Art. 3 
 
                        Modifiche all'art. 3 
               del decreto ministeriale 7 maggio 2009 
 
  1) All'art. 3 del decreto ministeriale 7 maggio 2009 sono apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Il credito d'imposta di cui all'art. 2 spetta a condizione  che
l'impresa di produzione cinematografica  presenti  al  Ministero  dei
beni e delle attivita'  culturali  e  del  turismo  la  comunicazione
preventiva, da redigersi su modelli predisposti dal Ministero stesso,
contenente i seguenti elementi: 
    a)  la  dichiarazione   sostitutiva   di   atto   di   notorieta'
(Deggendorf)  ai  sensi  della  legge  24  dicembre  2012,  n.   234,
utilizzando il modello predisposto dal Ministero  dei  beni  e  delle
attivita' culturali e del  turismo  in  attuazione  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri  23  maggio  2007,  concernente
determinati  aiuti   di   Stato,   dichiarati   incompatibili   dalla
Commissione europea; 
    b) per i film di nazionalita' italiana, l'avvenuta  richiesta  di
riconoscimento  della  nazionalita'  italiana  provvisoria  ai  sensi
dell'art. 5 del decreto legislativo e l'attestazione del rispetto dei
requisiti di eleggibilita' culturale secondo i parametri di cui  alla
tabella A allegata al presente decreto; 
    c)  per  i  film  di  interesse  culturale,   la   richiesta   di
riconoscimento dell'interesse culturale  ai  sensi  dell'art.  7  del
decreto legislativo e l'attestazione del rispetto  dei  requisiti  di
eleggibilita' culturale secondo i parametri di cui  alla  tabella  A,
allegata al presente decreto; 
    d)  ove  ne  ricorrano  i  requisiti,   la   richiesta   per   il
riconoscimento della qualifica  di  film  difficile  o  di  film  con
risorse finanziarie modeste; 
    e) l'indicazione delle giornate di ripresa previste; 
    f) il piano finanziario preventivo,  contenente  l'indicazione  e
l'ammontare delle fonti finanziarie a copertura del costo complessivo
di produzione dell'opera, ivi incluso l'apporto societario diretto da
parte dell'impresa di produzione cinematografica.»; 
    b) il comma 2 e'  sostituito  dal  seguente:  «.  Entro  sessanta
giorni dalla ricezione della comunicazione di  cui  al  comma  1  del
presente articolo, il Ministero dei beni e delle attivita'  culturali
e del turismo comunica ai soggetti interessati il riconoscimento o il
mancato riconoscimento della  eleggibilita'  culturale  del  film  ai
sensi dell'art. 1 del presente  decreto  e  il  riconoscimento  o  il
mancato riconoscimento del credito d'imposta teorico spettante.»; 
    c) al comma 3: 
      1. l'alinea e' sostituito dal seguente: «A pena  di  decadenza,
l'impresa di produzione presenta apposita istanza  al  Ministero  dei
beni e delle attivita' culturali  e  del  turismo,  da  redigersi  su
modelli predisposti dal Ministero medesimo, entro centottanta  giorni
dalla data di ottenimento del nulla osta di  proiezione  in  pubblico
del film di cui alla  legge  21  aprile  1962,  n.  161;  le  domande
presentate prima dell'ottenimento del nulla  osta  di  proiezione  in
pubblico sono inammissibili. A pena di decadenza, l'istanza di cui al
precedente periodo e' presentata entro trentasei mesi dalla  data  di
presentazione della comunicazione preventiva prevista al comma 1  del
presente articolo. Nell'istanza deve essere, comunque, presente,  per
ciascuna opera cinematografica:»; 
      2. alla lettera a), le  parole:  «il  costo  complessivo»  sono
sostituite dalle seguenti: «l'indicazione del costo complessivo e del
costo eleggibile»; 
      3. dopo la lettera e), sono aggiunte le seguenti: 
        «e-bis) ai  fini  dell'accesso  al  credito  d'imposta  nella
misura del venticinque per cento, idonea documentazione attestante il
possesso di almeno due dei  requisiti  indicati  nell'art.  2,  comma
1-bis), sulla base dell'apposito modello  predisposto  dal  Ministero
dei beni e delle attivita' culturali e del turismo; 
        e-ter)   il   piano   finanziario   definitivo,    contenente
l'indicazione e l'ammontare delle fonti finanziarie di copertura  del
costo complessivo di produzione  dell'opera,  ivi  incluso  l'apporto
societario   diretto   da   parte    dell'impresa    di    produzione
cinematografica,   con   attestazione   della    veridicita'    della
effettivita' e  corrispondenza  del  suddetto  piano  finanziario  ai
movimenti contabili debitamente registrati nelle scritture  contabili
dell'impresa di produzione cinematografica, rilasciata da  parte  del
legale rappresentante e del dirigente  preposto  alla  redazione  dei
documenti contabili societari dell'impresa medesima e del  presidente
del collegio sindacale, ove presenti.»; 
    d) al comma 4,  secondo  periodo,  dopo  le  parole:  «produttore
appaltante» sono inserite le seguenti: «e dal produttore esecutivo di
cui all'art. 2, comma 5, del presente decreto»; 
    e) il comma 5 e' sostituito  dal  seguente:  «5.  Entro  sessanta
giorni dalla data di ricezione dell'istanza di cui  al  comma  3  del
presente articolo, il Ministero dei beni e delle attivita'  culturali
e del turismo comunica ai soggetti interessati l'importo del  credito
spettante definitivo. Il credito d'imposta e'  calcolato  sulla  base
dei costi eleggibili indicati e certificati ai  sensi  del  comma  3,
lettera a), del presente articolo. Nel caso in  cui  l'ammontare  dei
costi eleggibili indicati nell'istanza ecceda di oltre il  dieci  per
cento l'ammontare dei costi eleggibili indicati  nella  comunicazione
preventiva, il  credito  d'imposta  verra'  attribuito  in  relazione
all'ammontare  dei  costi  eleggibili  indicati  nella  comunicazione
preventiva maggiorati comunque non oltre il dieci per cento.»; 
    f) il comma 7 e' soppresso.