IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' 
                       CULTURALI E DEL TURISMO 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28,  e  successive
modificazioni,  recante  «Riforma  della  disciplina  in  materia  di
attivita' cinematografiche»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  23
maggio  2007,  recante  «Disciplina  delle  modalita'  con   cui   e'
effettuata la  dichiarazione  sostitutiva  dell'atto  di  notorieta',
concernente determinati  aiuti  di  Stato,  dichiarati  incompatibili
dalla Commissione europea, di cui all'art. 1, comma 1223, della legge
27 dicembre 2006, n. 296»; 
  Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale  e  pluriennale  dello  Stato»,  e
successive modificazioni; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234,  e,  in  particolare,  gli
articoli 46 e 52; 
  Visto il decreto del Ministro per i beni e le  attivita'  culturali
12 aprile 2007, recante «Modalita'  tecniche  per  il  sostegno  alla
produzione ed alla distribuzione cinematografica»; 
  Visto il decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali 7
maggio 2009, recante «Disposizioni applicative dei crediti  d'imposta
concessi alle imprese di produzione cinematografica in relazione alla
realizzazione di opere cinematografiche, di cui alla legge n. 244 del
2007»; 
  Visto il decreto-legge  25  marzo  2010,  n.  40,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  22  maggio   2010,   n.   73,   recante
«Disposizioni urgenti tributarie e  finanziarie  di  potenziamento  e
razionalizzazione della riscossione tributaria anche  in  adeguamento
alla normativa comunitaria», ed in particolare l'art. 1, comma 6,  in
materia di procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei
crediti d'imposta; 
  Vista la decisione di autorizzazione n. N595/2008 del  18  dicembre
2008  della  Commissione  europea,  a  seguito  della  notifica   del
Ministero per i beni e le attivita' culturali del 25  novembre  2008,
effettuata  ai  sensi  dell'art.  88,  paragrafo  3,   del   Trattato
istitutivo  della  Comunita'  europea,   secondo   quanto   stabilito
dall'art. 1, commi 334 e 343, della citata legge n. 244 del 2007; 
  Vista la comunicazione della Commissione europea  del  15  novembre
2013 (2013/C 332/01) sugli  aiuti  di  Stato  a  favore  delle  opere
cinematografiche e di altre opere audiovisive; 
  Visto il regolamento (UE) n.  651/2014  della  Commissione  del  17
giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il
mercato  interno  in  applicazione  degli  articoli  107  e  108  del
trattato; 
  Visto l'art. 1, commi 331 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015,
n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale
e pluriennale  dello  Stato  (legge  di  stabilita'  2016)»,  che  ha
introdotto alcune modificazioni alla legge 24 dicembre 2007, n.  244,
e  al  decreto-legge  8  agosto  2013,   n.   91,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013,  n.  112,  in  materia  di
crediti di imposta nel settore cinematografico ed audiovisivo; 
  Rilevata la necessita' di adottare, in attuazione del  citato  art.
1, commi 331 e seguenti, della legge n. 208  del  2015,  disposizioni
integrative e correttive in materia di crediti d'imposta nel  settore
cinematografico; 
  Rilevata  altresi'  l'esigenza   di   introdurre   norme   tecniche
correttive riguardanti le procedure di  riconoscimento  e  erogazione
dei crediti  di  imposta  nel  settore  cinematografico,  nonche'  di
controllo e monitoraggio della spesa; 
  Sentito il Ministro dello sviluppo economico; 
 
                               Adotta 
 
                        il seguente decreto: 
 
                               Art. 1 
 
                        Modifiche all'art. 1 
               del decreto ministeriale 7 maggio 2009 
 
  1. All'art. 1 del decreto ministeriale 7 maggio 2009 sono apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 4, l'ultimo periodo e' soppresso; 
    b) al comma 5, le parole: «26  settembre  2001»  sono  sostituite
dalle seguenti: «15 novembre 2013» e  le  parole:  «che  superino  il
punteggio  di  70  punti  nel  test  di  eleggibilita'  relativo   ai
lungometraggi  effettuato  ai  sensi  della  tabella  B  allegata  al
presente  decreto  e  che  siano  giudicati»  sono  sostituite  dalla
seguente: «riconosciute»; 
    c)  al  comma  6,  all'ultimo  periodo,  le  parole:  «e   previo
esperimento dei necessari controlli da parte della Commissione per la
cinematografia di cui  all'art.  8  del  decreto  legislativo,  anche
tramite affidamento di incarichi a  soggetti  iscritti  all'albo  dei
revisori contabili» sono soppresse; 
    d) al comma 9: 
      1. nell'ultimo  periodo  dell'alinea,  le  parole:  «Nel  costo
complessivo  di  produzione»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Il
credito d'imposta e' calcolato sulla base  del  costo  eleggibile  di
produzione come di seguito specificato:»; 
      2. alla lettera a), dopo le parole: «oneri  di  garanzia»  sono
aggiunte   le   seguenti:    «direttamente    imputabili    all'opera
cinematografica» e  dopo  le  parole:  «del  costo»  e'  aggiunta  la
seguente: «complessivo»; 
      3. la lettera b) e' sostituita dalla  seguente:  «b)  le  spese
generali non direttamente imputabili al film non sono computabili nel
costo  eleggibile  e  sono  imputabili  nel  costo   complessivo   di
produzione per un importo massimo pari al 7,5% del costo  complessivo
di produzione»; 
      4. la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) per le opere
di nazionalita' italiana, i costi  relativi  alle  voci  «Soggetto  e
sceneggiatura»; «Direzione»; «Attori principali», c.d. costi sopra la
linea, al lordo delle  ritenute  fiscali  e  al  netto  dei  relativi
contributi  previdenziali  e  dei  riflessi   oneri   sociali,   sono
ammissibili nella misura massima  del  trenta  per  cento  del  costo
complessivo di produzione.»; 
      5. alla lettera d), dopo le parole: «non e'  computabile»  sono
aggiunte le seguenti: «nel costo  eleggibile  ed  e'  imputabile  nel
costo complessivo di produzione per un importo massimo pari  al  7,5%
del costo complessivo di produzione.». 
  2. La tabella B allegata decreto  ministeriale  7  maggio  2009  e'
soppressa.