IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il Programma operativo nazionale «Imprese e competitivita'» FESR 2014-2020, adottato con decisione C(2015) 4444 della Commissione, del 23 giugno 2015 e modificato con decisione della Commissione europea C(2015) 8450 final, del 24 novembre 2015; Vista, in particolare, l'Azione 3.6.1 del suddetto Programma operativo, nel cui ambito e' prevista la possibilita' di istituire, mediante l'utilizzo di risorse del Programma, una riserva speciale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, al fine di rafforzare, nelle regioni del Mezzogiorno, gli ordinari interventi del Fondo di garanzia, allo scopo ultimo di sostenere l'accesso al credito e lo sviluppo delle piccole e medie imprese nel territorio di interesse, anche attraverso il rilascio di garanzie su portafogli di finanziamenti; Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio europeo, del 17 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 347 del 20 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo (FSE), sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca; Visto il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 347 del 20 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione», che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006; Vista l'informativa del 20 maggio 2016, con la quale sono stati portati a conoscenza del Comitato di sorveglianza del Programma gli esiti della «valutazione ex ante» prevista dall'art. 37, comma 2, del citato regolamento (UE) n. 1303/2013 per l'implementazione degli strumenti finanziari; Visti i criteri di selezione delle operazioni del Programma operativo nazionale «Imprese e competitivita'» 2014-2020 FESR, approvati dal Comitato di sorveglianza, con procedura scritta, il 16 dicembre 2015; Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662 e, in particolare, l'art. 2, comma 100, lettera a), che ha istituito il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese; Vista la legge 7 agosto 1997, n. 266 e, in particolare, l'art. 15, relativo alla disciplina del predetto Fondo di garanzia, il quale, al comma 3, prevede che i criteri e le modalita' per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo sono regolati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro; Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 31 maggio 1999, n. 248, con cui e' stato adottato il «Regolamento recante criteri e modalita' per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese» e successive modificazioni e integrazioni; Visto l'art. 39, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni e integrazioni, che prevede che la garanzia del Fondo puo' essere concessa, a titolo oneroso, anche su portafogli di finanziamenti erogati alle imprese da banche e intermediari finanziari; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 24 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 6 luglio 2013, n. 157, recante «Modalita' di concessione della garanzia del Fondo su portafogli di finanziamenti erogati a piccole e medie imprese»; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 novembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 6 dicembre 2012, n. 285, recante «Approvazione delle condizioni di ammissibilita' e delle disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662» e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 27 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'8 marzo 2014, n. 56, che ha introdotto, in applicazione dell'art. 1 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, modifiche alle «condizioni di ammissibilita' e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia» e, in particolare, ai «Criteri di valutazione economico-finanziaria delle imprese per l'ammissione delle operazioni» riportati in allegato al medesimo decreto; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 aprile 2014, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'8 maggio 2014, n. 105, con il quale sono state approvate le «condizioni di ammissibilita' e disposizioni di carattere generale per la concessione della garanzia del Fondo su portafogli di finanziamenti erogati a piccole e medie imprese»; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 21 ottobre 2015, n. 245, recante «Modalita' operative per lo svolgimento delle verifiche e dei controlli effettuati dal Gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese sulle operazioni ammesse al Fondo»; Vista la comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 155 del 20 giugno 2008; Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato; Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013; Visto il regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione, del 3 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 138 del 13 maggio 2014; Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione, del 28 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 223 del 29 luglio 2014, recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalita' dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Ritenuto opportuno, nella fase di prima applicazione della istituenda Riserva speciale del Fondo di garanzia, sostenere l'accesso al credito delle piccole e medie imprese delle regioni del Mezzogiorno mediante interventi di concessione di garanzie su portafogli di finanziamenti; Decreta: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni: a) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico; b) «Programma