Art. 3 Criteri di selezione geografici e settoriali 1. I crediti agevolati e il fondo di garanzia sono diretti a mobilitare risorse finanziarie aggiuntive attraverso partenariati pubblico-privati che promuovano uno sviluppo sostenibile ed inclusivo nei Paesi partner, privilegiando la creazione di occupazione, nel rispetto delle convenzioni internazionali sul lavoro, e di valore aggiunto locale in sinergia con le altre attivita' realizzate nel quadro della predetta legge anche attraverso la valorizzazione del contributo che operatori economici italiani possono offrire allo sviluppo. 2. I crediti agevolati e il fondo di garanzia possono essere concessi esclusivamente qualora le imprese miste o le iniziative siano localizzate nei Paesi partner che figurano nell'elenco dei beneficiari di APS stabilito dall'OCSE/DAC (di seguito «Paesi partner»). 3. L'impresa mista o le iniziative devono operare in prevalenza in uno dei seguenti ambiti: a) industria, agricoltura, allevamento, pesca ed attivita' di trasformazione dei loro prodotti; b) artigianato; c) edilizia popolare; d) servizi locali di pubblico interesse ed eventuali opere infrastrutturali nei settori dell'energia, delle comunicazioni, dell'acqua, dei trasporti e dei rifiuti; e) microfinanza, servizi per la microimprenditoria, finanza sociale e d'impatto, commercio locale, commercio equo e solidale, turismo con particolare riguardo a quello sostenibile; f) tutela e valorizzazione dei beni culturali ed ambientali; g) fornitura di servizi medici di pubblica utilita' e produzione di medicinali; h) formazione professionale ed educazione.