(( Art. 5 bis 
 
Estensione al settore dei tabacchi delle procedure di  rimozione  dai
siti  web  dell'offerta  in  difetto  di   titolo   autorizzativo   o
                             abilitativo 
 
  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006,  n.  296,  dopo  il
comma 50 sono inseriti i seguenti: 
  «50-bis. Con le medesime modalita' stabilite dai  provvedimenti  di
attuazione del comma  50,  l'Agenzia  delle  dogane  e  dei  monopoli
procede alla inibizione dei siti web contenenti: 
  a) offerta di prodotti da inalazione senza  combustione  costituiti
da sostanze liquide contenenti nicotina in difetto di  autorizzazione
o in violazione dell'articolo 21 del decreto legislativo  12  gennaio
2016, n. 6, ovvero offerta di tabacchi lavorati di  cui  all'articolo
39-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995,
n. 504, in violazione dell'articolo 19  del  decreto  legislativo  12
gennaio 2016, n. 6,  o  delle  disposizioni  di  cui  alla  legge  22
dicembre 1957, n. 1293; 
  b) pubblicita', diretta o  indiretta,  dei  prodotti  di  cui  alla
lettera a) o dei contenuti di cui al comma 50; 
  c)  software  relativi  a  procedure  tecniche  atte   ad   eludere
l'inibizione dei siti irregolari disposta dall'Agenzia medesima. 
  50-ter. L'inosservanza dei provvedimenti adottati in attuazione del
comma 50-bis comporta  l'irrogazione  delle  sanzioni  amministrative
pecuniarie  previste  dal  comma  50,  graduate  secondo  i   criteri
stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e
dei monopoli. 
  50-quater. Nei casi in cui nello stesso sito web, oltre ai prodotti
o contenuti di cui al comma 50 e alle lettere a), b) e c)  del  comma
50-bis, siano presenti prodotti o contenuti diversi, l'Agenzia  delle
dogane e dei monopoli  da'  formale  comunicazione  della  violazione
riscontrata  ai  soggetti  interessati,  assegnando  un  termine   di
quindici giorni  per  la  rimozione  dei  prodotti  o  contenuti  non
consentiti.  Decorso  inutilmente  il  termine  assegnato,  l'Agenzia
adotta il provvedimento finalizzato alla  inibizione  del  sito  web,
senza riconoscimento di alcun indennizzo». ))