Art. 4 
 
                Regime fiscale delle locazioni brevi 
 
  1. Ai fini del presente articolo, si intendono per locazioni  brevi
i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di  durata  non
superiore  a  30  giorni,  ivi  inclusi  quelli  che   prevedono   la
prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di  pulizia  dei
locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori  dell'esercizio  di
attivita' d'impresa, direttamente o tramite soggetti  che  esercitano
attivita' di intermediazione  immobiliare,  ((  ovvero  soggetti  che
gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in  cerca
di un immobile con persone che dispongono di  unita'  immobiliari  da
locare )). 
  2. A decorrere  dal  1°  giugno  2017,  ai  redditi  derivanti  dai
contratti di locazione breve stipulati a  partire  da  tale  data  si
applicano  ((  le  disposizioni   dell'))articolo   3   del   decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 21 per cento  in
caso di opzione  ((  per  l'imposta  sostitutiva  nella  forma  della
cedolare secca )). 
  3. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche ai  corrispettivi
lordi derivanti dai contratti  di  sublocazione  e  dai  contratti  a
titolo  oneroso  conclusi  dal  comodatario  aventi  ad  oggetto   il
godimento dell'immobile (( da  parte  di  terzi  )),  stipulati  alle
condizioni di cui al comma 1. 
  (( 3-bis. Con regolamento da emanare  entro  novanta  giorni  dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della  legge  23  agosto
1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze,
possono essere definiti, ai fini del presente articolo, i criteri  in
base ai quali l'attivita' di locazione di cui al comma 1 del presente
articolo si presume svolta in forma imprenditoriale, in coerenza  con
l'articolo 2082 del codice civile e con la disciplina sui redditi  di
impresa di cui al testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917,
avuto anche riguardo al numero delle unita' immobiliari locate e alla
durata delle locazioni in un anno solare. )) 
  4.  I  soggetti  che  esercitano   attivita'   di   intermediazione
immobiliare, (( nonche' quelli che gestiscono portali telematici  )),
mettendo in contatto persone in ricerca di un  immobile  con  persone
che dispongono di unita' immobiliari da locare,  trasmettono  i  dati
relativi ai contratti di cui ai commi 1 e  3  conclusi  per  il  loro
tramite (( entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello a cui  si
riferiscono i predetti  dati  )).  L'omessa,  incompleta  o  infedele
comunicazione dei dati relativi ai contratti di cui al comma 1 e 3 e'
punita con la sanzione di cui all'articolo 11, comma  1  del  decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. La  sanzione  e'  ridotta  alla
meta' se la  trasmissione  e'  effettuata  entro  i  quindici  giorni
successivi  alla  scadenza,  ovvero  se,  nel  medesimo  termine,  e'
effettuata la trasmissione corretta dei dati. 
  ((  5.  I  soggetti  residenti  nel  territorio  dello  Stato   che
esercitano attivita' di intermediazione immobiliare,  nonche'  quelli
che gestiscono portali telematici, mettendo in  contatto  persone  in
ricerca  di  un  immobile  con  persone  che  dispongono  di   unita'
immobiliari da locare, qualora incassino i canoni o  i  corrispettivi
relativi ai  contratti  di  cui  ai  commi  1  e  3,  ovvero  qualora
intervengano nel  pagamento  dei  predetti  canoni  o  corrispettivi,
operano, in qualita' di sostituti d'imposta, una ritenuta del 21  per
cento  sull'ammontare  dei  canoni  e  corrispettivi   all'atto   del
pagamento al beneficiario e provvedono al relativo versamento con  le
modalita' di cui all'articolo 17 del  decreto  legislativo  9  luglio
1997, n. 241, e alla relativa certificazione ai sensi dell'articolo 4
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica  22
luglio 1998, n. 322. Nel caso in cui non sia esercitata l'opzione per
l'applicazione del regime di cui al comma 2, la ritenuta si considera
operata a titolo di acconto. 
  5-bis. I soggetti di cui al comma 5 non residenti  in  possesso  di
una stabile organizzazione in Italia, ai sensi dell'articolo 162  del
testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  qualora
incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di cui  ai
commi 1 e 3, ovvero qualora intervengano nel pagamento  dei  predetti
canoni  o  corrispettivi,  adempiono  agli  obblighi  derivanti   dal
presente articolo tramite la stabile organizzazione. I  soggetti  non
residenti riconosciuti privi di stabile organizzazione in Italia,  ai
fini dell'adempimento degli obblighi derivanti dal presente articolo,
in qualita' di responsabili  d'imposta,  nominano  un  rappresentante
fiscale individuato tra i  soggetti  indicati  nell'articolo  23  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 
  5-ter. Il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero
che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi,  e'
responsabile  del  pagamento  dell'imposta  di   soggiorno   di   cui
all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.  23,  e  del
contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e),
del  decreto-legge  31  maggio   2010,   n.   78,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,  nonche'  degli
ulteriori  adempimenti  previsti  dalla  legge  e   dal   regolamento
comunale. )) 
  6. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle  entrate,  da
emanarsi entro novanta giorni dall'entrata  in  vigore  del  presente
decreto, sono stabilite le disposizioni di attuazione (( dei commi 4,
5 e 5-bis )) del presente  articolo,  incluse  quelle  relative  alla
trasmissione e conservazione dei dati da parte dell'intermediario. 
  (( 7. A decorrere dall'anno 2017 gli enti  che  hanno  facolta'  di
applicare l'imposta di soggiorno ai sensi dell'articolo 4 del decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il contributo di soggiorno di cui
all'articolo 14, comma 16, lettera e), del  decreto-legge  31  maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122, possono, in deroga  all'articolo  1,  comma  26,  della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, e all'articolo 1,  comma  169,  della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, istituire o rimodulare  l'imposta  di
soggiorno e il contributo di soggiorno medesimi. 
  7-bis. Il comma 4  dell'articolo  16  del  decreto  legislativo  14
settembre 2015, n. 147, si interpreta nel senso che  i  soggetti  che
hanno  optato,  ai  sensi  del  predetto  comma  4,  per  il   regime
agevolativo previsto per i lavoratori  impatriati  dal  comma  1  del
medesimo  articolo,  decadono  dal  beneficio  fiscale   laddove   la
residenza in Italia non sia mantenuta per almeno  due  anni.  In  tal
caso,  si  provvede  al  recupero  dei  benefici  gia'  fruiti,   con
applicazione delle relative sanzioni e interessi. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  3  del  decreto
          legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni  in  materia
          di federalismo Fiscale Municipale): 
              "Art. 3 Cedolare secca sugli affitti 
              1.  In  alternativa  facoltativa  rispetto  al   regime
          ordinario vigente per la tassazione del  reddito  fondiario
          ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche,  il
          proprietario o il titolare di diritto reale di godimento di
          unita' immobiliari abitative locate ad uso  abitativo  puo'
          optare per il seguente regime. 
              2. A decorrere dall'anno 2011, il canone  di  locazione
          relativo ai contratti aventi ad  oggetto  immobili  ad  uso
          abitativo e le relative  pertinenze  locate  congiuntamente
          all'abitazione, puo'  essere  assoggettato,  in  base  alla
          decisione del locatore, ad un'imposta, operata nella  forma
          della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul  reddito
          delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonche'
          delle imposte di registro  e  di  bollo  sul  contratto  di
          locazione; la cedolare secca sostituisce anche  le  imposte
          di registro e di bollo sulla risoluzione e  sulle  proroghe
          del contratto di locazione. Sul canone di  locazione  annuo
          stabilito dalle parti  la  cedolare  secca  si  applica  in
          ragione di un'aliquota del 21 per cento. La cedolare  secca
          puo' essere applicata anche ai contratti di locazione per i
          quali  non  sussiste  l'obbligo  di  registrazione.  Per  i
          contratti stipulati secondo le  disposizioni  di  cui  agli
          articoli 2, comma 3, e 8 della legge 9  dicembre  1998,  n.
