Art. 2 Modifiche all'art. 2 del decreto ministeriale 7 maggio 2009 1. All'art. 2 del decreto ministeriale 7 maggio 2009 sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Alle imprese di produzione cinematografica spetta un credito d'imposta in misura pari al venticinque per cento del costo eleggibile di produzione, come definito all'art. 1, comma 9, del presente decreto, di opere cinematografiche riconosciute di nazionalita' italiana, fino all'ammontare massimo annuo di euro 6.000.000. Non concorrono al raggiungimento di detto limite annuale i crediti d'imposta fruiti dalla medesima impresa in relazione alla produzione di opere audiovisive, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112.»; b) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. L'aliquota del credito d'imposta e' fissata al quindici per cento del costo eleggibile di produzione delle opere cinematografiche per le quali sia richiesto il credito d'imposta destinato alle imprese non appartenenti al settore cineaudiovisivo, ai sensi del comma 325, art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ovvero che non presentino almeno due dei seguenti requisiti: a) siano distribuite in almeno venticinque sale con una tenitura minima di programmazione di sette giorni consecutivi per sala; b) siano opere di coproduzione ovvero di compartecipazione internazionale con una quota italiana di partecipazione non inferiore al venti per cento del costo dell'opera; c) abbiano partecipato a festival cinematografici di primaria rilevanza nazionale, ovvero abbiano partecipato a festival cinematografici internazionali, come dettagliati in un apposito provvedimento adottato dalla Direzione generale Cinema, acquisito il parere della Commissione per la cinematografia di cui all'art. 8 del decreto legislativo; d) i diritti di distribuzione siano stati venduti per la distribuzione cinematografica in almeno un paese estero non di lingua italiana; e) siano stati stipulati contratti per la distribuzione internazionale; f) abbiano un costo complessivo di produzione superiore a 800.000 euro.»; c) dopo il comma 6, e' aggiunto il seguente: «6-bis. Per le opere di coproduzione o di compartecipazione internazionale, come indicate all'art. 1, comma 4, del presente decreto, il beneficio e' riconosciuto nei limiti della quota afferente l'impresa italiana.»; d) al comma 7, primo periodo, le parole: «all'ottanta per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al cento per cento» e il secondo periodo e' soppresso; e) il comma 8 e' sostituito dal seguente: «8. Il credito d'imposta decade qualora, ai sensi del decreto legislativo, non venga riconosciuto in via definitiva al film il requisito della nazionalita' italiana. In tal caso, si provvede anche al recupero del beneficio eventualmente gia' fruito.»; f) al comma 9, al primo periodo, le parole: «ai sensi dell'art. 5, comma 9, del decreto ministeriale 12 aprile 2007» sono soppresse; il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «L'impresa subentrante e' abilitata a presentare, a suo nome, le istanze e comunicazioni di cui all'art. 3 del presente decreto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data del subentro per le spese sostenute a partire dal subentro stesso.».