Art. 2 
 
                       Modifiche all'esercizio 
                del diritto alla detrazione dell'IVA 
 
  1. All'articolo 19, comma  1,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, il secondo periodo  e'  sostituito
dal seguente: «Il diritto alla detrazione  dell'imposta  relativa  ai
beni e servizi acquistati  o  importati  sorge  nel  momento  in  cui
l'imposta diviene esigibile ed e' esercitato al  piu'  tardi  con  la
dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione  e'
sorto ed alle condizioni  esistenti  al  momento  della  nascita  del
diritto medesimo.» 
  2. All'articolo 25, (( primo comma )), del decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole da: «, ovvero»  a
«imposta.» sono sostituite dalle seguenti: «nella quale e' esercitato
il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il
termine  di  presentazione  della  dichiarazione   annuale   relativa
all'anno di ricezione della fattura e  con  riferimento  al  medesimo
anno.» 
  (( 2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si  applicano  alle
fatture e alle bollette doganali emesse dal 1° gennaio 2017. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 19  del
          citato decreto del Presidente della Repubblica n.  633  del
          1972, come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 19 Detrazione 
              1. Per la determinazione dell'imposta  dovuta  a  norma
          del primo comma dell'articolo 17 o dell'eccedenza di cui al
          secondo   comma    dell'articolo    30,    e'    detraibile
          dall'ammontare  dell'imposta   relativa   alle   operazioni
          effettuate,  quello  dell'imposta  assolta  o  dovuta   dal
          soggetto passivo o a lui addebitata a titolo di rivalsa  in
          relazione ai beni ed  ai  servizi  importati  o  acquistati
          nell'esercizio dell'impresa, arte o professione. Il diritto
          alla detrazione dell'imposta relativa  ai  beni  e  servizi
          acquistati o importati sorge nel momento in  cui  l'imposta
          diviene esigibile ed e' esercitato al  piu'  tardi  con  la
          dichiarazione relativa all' anno in  cui  il  diritto  alla
          detrazione e' sorto ed alle condizioni esistenti al momento
          della nascita del diritto medesimo. 
              Omissis." 
              - Si riporta il testo del primo comma dell'articolo  25
          del citato decreto del Presidente della Repubblica  n.  633
          del 1972, come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 25 Registrazione degli acquisti 
              Il contribuente deve numerare in ordine progressivo  le
          fatture e le  bollette  doganali  relative  ai  beni  e  ai
          servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa,
          arte o professione, comprese  quelle  emesse  a  norma  del
          secondo comma dell'articolo 17 e deve annotarle in apposito
          registro anteriormente alla  liquidazione  periodica  nella
          quale  e'  esercitato  il  diritto  alla  detrazione  della
          relativa  imposta  e   comunque   entro   il   termine   di
          presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno
          di ricezione della fattura e con  riferimento  al  medesimo
          anno. 
              Omissis."