Art. 5 
 
 
            Caratteristiche delle operazioni finanziarie 
 
  1. Ferme  restando  le  ulteriori  caratteristiche  previste  dalle
disposizioni operative nonche', per le garanzie su  portafogli  dalle
modalita' operative, le operazioni  finanziarie  per  le  quali  puo'
essere concessa la  garanzia  della  Riserva  PON  IC  devono  essere
dirette al finanziamento: 
    a) delle iniziali fasi dell'attivita' dei soggetti beneficiari; 
    b)  del  capitale  connesso  all'espansione  dell'attivita'   dei
soggetti beneficiari; 
    c) del  capitale  necessario  al  rafforzamento  delle  attivita'
generali del soggetto beneficiario. Rientrano in tale  categoria  sia
il rafforzamento della capacita' produttiva del soggetto beneficiario
sia le attivita' dirette  a  stabilizzare,  ovvero  a  difendere,  la
posizione di mercato del soggetto beneficiario; 
    d) di nuovi progetti aziendali, quali, a titolo  esemplificativo,
la realizzazione di nuove strutture o di campagne di marketing; 
    e) di attivita' di penetrazione in nuovi mercati, nel rispetto di
quanto consentito dal regolamento de minimis  e  dal  regolamento  di
esenzione; 
    f) di attivita' dirette alla realizzazione di  nuovi  prodotti  o
servizi o all'ottenimento di nuovi brevetti. 
  2. Ai fini del rilascio della garanzia  della  Riserva  PON  IC,  i
progetti  di  cui  al  comma  1  a  fronte  del  quale  e'   concessa
l'operazione finanziaria devono essere riferiti a una o  piu'  unita'
produttive ubicate nelle Regioni del Mezzogiorno. 
  3. Nell'ambito dei progetti di cui al comma 1 sono  ammissibili  le
spese relative all'acquisizione di attivi materiali e  immateriali  e
il finanziamento del capitale circolante. Nel caso  di  investimenti,
le spese relative all'acquisto di terreni non possono eccedere il  10
per cento dell'ammontare dell'operazione finanziaria. 
  4. Il soggetto richiedente acquisisce dal soggetto  beneficiario  e
trasmette al Gestore del Fondo, nell'ambito del modulo  di  richiesta
di garanzia, una  descrizione  del  progetto  aziendale,  tra  quelli
previsti al comma 1, a fronte del quale l'operazione  finanziaria  e'
richiesta. 
  5. L'agevolazione sottesa al rilascio della garanzia della  Riserva
PON IC e' concessa ai soggetti beneficiari ai sensi  del  regolamento
de minimis ovvero del regolamento di esenzione. 
  6. Il  Ministero,  attraverso  il  Gestore  del  Fondo,  adotta  le
opportune  misure  per   informare   i   soggetti   beneficiari   che
l'intervento di facilitazione dell'accesso al credito  e'  realizzato
con il concorso del Programma operativo.