Art. 2 
 
                        Modifiche all'art. 2 
               del decreto ministeriale 7 maggio 2009 
 
  1. All'art. 2 del decreto ministeriale 7 maggio 2009 sono apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Alle imprese di produzione cinematografica  spetta  un  credito
d'imposta  in  misura  pari  al  venticinque  per  cento  del   costo
eleggibile di produzione, come definito  all'art.  1,  comma  9,  del
presente  decreto,  di   opere   cinematografiche   riconosciute   di
nazionalita' italiana,  fino  all'ammontare  massimo  annuo  di  euro
6.000.000. Non concorrono al raggiungimento di detto limite annuale i
crediti d'imposta fruiti dalla medesima  impresa  in  relazione  alla
produzione di opere audiovisive, ai sensi dell'art. 8, comma  2,  del
decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112.»; 
    b) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
  «1-bis. L'aliquota del credito d'imposta e' fissata al quindici per
cento del costo eleggibile di produzione delle opere cinematografiche
per le quali  sia  richiesto  il  credito  d'imposta  destinato  alle
imprese non appartenenti al settore  cineaudiovisivo,  ai  sensi  del
comma 325, art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n.  244,  ovvero  che
non presentino almeno due dei seguenti requisiti: 
    a) siano distribuite in almeno venticinque sale con una  tenitura
minima di programmazione di sette giorni consecutivi per sala; 
    b)  siano  opere  di  coproduzione  ovvero  di  compartecipazione
internazionale con una quota italiana di partecipazione non inferiore
al venti per cento del costo dell'opera; 
    c) abbiano partecipato a  festival  cinematografici  di  primaria
rilevanza  nazionale,   ovvero   abbiano   partecipato   a   festival
cinematografici  internazionali,  come  dettagliati  in  un  apposito
provvedimento adottato dalla Direzione generale Cinema, acquisito  il
parere della Commissione per la cinematografia di cui all'art. 8  del
decreto legislativo; 
    d)  i  diritti  di  distribuzione  siano  stati  venduti  per  la
distribuzione cinematografica in almeno un paese estero non di lingua
italiana; 
    e)  siano  stati  stipulati  contratti   per   la   distribuzione
internazionale; 
    f) abbiano un costo complessivo di produzione superiore a 800.000
euro.»; 
    c) dopo il comma 6, e' aggiunto il seguente: 
  «6-bis.  Per  le  opere  di  coproduzione  o  di  compartecipazione
internazionale, come indicate  all'art.  1,  comma  4,  del  presente
decreto,  il  beneficio  e'  riconosciuto  nei  limiti  della   quota
afferente l'impresa italiana.»; 
    d) al comma 7, primo periodo, le parole: «all'ottanta per  cento»
sono sostituite dalle seguenti: «al cento per  cento»  e  il  secondo
periodo e' soppresso; 
    e) il comma 8 e' sostituito dal seguente: 
  «8. Il credito d'imposta  decade  qualora,  ai  sensi  del  decreto
legislativo, non venga riconosciuto in  via  definitiva  al  film  il
requisito della nazionalita' italiana. In tal caso, si provvede anche
al recupero del beneficio eventualmente gia' fruito.»; 
    f) al comma 9, al primo periodo, le parole: «ai  sensi  dell'art.
5, comma 9, del decreto ministeriale 12 aprile 2007» sono  soppresse;
il terzo periodo e' sostituito dal seguente:  «L'impresa  subentrante
e' abilitata a presentare, a suo nome, le istanze e comunicazioni  di
cui all'art. 3 del presente  decreto,  a  pena  di  decadenza,  entro
trenta giorni dalla data  del  subentro  per  le  spese  sostenute  a
partire dal subentro stesso.».