sociale
e d'impatto, commercio locale, commercio equo e solidale, turismo con
particolare riguardo a quello sostenibile; 
  f) tutela e valorizzazione dei beni culturali ed ambientali; 
  g) fornitura di servizi medici di pubblica utilita' e produzione di
medicinali; 
  h) formazione professionale ed educazione.