          431, relativi ad  abitazioni  ubicate  nei  comuni  di  cui
          all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge
          30 dicembre 1988, n. 551,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e negli  altri  comuni
          ad  alta  tensione  abitativa  individuati   dal   Comitato
          interministeriale   per   la   programmazione    economica,
          l'aliquota  della  cedolare  secca  calcolata  sul   canone
          pattuito dalle parti  e'  ridotta  al  15  per  cento.  Sui
          contratti di locazione aventi a  oggetto  immobili  ad  uso
          abitativo, qualora assoggettati alla cedolare secca di  cui
          al  presente  comma,  alla  fideiussione  prestata  per  il
          conduttore non si applicano le imposte  di  registro  e  di
          bollo. 
              3. Nei casi di omessa richiesta  di  registrazione  del
          contratto di locazione si applica l'articolo 69  del  testo
          unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro,
          di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
          1986, n. 131. La mancata presentazione della  comunicazione
          relativa alla proroga del contratto non comporta la  revoca
          dell'opzione  esercitata  in  sede  di  registrazione   del
          contratto  di  locazione  qualora  il  contribuente   abbia
          mantenuto un comportamento  coerente  con  la  volonta'  di
          optare per il regime della cedolare  secca,  effettuando  i
          relativi versamenti e dichiarando  i  redditi  da  cedolare
          secca nel relativo quadro della dichiarazione dei  redditi.
          In  caso  di  mancata  presentazione  della   comunicazione
          relativa alla proroga, anche tacita, o alla risoluzione del
          contratto di locazione per il  quale  e'  stata  esercitata
          l'opzione per l'applicazione della  cedolare  secca,  entro
          trenta giorni dal verificarsi dell'evento,  si  applica  la
          sanzione nella misura fissa pari a euro 100, ridotta a euro
          50 se  la  comunicazione  e'  presentata  con  ritardo  non
          superiore a trenta giorni. 
              4. La  cedolare  secca  e'  versata  entro  il  termine
          stabilito per il versamento dell'imposta sul reddito  delle
          persone fisiche. Non si fa luogo al rimborso delle  imposte
          di bollo e di registro eventualmente gia'  pagate.  Per  la
          liquidazione, l'accertamento, la riscossione,  i  rimborsi,
          le sanzioni,  gli  interessi  ed  il  contenzioso  ad  essa
          relativi si  applicano  le  disposizioni  previste  per  le
          imposte  sui  redditi.  Con  provvedimento  del   Direttore
          dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni
          dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento,
          sono stabilite le modalita' di  esercizio  dell'opzione  di
          cui al comma 1, nonche'  di  versamento  in  acconto  della
          cedolare secca dovuta, nella misura dell'85 per  cento  per
          l'anno 2011 e del 95 per cento dal 2012, e del versamento a
          saldo  della  medesima   cedolare,   nonche'   ogni   altra
          disposizione   utile,   anche   dichiarativa,    ai    fini
          dell'attuazione del presente articolo. 
              [5.  Se  nella  dichiarazione  dei  redditi  il  canone
          derivante dalla locazione di immobili ad uso abitativo  non
          e' indicato o e' indicato  in  misura  inferiore  a  quella
          effettiva,   si   applicano    in    misura    raddoppiata,
          rispettivamente,  le   sanzioni   amministrative   previste
          dall'articolo 1, commi 1 e 2, del  decreto  legislativo  18
          dicembre 1997, n. 471. In  deroga  a  quanto  previsto  dal
          decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, per  i  redditi
          derivanti dalla locazione di immobili ad uso abitativo, nel
          caso di  definizione  dell'accertamento  con  adesione  del
          contribuente   ovvero   di   rinuncia   del    contribuente
          all'impugnazione  dell'accertamento,  si  applicano,  senza
          riduzione,    le    sanzioni    amministrative     previste
          dall'articolo 1, commi 1 e 2, e dall'articolo 13, comma  1,
          del citato decreto legislativo n. 471 del 1997.] 
              6. Le disposizioni di cui ai commi 1,  2,  4  e  5  del
          presente articolo non si applicano alle locazioni di unita'
          immobiliari ad uso abitativo effettuate  nell'esercizio  di
          una attivita'  d'impresa,  o  di  arti  e  professioni.  Il
          reddito derivante dai contratti di cui al presente articolo
          non puo' essere, comunque, inferiore al reddito determinato
          ai sensi dell'articolo 37, comma 1, del testo  unico  delle
          imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente  della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
              6-bis.  L'opzione  di  cui  al  comma  1  puo'   essere
          esercitata anche per le unita' immobiliari abitative locate
          nei confronti di cooperative edilizie per  la  locazione  o
          enti senza scopo di lucro di cui al libro I, titolo II  del
          codice civile, purche' sublocate a studenti universitari  e
          date   a   disposizione    dei    comuni    con    rinuncia
          all'aggiornamento del canone di locazione o assegnazione. 
              7. Quando le vigenti  disposizioni  fanno  riferimento,
          per  il   riconoscimento   della   spettanza   o   per   la
          determinazione  di  deduzioni,  detrazioni  o  benefici  di
          qualsiasi  titolo,  anche  di  natura  non  tributaria,  al
          possesso di requisiti reddituali, si tiene  comunque  conto
          anche del reddito  assoggettato  alla  cedolare  secca.  Il
          predetto reddito rileva anche ai fini dell'indicatore della
          situazione  economica  equivalente  (I.S.E.E.)  di  cui  al
          decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109. 
              8. Ai contratti di  locazione  degli  immobili  ad  uso
          abitativo,  comunque   stipulati,   che,   ricorrendone   i
          presupposti, non sono registrati entro il termine stabilito
          dalla legge, si applica la seguente disciplina: 
              a) la durata della locazione e'  stabilita  in  quattro
          anni a decorrere dalla data della registrazione, volontaria
          o d'ufficio; 
              b)  al  rinnovo  si  applica  la  disciplina   di   cui
          all'articolo 2, comma 1, della  citata  legge  n.  431  del
          1998; 
              c) a decorrere dalla registrazione il canone  annuo  di
          locazione e' fissato in misura pari al triplo della rendita
          catastale, oltre l'adeguamento, dal secondo anno,  in  base
          al 75 per cento dell'aumento degli indici ISTAT dei  prezzi
          al consumo per le famiglie degli impiegati ed operai. Se il
          contratto prevede un canone inferiore, si applica  comunque
          il canone stabilito dalle parti. 
              9. Le disposizioni di cui all'articolo  1,  comma  346,
          della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ed  al  comma  8  del
          presente articolo si applicano anche ai casi in cui: 
              a) nel contratto  di  locazione  registrato  sia  stato
          indicato un importo inferiore a quello effettivo; 
              b)  sia  stato  registrato  un  contratto  di  comodato
          fittizio. 
