Art. 3 
 
 
Strumenti di competenza dello Stato, delle Regioni e  delle  Province
                    autonome di Trento e Bolzano 
 
  1. In attuazione delle linee generali di cui all'art. 2, lo Stato e
le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano possono concludere
specifici accordi per la promozione della sicurezza integrata,  anche
diretti a disciplinare gli interventi a sostegno della  formazione  e
dell'aggiornamento professionale del personale della polizia locale. 
  2. Le Regioni e le Province autonome di  Trento  e  Bolzano,  anche
sulla base degli accordi  di  cui  al  comma  1,  possono  sostenere,
nell'ambito  delle  proprie  competenze  e  funzioni,  iniziative   e
progetti volti ad attuare interventi di  promozione  della  sicurezza
integrata nel territorio di riferimento, ivi  inclusa  l'adozione  di
misure di sostegno  finanziario  a  favore  dei  comuni  maggiormente
interessati da fenomeni di criminalita' diffusa. 
  (( 3. Lo Stato, nelle attivita' di programmazione e predisposizione
degli  interventi  di  rimodulazione   dei   presidi   di   sicurezza
territoriale, anche finalizzati al loro rafforzamento nelle  zone  di
disagio e di maggiore criticita', tiene conto  di  quanto  emerso  in
sede di applicazione degli accordi di cui al comma 1. )) 
  4. Lo Stato e le Regioni e Province autonome di  Trento  e  Bolzano
individuano, anche in  sede  di  Conferenza  Unificata,  strumenti  e
modalita' di monitoraggio dell'attuazione degli  accordi  di  cui  al
comma 1.