Art. 2 
 
 
     Linee generali per la promozione della sicurezza integrata 
 
  1. Ferme restando le competenze esclusive dello Stato in materia di
ordine pubblico  e  sicurezza,  le  linee  generali  delle  politiche
pubbliche per la promozione della sicurezza integrata sono  adottate,
su proposta del Ministro dell'interno, con accordo sancito in sede di
Conferenza Unificata e sono rivolte, prioritariamente, a  coordinare,
per lo svolgimento di  attivita'  di  interesse  comune,  l'esercizio
delle competenze dei  soggetti  istituzionali  coinvolti,  anche  con
riferimento alla collaborazione tra le forze di polizia e la  polizia
locale, (( nei seguenti settori d'intervento: )) 
    ((  a)  scambio  informativo,  per  gli  aspetti   di   interesse
nell'ambito  delle  rispettive  attribuzioni  istituzionali,  tra  la
polizia locale e le forze di polizia presenti sul territorio; 
    b) interconnessione, a livello territoriale, delle sale operative
della polizia locale con le sale operative delle forze di  polizia  e
regolamentazione dell'utilizzo in  comune  di  sistemi  di  sicurezza
tecnologica finalizzati al controllo delle  aree  e  delle  attivita'
soggette a rischio; 
    c) aggiornamento professionale integrato per gli operatori  della
polizia locale e delle forze di polizia. 
  1-bis. Le linee generali di cui al  comma  1  tengono  conto  della
necessita' di migliorare la qualita' della vita e del territorio e di
favorire l'inclusione sociale e la  riqualificazione  socio-culturale
delle aree interessate. ))