              10. La disciplina di cui ai commi 8 e 9 non si  applica
          ove la registrazione sia effettuata entro  sessanta  giorni
          dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
              10-bis.  Per  assicurare  il  contrasto   dell'evasione
          fiscale   nel   settore   delle   locazioni   abitative   e
          l'attuazione di quanto  disposto  dai  commi  8  e  9  sono
          attribuite  ai  comuni,  in  relazione  ai   contratti   di
          locazione, funzioni di monitoraggio anche  previo  utilizzo
          di quanto previsto dall'articolo 1130, primo comma,  numero
          6), del codice civile in materia di  registro  di  anagrafe
          condominiale  e  conseguenti  annotazioni  delle  locazioni
          esistenti in ambito di edifici condominiali. 
              11. Nel caso in cui il locatore opti per l'applicazione
          della  cedolare  secca   e'   sospesa,   per   un   periodo
          corrispondente alla durata  dell'opzione,  la  facolta'  di
          chiedere l'aggiornamento del canone, anche se prevista  nel
          contratto  a  qualsiasi  titolo,  inclusa   la   variazione
          accertata dall'ISTAT dell'indice nazionale  dei  prezzi  al
          consumo per le famiglie di operai e impiegati  verificatasi
          nell'anno precedente. L'opzione non ha effetto se  di  essa
          il  locatore  non  ha  dato  preventiva  comunicazione   al
          conduttore con lettera raccomandata, con la quale  rinuncia
          ad esercitare la facolta' di chiedere  l'aggiornamento  del
          canone a  qualsiasi  titolo.  Le  disposizioni  di  cui  al
          presente comma sono inderogabili." 
              - Si riporta il testo vigente  dell'articolo  17  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri): 
              "17. Regolamenti. 
              1. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere
          del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro  novanta
          giorni dalla richiesta, possono essere emanati  regolamenti
          per disciplinare: 
              a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti  legislativi,
          nonche' dei regolamenti comunitari; 
              b) l'attuazione e  l'integrazione  delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
              c) le materie in cui manchi la disciplina da  parte  di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
              d)   l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
              e) [l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro
          dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali]. 
              2. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
              4-bis. L'organizzazione e la  disciplina  degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
              a) riordino degli uffici di diretta collaborazione  con
          i Ministri ed i Sottosegretari  di  Stato,  stabilendo  che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
              b) individuazione degli uffici di livello  dirigenziale
          generale, centrali e periferici, mediante  diversificazione
          tra  strutture  con  funzioni   finali   e   con   funzioni
          strumentali e loro organizzazione per funzioni  omogenee  e
          secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni
          funzionali; 
              c)  previsione  di  strumenti  di  verifica   periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
              d) indicazione e revisione periodica della  consistenza
          delle piante organiche; 
              e) previsione di decreti  ministeriali  di  natura  non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali. 
              4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma  1
          del presente articolo, si provvede  al  periodico  riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete." 
              - Si riporta il testo vigente  dell'articolo  2082  del
          codice civile: 
              "c.c. art. 2082. Imprenditore 
              E'  imprenditore  chi  esercita  professionalmente  una
          attivita' economica organizzata al fine della produzione  o
          dello scambio di beni o di servizi." 
              - Il citato decreto del Presidente della Repubblica  n.
          917 del 1986 e' pubblicato nella  Gazz.  Uff.  31  dicembre
          1986, n. 302, S.O. 
              - Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo
          11  del  decreto  legislativo  18  dicembre  1997,  n.  471
          (Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di
          imposte dirette,  di  imposta  sul  valore  aggiunto  e  di
          riscossione dei tributi, a  norma  dell'articolo  3,  comma
          133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662): 
              "Art.  11.  Altre  violazioni  in  materia  di  imposte
          dirette e di imposta sul valore aggiunto 
              1. Sono punite con la sanzione amministrativa  da  euro
          250 a euro 2.000 le seguenti violazioni: 
              a) omissione di  ogni  comunicazione  prescritta  dalla
          legge tributaria anche se  non  richiesta  dagli  uffici  o
          dalla  Guardia  di  finanza  al  contribuente  o  a   terzi
          nell'esercizio dei poteri di verifica  ed  accertamento  in
          materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto
          o invio di tali comunicazioni con  dati  incompleti  o  non
          veritieri; 
              b) mancata  restituzione  dei  questionari  inviati  al
          contribuente o a terzi nell'esercizio  dei  poteri  di  cui
          alla precedente lettera a) o loro restituzione con risposte
          incomplete o non veritiere; 
              c) inottemperanza all'invito a comparire e a  qualsiasi
          altra richiesta fatta  dagli  uffici  o  dalla  Guardia  di
          finanza nell'esercizio dei poteri loro conferiti. 
              Omissis." 
              -  Il  testo  dell'articolo  17  del   citato   decreto
          legislativo  n.  241  del  1997  e'  riportato  nelle  Note
          all'Art. 3. 
              - Si riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  4  del
          decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,  n.
          322 (Regolamento recante  modalita'  per  la  presentazione
          delle dichiarazioni  relative  alle  imposte  sui  redditi,
          all'imposta  regionale   sulle   attivita'   produttive   e
          all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo  3,
          comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662): 
              "Art. 4. Dichiarazione e certificazioni  dei  sostituti
          d'imposta 
              1. I soggetti indicati nel titolo III del  decreto  del
          Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,
          obbligati ad operare ritenute alla fonte, che corrispondono
          compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a  ritenute  alla
          fonte secondo le disposizioni dello stesso titolo,  nonche'
          gli intermediari e gli altri soggetti che  intervengono  in
          operazioni fiscalmente rilevanti tenuti alla  comunicazione
          di dati ai  sensi  di  specifiche  disposizioni  normative,
          presentano annualmente una dichiarazione  unica,  anche  ai
          fini dei contributi dovuti all'Istituto  nazionale  per  la
          previdenza  sociale   (I.N.P.S.)   e   dei   premi   dovuti
          all'Istituto nazionale  per  le  assicurazioni  contro  gli
          infortuni sul  lavoro  (I.N.A.I.L.),  relativa  a  tutti  i
          percipienti, redatta in conformita'  ai  modelli  approvati
          con i provvedimenti di cui all'articolo 1, comma 1. 
              2. La  dichiarazione  indica  i  dati  e  gli  elementi
          necessari per  l'individuazione  del  sostituto  d'imposta,
          dell'intermediario  e  degli  altri  soggetti  di  cui   al
          precedente comma, per la determinazione dell'ammontare  dei
          compensi e proventi,  sotto  qualsiasi  forma  corrisposti,
          delle ritenute, dei contributi e  dei  premi,  nonche'  per
          l'effettuazione  dei  controlli  e   gli   altri   elementi
          richiesti nel modello di dichiarazione, esclusi quelli  che
          l'Agenzia delle entrate, l'I.N.P.S. e l'I.N.A.I.L. sono  in
          grado  di   acquisire   direttamente   e   sostituisce   le
          dichiarazioni previste ai fini contributivi e assicurativi. 
              3. Con decreto del Ministro delle finanze,  emanato  di
          concerto con i Ministri del tesoro, del  bilancio  e  della
          programmazione economica e del lavoro  e  della  previdenza
          sociale, la dichiarazione unica di  cui  al  comma  1  puo'
          essere estesa anche ai contributi dovuti agli altri enti  e
          casse. 
