Art. 2 
 
Misure e interventi finanziari a favore dell'imprenditoria  giovanile
  in agricoltura e di promozione delle filiere del Mezzogiorno 
 
  1. Al fine di  estendere  la  misura  Resto  al  Sud  alle  imprese
agricole, all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile
2000, n. 185, dopo il primo periodo e' aggiunto il  seguente:  «Nelle
regioni Abruzzo,  Basilicata,  Calabria,  Campania,  Molise,  Puglia,
Sardegna e Sicilia, ai medesimi soggetti  puo'  essere  concesso,  in
alternativa ai mutui agevolati  di  cui  al  periodo  precedente,  un
contributo  a  fondo  perduto  fino  al  35  per  cento  della  spesa
ammissibile nonche' mutui agevolati, a  un  tasso  pari  a  zero,  di
importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile.». 
  2. Per le agevolazioni in favore  delle  imprese  agricole  ubicate
nelle  regioni  Abruzzo,  Basilicata,  Calabria,  Campania,   Molise,
Puglia, Sardegna e Sicilia di cui al comma 1 sono  destinate  risorse
pari a 5 milioni di euro nel  2017  ed  a  15  milioni  di  euro  per
ciascuno degli  anni  2018,  2019  e  2020,  mediante  corrispondente
utilizzo del Fondo per lo sviluppo e  la  coesione  -  programmazione
2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6,  della  legge  27  dicembre
2013, n. 147. 
  3. All'articolo 2 della legge 28 ottobre  1999,  n.  410,  dopo  il
comma 2, e' aggiunto il seguente: «2-bis.  Le  attivita'  di  cui  ai
commi 1 e 2 possono essere svolte dai consorzi agrari anche  mediante
la partecipazione a societa' di capitali in cui i consorzi dispongano
della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria.  ((
Le attivita' che le predette societa' esercitano a  favore  dei  soci
dei consorzi agrari che ne detengono la  partecipazione  sono  svolte
nel  rispetto  degli  scopi  e  delle  finalita'  mutualistiche   dei
consorzi. )) ». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 10  del
          decreto  legislativo  21  aprile  2000,  n.   185   recante
          incentivi all'autoimprenditorialita' e all'autoimpiego,  in
          attuazione dell'articolo 45, comma 1, della legge 17 maggio
          1999, n. 144, come modificato dalla presente legge: 
              «1. Ai soggetti ammessi alle  agevolazioni  di  cui  al
          presente capo possono essere concessi mutui  agevolati  per
          gli investimenti, a un tasso  pari  a  zero,  della  durata
          massima  di  dieci  anni   comprensiva   del   periodo   di
          preammortamento, e di importo non superiore al 75 per cento
          della spesa ammissibile. Nelle regioni Abruzzo, Basilicata,
          Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia,  ai
          medesimi soggetti puo' essere concesso, in  alternativa  ai
          mutui agevolati di cui al periodo precedente, un contributo
          a  fondo  perduto  fino  al  35  per  cento   della   spesa
          ammissibile nonche' mutui agevolati,  a  un  tasso  pari  a
          zero, di importo non superiore al 60 per cento della  spesa
          ammissibile. Per le iniziative nel settore della produzione
          agricola il mutuo agevolato ha una durata, comprensiva  del
          periodo  di  preammortamento,  non  superiore  a   quindici
          anni.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 141, della
          legge  11  dicembre  2016,  n.  232  recante  bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2017  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019: 
              «141. Al fine di garantire  il  completo  finanziamento
          dei  progetti   selezionati   nell'ambito   del   Programma
          straordinario di intervento per la riqualificazione  urbana
          e la sicurezza delle periferie delle citta' metropolitane e
          dei comuni capoluogo di provincia, di cui  all'articolo  1,
          commi da 974 a 978, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a
          integrazione delle risorse stanziate sull'apposito capitolo
          di spesa e di quelle assegnate ai sensi del comma  140  del
          presente    articolo,    con    delibera    del    Comitato
          interministeriale per la  programmazione  economica  (CIPE)
          sono destinate ulteriori risorse  a  valere  sulle  risorse
          disponibili del Fondo per lo sviluppo e la coesione per  il
          periodo di programmazione 2014-2020.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2  della  legge  28
          ottobre 1999, n. 140 recante norme in materia di  attivita'
          produttive, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 2 (Programmi dei settori aerospaziale e duale). -
          1. Ai fini  dell'applicazione  dell'articolo  1,  comma  1,
          lettera a), sono considerati  preminenti  i  progetti  e  i
          programmi  idonei  a  favorire   il   rafforzamento   della
          competitivita' internazionale sia in  settori  sistemistici
          che  specialistici,  la  collaborazione  tra  industria   e
          comunita' scientifica nazionale,  la  valorizzazione  delle
          piccole  e   medie   aziende   ad   alta   tecnologia,   la
          partecipazione  con  ruoli  adeguati  alle   collaborazioni
          internazionali,   specialmente   nell'ambito    dell'Unione
          europea. 