operativo»: il Programma operativo nazionale «Imprese e competitivita'» FESR 2014-2020, adottato con decisione C(2015) 4444 della Commissione, del 23 giugno 2015 e modificato con decisione della Commissione europea C(2015) 8450 final, del 24 novembre 2015; c) «Autorita' di gestione»: la Divisione IV della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero, cui e' assegnato, ai sensi del regolamento (UE) n. 1303/2013, il ruolo di Autorita' di gestione del Programma operativo; d) «Regioni del Mezzogiorno»: le regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia; e) «Regioni meno sviluppate»: le regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia; f) «Regioni in transizione»: le regioni Abruzzo, Molise e Sardegna; g) «regolamento de minimis»: il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013; h) «regolamento di esenzione»: il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato; i) «regolamento (UE) n. 1303/2013»: il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio europeo, del 17 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 347 del 20 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo (FSE), sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca; l) «TUB»: il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni; m) «banche»: le banche iscritte all'albo di cui all'art. 13 del TUB; n) «intermediari»: gli intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'art. 106 del TUB; o) «confidi»: i consorzi di garanzia collettiva dei fidi di cui all'art. 13, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive integrazioni e modificazioni, iscritti all'albo di cui all'art. 106 del TUB; p) «Fondo»: il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni e integrazioni; q) «Gestore del Fondo»: il soggetto, selezionato mediante gara pubblica, cui e' affidata la gestione del Fondo; r) «d.m. 24 aprile 2013»: il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 24 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 6 luglio 2013, n. 157 recante «Modalita' di concessione della garanzia del Fondo su portafogli di finanziamenti erogati a piccole e medie imprese», e successive modificazioni e integrazioni; s) «modalita' operative»: le condizioni di ammissibilita' e le disposizioni di carattere generale per la concessione della garanzia su portafogli di finanziamenti erogati a piccole e medie imprese approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, 24 aprile 2014, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'8 maggio 2014, n. 105 e successive modificazioni e integrazioni; t) «Riserva PON IC»: sezione speciale del Fondo, istituita con il presente decreto in attuazione di quanto previsto dall'Azione 3.6.1. del Programma operativo; u) «garanzia»: la garanzia rilasciata dalla Riserva PON IC, anche in cofinanziamento con il Fondo, indipendentemente dalla forma tecnica con la quale essa e' rilasciata (garanzia diretta o controgaranzia); v) «disposizioni operative»: le disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo, approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, vigenti alla data di presentazione della domanda di garanzia e consultabili nei siti www.mise.gov.it e www.fondidigaranzia.it; z) «capitale circolante»: la differenza tra le attivita' correnti e le passivita' correnti di un'impresa; aa) «PMI»: le micro, piccole e medie imprese, cosi' come definite nell'allegato I al regolamento di esenzione, iscritte al registro delle imprese; bb) «professionisti»: i professionisti iscritti agli ordini professionali e quelli aderenti alle associazioni professionali iscritte nell'elenco tenuto dal Ministero ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 e in possesso dell'attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge n. 4 del 2013; cc) «soggetti beneficiari»: le PMI e i professionisti aventi almeno una sede produttiva ubicata nelle Regioni del Mezzogiorno, ad esclusione dei soggetti operanti nel settore finanziario e assicurativo e nei settori dell'agricoltura e della pesca, fermo restando quanto previsto dall'art. 8 del regolamento 31 maggio 1999, n. 248 in materia di confidi operanti nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca e nei limiti di quanto consentito dal Programma operativo; dd) «soggetti finanziatori»: le banche, gli intermediari e gli altri soggetti finanziatori come definiti dalle disposizioni operative; ee) «soggetti richiedenti»: i soggetti che possono richiedere la garanzia del Fondo su singole operazioni finanziarie cosi' come definiti dalle disposizioni operative, ovvero, nel caso di garanzie su portafogli di finanziamenti, i soggetti richiedenti definiti dal d.m. 24 aprile 2013 e dalle modalita' operative; ff) «portafoglio di finanziamenti»: un insieme di finanziamenti, riferiti ai soggetti beneficiari, aventi caratteristiche comuni, quali la forma tecnica utilizzata, la finalita' a fronte della quale il finanziamento e' concesso, la durata dell'operazione, le garanzie accessorie richieste, ecc.; gg) «tranched cover»: l'operazione di cartolarizzazione sintetica nella quale la componente di rischio che sopporta le prime perdite del portafoglio di finanziamenti e' isolata attraverso forme di protezione del credito di tipo personale o attraverso cash collateral; hh) «tranche junior»: nelle tranched cover, la quota del portafoglio di finanziamenti che sopporta le prime perdite registrate dal medesimo portafoglio.