              3-bis. Salvo quanto previsto al  comma  6-quinquies,  i
          sostituti  d'imposta,  comprese  le  Amministrazioni  dello
          Stato, anche con ordinamento autonomo, di cui  al  comma  1
          dell'articolo  29  del   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,   e   successive
          modificazioni, che effettuano le  ritenute  sui  redditi  a
          norma degli articoli 23, 24, 25, 25-bis, 25-ter  e  29  del
          citato decreto n. 600 del 1973  nonche'  dell'articolo  21,
          comma  15,  della  legge  27  dicembre  1997,  n.  449,   e
          dell'articolo 11 della legge  30  dicembre  1991,  n.  413,
          tenuti al rilascio della certificazione  di  cui  al  comma
          6-ter del presente articolo, trasmettono in via  telematica
          all'Agenzia  delle  entrate,  direttamente  o  tramite  gli
          incaricati di cui all'articolo  3,  commi  2-bis  e  3,  la
          dichiarazione di cui al  comma  1  del  presente  articolo,
          relativa all'anno solare precedente, entro il 31 luglio  di
          ciascun anno. 
              4. Le  attestazioni  comprovanti  il  versamento  delle
          ritenute e ogni altro documento previsto dal decreto di cui
          all'articolo 1 sono  conservati  per  il  periodo  previsto
          dall'articolo  43,  del  decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 29 settembre 1973, n.  600,  e  sono  esibiti  o
          trasmessi,  su  richiesta,   all'ufficio   competente.   La
          conservazione delle  attestazioni  relative  ai  versamenti
          contributivi e assicurativi resta disciplinata dalle  leggi
          speciali. 
              4-bis.  Salvo  quanto  previsto  dal  comma  3-bis,   i
          sostituti di imposta,  comprese  le  Amministrazioni  dello
          Stato, anche con ordinamento autonomo, gli  intermediari  e
          gli altri soggetti di cui al  comma  1  presentano  in  via
          telematica, secondo le disposizioni di cui all'articolo  3,
          commi 2, 2-bis, 2-ter e 3, la dichiarazione di cui al comma
          1, relativa all'anno solare precedente, entro il 31  luglio
          di ciascun anno. 
              [5. Salvo l'obbligo di presentazione  telematica  della
          dichiarazione da parte dei soggetti di cui all'articolo  3,
          comma   2,   nonche'   l'obbligo   di   presentazione    di
          dichiarazione unificata di cui  all'articolo  3,  comma  1,
          secondo periodo, i  sostituti  d'imposta  che,  durante  il
          periodo di  imposta  cui  la  dichiarazione  si  riferisce,
          abbiano  corrisposto  compensi  o  emolumenti,  anche   per
          periodi discontinui o inferiori a dodici mensilita', ad  un
          numero di lavoratori dipendenti non  inferiore  alle  venti
          unita' presentano  la  dichiarazione  di  cui  al  presente
          articolo mediante la consegna ad  un  ufficio  della  Poste
          italiane S.p.a. di supporti  magnetici,  predisposti  sulla
          base  di  programmi  elettronici  forniti  o   prestabiliti
          dall'amministrazione finanziaria.] 
              [6.  Le  amministrazioni  di   cui   al   primo   comma
          dell'articolo  29  del   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 29 settembre 1973,  n.  600,  che  corrispondono
          compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a  ritenuta  alla
          fonte   comunicano   i   dati   fiscali,   contributivi   e
          assicurativi di tutti i percipienti utilizzando il  modello
          approvato con il decreto dirigenziale di  cui  all'articolo
          1, comma 1, secondo periodo.] 
              6-bis. I  soggetti  indicati  nell'articolo  29,  terzo
          comma, del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
          settembre 1973, n. 600, che corrispondono  compensi,  sotto
          qualsiasi forma, soggetti a ritenuta alla fonte  comunicano
          all'Agenzia delle entrate mediante appositi elenchi i  dati
          fiscali dei percipienti. Con  provvedimento  del  direttore
          dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti il  contenuto,  i
          termini e le modalita' delle comunicazioni,  previa  intesa
          con le rispettive Presidenze delle  Camere  e  della  Corte
          costituzionale, con il segretario generale della Presidenza
          della Repubblica, e,  nel  caso  delle  regioni  a  statuto
          speciale,  con   i   Presidenti   dei   rispettivi   organi
          legislativi.  Nel  medesimo   provvedimento   puo'   essere
          previsto anche l'obbligo di indicare  i  dati  relativi  ai
          contributi dovuti agli enti e casse previdenziali. 
              6-ter. I  soggetti  indicati  nel  comma  1  rilasciano
          un'apposita  certificazione  unica  anche   ai   fini   dei
          contributi dovuti all'Istituto nazionale per la  previdenza
          sociale (I.N.P.S.) attestante l'ammontare complessivo delle
          dette somme e valori, l'ammontare delle  ritenute  operate,
          delle detrazioni di imposta  effettuate  e  dei  contributi
          previdenziali  e  assistenziali,  nonche'  gli  altri  dati
          stabiliti   con   il   provvedimento   amministrativo    di
          approvazione  dello  schema  di  certificazione  unica.  La
          certificazione e' unica anche ai fini dei contributi dovuti
          agli altri enti e  casse  previdenziali.  Con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, emanato di concerto
          con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  sono
          stabilite  le  relative   modalita'   di   attuazione.   La
          certificazione unica sostituisce quelle  previste  ai  fini
          contributivi. 
              6-quater. Le certificazioni  di  cui  al  comma  6-ter,
          sottoscritte  anche  mediante   sistemi   di   elaborazione
          automatica, sono consegnate agli interessati  entro  il  31
          marzo dell'anno successivo a quello in cui  le  somme  e  i
          valori sono stati corrisposti ovvero  entro  dodici  giorni
          dalla richiesta degli stessi in caso  di  interruzione  del
          rapporto di lavoro. Nelle ipotesi di  cui  all'articolo  27
          del decreto del Presidente della  Repubblica  29  settembre
          1973, n. 600,  la  certificazione  puo'  essere  sostituita
          dalla copia della comunicazione prevista dagli articoli  7,
          8, 9 e 11 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745. 
              6-quinquies. Le certificazioni di cui  al  comma  6-ter
          sono trasmesse in via telematica all'Agenzia delle  entrate
          direttamente o tramite gli incaricati di  cui  all'articolo
          3, commi 2-bis e 3, entro il 7 marzo dell'anno successivo a
          quello in cui le somme e i valori sono  stati  corrisposti.
          Entro  la  stessa  data  sono  altresi'  trasmessi  in  via
          telematica gli ulteriori  dati  fiscali  e  contributivi  e
          quelli   necessari    per    l'attivita'    di    controllo
          dell'Amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali
          e  assicurativi,  i  dati  contenuti  nelle  certificazioni
          rilasciate ai soli fini contributivi e assicurativi nonche'
          quelli relativi alle operazioni di conguaglio effettuate  a
          seguito  dell'assistenza  fiscale  prestata  ai  sensi  del
          decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  241,  stabiliti  con
          provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.  Le
          trasmissioni in via  telematica  effettuate  ai  sensi  del
          presente comma sono equiparate a  tutti  gli  effetti  alla
          esposizione dei medesimi dati nella dichiarazione di cui al
          comma 1. Per ogni certificazione omessa, tardiva  o  errata
          si applica la sanzione di cento euro  in  deroga  a  quanto
          previsto  dall'articolo  12,  del  decreto  legislativo  18
          dicembre 1997, n. 472, con un massimo di  euro  50.000  per
          sostituto di imposta. Nei casi di errata trasmissione della
          certificazione,  la  sanzione  non   si   applica   se   la
          trasmissione della corretta  certificazione  e'  effettuata
          entro i cinque giorni successivi alla scadenza indicata nel
          primo  periodo.  Se  la  certificazione  e'   correttamente
          trasmessa entro sessanta giorni dal  termine  previsto  nel
          primo periodo, la sanzione e' ridotta a un  terzo,  con  un
          massimo di euro 20.000." 
