Art. 3 Modifiche all'art. 3 del decreto ministeriale 7 maggio 2009 1) All'art. 3 del decreto ministeriale 7 maggio 2009 sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il credito d'imposta di cui all'art. 2 spetta a condizione che l'impresa di produzione cinematografica presenti al Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo la comunicazione preventiva, da redigersi su modelli predisposti dal Ministero stesso, contenente i seguenti elementi: a) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' (Deggendorf) ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 234, utilizzando il modello predisposto dal Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 maggio 2007, concernente determinati aiuti di Stato, dichiarati incompatibili dalla Commissione europea; b) per i film di nazionalita' italiana, l'avvenuta richiesta di riconoscimento della nazionalita' italiana provvisoria ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo e l'attestazione del rispetto dei requisiti di eleggibilita' culturale secondo i parametri di cui alla tabella A allegata al presente decreto; c) per i film di interesse culturale, la richiesta di riconoscimento dell'interesse culturale ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo e l'attestazione del rispetto dei requisiti di eleggibilita' culturale secondo i parametri di cui alla tabella A, allegata al presente decreto; d) ove ne ricorrano i requisiti, la richiesta per il riconoscimento della qualifica di film difficile o di film con risorse finanziarie modeste; e) l'indicazione delle giornate di ripresa previste; f) il piano finanziario preventivo, contenente l'indicazione e l'ammontare delle fonti finanziarie a copertura del costo complessivo di produzione dell'opera, ivi incluso l'apporto societario diretto da parte dell'impresa di produzione cinematografica.»; b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «. Entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo, il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo comunica ai soggetti interessati il riconoscimento o il mancato riconoscimento della eleggibilita' culturale del film ai sensi dell'art. 1 del presente decreto e il riconoscimento o il mancato riconoscimento del credito d'imposta teorico spettante.»; c) al comma 3: 1. l'alinea e' sostituito dal seguente: «A pena di decadenza, l'impresa di produzione presenta apposita istanza al Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, da redigersi su modelli predisposti dal Ministero medesimo, entro centottanta giorni dalla data di ottenimento del nulla osta di proiezione in pubblico del film di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161; le domande presentate prima dell'ottenimento del nulla osta di proiezione in pubblico sono inammissibili. A pena di decadenza, l'istanza di cui al precedente periodo e' presentata entro trentasei mesi dalla data di presentazione della comunicazione preventiva prevista al comma 1 del presente articolo. Nell'istanza deve essere, comunque, presente, per ciascuna opera cinematografica:»; 2. alla lettera a), le parole: «il costo complessivo» sono sostituite dalle seguenti: «l'indicazione del costo complessivo e del costo eleggibile»; 3. dopo la lettera e), sono aggiunte le seguenti: «e-bis) ai fini dell'accesso al credito d'imposta nella misura del venticinque per cento, idonea documentazione attestante il possesso di almeno due dei requisiti indicati nell'art. 2, comma 1-bis), sulla base dell'apposito modello predisposto dal Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo; e-ter) il piano finanziario definitivo, contenente l'indicazione e l'ammontare delle fonti finanziarie di copertura del costo complessivo di produzione dell'opera, ivi incluso l'apporto societario diretto da parte dell'impresa di produzione cinematografica, con attestazione della veridicita' della effettivita' e corrispondenza del suddetto piano finanziario ai movimenti contabili debitamente registrati nelle scritture contabili dell'impresa di produzione cinematografica, rilasciata da parte del legale rappresentante e del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari dell'impresa medesima e del presidente del collegio sindacale, ove presenti.»; d) al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «produttore appaltante» sono inserite le seguenti: «e dal produttore esecutivo di cui all'art. 2, comma 5, del presente decreto»; e) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Entro sessanta giorni dalla data di ricezione dell'istanza di cui al comma 3 del presente articolo, il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo comunica ai soggetti interessati l'importo del credito spettante definitivo. Il credito d'imposta e' calcolato sulla base dei costi eleggibili indicati e certificati ai sensi del comma 3, lettera a), del presente articolo. Nel caso in cui l'ammontare dei costi eleggibili indicati nell'istanza ecceda di oltre il dieci per cento l'ammontare dei costi eleggibili indicati nella comunicazione preventiva, il credito d'imposta verra' attribuito in relazione all'ammontare dei costi eleggibili indicati nella comunicazione preventiva maggiorati comunque non oltre il dieci per cento.»; f) il comma 7 e' soppresso.