              2. Gli interventi  di  cui  all'articolo  1,  comma  1,
          lettera a), sono disciplinati con regolamento, da  emanare,
          previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, ai
          sensi dell'articolo 17, comma  1,  della  legge  23  agosto
          1988, n. 400 e successive modificazioni,  su  proposta  del
          Ministro dell'industria, del commercio e  dell'artigianato.
          Il parere sullo schema di  regolamento  e'  espresso  dalle
          Commissioni   parlamentari   entro   trenta   giorni,   con
          indicazione delle eventuali disposizioni non rispondenti ai
          principi e criteri direttivi di cui al comma 3. Il Governo,
          esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e
          con eventuali modificazioni, il testo alle Commissioni  per
          il parere definitivo. Decorsi trenta giorni dalla richiesta
          di quest'ultimo parere, il regolamento puo' comunque essere
          emanato. 
              2-bis. Le attivita' di cui  ai  commi  1  e  2  possono
          essere  svolte  dai  consorzi  agrari  anche  mediante   la
          partecipazione a societa' di capitali  in  cui  i  consorzi
          dispongano  della   maggioranza   dei   voti   esercitabili
          nell'assemblea ordinaria.  Le  attivita'  che  le  predette
          societa' esercitano a favore dei soci dei  consorzi  agrari
          che ne detengono la partecipazione sono svolte nel rispetto
          degli scopi e delle finalita' mutualistiche dei consorzi. 
              3. Il regolamento di cui al comma 2 si  conformera'  ai
          seguenti criteri e principi direttivi: 
              a) promuovere nei settori di cui all'articolo 1,  comma
          1, lettera a), progetti o programmi per la realizzazione di
          nuovi prodotti o il sostanziale miglioramento  di  prodotti
          esistenti,  comprese  le  fasi  di  studio,  progettazione,
          realizzazione di prototipi e prove, tramite la  concessione
          di finanziamenti e contributi in conto capitale o in  conto
          interessi; 
              b)  promuovere  un  adeguato  utilizzo  industriale   e
          commerciale  dei  prodotti  di   cui   alla   lettera   a),
          intervenendo con  contributi  in  conto  interessi  per  un
          massimo di dieci anni su  mutui  concessi  da  istituti  di
          credito  alle  imprese  impegnate  nella  realizzazione  di
          progetti o  programmi  di  cui  all'articolo  1,  comma  1,
          lettera a), relativamente  a  dilazioni  di  pagamento  nei
          confronti di clienti finali; 
              c) concorrere, tramite finanziamenti da  restituire,  a
          porre le  imprese  italiane  del  settore  spaziale  e  del
          settore elettronico ad alta tecnologia per impiego duale in
          grado di svolgere ruoli attivi, in linea con le  esperienze
          ed esigenze caratteristiche dei relativi comparti,  per  la
          costituzione ed operativita' di societa', anche di  diritto
          estero,  finalizzate  alla  realizzazione  e  gestione   di
          sistemi applicativi, a tal fine partecipando al capitale di
          rischio delle stesse; 
              d) consentire, per i fini indicati alle lettere a) e c)
          e in alternativa  ai  finanziamenti  diretti  dello  Stato,
          l'utilizzo delle risorse del sistema del  credito,  tramite
          l'assunzione da parte  del  Ministero  dell'industria,  del
          commercio  e  dell'artigianato   di   impegni   pluriennali
          corrispondenti  alle  rate  di   ammortamento   dei   mutui
          contratti dalle imprese; 
              e) assicurare che gli interventi  di  cui  al  presente
          articolo non siano cumulabili con i benefici  eventualmente
          concessi in relazione  alle  stesse  attivita'  in  base  a
          normative agevolative nazionali e comunitarie; 
              f) assicurare il coordinamento degli interventi di  cui
          all'articolo 1, comma 1, lettera a),  individuando  modelli
          organizzatori  che  consentano  la   rappresentanza   delle
          amministrazioni interessate e, ove necessario,  il  ricorso
          ad esperti di alta qualificazione in settori  di  cui  alla
          medesima lettera, evitando situazioni  di  incompatibilita'
          con  particolare  riguardo  ai  rapporti  di  lavoro  o  di
          consulenza con  le  imprese  e  le  societa'  operanti  nei
          medesimi settori, determinando altresi' il  compenso  degli
          esperti, di  concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  del
          bilancio e  della  programmazione  economica.  Al  relativo
          onere si provvede nell'ambito dell'autorizzazione di  spesa
          di cui all'articolo 3. 
              4. Tutti gli interventi di cui all'articolo 1, comma 1,
          della  presente  legge  sono  soggetti  alle  procedure  di
          valutazione previste dall'articolo 1 della legge  7  agosto
          1997, n. 266 . 
              5. Per  le  finalita'  di  cui  al  presente  articolo,
          eccettuate quelle di cui alla lettera f) del comma 3,  sono
          autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire  64.100
          milioni, di lire 84.800 milioni e di lire  35.000  milioni,
          rispettivamente con decorrenza dal 1999,  dal  2000  e  dal
          2001.».