              - Si riporta il testo  vigente  dell'articolo  162  del
          citato decreto del Presidente della Repubblica n.  917  del
          1986: 
              "Art. 162. Stabile organizzazione 
              1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 169, ai
          fini delle imposte sui  redditi  e  dell'imposta  regionale
          sulle attivita' produttive di cui al decreto legislativo 15
          dicembre   1997,    n.    446,    l'espressione    «stabile
          organizzazione» designa una sede fissa di affari per  mezzo
          della quale l'impresa non residente esercita in tutto o  in
          parte la sua attivita' sul territorio dello Stato. 
              2. L'espressione «stabile organizzazione» comprende  in
          particolare: 
              a) una sede di direzione; 
              b) una succursale; 
              c) un ufficio; 
              d) un'officina; 
              e) un laboratorio; 
              f) una miniera, un  giacimento  petrolifero  o  di  gas
          naturale, una cava o altro luogo di estrazione  di  risorse
          naturali, anche in zone situate al  di  fuori  delle  acque
          territoriali   in   cui,   in   conformita'   al    diritto
          internazionale   consuetudinario   ed   alla   legislazione
          nazionale relativa all'esplorazione ed allo sfruttamento di
          risorse naturali, lo Stato puo' esercitare diritti relativi
          al fondo del  mare,  al  suo  sottosuolo  ed  alle  risorse
          naturali. 
              3. Un cantiere di  costruzione  o  di  montaggio  o  di
          installazione,   ovvero   l'esercizio   di   attivita'   di
          supervisione ad  esso  connesse,  e'  considerato  «stabile
          organizzazione»  soltanto  se  tale  cantiere,  progetto  o
          attivita' abbia una durata superiore a tre mesi. 
              4.  Una  sede  fissa  di  affari  non   e',   comunque,
          considerata stabile organizzazione se: 
              a) viene utilizzata una installazione ai soli  fini  di
          deposito, di esposizione o di  consegna  di  beni  o  merci
          appartenenti all'impresa; 
              b) i beni o  le  merci  appartenenti  all'impresa  sono
          immagazzinati ai soli fini di deposito, di esposizione o di
          consegna; 
              c) i beni o  le  merci  appartenenti  all'impresa  sono
          immagazzinati ai soli fini della trasformazione da parte di
          un'altra impresa; 
              d) una sede fissa di affari e' utilizzata ai soli  fini
          di acquistare beni o merci o  di  raccogliere  informazioni
          per l'impresa; 
              e) viene utilizzata  ai  soli  fini  di  svolgere,  per
          l'impresa, qualsiasi altra attivita'  che  abbia  carattere
          preparatorio o ausiliario; 
              f)  viene  utilizzata  ai  soli   fini   dell'esercizio
          combinato delle attivita' menzionate nelle lettere da a) ad
          e), purche' l'attivita' della sede fissa nel  suo  insieme,
          quale  risulta  da  tale  combinazione,   abbia   carattere
          preparatorio o ausiliario. 
              5. Oltre a quanto previsto dal comma 4 non  costituisce
          di per  se'  stabile  organizzazione  la  disponibilita'  a
          qualsiasi titolo  di  elaboratori  elettronici  e  relativi
          impianti  ausiliari  che  consentano  la  raccolta   e   la
          trasmissione  di  dati  ed  informazioni  finalizzati  alla
          vendita di beni e servizi. 
              6. Nonostante le disposizioni dei  commi  precedenti  e
          salvo quanto previsto dal comma 7, costituisce una  stabile
          organizzazione dell'impresa di cui al comma 1 il  soggetto,
          residente o non residente, che nel territorio  dello  Stato
          abitualmente conclude in nome dell'impresa stessa contratti
          diversi da quelli di acquisto di beni. 
              7. Non costituisce stabile organizzazione  dell'impresa
          non  residente  il  solo  fatto  che  essa   eserciti   nel
          territorio dello Stato la propria attivita' per mezzo di un
          mediatore, di un commissionario generale, o di  ogni  altro
          intermediario  che  goda  di  uno  status  indipendente,  a
          condizione che dette  persone  agiscano  nell'ambito  della
          loro ordinaria attivita'. 
              8. Nonostante quanto previsto dal comma precedente, non
          costituisce stabile  organizzazione  dell'impresa  il  solo
          fatto che la stessa eserciti nel territorio dello Stato  la
          propria attivita' per mezzo di un raccomandatario marittimo
          di cui allalegge 4 aprile 1977, n. 135, o di  un  mediatore
          marittimo di cui alla legge 12  marzo  1968,  n.  478,  che
          abbia i poteri per  la  gestione  commerciale  o  operativa
          delle navi dell'impresa, anche in via continuativa. 
              9. Il fatto che un'impresa non residente  con  o  senza
          stabile organizzazione nel territorio dello Stato controlli
          un'impresa residente, ne sia controllata, o che entrambe le
          imprese siano controllate da un terzo soggetto esercente  o
          no attivita' d'impresa non costituisce di  per  se'  motivo
          sufficiente per considerare una qualsiasi di dette  imprese
          una stabile organizzazione dell'altra." 
              - Si riporta il  testo  vigente  dell'articolo  23  del
          citato decreto del Presidente della Repubblica n.  600  del
          1973: 
              "Art. 23 (Ritenuta sui redditi di lavoro dipendente) 
              1. Gli enti e le societa'  indicati  nell'articolo  87,
          comma  1,  del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre 1986, n. 917, le societa' e associazioni  indicate
          nell'articolo 5 del  predetto  testo  unico  e  le  persone
          fisiche  che  esercitano  imprese  commerciali,  ai   sensi
          dell'articolo  51  del  citato  testo  unico,   o   imprese
          agricole,  le  persone  fisiche  che  esercitano   arti   e
          professioni,  il  curatore  fallimentare,  il   commissario
          liquidatore   nonche'   il   condominio   quale   sostituto
          d'imposta, i quali corrispondono  somme  e  valori  di  cui
          all'articolo 48 dello stesso testo  unico,  devono  operare
          all'atto del pagamento una ritenuta  a  titolo  di  acconto
          dell'imposta sul reddito delle persone fisiche  dovuta  dai
          percipienti, con obbligo di rivalsa . Nel caso  in  cui  la
          ritenuta da operare sui predetti valori non trovi capienza,
          in tutto o in parte, sui contestuali pagamenti  in  denaro,
          il sostituito e' tenuto a versare  al  sostituto  l'importo
          corrispondente all'ammontare della ritenuta. 
              1-bis  I   soggetti   che   adempiono   agli   obblighi
          contributivi sui  redditi  di  lavoro  dipendente  prestato
          all'estero   di   cui    all'articolo    48,    concernente
          determinazione del  reddito  di  lavoro  dipendente,  comma
          8-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
          con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
          1986, n. 917, devono  in  ogni  caso  operare  le  relative
          ritenute. 
