Art. 5 Caratteristiche delle operazioni finanziarie 1. Ferme restando le ulteriori caratteristiche previste dalle disposizioni operative nonche', per le garanzie su portafogli dalle modalita' operative, le operazioni finanziarie per le quali puo' essere concessa la garanzia della Riserva PON IC devono essere dirette al finanziamento: a) delle iniziali fasi dell'attivita' dei soggetti beneficiari; b) del capitale connesso all'espansione dell'attivita' dei soggetti beneficiari; c) del capitale necessario al rafforzamento delle attivita' generali del soggetto beneficiario. Rientrano in tale categoria sia il rafforzamento della capacita' produttiva del soggetto beneficiario sia le attivita' dirette a stabilizzare, ovvero a difendere, la posizione di mercato del soggetto beneficiario; d) di nuovi progetti aziendali, quali, a titolo esemplificativo, la realizzazione di nuove strutture o di campagne di marketing; e) di attivita' di penetrazione in nuovi mercati, nel rispetto di quanto consentito dal regolamento de minimis e dal regolamento di esenzione; f) di attivita' dirette alla realizzazione di nuovi prodotti o servizi o all'ottenimento di nuovi brevetti. 2. Ai fini del rilascio della garanzia della Riserva PON IC, i progetti di cui al comma 1 a fronte del quale e' concessa l'operazione finanziaria devono essere riferiti a una o piu' unita' produttive ubicate nelle Regioni del Mezzogiorno. 3. Nell'ambito dei progetti di cui al comma 1 sono ammissibili le spese relative all'acquisizione di attivi materiali e immateriali e il finanziamento del capitale circolante. Nel caso di investimenti, le spese relative all'acquisto di terreni non possono eccedere il 10 per cento dell'ammontare dell'operazione finanziaria. 4. Il soggetto richiedente acquisisce dal soggetto beneficiario e trasmette al Gestore del Fondo, nell'ambito del modulo di richiesta di garanzia, una descrizione del progetto aziendale, tra quelli previsti al comma 1, a fronte del quale l'operazione finanziaria e' richiesta. 5. L'agevolazione sottesa al rilascio della garanzia della Riserva PON IC e' concessa ai soggetti beneficiari ai sensi del regolamento de minimis ovvero del regolamento di esenzione. 6. Il Ministero, attraverso il Gestore del Fondo, adotta le opportune misure per informare i soggetti beneficiari che l'intervento di facilitazione dell'accesso al credito e' realizzato con il concorso del Programma operativo.