Art. 9 
 
Avvio  della   sterilizzazione   delle   clausole   di   salvaguardia
           concernenti le aliquote dell'IVA e delle accise 
 
  1. All'articolo 1, comma 718, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) alla lettera a), le  parole  «e'  incrementata  di  tre  punti
percentuali dal 1° gennaio 2018» sono sostituite dalle seguenti:  «e'
incrementata di 1,5 punti  percentuali  dal  1°  gennaio  2018  e  di
ulteriori 0,5 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2019 e  di
un ulteriore punto percentuale a decorrere dal 1° gennaio 2020»; 
    b)  alla  lettera  b),  le  parole  «e  di  ulteriori  0,9  punti
percentuali dal 1º gennaio 2019» sono sostituite dalle  seguenti:  «e
di ulteriori 0,4 punti percentuali dal 1° gennaio 2019;  la  medesima
aliquota e' ridotta di 0,5  punti  percentuali  a  decorrere  dal  1°
gennaio 2020 rispetto all'anno precedente ed e'  fissata  al  25  per
cento a decorrere dal 1° gennaio 2021»; 
    c) alla lettera c), le parole  «2018»,  ovunque  ricorrano,  sono
sostituite dalle seguenti: «2019». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del  comma  718  dell'articolo  1
          della citata legge n. 190 del 2014, come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "718. Fermo restando quanto previsto dal comma  207,  e
          fatta salva l'adozione dei provvedimenti normativi  di  cui
          al comma 719: 
              a) l'aliquota IVA del 10 per cento e'  incrementata  di
          1,5 punti percentuali dal 1° gennaio 2018  e  di  ulteriori
          0,5 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2019 e  di
          un ulteriore punto percentuale a decorrere dal  1°  gennaio
          2020; 
              b) l'aliquota IVA del 22 per cento e'  incrementata  di
          tre punti percentuali dal 1° gennaio 2018  e  di  ulteriori
          0,4 punti percentuali dal  1°  gennaio  2019;  la  medesima
          aliquota e' ridotta di 0,5 punti  percentuali  a  decorrere
          dal 1° gennaio 2020  rispetto  all'anno  precedente  ed  e'
          fissata al 25 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2021; 
              c) a decorrere dal 1° gennaio 2019,  con  provvedimento
          del direttore dell'Agenzia delle  dogane  e  dei  monopoli,
          l'aliquota dell'accisa sulla benzina e  sulla  benzina  con
          piombo, nonche' l'aliquota dell'accisa  sul  gasolio  usato
          come carburante, di cui  all'allegato  I  del  testo  unico
          delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
          produzione e sui  consumi  e  relative  sanzioni  penali  e
          amministrative, di cui al decreto  legislativo  26  ottobre
          1995, n. 504, e successive modificazioni, sono aumentate in
          misura tale  da  determinare  maggiori  entrate  nette  non
          inferiori a 350 milioni di euro per l'anno 2019 e  ciascuno
          degli anni successivi; il provvedimento e'  efficace  dalla
          data di pubblicazione nel sito internet dell'Agenzia  delle
          dogane e dei monopoli.".