              2. La ritenuta da operare e' determinata: 
              a) sulla parte imponibile delle somme e dei valori,  di
          cui all'articolo 48  del  testo  unico  delle  imposte  sui
          redditi,  approvato  con  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  esclusi   quelli
          indicati alle successive lettere b) e  c),  corrisposti  in
          ciascun periodo di paga, con le aliquote  dell'imposta  sul
          reddito delle persone fisiche, ragguagliando al periodo  di
          paga  i  corrispondenti  scaglioni  annui  di  reddito   ed
          effettuando le detrazioni previste negli articoli 12  e  13
          del citato testo unico, rapportate al  periodo  stesso.  Le
          detrazioni di cui all'articolo 12 del  citato  testo  unico
          sono riconosciute se  il  percipiente  dichiara  di  avervi
          diritto, indica  le  condizioni  di  spettanza,  il  codice
          fiscale dei  soggetti  per  i  quali  si  usufruisce  delle
          detrazioni e si impegna  a  comunicare  tempestivamente  le
          eventuali variazioni. La dichiarazione ha effetto anche per
          i  periodi  di  imposta   successivi.   L'omissione   della
          comunicazione    relativa    alle    variazioni    comporta
          l'applicazione delle sanzioni previste  dall'  articolo  11
          del  decreto  legislativo  18  dicembre  1997,  n.  471,  e
          successive modificazioni; 
              b) sulle mensilita' aggiuntive  e  sui  compensi  della
          stessa natura, con le  aliquote  dell'imposta  sul  reddito
          delle   persone   fisiche,   ragguagliando   a    mese    i
          corrispondenti scaglioni annui di reddito; 
              c)  sugli  emolumenti  arretrati   relativi   ad   anni
          precedenti di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), del
          citato testo unico, con i criteri di cui  all'articolo  18,
          dello  stesso   testo   unico,   intendendo   per   reddito
          complessivo netto l'ammontare globale dei redditi di lavoro
          dipendente corrisposti  dal  sostituto  al  sostituito  nel
          biennio  precedente,  effettuando  le  detrazioni  previste
          negli articoli 12 e 13 del medesimo testo unico; 
              d) sulla  parte  imponibile  del  trattamento  di  fine
          rapporto e delle  indennita'  equipollenti  e  delle  altre
          indennita' e somme di cui all'articolo 16, comma 1, lettera
          a),  del  citato  testo  unico  con  i   criteri   di   cui
          all'articolo 17 dello stesso testo unico; 
              [d-bis) sulla parte imponibile delle prestazioni di cui
          all'articolo 16, comma 1, lettera a-bis), del citato  testo
          unico, con i  criteri  di  cui  all'articolo  17-bis  dello
          stesso testo unico;] 
              e) sulla parte imponibile delle somme e dei  valori  di
          cui all'articolo 48, del citato testo unico,  non  compresi
          nell'articolo 16, comma 1, lettera a), dello  stesso  testo
          unico, corrisposti agli eredi  del  lavoratore  dipendente,
          con l'aliquota stabilita per il primo scaglione di reddito. 
              3. I soggetti indicati nel comma 1  devono  effettuare,
          entro il 28 febbraio dell'anno successivo  e,  in  caso  di
          cessazione del rapporto di lavoro, alla data di cessazione,
          il conguaglio tra le  ritenute  operate  sulle  somme  e  i
          valori di cui alle lettere a) e b) del comma 2, e l'imposta
          dovuta sull'ammontare complessivo degli emolumenti  stessi,
          tenendo conto delle detrazioni  eventualmente  spettanti  a
          norma degli articoli 12 e 13 del testo unico delle  imposte
          sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  22  dicembre  1986,  n.   917,   e   successive
          modificazioni, e delle detrazioni eventualmente spettanti a
          norma  dell'articolo  15  dello  stesso  testo   unico,   e
          successive modificazioni, per oneri a fronte dei  quali  il
          datore  di  lavoro  ha  effettuato   trattenute,   nonche',
          limitatamente agli oneri di cui al comma 1,  lettere  c)  e
          f), dello stesso articolo, per erogazioni in conformita'  a
          contratti collettivi o ad accordi e regolamenti  aziendali.
          In caso  di  incapienza  delle  retribuzioni  a  subire  il
          prelievo delle imposte dovute in sede di conguaglio di fine
          anno  entro  il  28  febbraio  dell'anno   successivo,   il
          sostituito puo' dichiarare per  iscritto  al  sostituto  di
          volergli versare  l'importo  corrispondente  alle  ritenute
          ancora dovute, ovvero,  di  autorizzarlo  a  effettuare  il
          prelievo sulle retribuzioni dei periodi di paga  successivi
          al secondo dello stesso periodo di imposta.  Sugli  importi
          di cui e' differito il pagamento si applica l'interesse  in
          ragione dello 0,50 per cento mensile, che e'  trattenuto  e
          versato nei termini e con  le  modalita'  previste  per  le
          somme cui  si  riferisce.  L'importo  che  al  termine  del
          periodo d'imposta non e' stato  trattenuto  per  cessazione
          del rapporto di lavoro o per incapienza delle  retribuzioni
          deve essere comunicato all'interessato che deve  provvedere
          al versamento entro il 15 gennaio dell'anno successivo.  Se
          alla formazione del reddito di lavoro dipendente concorrono
          somme o valori prodotti all'estero le imposte ivi pagate  a
          titolo  definitivo  sono  ammesse  in  detrazione  fino   a
          concorrenza  dell'imposta  relativa  ai  predetti   redditi
          prodotti all'estero. La disposizione del periodo precedente
          si applica anche nell'ipotesi in cui le somme  o  i  valori
          prodotti all'estero abbiano concorso a formare  il  reddito
          di lavoro dipendente in periodi  d'imposta  precedenti.  Se
          concorrono  redditi  prodotti  in  piu'  Stati  esteri   la
          detrazione si applica separatamente per ciascuno Stato. 
              4.  Ai  fini  del  compimento   delle   operazioni   di
          conguaglio di fine anno  il  sostituito  puo'  chiedere  al
          sostituto di tenere  conto  anche  dei  redditi  di  lavoro
          dipendente, o assimilati a  quelli  di  lavoro  dipendente,
          percepiti nel corso di precedenti rapporti intrattenuti.  A
          tal  fine  il  sostituito  deve  consegnare  al   sostituto
          d'imposta, entro il 12 del  mese  di  gennaio  del  periodo
          d'imposta successivo a quello in cui sono stati  percepiti,
          la certificazione unica concernente  i  redditi  di  lavoro
          dipendente, o assimilati a  quelli  di  lavoro  dipendente,
          erogati da  altri  soggetti,  compresi  quelli  erogati  da
          soggetti  non  obbligati  ad  effettuare  le  ritenute.  La
          presente  disposizione  non  si  applica  ai  soggetti  che
          corrispondono trattamenti pensionistici. 
              [5. Le disposizioni dei precedenti commi  si  applicano
          anche  alle  persone  fisiche   che   esercitano   arti   e
          professioni, ai sensi dell'articolo  49,  del  testo  unico
          delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
          Presidente della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,
          quando corrispondono somme e valori di cui all'articolo 48,
          dello  stesso  testo  unico,  deducibili  ai   fini   della
          determinazione del loro reddito di lavoro autonomo. ]" 
               - Si riporta il  testo  vigente  dell'articolo  4  del
          citato decreto legislativo n. 23 del 2011: 
              "Art. 4 Imposta di soggiorno 
              1. I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni
          nonche' i comuni  inclusi  negli  elenchi  regionali  delle
          localita' turistiche o citta' d'arte possono istituire, con
          deliberazione del  consiglio,  un'imposta  di  soggiorno  a
          carico di coloro che alloggiano nelle  strutture  ricettive
          situate  sul  proprio  territorio,  da  applicare,  secondo
          criteri di gradualita' in proporzione al prezzo, sino  a  5
          euro  per  notte  di  soggiorno.  Il  relativo  gettito  e'
          destinato a finanziare interventi in  materia  di  turismo,
          ivi compresi quelli a sostegno delle  strutture  ricettive,
          nonche' interventi di manutenzione,  fruizione  e  recupero
          dei  beni  culturali  ed  ambientali  locali,  nonche'  dei
          relativi servizi pubblici locali. 
              2. Ferma restando la facolta' di  disporre  limitazioni
          alla circolazione nei centri abitati ai sensi dell'articolo
          7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, l'imposta
          di soggiorno puo' sostituire, in  tutto  o  in  parte,  gli
          eventuali oneri  imposti  agli  autobus  turistici  per  la
          circolazione  e  la  sosta   nell'ambito   del   territorio
          comunale. 
              3. Con regolamento da adottare  entro  sessanta  giorni
          dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto,  ai
          sensi dell'articolo 17, comma  1,  della  legge  23  agosto
          1988, n. 400, d'intesa con la  Conferenza  Stato-citta'  ed
          autonomie locali, e'  dettata  la  disciplina  generale  di
          attuazione dell'imposta di soggiorno.  In  conformita'  con
          quanto stabilito nel predetto regolamento,  i  comuni,  con
          proprio regolamento da adottare ai sensi  dell'articolo  52
          del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.  446,  sentite
          le associazioni maggiormente rappresentative  dei  titolari
          delle strutture ricettive, hanno la  facolta'  di  disporre
          ulteriori modalita' applicative  del  tributo,  nonche'  di
          prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie
          o per determinati periodi di tempo.  Nel  caso  di  mancata
          emanazione del regolamento previsto nel primo  periodo  del
          presente comma nel termine ivi indicato, i  comuni  possono
          comunque adottare gli atti previsti dal presente articolo. 
              3-bis. I comuni che hanno sede  giuridica  nelle  isole
          minori e i comuni nel cui territorio insistono isole minori
          possono istituire, con regolamento  da  adottare  ai  sensi
          dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre  1997,
          n.  446,  e  successive   modificazioni,   in   alternativa
          all'imposta di soggiorno di cui al  comma  1  del  presente
          articolo, un contributo di sbarco, da applicare fino ad  un
          massimo di  euro  2,50,  ai  passeggeri  che  sbarcano  sul
          territorio  dell'isola  minore,  utilizzando  vettori   che
          forniscono collegamenti di linea o vettori  aeronavali  che
          svolgono  servizio  di  trasporto   di   persone   a   fini
          commerciali,  abilitati   e   autorizzati   ad   effettuare
          collegamenti verso l'isola. Il comune che ha sede giuridica
          in un'isola minore, e nel cui  territorio  insistono  altre
          isole minori con centri abitati,  destina  il  gettito  del
          contributo  per  interventi  nelle  singole  isole   minori
          dell'arcipelago  in  proporzione  agli  sbarchi  effettuati
          nelle  medesime.  Il  contributo  di  sbarco  e'  riscosso,
          unitamente  al  prezzo  del  biglietto,  da   parte   delle
          compagnie  di  navigazione  e  aeree  o  dei  soggetti  che
          svolgono  servizio  di  trasporto   di   persone   a   fini
          commerciali,  che  sono  responsabili  del  pagamento   del
          contributo, con diritto di rivalsa  sui  soggetti  passivi,
          della presentazione della dichiarazione e  degli  ulteriori
          adempimenti  previsti  dalla  legge   e   dal   regolamento
          comunale, ovvero con le  diverse  modalita'  stabilite  dal
          medesimo   regolamento   comunale,   in   relazione    alle
          particolari modalita' di accesso alle isole. Per l'omessa o
          infedele presentazione della  dichiarazione  da  parte  del
          responsabile si applica la sanzione amministrativa dal  100
          al  200  per  cento  dell'importo  dovuto.  Per   l'omesso,
          ritardato o parziale versamento del contributo  si  applica
          la sanzione  amministrativa  di  cui  all'articolo  13  del
          decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e  successive
          modificazioni.  Per  tutto  quanto   non   previsto   dalle
          disposizioni del presente articolo si applica l'articolo 1,
          commi da 158 a 170, della legge 27 dicembre 2006,  n.  296.
          Il  contributo  di  sbarco  non  e'  dovuto  dai   soggetti
          residenti  nel  comune,  dai  lavoratori,  dagli   studenti
          pendolari, nonche' dai componenti dei nuclei familiari  dei
          soggetti che risultino  aver  pagato  l'imposta  municipale
          propria nel  medesimo  comune  e  che  sono  parificati  ai
          residenti.  I  comuni  possono  prevedere  nel  regolamento
          modalita'  applicative  del  contributo  nonche'  eventuali
          esenzioni e riduzioni per  particolari  fattispecie  o  per
          determinati periodi di tempo; possono altresi' prevedere un
          aumento del contributo fino ad un  massimo  di  euro  5  in
          relazione a determinati periodi di tempo. I comuni  possono
          altresi' prevedere un contributo fino ad un massimo di euro
          5 in relazione all'accesso a zone disciplinate  nella  loro
          fruizione per motivi ambientali, in prossimita' di fenomeni
          attivi di origine vulcanica; in tal caso il contributo puo'
          essere   riscosso   dalle   locali   guide   vulcanologiche
          regolarmente autorizzate o da  altri  soggetti  individuati
          dall'amministrazione comunale con apposito avviso pubblico.
          Il  gettito  del  contributo  e'  destinato  a   finanziare
          interventi di raccolta e di smaltimento  dei  rifiuti,  gli
          interventi di recupero e  salvaguardia  ambientale  nonche'
          interventi in materia di turismo, cultura, polizia locale e
          mobilita' nelle isole minori." 
              -  Si  riporta  il   testo   vigente   del   comma   16
          dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n.  122  (Misure  urgenti  in  materia  di  stabilizzazione
          finanziaria e di competitivita' economica): 
              "Art.  14  Patto  di  stabilita'   interno   ed   altre
          disposizioni sugli enti territoriali 
              1. - 15 - ter. Omissis 
              16. Ferme le altre misure di contenimento  della  spesa
          previste  dal  presente  provvedimento,  in  considerazione
          della specificita' di Roma quale Capitale della Repubblica,
          e fino alla compiuta attuazione di quanto previsto ai sensi
          dell'articolo 24 della legge  5  maggio  2009,  n.  42,  il
          comune di Roma concorda con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, entro il 31 dicembre  di  ciascun  anno,  le
          modalita'   e   l'entita'   del   proprio   concorso   alla
          realizzazione degli obiettivi di finanza  pubblica;  a  tal
          fine, entro il 31  ottobre  di  ciascun  anno,  il  sindaco
          trasmette la proposta di accordo al Ministro  dell'economia
          e delle finanze, evidenziando,  tra  l'altro,  l'equilibrio
          della  gestione  ordinaria.  L'entita'  del   concorso   e'
          determinata in coerenza con gli obiettivi fissati  per  gli
          enti territoriali. In caso di mancato accordo si  applicano
          le disposizioni che disciplinano  il  patto  di  stabilita'
          interno per gli enti  locali.  Per  garantire  l'equilibrio
          economico-finanziario della gestione ordinaria,  il  Comune
          di Roma puo' adottare le seguenti apposite misure: 
              a) conformazione dei servizi resi dal  Comune  a  costi
          standard unitari di maggiore efficienza; 
              b)  adozione  di  pratiche  di  centralizzazione  degli
          acquisti di beni e servizi di pertinenza comunale  e  delle
          societa' partecipate dal  Comune  di  Roma,  anche  con  la
          possibilita' di adesione a convenzioni stipulate  ai  sensi
          dell'articolo 26 della legge 23 dicembre  1999,  n.  488  e
          dell'articolo 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; 
              c) razionalizzazione  delle  partecipazioni  societarie
          detenute dal Comune di Roma con lo scopo di pervenire,  con
          esclusione   delle    societa'    quotate    nei    mercati
          regolamentati, ad una riduzione delle societa'  in  essere,
          concentrandone i compiti e le  funzioni,  e  riduzione  dei
          componenti degli organi di amministrazione e controllo; 
              d)  riduzione,  anche  in  deroga  a  quanto   previsto
          dall'articolo  80  del  testo  unico  degli  enti   locali,
          approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.  267,
          dei costi a carico del  Comune  per  il  funzionamento  dei
          propri organi, compresi i rimborsi dei permessi  retribuiti
          riconosciuti per gli amministratori; 
              e) introduzione di un contributo di soggiorno a  carico
          di coloro che alloggiano nelle  strutture  ricettive  della
          citta', da applicare  secondo  criteri  di  gradualita'  in
          proporzione  alla  loro  classificazione  fino  all'importo
          massimo di 10 euro per notte di soggiorno; 
              f) contributo straordinario nella misura massima del 66
          per cento del maggior valore  immobiliare  conseguibile,  a
          fronte di  rilevanti  valorizzazioni  immobiliari  generate
          dallo strumento urbanistico  generale,  in  via  diretta  o
          indiretta,  rispetto  alla  disciplina  previgente  per  la
          realizzazione  di  finalita'  pubbliche  o   di   interesse
          generale, ivi comprese quelle di  riqualificazione  urbana,
          di tutela ambientale, edilizia e sociale. Detto  contributo
          deve essere destinato alla realizzazione di opere pubbliche
          o di interesse generale ricadenti nell'ambito di intervento
          cui accede, e puo' essere in parte volto anche a finanziare
          la  spesa  corrente,  da  destinare  a   progettazioni   ed
          esecuzioni di opere di  interesse  generale,  nonche'  alle
          attivita' urbanistiche  e  servizio  del  territorio.  Sono
          fatti salvi, in ogni caso, gli impegni di corresponsione di
          contributo straordinario gia' assunti dal privato operatore
          in  sede  di  accordo  o  di  atto  d'obbligo  a  far  data
          dall'entrata in vigore dello strumento urbanistico generale
          vigente; 
              f-bis) maggiorazione della tariffa di cui  all'articolo
          62,  comma  2,  lettera  d),  del  decreto  legislativo  15
          dicembre 1997, n. 446, in modo tale che il  limite  del  25
          per cento ivi indicato possa essere elevato sino al 50  per
          cento; 
              g) maggiorazione, fino al 3 per mille,  dell'ICI  sulle
          abitazioni diverse dalla prima casa, tenute a disposizione; 
              h) utilizzo dei proventi  da  oneri  di  urbanizzazione
          anche  per  le  spese  di  manutenzione  ordinaria  nonche'
          utilizzo   dei   proventi   derivanti   dalle   concessioni
          cimiteriali anche per la gestione e manutenzione  ordinaria
          dei cimiteri. 
              Omissis." 
              -  Si  riporta  il   testo   vigente   del   comma   26
          dell'articolo 1  della  legge  28  dicembre  2015,  n.  208
          (Disposizioni per la  formazione  del  bilancio  annuale  e
          pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016): 
              "Comma 26 
              26. Al fine di contenere il livello  complessivo  della
          pressione  tributaria,  in  coerenza  con   gli   equilibri
          generali di finanza pubblica, per gli anni 2016 e  2017  e'
          sospesa  l'efficacia  delle   leggi   regionali   e   delle
          deliberazioni  degli  enti  locali  nella  parte   in   cui
          prevedono  aumenti  dei   tributi   e   delle   addizionali
          attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge  dello
          Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili
          per  l'anno  2015.  Sono  fatte  salve,  per   il   settore
          sanitario, le disposizioni di  cui  all'articolo  1,  comma
          174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,  e  all'articolo
          2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009,  n.
          191, nonche' la possibilita' di effettuare manovre  fiscali
          incrementative ai fini dell'accesso alle  anticipazioni  di
          liquidita' di cui agli articoli 2 e 3 del  decreto-legge  8
          aprile 2013, n. 35, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 6 giugno 2013, n. 64, e  successivi  rifinanziamenti.
          La sospensione di cui al primo periodo non si applica  alla
          tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma  639,
          della legge 27 dicembre 2013, n. 147,  e  a  decorrere  dal
          2017 al contributo di sbarco di cui all'articolo  4,  comma
          3-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2011,  n.  23,  ne'
          per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi
          dell'articolo 243-bis del testo unico  di  cui  al  decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi
          degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo  unico  di
          cui al decreto legislativo n. 267 del 2000." 
              -  Si  riporta  il  testo   vigente   del   comma   169
          dell'articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006: 
              "1.169. Gli enti locali  deliberano  le  tariffe  e  le
          aliquote relative ai tributi di loro  competenza  entro  la
          data fissata da norme  statali  per  la  deliberazione  del
          bilancio  di  previsione.  Dette  deliberazioni,  anche  se
          approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purche'
          entro il termine innanzi indicato,  hanno  effetto  dal  1°
          gennaio  dell'anno  di  riferimento.  In  caso  di  mancata
          approvazione entro il suddetto termine,  le  tariffe  e  le
          aliquote si intendono prorogate di anno in anno." 
              -  Si  riporta  il  testo  vigente  dei  commi  1  e  4
          dell'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015,
          n. 147 (Disposizioni  recanti  misure  per  la  crescita  e
          l'internazionalizzazione delle imprese): 
              "Art. 16. Regime speciale per lavoratori impatriati 
              1. I redditi di lavoro dipendente e di lavoro  autonomo
          prodotti in  Italia  da  lavoratori  che  trasferiscono  la
          residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo
          2 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato  con
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917, concorre alla formazione  del  reddito  complessivo
          limitatamente al cinquanta per cento del suo  ammontare  al
          ricorrere delle seguenti condizioni: 
              a) i lavoratori non sono stati residenti in Italia  nei
          cinque  periodi   di   imposta   precedenti   il   predetto
          trasferimento e si impegnano  a  permanere  in  Italia  per
          almeno due anni; 
              b)   l'attivita'   lavorativa   viene   svolta   presso
          un'impresa residente nel territorio dello Stato in forza di
          un rapporto di lavoro instaurato con questa o con  societa'
          che direttamente o indirettamente controllano  la  medesima
          impresa, ne  sono  controllate  o  sono  controllate  dalla
          stessa societa' che controlla l'impresa; 
              c) l'attivita' lavorativa e'  prestata  prevalentemente
          nel territorio italiano; 
              d) i lavoratori rivestono ruoli direttivi  ovvero  sono
          in  possesso  di  requisiti  di  elevata  qualificazione  o
          specializzazione come definiti con il decreto del  Ministro
          dell'economia e delle finanze di cui al comma 3. 
              1-bis. - 3. Omissis 
              4.   Il   comma   12-octies   dell'articolo   10    del
          decreto-legge 31 dicembre 2014,  n.  192,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 27  febbraio  2015,  n.  11,  e'
          abrogato. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1,  della
          legge 30 dicembre 2010, n. 238, che si sono  trasferiti  in
          Italia entro il 31 dicembre 2015 applicano, per il  periodo
          d'imposta in  corso  al  31  dicembre  2016  e  per  quello
          successivo, le disposizioni di cui alla medesima legge  nei
          limiti e  alle  condizioni  ivi  indicati;  in  alternativa
          possono optare, con le modalita' definite con provvedimento
          del direttore dell'Agenzia delle entrate da  emanare  entro
          tre mesi dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
          disposizione, per il regime agevolativo di cui al  presente
          articolo. 
              Omissis."